TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.2550/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
LA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. CALCATERRA M.
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI GIUSTINIANI M., CONTI M.G. E NOVARINI A.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/02/2025, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“- previa declaratoria di nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea dell'art. 34 punto 8.4 del contratto aziendale del 2003 e dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso rispettivamente di € 3,50 e 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 72 punto 2.4 del
CCNL delle Attività Ferroviarie e dell'art. 77 punto 2.4 del CCNL delle Attività
Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- accertare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “scorte vetture eccedenti” prevista dall' art. 35 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 32 dei contratti aziendali del 2012 e
2016, del “premio scoperta irregolarità” previsto dell'art. 41 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 36 dai contratti aziendali del 2012 e 2016, dell'indennità “assenza dalla residenza” prevista dall'art 72, punto 2.1. del CCNL delle Attività Ferroviarie del
2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, dell'indennità di utilizzazione/scorta prevista dall'art. 34 (allegato b) del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 31 tabella A e B dei rispettivi contratti aziendali 2012 e
2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero rispettivamente di € 3,50 e di €
4,50 già riconosciuto e per l'effetto condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. le differenze Pt_1 retributive maturate dal mese di gennaio 2009 alla data del 31.08.2024 la somma di
€4.838,95 a titolo di differenze retributive o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
i in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato Controparte_1 in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il presente giudizio sottopone al vaglio del giudice questioni e pretese che sono state già oggetto di precedenti controversie decise da altri giudici di questa sezione, i cui precedenti vengono qui richiamati perché condivisi (Tribunale di Milano, sent. n.
Pag. 2 di 16 926/20; Tribunale di Milano, dott.ssa , sent. n. 7679/20; Tribunale di Milano, Per_1 dott.ssa Chirileleison, sent. n. 1033/20; Trib. Milano, dott. , sent. n. 2469/19). Per_2
In particolare, l'intestato Tribunale ha anche piuù recentemente analizzato nuovamente le questioni giuridiche sottese, affrontando le eccezioni sollevate da ultimo dalla parte convenuta. Le motivazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Milano (dr.ssa
Moglia – 2 dicembre 2022 – R.G.L 7590/2022) vengono si seguito riportate te ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vertendo su una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio.
L'orientamento del Tribunale di Milano ha ricevuto l'avallo della Suprema Corte anche con la recentissima ordinanza n. 11757 del 5 maggio 2025.
Il ricorrente ha chiamato in giudizio la società , chiedendo di dichiarare, la CP_1 nullità e l'inopponibilità dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
La dedotta nullità deriverebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dal contrasto delle disposizioni contrattuali con norme imperative.
Nella materia di cui trattasi, si è, con un primo importante arresto, espressa la Suprema
Corte nella sentenza n. 13425 del 17/05/2019 che ha chiarito che, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione", che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore.
Nella motivazione di tale pronuncia, la Corte si è espressa nei seguenti termini:
"
4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite”,
Pag. 3 di 16 art. 2109, comma 2, cod.civ.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]».
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n.
1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre
2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Per_3 Per_4
Per_ Per_
, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_7
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite»
Pag. 4 di 16 (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_8
To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) ( «ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del
2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_9 che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonché). CP_2
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché Persona_9 Per_10
e altri, punto 60).
[...]
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Pag. 5 di 16 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo Per_8 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
[...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit.,punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza AM e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da
Pag. 6 di 16 provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
«retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.
7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Ciò premesso e, esaminando le pretese oggetto del presente ricorso, il ricorrente ha domandato che, nel computo della retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie, si tenga conto dell'indennità di “assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL,
e dell'indennità di utilizzazione professionale.
L'assenza dalla residenza è definita come “il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità di utilizzazione professionale è indennità, inizialmente prevista per il
Pag. 7 di 16 personale di condotta nel CIA del 1990 e costituita da una parte fissa e da una parte variabile e nel corso degli anni è stata oggetto di diversa disciplina, da ultimo l'art. 3l del CLA 2012 dispone:
“Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal settembre 2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure individuate nella Tabella A del punto II del presente articolo.
Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l''attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'orario di arrivo comprendendo, a tali fini, i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra.
5. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione
a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionali e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6 al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrete dal 1 settembre 2012, un'indennità di utilizzazione professionale giornaliere nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80,
b) Personale di bordo: € 4,50.
Il CCNL 2016 dispone invece:
4. Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata
l'indennità di utilizzazione professionale parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella seguente Tabella B”.
Dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che, per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre
Pag. 8 di 16 b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Su tali premesse, le indennità di cui sopra paiono soddisfare entrambi i requisiti.
A tal fine, giova, invero, ricordare che il ricorrente svolge o ha svolto la mansione di macchinista, di talché l'espletamento dell'attività fuori dalla residenza di lavoro è connaturale alle prestazioni allo stesso richieste.
Ancora, ben può ritenersi che tale voce (indennità di assenza) vada a compensare il particolare disagio di non aver un luogo fisso di lavoro.
L'indennità in esame è, per stessa previsione contrattuale (art. 77), diversa dall'indennità di trasferta che, invero, non può essere riconosciuta al personale mobile e, diversamente dalla prima che è correlata solo all'espletamento di un'attività fuori dalla sede lavorativa, ma che può essere comune a differenti attività lavorative, l'indennità di assenza dalla residenza pare, per come è stata concepita e definita dalle parti contrattuali, propria e specifica della mansione espletata dai macchinisti.
A nulla vale, a riguardo, il fatto che la previsione contrattuale la escluda dal computo della retribuzione in quanto la disposizione pare in contrasto con i principi sanciti dalla
Corte di giustizia di cui sopra.
Quanto poi all'indennità di utilizzazione, ne ha riconosciuto l'inclusione nel CP_1 trattamento di cui si discute, limitatamente alla misura fissa di € 12,80 e non anche la parte variabile.
Anche per la stessa, si ritiene, che si tratti di indennità intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai macchinisti essendo in essa confluite sia l''indennità di condotta - attribuita per la guida del treno- sia l''indennità di riserva attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati.
Natura che, peraltro, è stata confermata dai precedenti giurisprudenziali offerti dalla difesa ricorrente (Tribunale di Milano, sentenza nn. 447 e 207/21 e Tribunale di Torino
n. 767/21).
Pag. 9 di 16 Si deve altresì escludere che dette indennità abbiano carattere occasionale o di rimborso spese in quanto emerge dalle buste paga prodotte in giudizio che si tratta di emolumenti corrisposti con continuità, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di macchinista.
Alla luce della motivazione della Corte di Cassazione appena riportate entrambe le indennità devono quindi essere considerate nell'ambito della retribuzione ordinaria che deve essere mantenuta durante il periodo di ferie.
Si aggiunga, ancora, come, ad ogni modo, non risultino persuasive neppure le analisi proposte dalla resistente nella memoria per sostenere come la normazione collettiva impugnata determinerebbe solo risultati peggiorativi irrisori e non determinerebbe alcun
“effetto dissuasivo” (cfr., per tale parametro, CGE sent., in C-539/12, Z.J.R. Lock –
British Gas Trading Limited, par. 21 e ss.) al lavoratore per il godimento delle ferie, in quanto tali conteggi vengono, impropriamente, a paragonare, in termini di percentuale, delle indennità che dovrebbero incidere sulla sola mensilità delle ferie con l'intera retribuzione annuale.
È ovvio, infatti, come un raffronto non possa essere effettuato che tra la retribuzione ordinariamente e “mensilmente percepita” con quella mensilmente attribuita durante le ferie (ciascun lavoratore compara la propria retribuzione mensile delle ferie con quella mensile ordinaria) e, ove rapportata correttamente la comparazione “su base mensile”, appare evidente come il conteggio proposto da parte convenuta, con un improprio confronto su base annuale, non possa aver alcun rilievo in causa, non venendo a chiarire alcunché.
Alle conclusioni di cui sopra si ritiene di poter pervenire senza neppure la necessità di ricorrere al diritto comunitario, richiamando, invece, la normazione interna, ovvero l'art.36 Cost.
La norma, laddove stabilisce che la retribuzione deve essere non solo sufficiente, ma anche "proporzionata", pone un collegamento necessario tra l'entità della prestazione, nella sua quantità e qualità, e il suo compenso, a tutela del medesimo dipendente e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa.
Pag. 10 di 16 Sicché, una volta appurato come le suddette 'indennità siano conferite in riferimento all'attività svolta dal dipendente, non può che concludersi che le stesse rientrino in quelle intrinsecamente collegate alle mansioni e nella retribuzione ordinaria, da considerarsi, in ragione delle stesse, come quella "proporzionata" all'impegno corrispondente richiesto.
Perciò, laddove nell'art. 36 Cost., nell'art. 2109, comma 2, c.c. e nell'art. 10 del D.Lgs.
n. 66 del 2003, è previsto il diritto a <>, non può certo ritenersi che le parti collettive possano derogare, nello stabilire gli “emolumenti feriali”, a quella retribuzione minima proporzionata e sufficiente di fonte costituzionale, come considerata tale per il “periodo ordinario”, a pena del contrasto con norma imperativa, con nullità relativa della clausola ex art. 1419, co. 2, cc.
Cioè, alle parti collettive è certamente rimessa la possibilità di individuare quella retribuzione proporzionata e sufficiente che possa compensare la prestazione offerta dal lavoratore subordinato nel periodo ordinario di lavoro, ma, una volta che vi abbiano provveduto, non vi è nessuna ragione per cui non dovrebbe essere mantenuta tale retribuzione, appunto l'unica considerata nella contrattazione collettiva come proporzionata e sufficiente, anche nel momento feriale.
Pertanto, anche nella fase temporale feriale, deve essere conferita quella retribuzione che i contraenti collettivi abbiano già valutato come proporzionata e sufficiente e intrinsecamente collegata alla prestazione nel periodo ordinario, dovendosi considerare nulle le clausole in contrasto con tali principi e dovendosi, conseguentemente, disapplicarle.
Infatti, ha chiarito la Corte di Cassazione che “alla stregua dell'art.36, primo comma,
Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale
è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36,
Pag. 11 di 16 con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr. Cass. Sentenza n. 2245 del 01/02/2006).
Dunque, poiché la presente motivazione è fondata sulle argomentazioni proposte, che pur tengono conto dei principi suddetti e della discrezionalità conferita alla parti sociali, da ciò deriva, come correttamente parte ricorrente abbia domandato la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con norme imperative e come debbano essere computate nell'ambito della retribuzione feriale anche le indennità in questione, da calcolarsi in un'entità corrispondente a quelle mediamente percepite nell'ultimo anno.
La difesa di parte resistente ha contestato le pretese avversarie anche alla luce della più recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 20216/22).
Richiamando il passo in cui la Corte ha motivato: “l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”, ritiene che la scarsa incidenza delle CP_1 voci retributive non corrisposte nel periodo di ferie, non avendo un vero effetto dissuasivo per il lavoratore, non rientrino nel concetto di retribuzione feriale di cui parla la sentenza.
Questo giudice ritiene che il principio di cui ha da ultimo parlato la Corte di Cassazione vada letto non dimenticando i criteri riportati nella pronuncia della Corte di Cassazione
(Sentenza n. 13425 del 17/05/2019), criteri validi al fine di stabilire se una determinata voce retributiva debba o meno rientrare nella nozione di retribuzione feriale.
Nel richiamare quanto già più sopra detto in merito ed avendo valutato che l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione siano voci intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato e finalizzate a compensare
Pag. 12 di 16 uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni o essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato, non può che concludersi che le stesse vadano ricomprese nella retribuzione feriale.
Quanto poi all'effetto dissuasivo, si ritiene che, a prescindere dall'incidenza, posto che il mancato riconoscimento di tali voci determina una retribuzione quantitativamente inferiore a quella percepita nel periodo lavorato, ciò possa, comunque indurre il lavoratore a decidere di non usufruire delle ferie.
Va poi precisato che l'eccezione di prescrizione è infondata, posto che il presente giudizio concerne crediti maturati dopo gennaio 2018; pertanto, a prescindere da ogni valutazione sul concreto operare della prescrizione, è pacifico che nel caso di specie alcun termine prescrizionale possa dirsi compiuto.
Infine, in punto di quantum, va osservato che le parti hanno utilizzato criteri diversi per la determinazione delle differenze retributive che il ricorrente ha domandato quale conseguenza della eccepita nullità e che la resistente, ferme tutte le contestazioni, ha ritenuto fossero, eventualmente dovute. Il ricorrente ha illustrato il criterio seguito nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese quali IUP e assenza residenza, la somma annua è stata diviso per dodici ed il valore mensile per 22(5 giorni lavorativi alla settimana x 4,33). Si è così ottenuto la media giornaliera dell'anno di tali voci che poi è stata moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, detraendo il percepito.
La società, per contro, ha ritenuto che, ferme le maggiori contestazioni, il criterio da applicarsi dovrebbe essere quello previsto dall'art. 68 punto 6 del CCNL, norma che dispone che, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, si divide convenzionalmente per 26. Il criterio adottato da parte ricorrente pare maggiormente persuasivo. Ed, invero, l'art. 68 invocato dalla società disciplina la retribuzione fissa sicché il criterio del divisore deve intendersi riferibile ed utilizzabile per tale tipologia di retribuzione. Al contrario, per voci, come quelle pretese, il criterio dell'effettività pare più corretto (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21,
2874/2021).
Pag. 13 di 16 A diverse conclusioni non può condure la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee,
e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. A tal riguardo, si condividono e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp att. c.p.c,., si fanno proprie e si trascrivono le motivazioni espresse dal Tribunale di Roma nella sentenza (n.
8814/22) offerta dalla difesa di parte ricorrente che così ha deciso: “Premesso che
l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che dalla documentazione fornita si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite dal ricorrente si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali, ed i conteggi elaborati sono stati sviluppati secondo tale numero”.
Va infine disattesa l'eccezione di prescrizione per i crediti maturati in data antecedente all'11 marzo 2020, posto che il rapporto di lavoro è tutt'ora in corso con la conseguenza che il termine prescrizionale non ha ancora iniziato a decorrere, come oramai affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. n.
26246/2022 e n. 30957/2022).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto e la convenuta deve essere dunque condannata al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 4.357,71 cui vanno computati interessi e rivalutazione monetaria in ragione della natura del credito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte
Pag. 14 di 16 soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, punto 5, dei contratti aziendali 2012 e
2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80; dichiara, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 77, punto
2.4, dei CCNL del 20 luglio 2012 e del Controparte_3
16 dicembre 2016, nella parte in cui si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2) accerta il diritto del ricorrente al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero medio tempore già riconosciuto;
3) per l'effetto, condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 4.357,71, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo,;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.800,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre €
259,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Massimo Calcaterra.
Sentenza esecutiva.
Milano,
23/10/2025 Il Giudice
Pag. 15 di 16 LA NI
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
LA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. CALCATERRA M.
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI GIUSTINIANI M., CONTI M.G. E NOVARINI A.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/02/2025, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“- previa declaratoria di nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea dell'art. 34 punto 8.4 del contratto aziendale del 2003 e dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso rispettivamente di € 3,50 e 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 72 punto 2.4 del
CCNL delle Attività Ferroviarie e dell'art. 77 punto 2.4 del CCNL delle Attività
Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- accertare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “scorte vetture eccedenti” prevista dall' art. 35 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 32 dei contratti aziendali del 2012 e
2016, del “premio scoperta irregolarità” previsto dell'art. 41 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 36 dai contratti aziendali del 2012 e 2016, dell'indennità “assenza dalla residenza” prevista dall'art 72, punto 2.1. del CCNL delle Attività Ferroviarie del
2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, dell'indennità di utilizzazione/scorta prevista dall'art. 34 (allegato b) del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 31 tabella A e B dei rispettivi contratti aziendali 2012 e
2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero rispettivamente di € 3,50 e di €
4,50 già riconosciuto e per l'effetto condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. le differenze Pt_1 retributive maturate dal mese di gennaio 2009 alla data del 31.08.2024 la somma di
€4.838,95 a titolo di differenze retributive o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
i in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato Controparte_1 in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il presente giudizio sottopone al vaglio del giudice questioni e pretese che sono state già oggetto di precedenti controversie decise da altri giudici di questa sezione, i cui precedenti vengono qui richiamati perché condivisi (Tribunale di Milano, sent. n.
Pag. 2 di 16 926/20; Tribunale di Milano, dott.ssa , sent. n. 7679/20; Tribunale di Milano, Per_1 dott.ssa Chirileleison, sent. n. 1033/20; Trib. Milano, dott. , sent. n. 2469/19). Per_2
In particolare, l'intestato Tribunale ha anche piuù recentemente analizzato nuovamente le questioni giuridiche sottese, affrontando le eccezioni sollevate da ultimo dalla parte convenuta. Le motivazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Milano (dr.ssa
Moglia – 2 dicembre 2022 – R.G.L 7590/2022) vengono si seguito riportate te ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vertendo su una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio.
L'orientamento del Tribunale di Milano ha ricevuto l'avallo della Suprema Corte anche con la recentissima ordinanza n. 11757 del 5 maggio 2025.
Il ricorrente ha chiamato in giudizio la società , chiedendo di dichiarare, la CP_1 nullità e l'inopponibilità dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
La dedotta nullità deriverebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dal contrasto delle disposizioni contrattuali con norme imperative.
Nella materia di cui trattasi, si è, con un primo importante arresto, espressa la Suprema
Corte nella sentenza n. 13425 del 17/05/2019 che ha chiarito che, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione", che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore.
Nella motivazione di tale pronuncia, la Corte si è espressa nei seguenti termini:
"
4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite”,
Pag. 3 di 16 art. 2109, comma 2, cod.civ.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]».
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n.
1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre
2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Per_3 Per_4
Per_ Per_
, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_7
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite»
Pag. 4 di 16 (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_8
To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) ( «ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del
2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_9 che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonché). CP_2
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché Persona_9 Per_10
e altri, punto 60).
[...]
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Pag. 5 di 16 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo Per_8 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
[...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit.,punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza AM e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da
Pag. 6 di 16 provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
«retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.
7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Ciò premesso e, esaminando le pretese oggetto del presente ricorso, il ricorrente ha domandato che, nel computo della retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie, si tenga conto dell'indennità di “assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL,
e dell'indennità di utilizzazione professionale.
L'assenza dalla residenza è definita come “il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità di utilizzazione professionale è indennità, inizialmente prevista per il
Pag. 7 di 16 personale di condotta nel CIA del 1990 e costituita da una parte fissa e da una parte variabile e nel corso degli anni è stata oggetto di diversa disciplina, da ultimo l'art. 3l del CLA 2012 dispone:
“Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal settembre 2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure individuate nella Tabella A del punto II del presente articolo.
Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l''attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'orario di arrivo comprendendo, a tali fini, i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra.
5. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione
a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionali e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6 al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrete dal 1 settembre 2012, un'indennità di utilizzazione professionale giornaliere nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80,
b) Personale di bordo: € 4,50.
Il CCNL 2016 dispone invece:
4. Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata
l'indennità di utilizzazione professionale parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella seguente Tabella B”.
Dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che, per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre
Pag. 8 di 16 b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Su tali premesse, le indennità di cui sopra paiono soddisfare entrambi i requisiti.
A tal fine, giova, invero, ricordare che il ricorrente svolge o ha svolto la mansione di macchinista, di talché l'espletamento dell'attività fuori dalla residenza di lavoro è connaturale alle prestazioni allo stesso richieste.
Ancora, ben può ritenersi che tale voce (indennità di assenza) vada a compensare il particolare disagio di non aver un luogo fisso di lavoro.
L'indennità in esame è, per stessa previsione contrattuale (art. 77), diversa dall'indennità di trasferta che, invero, non può essere riconosciuta al personale mobile e, diversamente dalla prima che è correlata solo all'espletamento di un'attività fuori dalla sede lavorativa, ma che può essere comune a differenti attività lavorative, l'indennità di assenza dalla residenza pare, per come è stata concepita e definita dalle parti contrattuali, propria e specifica della mansione espletata dai macchinisti.
A nulla vale, a riguardo, il fatto che la previsione contrattuale la escluda dal computo della retribuzione in quanto la disposizione pare in contrasto con i principi sanciti dalla
Corte di giustizia di cui sopra.
Quanto poi all'indennità di utilizzazione, ne ha riconosciuto l'inclusione nel CP_1 trattamento di cui si discute, limitatamente alla misura fissa di € 12,80 e non anche la parte variabile.
Anche per la stessa, si ritiene, che si tratti di indennità intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai macchinisti essendo in essa confluite sia l''indennità di condotta - attribuita per la guida del treno- sia l''indennità di riserva attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati.
Natura che, peraltro, è stata confermata dai precedenti giurisprudenziali offerti dalla difesa ricorrente (Tribunale di Milano, sentenza nn. 447 e 207/21 e Tribunale di Torino
n. 767/21).
Pag. 9 di 16 Si deve altresì escludere che dette indennità abbiano carattere occasionale o di rimborso spese in quanto emerge dalle buste paga prodotte in giudizio che si tratta di emolumenti corrisposti con continuità, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di macchinista.
Alla luce della motivazione della Corte di Cassazione appena riportate entrambe le indennità devono quindi essere considerate nell'ambito della retribuzione ordinaria che deve essere mantenuta durante il periodo di ferie.
Si aggiunga, ancora, come, ad ogni modo, non risultino persuasive neppure le analisi proposte dalla resistente nella memoria per sostenere come la normazione collettiva impugnata determinerebbe solo risultati peggiorativi irrisori e non determinerebbe alcun
“effetto dissuasivo” (cfr., per tale parametro, CGE sent., in C-539/12, Z.J.R. Lock –
British Gas Trading Limited, par. 21 e ss.) al lavoratore per il godimento delle ferie, in quanto tali conteggi vengono, impropriamente, a paragonare, in termini di percentuale, delle indennità che dovrebbero incidere sulla sola mensilità delle ferie con l'intera retribuzione annuale.
È ovvio, infatti, come un raffronto non possa essere effettuato che tra la retribuzione ordinariamente e “mensilmente percepita” con quella mensilmente attribuita durante le ferie (ciascun lavoratore compara la propria retribuzione mensile delle ferie con quella mensile ordinaria) e, ove rapportata correttamente la comparazione “su base mensile”, appare evidente come il conteggio proposto da parte convenuta, con un improprio confronto su base annuale, non possa aver alcun rilievo in causa, non venendo a chiarire alcunché.
Alle conclusioni di cui sopra si ritiene di poter pervenire senza neppure la necessità di ricorrere al diritto comunitario, richiamando, invece, la normazione interna, ovvero l'art.36 Cost.
La norma, laddove stabilisce che la retribuzione deve essere non solo sufficiente, ma anche "proporzionata", pone un collegamento necessario tra l'entità della prestazione, nella sua quantità e qualità, e il suo compenso, a tutela del medesimo dipendente e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa.
Pag. 10 di 16 Sicché, una volta appurato come le suddette 'indennità siano conferite in riferimento all'attività svolta dal dipendente, non può che concludersi che le stesse rientrino in quelle intrinsecamente collegate alle mansioni e nella retribuzione ordinaria, da considerarsi, in ragione delle stesse, come quella "proporzionata" all'impegno corrispondente richiesto.
Perciò, laddove nell'art. 36 Cost., nell'art. 2109, comma 2, c.c. e nell'art. 10 del D.Lgs.
n. 66 del 2003, è previsto il diritto a <>, non può certo ritenersi che le parti collettive possano derogare, nello stabilire gli “emolumenti feriali”, a quella retribuzione minima proporzionata e sufficiente di fonte costituzionale, come considerata tale per il “periodo ordinario”, a pena del contrasto con norma imperativa, con nullità relativa della clausola ex art. 1419, co. 2, cc.
Cioè, alle parti collettive è certamente rimessa la possibilità di individuare quella retribuzione proporzionata e sufficiente che possa compensare la prestazione offerta dal lavoratore subordinato nel periodo ordinario di lavoro, ma, una volta che vi abbiano provveduto, non vi è nessuna ragione per cui non dovrebbe essere mantenuta tale retribuzione, appunto l'unica considerata nella contrattazione collettiva come proporzionata e sufficiente, anche nel momento feriale.
Pertanto, anche nella fase temporale feriale, deve essere conferita quella retribuzione che i contraenti collettivi abbiano già valutato come proporzionata e sufficiente e intrinsecamente collegata alla prestazione nel periodo ordinario, dovendosi considerare nulle le clausole in contrasto con tali principi e dovendosi, conseguentemente, disapplicarle.
Infatti, ha chiarito la Corte di Cassazione che “alla stregua dell'art.36, primo comma,
Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale
è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36,
Pag. 11 di 16 con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr. Cass. Sentenza n. 2245 del 01/02/2006).
Dunque, poiché la presente motivazione è fondata sulle argomentazioni proposte, che pur tengono conto dei principi suddetti e della discrezionalità conferita alla parti sociali, da ciò deriva, come correttamente parte ricorrente abbia domandato la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con norme imperative e come debbano essere computate nell'ambito della retribuzione feriale anche le indennità in questione, da calcolarsi in un'entità corrispondente a quelle mediamente percepite nell'ultimo anno.
La difesa di parte resistente ha contestato le pretese avversarie anche alla luce della più recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 20216/22).
Richiamando il passo in cui la Corte ha motivato: “l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”, ritiene che la scarsa incidenza delle CP_1 voci retributive non corrisposte nel periodo di ferie, non avendo un vero effetto dissuasivo per il lavoratore, non rientrino nel concetto di retribuzione feriale di cui parla la sentenza.
Questo giudice ritiene che il principio di cui ha da ultimo parlato la Corte di Cassazione vada letto non dimenticando i criteri riportati nella pronuncia della Corte di Cassazione
(Sentenza n. 13425 del 17/05/2019), criteri validi al fine di stabilire se una determinata voce retributiva debba o meno rientrare nella nozione di retribuzione feriale.
Nel richiamare quanto già più sopra detto in merito ed avendo valutato che l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione siano voci intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato e finalizzate a compensare
Pag. 12 di 16 uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni o essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato, non può che concludersi che le stesse vadano ricomprese nella retribuzione feriale.
Quanto poi all'effetto dissuasivo, si ritiene che, a prescindere dall'incidenza, posto che il mancato riconoscimento di tali voci determina una retribuzione quantitativamente inferiore a quella percepita nel periodo lavorato, ciò possa, comunque indurre il lavoratore a decidere di non usufruire delle ferie.
Va poi precisato che l'eccezione di prescrizione è infondata, posto che il presente giudizio concerne crediti maturati dopo gennaio 2018; pertanto, a prescindere da ogni valutazione sul concreto operare della prescrizione, è pacifico che nel caso di specie alcun termine prescrizionale possa dirsi compiuto.
Infine, in punto di quantum, va osservato che le parti hanno utilizzato criteri diversi per la determinazione delle differenze retributive che il ricorrente ha domandato quale conseguenza della eccepita nullità e che la resistente, ferme tutte le contestazioni, ha ritenuto fossero, eventualmente dovute. Il ricorrente ha illustrato il criterio seguito nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese quali IUP e assenza residenza, la somma annua è stata diviso per dodici ed il valore mensile per 22(5 giorni lavorativi alla settimana x 4,33). Si è così ottenuto la media giornaliera dell'anno di tali voci che poi è stata moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, detraendo il percepito.
La società, per contro, ha ritenuto che, ferme le maggiori contestazioni, il criterio da applicarsi dovrebbe essere quello previsto dall'art. 68 punto 6 del CCNL, norma che dispone che, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, si divide convenzionalmente per 26. Il criterio adottato da parte ricorrente pare maggiormente persuasivo. Ed, invero, l'art. 68 invocato dalla società disciplina la retribuzione fissa sicché il criterio del divisore deve intendersi riferibile ed utilizzabile per tale tipologia di retribuzione. Al contrario, per voci, come quelle pretese, il criterio dell'effettività pare più corretto (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21,
2874/2021).
Pag. 13 di 16 A diverse conclusioni non può condure la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee,
e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. A tal riguardo, si condividono e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp att. c.p.c,., si fanno proprie e si trascrivono le motivazioni espresse dal Tribunale di Roma nella sentenza (n.
8814/22) offerta dalla difesa di parte ricorrente che così ha deciso: “Premesso che
l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che dalla documentazione fornita si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite dal ricorrente si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali, ed i conteggi elaborati sono stati sviluppati secondo tale numero”.
Va infine disattesa l'eccezione di prescrizione per i crediti maturati in data antecedente all'11 marzo 2020, posto che il rapporto di lavoro è tutt'ora in corso con la conseguenza che il termine prescrizionale non ha ancora iniziato a decorrere, come oramai affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. n.
26246/2022 e n. 30957/2022).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto e la convenuta deve essere dunque condannata al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 4.357,71 cui vanno computati interessi e rivalutazione monetaria in ragione della natura del credito.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte
Pag. 14 di 16 soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, punto 5, dei contratti aziendali 2012 e
2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80; dichiara, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 77, punto
2.4, dei CCNL del 20 luglio 2012 e del Controparte_3
16 dicembre 2016, nella parte in cui si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2) accerta il diritto del ricorrente al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero medio tempore già riconosciuto;
3) per l'effetto, condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 4.357,71, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo,;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.800,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre €
259,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Massimo Calcaterra.
Sentenza esecutiva.
Milano,
23/10/2025 Il Giudice
Pag. 15 di 16 LA NI
Pag. 16 di 16