Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1596/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25/06/2025, alle ore 9.26, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
+ altri Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Gloria Cerboni per delega dell'Avv. MENDITTO LUIGI.
l'Avv. Brozzo in rappresentanza della AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA:
l'avv. Dattolo per HDA Assicurazioni.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Cerboni si riporta alla difese già svolte nell'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Brozzo si riporta alla comparsa di costituzione e risposta nonché alle note da ultimo depositate in riferimento alla questione sollevate dal Giudice.
L'avv. Dattolo si riporta alla comparsa di costituzione in appello.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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TRIBUNALE DI PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies e 352, II comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1596/2022 tra
, entrambi esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul figlio minore;
Persona_2
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Menditto (C.F. , pec: C.F._1
del foro di Santa Maria Capua a Vetere ed elettivamente Email_1 domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Mondragone (CE), alla via Niccolò
Machiavelli, n. 8 giusta delega in atti come da atto di citazione per riassunzione del
4.4.2022;
Attori appellanti
CONTRO
, in persona del ministro p.t.; Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, siti in
Perugia, via degli Offici, n. 14 è ope legis, domiciliata, giusta delega in atti;
Convenuto appellato
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, siti in
Perugia, via degli Offici, n. 14 è, ope legis, domiciliata, giusta delega in atti;
Convenuto appellato
E in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
3
Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Dattolo del Foro di Perugia (C.F.:
, fax: 075.5280857, pec: ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, Via Santa Caterina da Siena n. 32, giusta delega in atti;
Terzo chiamata in primo grado appellata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I sig.ri e , in qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti del figlio , avevano convenuto presso il Persona_2
Tribunale di Terni il e l' , Controparte_2 Controparte_3 domandando l'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità ai sensi degli artt. 2048,
2043 e 2051 c.c. dell'insegnante e del personale scolastico per l'infortunio occorso al minore durante l'orario scolastico, chiedendo il risarcimento del danno biologico e morale conseguente per la somma di € 4.727,40.
1.1. A fondamento della propria domanda, riferivano gli attori che in data 12.11.2016 aveva riportato un grave infortunio alla mano sinistra (frattura del V Persona_2 dito) partecipando alla lezione di educazione fisica, segnatamente eseguendo dei palleggi durante l'esercitazione di pallacanestro.
Deducevano quindi gli attori che la responsabilità dell'infortunio fosse da ascrivere esclusivamente al personale docente e non docente dell'Istituto convenuto, che avrebbe omesso le cautele doverose per evitare che il giovane si infortunasse.
1.2. Si costituivano in giudizio il e l'Istituto comprensivo Controparte_2
di Terni, chiedendo il rigetto delle domande e in subordine, di essere tenuti CP_3 indenni da quanto eventualmente dovuto agli attori dalla compagnia assicurativa
[...] chiamata in causa. CP_5
La compagnia, a sua volta, si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale della domanda.
1.3. All'esito dell'istruttoria, svoltasi mediante prova per testi e CTU medico-legale, il
Giudice di Pace di Terni ha. rigettato le domande di parte attrice con sentenza n. 91/2020.
1.4. Con atto di citazione in appello presso il Tribunale di Terni, gli attori sono insorti contro la sentenza impugnata, chiedendone la riforma e dunque l'accoglimento della originaria domanda.
1.4.1. A seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Terni in favore del Tribunale di Perugia, quale foro della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 25
c.p.c., i sig.ri e , nella propria qualità di genitori esercenti la potestà Pt_1 Pt_2 genitoriale sul minore hanno riassunto dinanzi all'intestato Persona_3
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Tribunale il giudizio di appello nei confronti del e dell Controparte_2 [...]
, allo scopo di ottenere la riforma della sentenza e dunque Controparte_6
l'accertamento della esclusiva responsabilità degli appellati in merito all'infortunio verificatosi in data 12 novembre 2016 al minore ed il ristoro dei danni subiti quantificati nella misura di € 4.183,12, comprensivi di danno biologico, danno morale, inabilità temporanea totale e parziale.
1.5. A sostegno del gravame, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi:
- in punto di fatto, hanno dedotto che gli allievi non stessero svolgendo una esercitazione di pallacanestro, come affermato dal giudice di prime cure nella sentenza, ma erano stati lasciati liberi di determinarsi su come far scorrere il tempo di un'ora scolastica e che l'insegnante cui la classe era affidata fosse impegnato nella redazione di atti amministrativi su di una scrivania a diversi metri di distanza dai vari gruppi di ragazzi che si erano formati;
- in diritto, hanno dedotto che il giudice avrebbe sostanzialmente invertito l'onere probatorio, affermando che non vi fosse alcuna responsabilità del docente nonostante l'amministrazione convenuta non avesse offerto in giudizio la prova liberatoria di cui all'art. 2048, co. III, c.c., limitandosi a dare atto che il professore fosse presente, benché impegnato in altro. In ogni caso, al momento dell'iscrizione,
l'istituto scolastico assumerebbe, accanto all'obbligo primario di educare e insegnare, anche un'obbligazione secondaria di protezione nei confronti degli alunni anche con riguardo ai danni cagionati a sé stessi, di talché, ai sensi dell'art. 1218 c.c., sull'allievo danneggiato graverebbe solo l'onere della prova del titolo e del nesso causale, spettando all'istituto di dimostrare di aver correttamente adempiuto all'obbligo di vigilanza o che l'evento si sia prodotto per una causa non imputabile all'insegnante;
- hanno evidenziato, ancora, che il giudice di prime cure avrebbe omesso di esporre gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata;
- errata sarebbe anche la valutazione del fatto e della prova liberatoria, visto che né il professore né i compagni di classe avrebbero confermato la tesi, assunta dal giudicante, che stessero svolgendo una esercitazione di pallacanestro, essendo invece lasciati liberi e senza controllo;
- anche rispetto alle domande secondo gli art. 2043 e 2051 c.c., il giudice avrebbe invertito l'onere della prova;
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- infine, il giudice di prime cure avrebbe anche errato nel valutare le risultanze della
CTU in merito al nesso causale: il consulente non avrebbe affermato che l'eventuale aggravamento dell'infortunio al dito fosse imputabile alla leggerezza dei genitori, che avevano atteso il pomeriggio del giorno successivo prima di recarsi a richiedere una consulenza ortopedica, ma anzi avrebbe rilevato le carenze organizzative della scuola e accertato il nesso causale tra l'evento e il danno-conseguenza.
Da qui le conclusioni, come sopra sinteticamente riportate.
1.6. Il e l' , costituitisi nel Controparte_2 Controparte_3 presente giudizio, hanno domandato il rigetto dell'appello, deducendo, innanzitutto, che la domanda non potesse essere sussunta né nella fattispecie di cui all'art. 2048, co II c.c.
(inapplicabile al caso di autolesioni del minore, in assenza di danni cagionati a terzi), né in quella del 2051 c.c. (mancando del tutto i presupposti di una responsabilità della scuola per
“cose” nella sua custodia) né nel 2043 c.c., mancando un qualsivoglia profilo di colpa imputabile al personale scolastico.
La riqualificazione della domanda come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. non sarebbe ammessa in appello, essendo il giudice del merito vincolato dai termini con cui la domanda giudiziale era stata prospettata.
1.6.1. In punto di fatto, infatti, deducono gli appellati che l'insegnante di educazione fisica non avrebbe mai lasciato gli alunni privi di vigilanza, ma avrebbe spiegato lui stesso le modalità di esecuzione dell'esercizio, prima che il minore interrompesse il palleggio lamentando dolore dopo aver “preso male” la palla. L'insegnante, a quel punto, avrebbe invitato l'alunno a interrompere l'esercitazione e mettere la parte dolorante sotto un getto di acqua fredda.
Tale dinamica sarebbe stata confermata sia dall'insegnante che dagli altri testi sentiti, quindi sarebbe evidente l'assenza di responsabilità della scuola per non aver potuto impedire l'evento fortuito e improvviso.
1.6.2. In caso di accoglimento della domanda, comunque, hanno dedotto gli appellanti che l'entità del risarcimento dovrebbe essere ridotta ai sensi dell'art. 1227, co. I, c.c., stante il conclamato concorso di colpa degli attori che, recandosi solo il giorno successivo al pronto soccorso, avrebbero presumibilmente contribuito ad aggravare il danno, vanificando di fatto le misure di primo soccorso adottate dalla scuola.
In ogni caso, l'appellata dovrebbe essere manlevata e tenuta indenne dalla compagnia assicurativa già chiamata in causa nel giudizio di primo grado, Controparte_7
oggi
[...] Controparte_4
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1.7. Chiamata in causa, si è costituita associandosi, nel merito, alle Controparte_4 difese svolte dall'amministrazione, deducendo altresì l'inammissibilità dell'appello per mancata individuazione specifica dei punti controversi con la relativa puntuale argomentazione a contrasto con quella del Giudice di prime cure, che renderebbe l'impugnazione carente dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e art. 434 c.p.c. In ordine al quantum, ha lamentato la mancanza di prova del danno morale, non liquidabile in re ipsa per il solo fatto che venga riconosciuto il danno biologico.
1.8. Alla prima udienza di comparizione delle parti la Giudice originariamente assegnataria del procedimento, su comune richiesta delle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 14.1.2025, disponendo che all'incombente si procedesse nelle forme ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'udienza è stata poi rinviata al 25.6.2025 per i medesimi incombenti in seguito all'assegnazione del fascicolo allo scrivente.
2. In via preliminare, appare destituita del pur minimo fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.c. sollevata dalla compagnia assicurativa chiamata in causa nel giudizio di primo grado.
Il profilo di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è agevolmente risolvibile laddove si ricordi che le Sezioni Unite (Cass. 27199/2017) hanno ribadito come, anche dopo la Riforma del 2012 (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012), con la modificazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, “con effetto devolutivo generale ed illimitato”, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure, il tutto senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (di recente, Cass. civ. sez. VI, 13/04/2022, n. 11923).
Infatti, le incongruenze argomentative lamentate dall'appellata non appaiono di gravità tale da fare ritenere che, nel caso di specie, gli appellanti non abbiano individuato chiaramente i capi della decisione di primo grado che intendono impugnare, le censure proposte alle ricostruzioni di fatto e le violazioni di legge denunciate, come l'art. 342 c.c. impone a pena di inammissibilità del gravame.
Va invero rilevato che il giudizio di appello, pur non potendo scadere in una pura riedizione del primo giudizio, integra comunque una revisio prioris instantiae che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, di talché l'atto di appello non
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deve rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
3. Posto il corretto radicamento della competenza dinanzi questo Ufficio, l'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Prima di esaminare il merito della causa, reputa il Tribunale di dover dare conto dei principi che governano la materia, in particolare, su quali siano le norme sulla responsabilità
(contrattuale o extracontrattuale) che vengono in considerazione nel caso di specie e, nel secondo caso, se il danneggiante possa beneficiare delle agevolazioni probatorie stabilite nelle fattispecie “speciali” di responsabilità aquiliana di cui agli artt. 2047 e ss. c.c.
3.1. Per vero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2048, co. II c.c., la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 8 aprile 2016, n. 6844, ma anche Cass. civ., sez. VI, 5 giugno 2018,
n. 14355) ha affermato che in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è
a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.
3.2. Quanto alla fattispecie in trattazione, non può esservi dubbio che l'ambito giuridico nel quale essa deve essere collocata è quello dell'obbligo di vigilanza su minore previsto dall'art. 2048 c.c. comma 2 e 3, a carico di coloro che esercitano in concreto un'attività di istruzione e assistenza sportiva che implica sorveglianza;
rientrano pertanto nel raggio di applicazione della norma in esame gli insegnanti di educazione fisica, la cui responsabilità si fonda appunto, limitatamente al periodo in cui i minori sono loro affidati, su una culpa in vigilando.
Più specificamente, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica (ovvero di ricreazione), ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente, poi, il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto (ex plurimis: Cass. n. 20743/2009).
A rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza è quindi necessario che il danneggiato dimostri che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale
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docente;
la prova liberatoria alla quale l'art. 2048 c.c. subordina l'esclusione della responsabilità del precettore, consiste invece nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità tra la condotta del minore, sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, e l'evento dannoso, per effetto dell'inserimento della causa efficiente esclusiva costituita da un fattore non previsto, né prevedibile, fattore caratterizzato da repentinità, imprevedibilità ed inevitabilità, non imputabile al precettore stesso. (Cass. civ. 10/10/2008, n. 24997; Cass. civ. 14/11/2008, n. 27246).
3.2. Sempre sul piano generale, ritiene il Tribunale di dover precisare, al fine anche di lumeggiare i contenuti dell'obbligo di vigilanza, che le due fattispecie racchiuse nei primi due commi dell'art. 2048 c.c., non sono, in realtà, del tutto sovrapponibili, ovvero non sono configurabili come due species di un unico genus di responsabilità che si infrange sul confine della maggiore età dell'autore del fatto illecito.
L'unico elemento in comune fra le due fattispecie risiede, a ben guardare, nel terzo comma, il quale indica che a entrambe le responsabilità viene posto limite in una prova liberatoria: che, peraltro, pur essendo identico il testo normativo, esigente la prova “di non aver potuto impedire il fatto”, logicamente non può avere un contenuto identico, poiché la fonte della responsabilità è diversa.
3.2.1. Invero, già la mera lettura dei due commi dimostra la loro ontologica divergenza: il comma 1, disegna quella che tradizionalmente viene qualificata come responsabilità per culpa in educando senza peraltro indicare che cosa genitori (e tutori) abbiano fatto, rectius, omesso di fare affinché la responsabilità insorga, tutto essendo incluso implicitamente nella qualità genitoriale da un lato e filiale dall'altro; e il secondo comma, invece, indica expressis verbis che cosa non è stato fatto, cioè la “vigilanza”.
Notoriamente, anche i genitori sono gravati di un onere di vigilanza dei figli minorenni;
ma è evidente che la vigilanza del comma 2 è di contenuto specifico, in quanto si rapporta alla cognizione culturale e tecnica che viene trasferita dai responsabili ai loro “allievi e apprendisti”.
Già questo è sufficiente per escludere che il raggiungimento della maggiore età di per sé estingua l'onere della vigilanza, poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l'attività di insegnamento/addestramento cui si riferisce l'art. 2048, comma 2.
Il comma 2, in altre parole, ha un tasso di specificità superiore rispetto al comma 1 atteso che l'attività dell'allievo/apprendista si svolge in un luogo e in un tempo specifici, cioè a dire quelli in cui si localizza e si protrae l'obbligo di vigilanza, ed è proprio la
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presenza dell'allievo in quel luogo e in quel tempo che costituisce il presupposto del fatto illecito rilevante ai fini dell'articolo 2048, comma 2 (cfr. tra gli arresti più recenti Cass. sez.
3, 29 maggio 2013 n. 13457 e Cass. sez. 3, 15 febbraio 2011 n. 3680; cfr. altresì sulla specifica connessione con il contatto sociale qualificato sotteso all'insegnamento Cass. sez.
6 3, 16 febbraio 2015 n. 3081, Cass. sez. 3, 25 febbraio 2016 n. 3695 e Cass. sez. 3, 28 aprile
2017 n. 10516; Cass. civ. sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2334), laddove, nel comma 1, il luogo e il tempo in cui si verifica il fatto illecito è irrilevante, trattandosi di una responsabilità del tutto generalista.
E la specificità della fattispecie del comma 2 si riverbera pure nel fatto che l'evento dannoso può anche derivare proprio dalla natura dell'attività che viene insegnata: è il caso, per esempio, di un evento dannoso compiuto con l'attività lavorativa che l'apprendista effettua ovvero, come nel caso di specie, durante l'ora di educazione fisica.
3.2.2. Peraltro, una stretta connessione con l'attività di insegnamento sussiste normalmente pure nel caso in cui l'insegnamento non ha per oggetto attività materiali: a differenza dell'epoca, ormai ben risalente, in cui fu scritto il codice civile, al giorno d'oggi l'insegnamento viene ricevuto quasi sempre in un ambito collettivo, ovvero non tramite lezioni personali da parte appunto di precettori, bensì entro istituti scolastici.
E allora l'insegnamento comporta anche il controllo della condotta sociale degli studenti in tale ambito, così da consentire che l'insegnamento sia praticato in modo proficuo e che gli studenti esperimentino in modo positivo la loro socialità, comportandosi in modo corretto e rispettoso delle persone, compagni di classe e personale con cui condividono la costante frequentazione dell'istituto scolastico come comparto sociale, e delle relative regole.
3.2.3. Osserva il Tribunale che ciò non può certo significare che la maggiore età non abbia alcuna incidenza sulla responsabilità dell'art. 2048 c.c., comma 2, pur avendo appunto escluso che automaticamente la faccia venir meno.
In verità, tale incidenza si manifesta in primis nella determinazione del contenuto dell'obbligo di vigilanza, che appunto la giurisprudenza di legittimità da tempo commisura alle concrete caratteristiche del soggetto vigilato che consentono di conoscere le sue condotte prevedibili, ed è evidente che tra queste caratteristiche debba annoverarsi l'età.
Già Cass. sez. 3, 4 marzo 1977 n. 894 aveva affermato che il maestro delle scuole pubbliche elementari, quale rientrante nella nozione di precettore di cui all'art. 2048 c.c., comma 2, in riferimento al comma 3, dell'articolo “…in tanto…si libera dalla presunzione di responsabilità, in quanto provi di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante l'esatto, completo adempimento di tale dovere…gli sia stato impossibile impedire il compimento
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dell'atto illecito causativo di danno per la sua repentinità e imprevedibilità, che non ha consentito un tempestivo efficace intervento…”, non essendo però assoluto il contenuto del dovere di vigilanza,
“…bensì relativo all'età e al normale grado di maturazione degli alunni…”, da ciò derivando che la vigilanza nella scuola elementare (oggi scuola primaria) deve pertanto “…raggiungere il massimo grado di continuità e attenzione nella prima classe…”.
Nello stesso intento di calibrare il contenuto dell'obbligo di vigilanza anche rispetto all'età della persona vigilata Cass. sez. 3, 15 gennaio 1980 n. 369 aveva rilevato che il dovere di vigilanza previsto dall'art. 2048 c.c., comma 2, “…è da intendere in senso non assoluto ma relativo, in quanto il contenuto di detto obbligo è in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, con la conseguenza che con l'avvicinarsi di costoro all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza…”.
Conformemente, Cass. sez. 3, 10 febbraio 1998 n. 12424 e Cass. sez. 3, 4 febbraio 2005
n. 2272 hanno evidenziato che il dovere di vigilanza dell'insegnante presenta una estensione che “…va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto…”, mentre a sua volta Cass. sez. 3, 23 luglio 2003 n. 11453 aveva riconosciuto che la presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, “…non è assoluta, come se si trattasse di ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere…di fornire la prova liberatoria, onere che risulta assolto in relazione all'esercizio, da accertarsi in concreto, di una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento…” degli affidati, che in quel caso erano minorenni.
L'onere di vigilanza come inversamente proporzionale all'età anagrafica è stato, più recentemente ribadito pure da Cass. sez. 3, 29 maggio 2013 n. 13457 e Cass. sez. 3, 4 ottobre 2013 n. 22752.
Più di recente, Cass. sez. 1, 9 maggio 2016 n. 9337, quanto al superamento probatorio della presunzione di responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, pur nell'ambito di un'impostazione assai rigorosa, giunge a sfociare nell'età dei vigilanti come elemento sostanzialmente dirimente, affermando che l'insegnante dovrebbe dimostrare
“…di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età…”.
3.3. La considerazione del contenuto concreto dell'obbligo di vigilanza si innesta,
d'altronde, nel correlato concetto di caso fortuito quale elemento che, secondo principi
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generali, infrange il nesso causale tra la condotta del soggetto che si presume responsabile e l'evento dannoso, caso fortuito che discende dalla non prevedibilità dell'evento stesso.
Il caso fortuito ordinariamente costituisce, nelle fattispecie di responsabilità indiretta,
l'elemento che ne delimita l'operatività e impedisce che si configuri una responsabilità realmente oggettiva e, in tal senso, nella fattispecie di responsabilità ex art. 2048 c.c., comma 2, l'elemento della imprevedibilità/inevitabilità come caratteristica dell'evento dannoso è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza della S.C.1
Sicché, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cass. civ. 2334/2018 cit.), la prevedibilità dell'evento dannoso individua al negativo il contenuto dell'obbligo di vigilanza dell'insegnante, determinando in che cosa deve consistere la vigilanza per evitare l'evento dannoso prevedibile: prevedibilità che, a sua volta, viene specificamente concretizzata dall'ambito in cui la vigilanza deve essere esercitata, ambito in cui l'elemento realmente dirimente è la necessità di vigilanza dei soggetti vigilati, necessità a sua volta si commisura all'esistenza o meno di una carenza di autosufficienza di tali soggetti nella gestione della propria condotta nell'ambito in cui si trovano e nell'attività che vi stanno svolgendo.
Ed infatti, la vigilanza è un supporto suppletivo di cui devono fruire in primis proprio i soggetti vigilati che non abbiano ancora capacità di gestire, o di gestire in modo completo, la propria condotta nell'ambito e nell'attività specifici in cui si trovano, così da evitare di porre in essere fatti dannosi.
3.4. Da quanto sopra discende, nel caso specifico dell'art. 2048, comma 2, che la responsabilità ex art. 2048, comma 2, persiste astrattamente anche nel caso in cui l'allievo sia maggiorenne in quanto la maggiore età del soggetto non lo priva del supporto della (e del correlato onere di) vigilanza da parte dell'insegnante; nondimeno la presunzione di capacità di autogestione propria della maggiore età, quantomeno per le attività che non sono attività materiali oggetto di insegnamento (come potrebbero essere le attività sportive, artigianali, meccaniche e in generale tecniche), può avere una incidenza nella valutazione di prevedibilità o evitabilità dell'evento, disegnando differentemente il contenuto dell'onere probatorio dell'insegnante.
3.5. Nel caso in cui, invece, non venga in considerazione la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dello studente sottoposto alla sua sorveglianza, ma si tratti di danno cagionato dall'alunno a sé stesso secondo principi ormai consolidati nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che, quanto all'istituto scolastico la domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione “principale” di istruire ed educare l'allievo e quella “secondaria” di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri anche da solo un danno alla persona.
3.5.1. Dal punto di vista dell'onere della prova è, invero, sostanzialmente indifferente che colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno subito dall'allievo durante il tempo in cui era affidato alla scuola, invochi la responsabilità contrattuale di questa per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza (come effettivamente avvenuto) o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, avuto riguardo sia all'età degli allievi e quindi al loro grado di maturazione, sia alle circostanze di tempo e luogo, secondo l'ordinaria diligenza, onde salvaguardare la loro incolumità, spettando comunque all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n.
3680/2011; Cass. n. 24997/2008).
Infatti, la dimostrazione dell'efficacia della vigilanza esercitata dal precettore è idonea a costituire la prova liberatoria sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2048, co. III c.c. che dell'art. 1218 c.c.
3.6. Nel caso di specie, dalle risultanze dell'istruttoria, è emerso che si fosse Pt_1 procurato da solo la lesione (cfr. teste : “lui (di ndr) ci disse di Testimone_1 Pt_1 essersi fatto male con la palla”; teste : “lui mi disse che probabilmente aveva preso male la Testimone_2 palla durante il palleggio…ho potuto verificare che per tutto il tempo non vi erano stati contrasti, urti o spinte con altri allievi”). D'altra parte, gli stessi appellanti non hanno mai prospettato, nei propri scritti difensivi, che il giovane si fosse infortunato in conseguenza di un comportamento di un compagno di classe.
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Ne deriva, quindi, che la domanda deve essere correttamente qualificata come azione di responsabilità contrattuale nei confronti della struttura scolastica per inadempimento dell'obbligo di protezione e vigilanza verso l'alunno minorenne.
3.6.1. A tal riguardo, ragioni di completezza argomentativa impongono di rilevare, sulla scorta della difesa dell'amministrazione appellata, che la diversa qualificazione giuridica della domanda operata dai sig.ri in sede di appello, (anche) ai sensi dell'art. 1218 Pt_1
c.c., e non più solo degli artt. 2043, 2048 e 2051 c.c., non confligge con il divieto di introdurre domande nuove in sede di gravame.
3.6.2. In verità, con specifico riferimento al titolo di responsabilità ed al suo eventuale mutamento, osserva il Tribunale che, come chiarito da condivisibile orientamento della
Corte di Cassazione, quando l'attore abbia invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto, ad esempio, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., a meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da quest'ultima norma (Cass., 2, n. 29212 del 6/12/2017; Cass., 3, n. 4446 del 25/2/2014; Cass. civ. sez. III, 14/10/2021, n. 28033).
Peraltro, le diverse regole di imputazione della responsabilità previste dall'art. 2051 c.c., essendo più favorevoli per l'attore danneggiato poiché comportanti un'inversione dell'onere della prova, in tanto possono essere poste a fondamento della responsabilità del convenuto in quanto non si ascriva al medesimo la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione della responsabilità (art. 2043 cod. civ.) originariamente invocato dall'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
18609 del 05/08/2013); ciò in quanto le azioni di responsabilità per danni di cui agli artt.
2043 e 2051 c.c. implicano sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolgono distinti temi di indagine: la prima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo o omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi mentre l'azione di responsabilità per danni da cose in custodia prescinde dal comportamento del custode, elemento estraneo alla fattispecie, e il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio di cui al rapporto di custodia (Cass., 3, n. 12329 del 6/7/2004; Cass., 3, n. 14622 del 23/6/2009).
3.6.3. Ed infatti, la novità della questione va apprezzata in relazione al mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, evenienza ricorrendo la quale deve ritenersi integrata una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò
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anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, ciò che esclude che essi, successivamente, possano essere dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 11 gennaio 2018, n. 535, Rv. 647219-01, ma nello stesso senso già Cass. Sez. Lav., sent. 12 luglio 2010, n. 16298, Rv. 614527-01; Cass. Sez.
Lav., sent. 8 aprile 2010, n. 8342, Rv. 61329901; Cass. Sez. Lav., sent. 23 marzo 2006, n.
6431, Rv. 587699-01; Cass. Sez. 1, sent. 29 novembre 2004, n. 22473, Rv. 578250-01).
In altri termini, la S.C. ha ritenuto che “…si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelle prospettate in primo grado…”, e ciò perché “…non va confuso il fatto storico, inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda oggetto di causa, con il fatto giuridico costitutivo, che è invece il fondamento della pretesa creditoria, occorrendo avere unicamente riguardo a quest'ultimo al fine di riscontrare se vi sia stato o meno mutamento della domanda…” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 6-2, ord. n. 535 del 2018, cit.).
3.6.4. Venendo al caso in esame, reputa questo Giudice che la diversa prospettazione fatta nell'atto di appello, a differenza di quanto accade nell'ipotesi appena riportata, si risolva semplicemente in una diversa qualificazione giuridica che non si traduce in una nuova prospettazione dei fatti, sin dal principio dedotti e, fondamentalmente, qualificati.
Come già rilevato, infatti, sia la domanda proposta ai sensi dell'art. 2048, co II c.c. che ai sensi dell'art. 1218 c.c. presuppongono un onere della prova sostanzialmente identico, nel senso che spetta al danneggiante fornire la prova di avere adempiuto correttamente o che l'evento non sia a lui imputabile.
I giudizi basati sull'uno o sull'altro articolo non richiedono accertamenti diversi e non coinvolgono distinti temi di indagine, se non per il fatto che l'art. 2048 c.c. si riferisce all'illecito commesso dall'allievo nel periodo in cui è sottoposto alla sorveglianza del precettore e il 1218 c.c. al danno da autolesione.
Poiché però il giudizio di primo grado si è incentrato esclusivamente su una ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, deve ritenersi, al di là degli articoli del Codice citati nell'atto introduttivo, che la domanda sia stata concepita fin dall'inizio come responsabilità della scuola per autolesione dell'alunno e che ciò abbia avuto ad oggetto, talché l'espressa menzione dell'art. 1218 c.c. in sede di appello non ha provocato alcun pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, integrando una domanda nuova inammissibile in appello, ma unicamente un problema di (più corretta) qualificazione della domanda originariamente formulata.
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3.7. Tornando al merito del gravame si osserva quanto segue.
Orbene, nella vicenda in esame la dinamica esatta del sinistro non è stata offerta dagli odierni appellanti, i quali si sono limitati a dedurre che il minore si fosse Pt_1 infortunato “durante l'orario scolastico e l'esercitazione di pallacanestro”, salvo poi modificare tale deduzione in sede di appello, affermando che gli alunni non stessero svolgendo una attività inerente all'insegnamento di educazione fisica ma fossero stati “lasciati liberi” dal professore.
Invero, una simile ricostruzione appare apodittica e non suffragata dalle risultanze dell'istruttoria, correttamente valutate dal giudice di primo grado.
3.7.2. Non è superfluo, in proposito, ricordare in relazione alla valutazione del materiale istruttorio raccolto in giudizio che:
- in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del
18/04/2007);
- spetta quindi in via esclusiva al Giudice del merito- in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c.- il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006);
- la norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del “prudente apprezzamento” allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione);
- l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, nonché la determinazione
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giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. N.
9662 del 2001; N. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996);
- conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
3.7.2. Orbene, solo il teste ha affermato che “il professore ci lasciava Testimone_1 una mezz'ora liberi di giocare”, peraltro senza collegare l'infortunio di a tale attività CP_8 libera e, a detta degli appellanti, non adeguatamente sorvegliata.
Al contrario, tutti gli altri testi, compreso il professore, concordano che fosse in corso una vera e propria esercitazione (cfr. teste : “era una esercitazione che ci Testimone_3 faceva fare il prof, facevamo dei palleggi a metà campo, poi scattavamo verso il canestro e tiravamo”, teste
“normalmente la lezione si divide in un preriscaldamento, in una fase centrale e se avanza Testimone_2 tempo in una pratica di giochi sportivi;
quel giorno nell'ultimo quarto d'ora avevo diviso i ragazzi in più gruppi e il insieme ad altri faceva dei tiri a canestro e palleggi vari”). Pt_1
3.7.3. Ad ogni modo, anche a prescindere dalla circostanza che si trattasse di una esercitazione vera e propria o di una attività “libera” (comunque del tutto inerente all'insegnamento di educazione fisica e per lo più circoscritta all'ultimo quarto d'ora), risulta dalle testimonianze rese che il professore non avesse perso di vista gli allievi mentre effettuavano i palleggi e i tiri a canestro, pur non avendo visto esattamente il momento in cui il minore di si era infortunato (cfr. teste : “si trovava (di ndr) Pt_1 Tes_1 Pt_1 abbastanza vicino al professore”; teste “il prof si trovava su un banco a poca distanza, era una Tes_3
Tes_ scrivania più o meno dalla porta di ingresso della palestra” teste “preciso che tutto questo accadeva
a non più di 3 metri di distanza da me e che ho potuto verificare che per tutto il tempo non vi erano stati contrasti, urti o spinte con altri allievi”). Non si comprende, del resto, il riferimento degli
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appellanti al fatto che l'insegnante fosse impegnato “nella redazione di atti amministrativi”, Tes_ circostanza che non è stata mai riferita dal teste
D'altro canto, posto che l'infortunio occorso appare sussumibile ad una comune dinamica di gioco derivante dal dinamismo del tutto intrinseco della cosa, non può non rilevarsi che, anche se l'insegnante fosse stato, in ipotesi, ancora più vicino all'azione e anche se avesse visto esattamente il momento dell'infortunio, egli si sarebbe comunque trovato nella impossibilità di intervenire tempestivamente per evitare il fatto.
Se ne deduce quindi che l'asserita violazione della regola cautelare che impone agli insegnanti di vigilare sui comportamenti degli allievi non avrebbe comunque “aumentato il rischio” di verificazione dell'evento dannoso, il quale, in definitiva, appare essersi prodotto per caso fortuito, ovvero all'esito di un decorso causale autonomo e inevitabile anche per l'insegnante massimamente accorto nell'assolvere il proprio dovere di vigilanza. La sussistenza di una serie causale autonoma, estranea all'obbligo di sorveglianza dell'insegnante, esclude quindi una qualsivoglia responsabilità da inadempimento dell'istituto scolastico ai sensi dell'art. 1218 c.c.
3.7.4. Anche l'argomentazione suggestiva degli appellanti, secondo cui il professore sarebbe comunque responsabile per non aver correttamente spiegato agli alunni come eseguire l'esercizio nel quale erano intenti non appare fondata: un infortunio come quello occorso al è invero estremamente comune anche tra le persone che praticano la Pt_3 pallacanestro a livello professionistico, per cui non sembra che una “spiegazione” dell'insegnante sulla tecnica del palleggio e del tiro avrebbe ragionevolmente evitato l'evento dannoso.
3.7.5. Va esclusa, poi, una responsabilità della scuola nella fase successiva all'infortunio, per l'inadeguatezza delle cure prestate nell'immediato: fermo che non è stato nemmeno allegato un peggioramento del danno-conseguenza a causa dell'inefficace assistenza fornita dall'Istituto scolastico, va comunque rilevato che le cure prescritte dall'insegnante e comunque applicate nell'immediato, ovvero la sottoposizione del dito infortunato a un getto di acqua fredda e l'apposizione di ghiaccio, appaiono misure idonee da un punto di vista medico (come confermato dal CTU) e coerenti con le ordinarie dotazioni di presidi medici presso le scuole pubbliche italiane (apparendo inverosimile che rientri nell'obbligo di protezione dell'Istituto di dotarsi di stecche per la immobilizzazione delle dita, come paventato dagli appellanti).
Ritiene invece correttamente il giudice di primo grado che un eventuale aggravamento dell'infortunio sarebbe con maggior probabilità da imputare alle scelte degli esercenti la responsabilità genitoriale che si sono determinati a recarsi al pronto soccorso solo nel
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pomeriggio del giorno successivo al sinistro (contegno, questo sì, valutabile anche ai fini della riduzione dell'ammontare del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, co. I c.c.).
3.8. Tali argomentazioni consentono di ritenere raggiunta la prova liberatoria non solo della mancanza di colpa dell'insegnante e del personale scolastico, ma anche della riconducibilità causale del fatto al loro comportamento, in tesi, omissivo.
A maggior ragione, quindi, è infondata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., mancando del tutto l'elemento soggettivo dell'illecito.
Parimenti destituita di fondamento è la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., mancandone radicalmente i presupposti: nel caso di specie, infatti, gli odierni appellanti nemmeno hanno allegato quale sarebbe stata, nel caso di specie, la “cosa in custodia” dell'amministrazione che avrebbe provocato il danno subito dal minore.
4. L'appello è dunque integralmente rigettato e le spese del giudizio di gravame seguono la soccombenza.
La liquidazione delle spese tiene conto del valore della controversia, dell'assenza dell'attività istruttoria e dell'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, che permette di fare applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento.
In forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n. 43152, della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
➢ Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati che si liquidano in € 1.278,00 ciascuno per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Perugia, li 25 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale”;
- il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, “deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”; per contro, può esimersi dall'attestazione “quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. ex multis Cass. sez. 3, 28 luglio 1972 n. 2590, che esclude appunto la responsabilità nel caso di fatto dannoso imprevedibile/inevitabile; Cass. sez. 3, 10 febbraio 1981 n. 826, nel senso della imprevedibilità come contenuto della prova da fornire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2048; Cass. sez. 3, 22 gennaio 1990 n. 318; Cass. sez. 1, 2 dicembre 1996 n. 10723, per cui affinché sussista responsabilità ex art. 2048, comma 2, occorre che il fatto sia prevedibile ovvero prevenibile, e per accertare tale natura del fatto “…il giudice di merito deve far riferimento alla sua ripetitività o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta…”, Cass. sez. 3, 18 gennaio 2001 n. 5668, per cui accanto alla prova di aver esercitato la vigilanza
“nella misura dovuta”, anche tramite regole organizzative/disciplinari, l'insegnante deve fornire la “…prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa…”, Cass. sez. 3, 18 novembre 2005 n. 24456 che ravvisa nell'evento non prevedibile né prevenibile il caso fortuito che esonera dalla responsabilità.
12 2 In particolare, in detta pronuncia si è osservato che:
- poiché l'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di legge, ha natura di debito tributario, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario;
- poiché la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo, di natura processuale, costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo, appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
- il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono;
- “poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali 19