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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL OV, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1286/2023 depositato il 28/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912022900544031
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120060012601072 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140020325281 BOLLO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170001324724 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170014304183 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180004927544 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sull'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito, un'intimazione di pagamento di somme oggetto di precedenti cartelle per la riscossione di crediti tributari a titolo di IVA dell'anno 2002 e tasse automobilistiche degli anni 2009, 2012, 2013 e 2014.
Dei motivi di ricorso è fondato e riveste carattere assorbente quello con il quale è stata eccepita l'intervenuta estinzione di tutti i crediti per prescrizione.
Dall'intimazione impugnata emerge, infatti, che le cartelle esattoriali sono state notificate in data 11/9/2006, 8/3/2015, 22/5/2017, 11/12/2017 e 20/6/2018, per cui alla data di notifica dell'intimazione (12/11/2022) risulta decorso sia il termine decennale di prescrizione dei tributi erariali, sia quello quinquennale accessorio per interessi e sanzioni (cartella notificata in data 11/9/2006), sia il termine triennale per il credito per le tasse sugli autoveicoli.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1800,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 12/1/2026.
Il Presidente Dott. Giovanni Ilarda Il Giudice estensore Dott.ssa Luisa Turco
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL OV, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1286/2023 depositato il 28/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2912022900544031
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120060012601072 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140020325281 BOLLO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170001324724 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170014304183 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180004927544 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sull'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito, un'intimazione di pagamento di somme oggetto di precedenti cartelle per la riscossione di crediti tributari a titolo di IVA dell'anno 2002 e tasse automobilistiche degli anni 2009, 2012, 2013 e 2014.
Dei motivi di ricorso è fondato e riveste carattere assorbente quello con il quale è stata eccepita l'intervenuta estinzione di tutti i crediti per prescrizione.
Dall'intimazione impugnata emerge, infatti, che le cartelle esattoriali sono state notificate in data 11/9/2006, 8/3/2015, 22/5/2017, 11/12/2017 e 20/6/2018, per cui alla data di notifica dell'intimazione (12/11/2022) risulta decorso sia il termine decennale di prescrizione dei tributi erariali, sia quello quinquennale accessorio per interessi e sanzioni (cartella notificata in data 11/9/2006), sia il termine triennale per il credito per le tasse sugli autoveicoli.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1800,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 12/1/2026.
Il Presidente Dott. Giovanni Ilarda Il Giudice estensore Dott.ssa Luisa Turco