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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUCA, Presidente
ZI MA, RE
COSENTINO NICOLA, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249006969941000 CONTRIBUTO SNN 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249006969941000 IRPEF-ALTRO 1995
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720010073403813000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'On.le Corte di Giustizia Provinciale adita, disattesa ogni avversa istanza e richiesta così disporre:
-nel merito, accertare e dichiarare la nullità, per mancanza degli atti presupposti, dell'opposta intimazione di pagamento n. 11720249006969941000;
-sempre nel merito, per i motivi meglio elencati nel corpo del ricorso introduttivo, accertare e dichiarare prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 11720010073403813000 e per l'effetto procedere al suo annullamento;
-con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratori che si dichiarano antistatario.
Resistente/Appellato:
AGENZIA DELLE ENTRATE
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 21 primo comma D. Lgs.
n.546/1992 ;
in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 19 terzo comma D. Lgs. n.546/1992
in via principale il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
CHIEDE
Conclusioni in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per i summenzionati motivi;
nel merito:
- rigettare il ricorso di parte avversa nei confronti dell'Agente della Riscossione, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30/01/2025 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni in data 01/04/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni in data 07/05/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Parte ricorrente depositava memoria datata 29/04/2025.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di parte resistente circa un'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini di legge.
Parte ricorrente in sede di memoria difensiva a seguito di contestazione della resistente sul punto, ha dimostrato che dalla busta di trasporto contenente l'intimazione n. 11720249006969941000 il numero di riferimento della spedizione è “spedizione n. 674419927064”, parte ricorrente ha dimostrato poi che il plico in oggetto gli è stato regolarmente notificato in data 09/01/2025 e, pertanto la proposizione del presente ricorso è avvenuta in maniera tempestiva avendo provveduto al deposito in data 06/03/2025, ovvero dopo
56 giorni dalla ricezione del plico contenete l'impugnata intimazione, tale versione non è stata contestata da parte della resistente e, pertanto l'eccezione deve essere respinta.
Nel merito, peraltro, parte resistente ha dimostrato l'interruzione della prescrizione del credito vantato nei confronti del ricorrente depositando precedente atto di intimazione notificato al ricorrente e tale da costituire atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito poi vantato con l'atto oggi impugnato.
Sul punto l'orientamento della Cassazione è ormai consolidato e così statuisce:
“In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. In tema di contenzioso tributario, l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto impositivo divenuto definitivo, non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo se l'atto precedente è rimasto incontestato, secondo il principio della non impugnabilità per vizi propri di un atto successivo.” (Cass. 6436/2025)
Parte resistente ha prodotto idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali anche in relazione al fatto che nel caso che ci occupa va considerata l'applicazione della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Va ricordato, come correttamente fatto rilevare da parte resistente, che, in tal senso, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, delD.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periododall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”,
e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
Tale normativa va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg.
Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021
(rispetto alla scadenza del 30.04.2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n.
41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 478 gg. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di
478 gg. ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare A.d.E. n. 25/E del 2020).
Recentemente la Corte di Cassazione, nel derimere dubbi interpretativi sorti in punto di modalità di applicazione della c.d. normativa CO ha così statuito:
“La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.” (Cass. N. 1630/2025)
Ogni altra eccezione domanda e deduzione risulta assorbita da quanto sopra.
La Corte ritiene di giustizia compensare le spese di lite.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUCA, Presidente
ZI MA, RE
COSENTINO NICOLA, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249006969941000 CONTRIBUTO SNN 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249006969941000 IRPEF-ALTRO 1995
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720010073403813000 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l'On.le Corte di Giustizia Provinciale adita, disattesa ogni avversa istanza e richiesta così disporre:
-nel merito, accertare e dichiarare la nullità, per mancanza degli atti presupposti, dell'opposta intimazione di pagamento n. 11720249006969941000;
-sempre nel merito, per i motivi meglio elencati nel corpo del ricorso introduttivo, accertare e dichiarare prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 11720010073403813000 e per l'effetto procedere al suo annullamento;
-con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratori che si dichiarano antistatario.
Resistente/Appellato:
AGENZIA DELLE ENTRATE
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 21 primo comma D. Lgs.
n.546/1992 ;
in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 19 terzo comma D. Lgs. n.546/1992
in via principale il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
CHIEDE
Conclusioni in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per i summenzionati motivi;
nel merito:
- rigettare il ricorso di parte avversa nei confronti dell'Agente della Riscossione, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30/01/2025 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni in data 01/04/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni in data 07/05/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Parte ricorrente depositava memoria datata 29/04/2025.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di parte resistente circa un'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini di legge.
Parte ricorrente in sede di memoria difensiva a seguito di contestazione della resistente sul punto, ha dimostrato che dalla busta di trasporto contenente l'intimazione n. 11720249006969941000 il numero di riferimento della spedizione è “spedizione n. 674419927064”, parte ricorrente ha dimostrato poi che il plico in oggetto gli è stato regolarmente notificato in data 09/01/2025 e, pertanto la proposizione del presente ricorso è avvenuta in maniera tempestiva avendo provveduto al deposito in data 06/03/2025, ovvero dopo
56 giorni dalla ricezione del plico contenete l'impugnata intimazione, tale versione non è stata contestata da parte della resistente e, pertanto l'eccezione deve essere respinta.
Nel merito, peraltro, parte resistente ha dimostrato l'interruzione della prescrizione del credito vantato nei confronti del ricorrente depositando precedente atto di intimazione notificato al ricorrente e tale da costituire atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito poi vantato con l'atto oggi impugnato.
Sul punto l'orientamento della Cassazione è ormai consolidato e così statuisce:
“In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. In tema di contenzioso tributario, l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto impositivo divenuto definitivo, non può essere sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo se l'atto precedente è rimasto incontestato, secondo il principio della non impugnabilità per vizi propri di un atto successivo.” (Cass. 6436/2025)
Parte resistente ha prodotto idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali anche in relazione al fatto che nel caso che ci occupa va considerata l'applicazione della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Va ricordato, come correttamente fatto rilevare da parte resistente, che, in tal senso, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, delD.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periododall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”,
e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
Tale normativa va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg.
Tale sospensione, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021
(rispetto alla scadenza del 30.04.2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n.
41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 478 gg. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di
478 gg. ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare A.d.E. n. 25/E del 2020).
Recentemente la Corte di Cassazione, nel derimere dubbi interpretativi sorti in punto di modalità di applicazione della c.d. normativa CO ha così statuito:
“La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.” (Cass. N. 1630/2025)
Ogni altra eccezione domanda e deduzione risulta assorbita da quanto sopra.
La Corte ritiene di giustizia compensare le spese di lite.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.