TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1685/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. TE IL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. NU VE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1685/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 23.09.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
3.10.1980, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta ed elettivamente domiciliati Persona_1 presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe n. 12, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 3.07.2004 in Parte_2
1 ON (PT) e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 23.11.2005) Per_2
e (il 31.07.2011), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle Per_3 note scritte di trattazione dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione
(r.g. n. 2904/2021), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione del 9.12.2021, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo rag giunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno divorz iati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro il tutto nell'interesse dei figli e delle esigenze di quest'ultimi.
2. L'abitaz ione coniugale, sita in via Niccolò Tommase n. 26 ON, Pistoia, di proprietà esclusiva della moglie, ove la stessa vive con i figli, continuerà ad essere abitata da quest'ultima e dalla prole.
3. Il provvederà al mantenimento diretto quando i figli saranno con lui (cene, Pt_2 pranz i…) e pertanto non sarà versato alcun importo a titolo di mantenimento degli stessi, ad eccez ione di euro 100/00 che saranno trattenuti dalla madre quale acconto s ulle spese straordinarie che saranno divise al 50%; dette spese straordinarie sono quelle identificate dal
Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ordine degli avvocati di Pistoia ed il Tribunale nell'ottobre 2018. A titolo esemplificativo si considerano spese straordinarie tutte le spese mediche non coperte dal SSN, le specialistiche e per protesi ed apparecchi;
quelle scolastiche e per rette, spese sportive e di svago. L'assegno unico sarà integralmente percepito tutto dalla madre.
4. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità, ne cureranno l'educaz ione nell'esclusivo interesse degli stessi e di comune accordo asseconderanno le scelte della prole in ambito scolastico, sporti vo, religioso e medico.
Il figlio, pur rimanendo nella casa coniugale trascor rerà con il padre almeno un gior no a settimana il tutto nel pieno rispetto delle esigenze di questo e degli impegni lavorativi del padre, oltre che un week-end ogni 15 gior ni. Si dà atto che uno dei figl i è mag giorenne e che pertanto regolerà le visite con il padre autonomamente in accordo con lo stesso.
Si da atto che entrambi i genitori privilegeranno ed asseconderanno le esigenze dei figli.
Gli orari ed i gior ni potranno subire delle modifiche di volta in volta in base alle necessità lavorative dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Le vacanze nataliz ie e pasquali saranno equamente ripartite tra i genitori stabilendo indicativamente almeno 2 gior ni a Natale, 1 gior ni a Pasqua e 15 gior ni durante le vacanze
2 estive ripartiti alter nativamente 1° al 15 Agosto e dal 16 al 31 Agosto. Vista l'età dei figli e gli impegni, i genitori stabiliscono di comunicare tra loro la gestione delle ferie estive entro il 30 Mag gio di ogni anno e di ripartirle ad anni alter ni dal 1° al 15 Agosto e dal 16 al
31 Agosto.
Le parti si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza il genitore assente di eventuali per nottamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
5. I coniugi fin da ora concordano di poter modificare il presente atto anche con scritture private, gli stessi fanno presente che i loro beni personali sono già stati regolati dalle parti con scrittura privata;
6. I coniugi si danno assenso al rilascio del passaporto e al solo rilascio dei documenti di riconoscimento per i figli;
va da sé che se un genitore vuol portare il figlio o i figli all'estero dovrà avere l'assenso dell'altro”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riser vata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue , conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori
[...]
e in data 3.07.2004 in ON (PT), trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri degli atti di matrimonio del Comune di ON al n. 23, P.II serie A, anno 2004, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
3 Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ON di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
NU VE TE IL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. TE IL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. NU VE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1685/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 23.09.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
3.10.1980, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta ed elettivamente domiciliati Persona_1 presso il suo studio sito in Pistoia, via delle Pappe n. 12, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 3.07.2004 in Parte_2
1 ON (PT) e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 23.11.2005) Per_2
e (il 31.07.2011), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle Per_3 note scritte di trattazione dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione
(r.g. n. 2904/2021), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione del 9.12.2021, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo rag giunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno divorz iati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro il tutto nell'interesse dei figli e delle esigenze di quest'ultimi.
2. L'abitaz ione coniugale, sita in via Niccolò Tommase n. 26 ON, Pistoia, di proprietà esclusiva della moglie, ove la stessa vive con i figli, continuerà ad essere abitata da quest'ultima e dalla prole.
3. Il provvederà al mantenimento diretto quando i figli saranno con lui (cene, Pt_2 pranz i…) e pertanto non sarà versato alcun importo a titolo di mantenimento degli stessi, ad eccez ione di euro 100/00 che saranno trattenuti dalla madre quale acconto s ulle spese straordinarie che saranno divise al 50%; dette spese straordinarie sono quelle identificate dal
Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ordine degli avvocati di Pistoia ed il Tribunale nell'ottobre 2018. A titolo esemplificativo si considerano spese straordinarie tutte le spese mediche non coperte dal SSN, le specialistiche e per protesi ed apparecchi;
quelle scolastiche e per rette, spese sportive e di svago. L'assegno unico sarà integralmente percepito tutto dalla madre.
4. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità, ne cureranno l'educaz ione nell'esclusivo interesse degli stessi e di comune accordo asseconderanno le scelte della prole in ambito scolastico, sporti vo, religioso e medico.
Il figlio, pur rimanendo nella casa coniugale trascor rerà con il padre almeno un gior no a settimana il tutto nel pieno rispetto delle esigenze di questo e degli impegni lavorativi del padre, oltre che un week-end ogni 15 gior ni. Si dà atto che uno dei figl i è mag giorenne e che pertanto regolerà le visite con il padre autonomamente in accordo con lo stesso.
Si da atto che entrambi i genitori privilegeranno ed asseconderanno le esigenze dei figli.
Gli orari ed i gior ni potranno subire delle modifiche di volta in volta in base alle necessità lavorative dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Le vacanze nataliz ie e pasquali saranno equamente ripartite tra i genitori stabilendo indicativamente almeno 2 gior ni a Natale, 1 gior ni a Pasqua e 15 gior ni durante le vacanze
2 estive ripartiti alter nativamente 1° al 15 Agosto e dal 16 al 31 Agosto. Vista l'età dei figli e gli impegni, i genitori stabiliscono di comunicare tra loro la gestione delle ferie estive entro il 30 Mag gio di ogni anno e di ripartirle ad anni alter ni dal 1° al 15 Agosto e dal 16 al
31 Agosto.
Le parti si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza il genitore assente di eventuali per nottamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
5. I coniugi fin da ora concordano di poter modificare il presente atto anche con scritture private, gli stessi fanno presente che i loro beni personali sono già stati regolati dalle parti con scrittura privata;
6. I coniugi si danno assenso al rilascio del passaporto e al solo rilascio dei documenti di riconoscimento per i figli;
va da sé che se un genitore vuol portare il figlio o i figli all'estero dovrà avere l'assenso dell'altro”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riser vata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue , conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori
[...]
e in data 3.07.2004 in ON (PT), trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri degli atti di matrimonio del Comune di ON al n. 23, P.II serie A, anno 2004, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
3 Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ON di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
NU VE TE IL
4