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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/09/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4639/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4639\2016 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Bari alla Via Principe Amedeo 115 è elettivamente domiciliato;
attore contro
C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Controparte_1 P.IVA_1
Giammaria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Via Garruba n. 57; convenuta
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis notificato in data 22/7/16, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo: “accertato che la ha parzialmente adempiuto all'obbligo di consegna CP_1 CP_2 delle richieste copie degli estratti conto corrente relativo al contratto oggetto di causa ordinare ex art. 210 alla del periodo mancante della produzione in atti la loro esibizione disponendone CP_2
I'acquisizione; B) accertare e dichiarare l'intervenuta chiusura del conto alla data del 16 gennaio
2013 in ossequio dell'art. 7 comma 7 del contratto, e per l'effetto rideterminare a tale data i saldi dare avere tra le parti;
C) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli
1284,1346, 2697 e 1418 c.c. della clausola contrattuale (art. 7 comma 3 del contratto) relativa alla determinazione ed applicazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto (o quantomeno per il periodo gennaio 2000 sino alla chiusura del conto) e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284
c.c. comma 3, degli interessi al saggio legale del tempo per tempo vigente;
C) Accertare e dichiarare pagina 1 di 8 la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., della clausola contrattuale
(art. 7 comma 2 del contratto) relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti oggetto di causa (o quantomeno per il periodo gennaio 2000 sino alla chiusura del conto) e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
D) accertare dichiarare la nullità ed inefficacia ex art. 1346, 2697 e 1418
c.c. della clausola contrattuale relativa alla determinazione della commissione di massimo scoperto
(art. 7 comma 5) e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di tutti gli addebiti in conto corrente applicati dalla per tale commissione: E) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione CP_2 degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c. degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto (o quantomeno per il periodo gennaio 2000 sino alla chiusura del conto) sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
F) Accertare e dichiarare, per l'effetto della declaratoria di parziale nullità dei rapporti impugnati, previa rettifica della data di chiusura del conto e del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione dei medesimi, escludendo tutte le voci di costo non pattuite e/o applicate in misura ultra legale e/o dopo la chiusura del conto;
G) determinare il Tasso Effettivo
Globale del rapporto oggetto di causa includendo nel conteggio anche la CMS); H) accertare e dichiarare, previo accertamento del il Tasso Effettivo Globale del rapporto oggetto di causa concretamente applicato trimestre per trimestre, la nullità e I'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto della legge 108/1996 n. 108, perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento con ogni conseguenza di legge;
l) condannare per l'effetto delle violazioni esposte la convenuta previa CP_2 rettifica del saldo finale, alla restituzione delle somma illegittimamente addebitate e/o riscosse che dovessero risultare dalla richiedenda C.T.U. da effettuare su tutti gli estratti del conto corrente dal
1991 alla chiusura ivi inclusi quelli richiesti ex art. 210 c.p.c. (o, ove non venga disposto I'esibizione degli estratti conto corrente) su quelli depositati da questa difesa oltre gli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore dell'odierno istante come per legge a far data dalla costituzione in mora;
L) condannare la convenuta alla rifusione delle spese processuali con distrazione per il sottoscritto procuratore, che se ne dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c”.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto al Tribunale di Foggia di: “a) in Controparte_1 via preliminare disporre il mutamento del rito speciale in rito ordinario, fissando termine per la trattazione della causa;
b) sempre in via preliminare, dichiarare prescritta la domanda di ripetizione e di tutte le rimesse aventi carattere solutorio analiticamente indicate in narrativa;
c) nel merito,
pagina 2 di 8 rigettare le domande proposte dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, non provate e solo genericamente svolte dal ricorrente”.
E' stato disposto il mutamento del rito e la causa è stata istruita con l'espletamento della ctu.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito de quo, poiché, nel caso di specie, occorre tenere conto della data di deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc e non della data di notifica dello stesso.
Considerato, pertanto, che ha formalizzato la propria contestazione nel marzo 2015, Parte_1 che la domanda di mediazione risale a gennaio 2016 e che il ricorso è stato notificato il 25\05\2016, deve dichiararsi non prescritto il credito anche avuto riguardo al distinguo tra rimesse solutorie e ripristinatorie così come chiarito dal Ctu nella relazione, logica e, pertanto, pienamente condivisibile.
Il dott. Michele Lemme, ha così concluso:
“RISPOSTA AL PRIMO QUESITO Il contratto è stato stipulato in data 25/06/1991; il contratto non prevede alcuna condizione contrattuale economica, ad eccezione del rinvio agli usi di piazza per l'applicazione del tasso debitore;
considerato che
il contratto è stato stipulato prima del 09/07/1992, nella rideterminazione del saldo è stato utilizzato il tasso legale protempore, per l'intera durata del contratto, sempre nel rispetto del tasso soglia.
RISPOSTA AL SECONDO QUESITO Per quelle operazioni bancarie, annotate sugli estratti conto e nei riassunti scalari depositati, dove sono comprensibili sia la data dell'operazione che la valuta, gli interessi sono stati rideterminati applicando le valute previste dall'art. 120 tub vigente pro-tempore.
RISPOSTA AL TERZO QUESITO Si è ritenuto eliminare qualsiasi forma di capitalizzazione per l'intero periodo di durata del rapporto di conto corrente per i seguenti motivi: A) Il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 25/06/1991. Gli estratti conto depositati agli atti iniziano dalla data del 01/01/2000. Da tale data e fino al 01/07/2000 la banca non ha applicato la pari periodicità degli interessi creditori e debitori;
pertanto fino al 30/06/2000 è stata eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi. Non si è potuto verificare l'adeguamento alla pari periodicità degli interessi del secondo semestre dell'anno 2000, perché non risultano maturati interessi creditori.
B) La banca ha applicato la pari periodicità degli interessi creditori e debitori dal 01/01/2001. Agli atti non risultano documenti che consentono di verificare se la banca abbia adeguato il contratto a quanto previsto dalla delibera CICR 9.2.2000 ed in ossequio al comma 2 dell'art. 120 TUB (nella formula antecedente la modifica di cui alla l. n. 147/2013). Inoltre, non risulta pattuita la facoltà del correntista di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento ed in conto pagamento. Per tale motivo dal 01/07/2000 fino al 31/12/2013 non è stata applicata alcuna forma di capitalizzazione, così come richiede il quesito. C) Infine, anche per il periodo compreso tra l'1.1.2014 e 30/06/2015 pagina 3 di 8 (data di chiusura del conto corrente) (v. art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n.
27.12.2013 n. 147) si è esclusa ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, calcolandoli separatamente dal capitale con le modalità previste dall'art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n. 27.12.2013 n. 147, così come richiede il quesito.
RISPOSTA AL QUARTO QUESITO Premesso che: a- Il contratto di conto corrente è stato stipulato prima del 31/12/2009 e non prevede la pattuizione in forma scritta della relativa clausola;
b- Agli atti della causa la c.m.s. non risulta pattuita anche dall'01/01/2010 ed applicata nei limiti previsti dall'art. 2 bis co.1 del d.l. 28/11/2008 n. 185 c- Agli atti non risultano pattuiti in forma scritta, le altre commissioni sostitutive della c.m.s., applicate durante il rapporto di conto corrente, quali
“commissione servizio affidamento” e “commissioni di fondi messi a disposizione”; pertanto, nei calcoli per rideterminare il saldo sono esclusi gli addebiti relativi alla commissione di massimo scoperto, alla commissione servizio di affidamento e alla commissione di fondi messi a disposizione.
RISPOSTA AL QUINTO QUESITO Come già riferito in premessa, non esiste agli atti contratto in forma scritta che prevede qualsiasi spesa di tenuta conto, annuali e/o periodiche. Per tale motivo si escludono dal ricalcolo le seguenti spese periodiche: Spese amministrazione fidi pari ad € 1779.72, le spese estratto conto pari ad €2.402,84 e le spese di liquidazione pari ad €1081.09
RISPOSTA AL QUESITO N. 6
Considerato che
il contratto di conto corrente è stato stipulato in data
25/06/1991, prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (quindi anteriormente al
24.03.1996) e, comunque anteriormente alla prima rilevazione ministeriale dei tassi globali medi contenuta nel decreto del Ministro del Tesoro del 22.3.1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2.4.1997) e che non si è accertato durante “ l'arco di vigenza del rapporto se si siano succedute convenzioni dopo la stipula del contratto di conto corrente che abbiano novato in senso oggettivo il regolamento contrattuale, successive all'entrata in vigore della normativa antiusura, non si procede alla verifica dell'usurarietà del tasso d'interessi durante il contratto di conto corrente, Si evidenzia, che per rideterminare il saldo del conto corrente viene applicato il tasso d'interesse legale vigente, così come motivato nella risposta al primo quesito;
pertanto l'importo degli interessi calcolati sono senz'altro inferiori a quelli che sarebbero derivati dall'applicazione dell'eventuale tasso soglia dell'usura. Premesso che la Suprema Corte stabilisce che la legge n. 108/96 non è retroattiva, indirettamente, con i conteggi al tasso legale si perviene al rimedio giuridico di ricondurre i tassi entro le soglie dell'usura, convergendo anche sull'assunto di buona parte della giurisprudenza che nel caso in cui un rapporto di credito fosse sorto prima dell'entrata in vigore della antiusura, la pretesa creditoria, relativamente agli interessi divenuti usurari, non fosse meritevole di tutela giuridica. Prima di determinare il saldo ricalcolato, alle luce dell'accertamento o meno delle rimesse solutorie pagina 4 di 8 ripristinatorie dal 28/12/1999 al 20/07/2006, si ritiene giusto riepilogare qui di seguito i riscontri ai quesiti posti dal G.I.: - Dal 28/12/1999 AL 30/06/2015 si calcolano gli interessi applicando sempre i tassi legali pro-tempore, considerato che l'unico documento esistente agli atti è il contratto di conto corrente stipulato il 25/06/1991, quindi prima del 09/07/1992, che prevede l'applicazione dei tassi d'interesse secondo “gli usi di piazza”;
2- Nei periodi in cui la documentazione è presente e corretta, le valute applicate sono quelle previste dalle normi vigenti pro tempore;
3- Sono capitalizzati al
30/06/2015 tutti gli interessi attivi e passivi (sempre calcolati allo stesso tasso legale pro-tempore.)
Solo nei conteggi relativi all'accertamento dei versamenti solutori, nell'ipotesi dei conteggi dal saldo banca degli estratti conto, tutte le competenze, anche se ritenute non dovute, sono state applicate trimestralmente dal 28/12/1999 al 20/07/2006(dieci anni precedenti la domanda giudiziaria del
20/07/2016);
4- Perché non previste da contratti o non applicate correttamente secondo le vigenti disposizioni di legge, sono esclusi dai conteggi le seguenti spese e competenze: - la commissione di massimo scoperto, la commissione servizio affidamento, spese di liquidazione (all H denominato
“COMPETENZE E SPESE TRIMESTRALI) - Spese amministrazione fidi e commissioni fondi messa a disposizione (all. I COMPETENZE E SPESE NON TRIMESTRALI) Le altre spese si ritengono legittime perché sono rimborsi spese o fiscali. E' pacifico che anche queste spese, al pari degli interessi debitori, sono sempre escluse, ma rientrano nei conteggi se pagate dai versamenti solutori, nell'ipotesi in cui tali conteggi partono dal saldo banca.
5- Non si procede alla verifica del superamento del tasso soglia, perché il contratto è stato stipulato in data 25/06/1991, prima della legge n. 108 del 1996. Dopo aver riepilogato le risposte ai quesiti del giudice, è possibile determinare il saldo ricalcolato, dopo la verifica dell'esistenza o meno delle rimesse solutorie.
L'azione di ripetizione di indebito decorre dal momento del versamento in conto corrente, se questo ha natura solutoria, ovvero dalla chiusura del conto corrente, se il versamento ha natura ripristinatoria.
Laddove nel corso del rapporto il correntista abbia effettuato dei versamenti, occorre distinguere due ipotesi: a) Il versamento con funzione ripristinatoria della provvista (quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso) b) Il versamento con funzione solutoria (quando vi siano versamenti su conti scoperti e/o con eccedenza rispetto all'affidamento concesso) Se, per la verifica della prescrizione, è oramai accolta pacificamente la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, si discute se la verifica dell'incidenza di rimesse solutorie (che intervengano a conto scoperto o a conto che si trovi extrafido) vada compiuta sul saldo banca o su quello ricalcolato e rettificato. Le differenze sulle rimesse solutorie, idonee a generare prescrizione possono essere notevoli, perché il conto potrebbe apparire scoperto - saldo banca - ma in realtà non esserlo, ove venga depurato di addebiti illegittimi che si erano verificati nel periodo pregresso (per cui sul conto rettificato o pagina 5 di 8 ricalcolato). Per questo motivo, si è ritenuto effettuare due distinti conteggi:
1- Con il primo calcolo la verifica della prescrizione si compie partendo dal saldo banca (allegato C denominato “C/C
CALCOLI VERSAMENTI SOLUTORI PARTENDO DAL SALDO BANCA) In questo conteggio le rimesse solutorie hanno pagato le competenze bancarie addebitate sugli estratti conto originali dal
28/12/1999 fino al 20/07/2006,a prescindere dalla legittimità o meno delle stesse. Il pagamento delle competenze con le rimesse solutorie sono annotate sul rigo della stessa rimessa solutoria in corrispondenza della colonna “ DARE “, in tal modo le competenze pagate con le rimesse solutorie sono rientrate nel saldo finale. Il saldo finale del prospetto “è pari ad € 7.873,63, UGUALE
ALL'ESTRATTO CONTO BANCARIO ORIGINALE, perché le rimesse solutorie pagano tutte le competenze e gli interessi annotati sugli estratti conto bancari fino al 20/07/2006. Il predetto saldo finale è il saldo iniziale del successivo estratto conto (allegato D denominato ESTRATTO CONTO
RICALCOLATO PARTENDO DA SALDO BANCA), relativo al periodo restante di durata del conto corrente dal 20/07/2006 al 30/06/2015. Il saldo del periodo suddetto, dopo aver applicato tutte le condizioni esposte nel precedente riepilogo di risposte ai quesiti, risulta essere a credito del correntista pari ad € 31.708,02 (allegato D) 2- Con il secondo conteggio i calcoli partono dal saldo riclassificato. Per arrivare alla determinazione del saldo riclassificano, nel periodo dal 28/12/1999 al
20/07/2006 sono eliminate tutte le competenze e gli interessi ritenuti illegittimi ed è stata esclusa qualsiasi forma di capitalizzazione, anch'essa ritenuta illegittima. I conteggi sono esposti nell'allegato
G, denominato “ C/C PER CALCOLO COMPETENZE DA CONTO RETTIFICATO). Per la ricerca di eventuali versamenti solutori, è stato compilato l'allegato “ E bis “ denominato “C/C PER CALCOLI
VERSAMENTI SOLUTORI DA SALDO RETTIFICATO”. Le competenze e gli interessi ritenuti illegittimi, ma pagati con rimesse solutorie, pari ad € 16.747,94,sono evidenziate in colonna separata ed addebitate al 30/06/2015 nel conto corrente ( all. F bis). Il saldo del predetto c/c, pari ad €
25.470,45, è pari a quello del c/c G utilizzato per il ricalcolo delle competenze, dopo aver eliminato quelle dell'intero periodo dal 28/12/1999 al 30/06/2015, perché in entrambi non ci sono addebiti per competenze ed interessi,, tutti capitalizzati al 30/06/2015 Quindi il saldo ricalcolato al 20/07/2006 è pari ad € 25.470,45, dopo aver escluso tutte le competenze e gli interessi ritenuti illegittimi e capitalizzati gli interessi maturati, attivi e passivi, al 30/06/2015 L'allegato “ F”, denominato estratto conto ricalcolato da saldo del c/c ricalcolato “E”, riporta le operazioni bancarie del successivo periodo di vigenza del conto corrente, dal 20/07/2006 al 30/06/2015 e la somma di tutti gli interessi maturati dal 28/12/1999 al 30/06/2015, Al termine dei conteggi risulta un saldo a credito del correntista pari ad € 35.269,44 Si concludono i lavori peritali riepilogando i risultanti delle seguenti due ipotesi alternative: 1 IPOTESI SALDO A CREDITO DEL CORRENTISTA SIG. TARTAGLIA pari pagina 6 di 8 ad € 31.708,02 Il ricalcolo del saldo avviene con l'individuazione dei versamenti solutori, partendo dal saldo del conto corrente bancario, con l'applicazione dei tassi d'interesse legali e con l'eliminazione di spese e competenza (compresa la C.M.S.) perché ritenute non legittime. 2 IPOTESI SALDO A
CREDITO DEL CORRENTISTA SIG TARTAGLIA pari ad € 35.269,44 Il ricalcolo del saldo avviene con l'individuazione dei versamenti solutori, partendo dal saldo ricalcolato del conto corrente bancario (eliminazione di competenze illegittime e anatocismo), con l'applicazione dei tassi d'interesse legali e con l'eliminazione di spese e competenza (compresa la C.M.S.) perché non ritenute non legittime”.
Si condivide la seconda ipotesi di calcolo nel senso di riconoscere in favore del ricorrente la somma di
€ 35.269,44. Mette conto rilevare, sull'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, sollevata solitamente dalla banca nei giudizi ove viene convenuta dal correntista, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, sostenuto che la verifica delle rimesse solutorie coperte da prescrizione e non più, dunque, ripetibili, vada effettuata sul saldo di conto, previamente depurato dalle poste accertate come illegittime;
dunque, sul c.d. saldo ricalcolato
(cfr., tra le tante, Cass. 29374/2024).
Infatti, secondo la Corte di legittimità vanno tenute distinte l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca, e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze illegittime (e, quindi, nulle) è una operazione corretta di ricostruzione della realtà giuridica rispetto a quella storica (risultante dagli estratti conto della banca); pertanto, il disposto dell'art. 1422 cod. civ.- in ragione del quale la nullità delle clausole alla base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione – non risulterà violato, ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
Per verificare, dunque, se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass. n. 9141/202;
Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 17634/2021; Cass. n. 18815/2022; Cass. n. 12808/2023. Conforme App.
Milano 30.1.2020; Trib. Milano 15.1.2021; App. Milano 5.1.2023 n. 15).
pagina 7 di 8 Questa impostazione (saldo rettificato) è ormai ius receptum, avendo in più occasione la Cassazione ribadito la correttezza di tale modo di procedere, che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, è possibile effettuare una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM in vigore.
Le spese di ctu, così come liquidate con decreto del 30 maggio 2024 sono poste a carico di parte convenuta, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 35.269,44, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 3.809,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
- Le spese di ctu, così come liquidate con decreto del 30 maggio 2024, sono poste a carico di parte convenuta,
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 16 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4639\2016 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Bari alla Via Principe Amedeo 115 è elettivamente domiciliato;
attore contro
C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Controparte_1 P.IVA_1
Giammaria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Via Garruba n. 57; convenuta
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis notificato in data 22/7/16, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo: “accertato che la ha parzialmente adempiuto all'obbligo di consegna CP_1 CP_2 delle richieste copie degli estratti conto corrente relativo al contratto oggetto di causa ordinare ex art. 210 alla del periodo mancante della produzione in atti la loro esibizione disponendone CP_2
I'acquisizione; B) accertare e dichiarare l'intervenuta chiusura del conto alla data del 16 gennaio
2013 in ossequio dell'art. 7 comma 7 del contratto, e per l'effetto rideterminare a tale data i saldi dare avere tra le parti;
C) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli
1284,1346, 2697 e 1418 c.c. della clausola contrattuale (art. 7 comma 3 del contratto) relativa alla determinazione ed applicazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto (o quantomeno per il periodo gennaio 2000 sino alla chiusura del conto) e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284
c.c. comma 3, degli interessi al saggio legale del tempo per tempo vigente;
C) Accertare e dichiarare pagina 1 di 8 la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., della clausola contrattuale
(art. 7 comma 2 del contratto) relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti oggetto di causa (o quantomeno per il periodo gennaio 2000 sino alla chiusura del conto) e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
D) accertare dichiarare la nullità ed inefficacia ex art. 1346, 2697 e 1418
c.c. della clausola contrattuale relativa alla determinazione della commissione di massimo scoperto
(art. 7 comma 5) e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di tutti gli addebiti in conto corrente applicati dalla per tale commissione: E) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione CP_2 degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c. degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto (o quantomeno per il periodo gennaio 2000 sino alla chiusura del conto) sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
F) Accertare e dichiarare, per l'effetto della declaratoria di parziale nullità dei rapporti impugnati, previa rettifica della data di chiusura del conto e del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione dei medesimi, escludendo tutte le voci di costo non pattuite e/o applicate in misura ultra legale e/o dopo la chiusura del conto;
G) determinare il Tasso Effettivo
Globale del rapporto oggetto di causa includendo nel conteggio anche la CMS); H) accertare e dichiarare, previo accertamento del il Tasso Effettivo Globale del rapporto oggetto di causa concretamente applicato trimestre per trimestre, la nullità e I'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto della legge 108/1996 n. 108, perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento con ogni conseguenza di legge;
l) condannare per l'effetto delle violazioni esposte la convenuta previa CP_2 rettifica del saldo finale, alla restituzione delle somma illegittimamente addebitate e/o riscosse che dovessero risultare dalla richiedenda C.T.U. da effettuare su tutti gli estratti del conto corrente dal
1991 alla chiusura ivi inclusi quelli richiesti ex art. 210 c.p.c. (o, ove non venga disposto I'esibizione degli estratti conto corrente) su quelli depositati da questa difesa oltre gli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore dell'odierno istante come per legge a far data dalla costituzione in mora;
L) condannare la convenuta alla rifusione delle spese processuali con distrazione per il sottoscritto procuratore, che se ne dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c”.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto al Tribunale di Foggia di: “a) in Controparte_1 via preliminare disporre il mutamento del rito speciale in rito ordinario, fissando termine per la trattazione della causa;
b) sempre in via preliminare, dichiarare prescritta la domanda di ripetizione e di tutte le rimesse aventi carattere solutorio analiticamente indicate in narrativa;
c) nel merito,
pagina 2 di 8 rigettare le domande proposte dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, non provate e solo genericamente svolte dal ricorrente”.
E' stato disposto il mutamento del rito e la causa è stata istruita con l'espletamento della ctu.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito de quo, poiché, nel caso di specie, occorre tenere conto della data di deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc e non della data di notifica dello stesso.
Considerato, pertanto, che ha formalizzato la propria contestazione nel marzo 2015, Parte_1 che la domanda di mediazione risale a gennaio 2016 e che il ricorso è stato notificato il 25\05\2016, deve dichiararsi non prescritto il credito anche avuto riguardo al distinguo tra rimesse solutorie e ripristinatorie così come chiarito dal Ctu nella relazione, logica e, pertanto, pienamente condivisibile.
Il dott. Michele Lemme, ha così concluso:
“RISPOSTA AL PRIMO QUESITO Il contratto è stato stipulato in data 25/06/1991; il contratto non prevede alcuna condizione contrattuale economica, ad eccezione del rinvio agli usi di piazza per l'applicazione del tasso debitore;
considerato che
il contratto è stato stipulato prima del 09/07/1992, nella rideterminazione del saldo è stato utilizzato il tasso legale protempore, per l'intera durata del contratto, sempre nel rispetto del tasso soglia.
RISPOSTA AL SECONDO QUESITO Per quelle operazioni bancarie, annotate sugli estratti conto e nei riassunti scalari depositati, dove sono comprensibili sia la data dell'operazione che la valuta, gli interessi sono stati rideterminati applicando le valute previste dall'art. 120 tub vigente pro-tempore.
RISPOSTA AL TERZO QUESITO Si è ritenuto eliminare qualsiasi forma di capitalizzazione per l'intero periodo di durata del rapporto di conto corrente per i seguenti motivi: A) Il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 25/06/1991. Gli estratti conto depositati agli atti iniziano dalla data del 01/01/2000. Da tale data e fino al 01/07/2000 la banca non ha applicato la pari periodicità degli interessi creditori e debitori;
pertanto fino al 30/06/2000 è stata eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi. Non si è potuto verificare l'adeguamento alla pari periodicità degli interessi del secondo semestre dell'anno 2000, perché non risultano maturati interessi creditori.
B) La banca ha applicato la pari periodicità degli interessi creditori e debitori dal 01/01/2001. Agli atti non risultano documenti che consentono di verificare se la banca abbia adeguato il contratto a quanto previsto dalla delibera CICR 9.2.2000 ed in ossequio al comma 2 dell'art. 120 TUB (nella formula antecedente la modifica di cui alla l. n. 147/2013). Inoltre, non risulta pattuita la facoltà del correntista di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento ed in conto pagamento. Per tale motivo dal 01/07/2000 fino al 31/12/2013 non è stata applicata alcuna forma di capitalizzazione, così come richiede il quesito. C) Infine, anche per il periodo compreso tra l'1.1.2014 e 30/06/2015 pagina 3 di 8 (data di chiusura del conto corrente) (v. art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n.
27.12.2013 n. 147) si è esclusa ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, calcolandoli separatamente dal capitale con le modalità previste dall'art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n. 27.12.2013 n. 147, così come richiede il quesito.
RISPOSTA AL QUARTO QUESITO Premesso che: a- Il contratto di conto corrente è stato stipulato prima del 31/12/2009 e non prevede la pattuizione in forma scritta della relativa clausola;
b- Agli atti della causa la c.m.s. non risulta pattuita anche dall'01/01/2010 ed applicata nei limiti previsti dall'art. 2 bis co.1 del d.l. 28/11/2008 n. 185 c- Agli atti non risultano pattuiti in forma scritta, le altre commissioni sostitutive della c.m.s., applicate durante il rapporto di conto corrente, quali
“commissione servizio affidamento” e “commissioni di fondi messi a disposizione”; pertanto, nei calcoli per rideterminare il saldo sono esclusi gli addebiti relativi alla commissione di massimo scoperto, alla commissione servizio di affidamento e alla commissione di fondi messi a disposizione.
RISPOSTA AL QUINTO QUESITO Come già riferito in premessa, non esiste agli atti contratto in forma scritta che prevede qualsiasi spesa di tenuta conto, annuali e/o periodiche. Per tale motivo si escludono dal ricalcolo le seguenti spese periodiche: Spese amministrazione fidi pari ad € 1779.72, le spese estratto conto pari ad €2.402,84 e le spese di liquidazione pari ad €1081.09
RISPOSTA AL QUESITO N. 6
Considerato che
il contratto di conto corrente è stato stipulato in data
25/06/1991, prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (quindi anteriormente al
24.03.1996) e, comunque anteriormente alla prima rilevazione ministeriale dei tassi globali medi contenuta nel decreto del Ministro del Tesoro del 22.3.1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2.4.1997) e che non si è accertato durante “ l'arco di vigenza del rapporto se si siano succedute convenzioni dopo la stipula del contratto di conto corrente che abbiano novato in senso oggettivo il regolamento contrattuale, successive all'entrata in vigore della normativa antiusura, non si procede alla verifica dell'usurarietà del tasso d'interessi durante il contratto di conto corrente, Si evidenzia, che per rideterminare il saldo del conto corrente viene applicato il tasso d'interesse legale vigente, così come motivato nella risposta al primo quesito;
pertanto l'importo degli interessi calcolati sono senz'altro inferiori a quelli che sarebbero derivati dall'applicazione dell'eventuale tasso soglia dell'usura. Premesso che la Suprema Corte stabilisce che la legge n. 108/96 non è retroattiva, indirettamente, con i conteggi al tasso legale si perviene al rimedio giuridico di ricondurre i tassi entro le soglie dell'usura, convergendo anche sull'assunto di buona parte della giurisprudenza che nel caso in cui un rapporto di credito fosse sorto prima dell'entrata in vigore della antiusura, la pretesa creditoria, relativamente agli interessi divenuti usurari, non fosse meritevole di tutela giuridica. Prima di determinare il saldo ricalcolato, alle luce dell'accertamento o meno delle rimesse solutorie pagina 4 di 8 ripristinatorie dal 28/12/1999 al 20/07/2006, si ritiene giusto riepilogare qui di seguito i riscontri ai quesiti posti dal G.I.: - Dal 28/12/1999 AL 30/06/2015 si calcolano gli interessi applicando sempre i tassi legali pro-tempore, considerato che l'unico documento esistente agli atti è il contratto di conto corrente stipulato il 25/06/1991, quindi prima del 09/07/1992, che prevede l'applicazione dei tassi d'interesse secondo “gli usi di piazza”;
2- Nei periodi in cui la documentazione è presente e corretta, le valute applicate sono quelle previste dalle normi vigenti pro tempore;
3- Sono capitalizzati al
30/06/2015 tutti gli interessi attivi e passivi (sempre calcolati allo stesso tasso legale pro-tempore.)
Solo nei conteggi relativi all'accertamento dei versamenti solutori, nell'ipotesi dei conteggi dal saldo banca degli estratti conto, tutte le competenze, anche se ritenute non dovute, sono state applicate trimestralmente dal 28/12/1999 al 20/07/2006(dieci anni precedenti la domanda giudiziaria del
20/07/2016);
4- Perché non previste da contratti o non applicate correttamente secondo le vigenti disposizioni di legge, sono esclusi dai conteggi le seguenti spese e competenze: - la commissione di massimo scoperto, la commissione servizio affidamento, spese di liquidazione (all H denominato
“COMPETENZE E SPESE TRIMESTRALI) - Spese amministrazione fidi e commissioni fondi messa a disposizione (all. I COMPETENZE E SPESE NON TRIMESTRALI) Le altre spese si ritengono legittime perché sono rimborsi spese o fiscali. E' pacifico che anche queste spese, al pari degli interessi debitori, sono sempre escluse, ma rientrano nei conteggi se pagate dai versamenti solutori, nell'ipotesi in cui tali conteggi partono dal saldo banca.
5- Non si procede alla verifica del superamento del tasso soglia, perché il contratto è stato stipulato in data 25/06/1991, prima della legge n. 108 del 1996. Dopo aver riepilogato le risposte ai quesiti del giudice, è possibile determinare il saldo ricalcolato, dopo la verifica dell'esistenza o meno delle rimesse solutorie.
L'azione di ripetizione di indebito decorre dal momento del versamento in conto corrente, se questo ha natura solutoria, ovvero dalla chiusura del conto corrente, se il versamento ha natura ripristinatoria.
Laddove nel corso del rapporto il correntista abbia effettuato dei versamenti, occorre distinguere due ipotesi: a) Il versamento con funzione ripristinatoria della provvista (quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso) b) Il versamento con funzione solutoria (quando vi siano versamenti su conti scoperti e/o con eccedenza rispetto all'affidamento concesso) Se, per la verifica della prescrizione, è oramai accolta pacificamente la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, si discute se la verifica dell'incidenza di rimesse solutorie (che intervengano a conto scoperto o a conto che si trovi extrafido) vada compiuta sul saldo banca o su quello ricalcolato e rettificato. Le differenze sulle rimesse solutorie, idonee a generare prescrizione possono essere notevoli, perché il conto potrebbe apparire scoperto - saldo banca - ma in realtà non esserlo, ove venga depurato di addebiti illegittimi che si erano verificati nel periodo pregresso (per cui sul conto rettificato o pagina 5 di 8 ricalcolato). Per questo motivo, si è ritenuto effettuare due distinti conteggi:
1- Con il primo calcolo la verifica della prescrizione si compie partendo dal saldo banca (allegato C denominato “C/C
CALCOLI VERSAMENTI SOLUTORI PARTENDO DAL SALDO BANCA) In questo conteggio le rimesse solutorie hanno pagato le competenze bancarie addebitate sugli estratti conto originali dal
28/12/1999 fino al 20/07/2006,a prescindere dalla legittimità o meno delle stesse. Il pagamento delle competenze con le rimesse solutorie sono annotate sul rigo della stessa rimessa solutoria in corrispondenza della colonna “ DARE “, in tal modo le competenze pagate con le rimesse solutorie sono rientrate nel saldo finale. Il saldo finale del prospetto “è pari ad € 7.873,63, UGUALE
ALL'ESTRATTO CONTO BANCARIO ORIGINALE, perché le rimesse solutorie pagano tutte le competenze e gli interessi annotati sugli estratti conto bancari fino al 20/07/2006. Il predetto saldo finale è il saldo iniziale del successivo estratto conto (allegato D denominato ESTRATTO CONTO
RICALCOLATO PARTENDO DA SALDO BANCA), relativo al periodo restante di durata del conto corrente dal 20/07/2006 al 30/06/2015. Il saldo del periodo suddetto, dopo aver applicato tutte le condizioni esposte nel precedente riepilogo di risposte ai quesiti, risulta essere a credito del correntista pari ad € 31.708,02 (allegato D) 2- Con il secondo conteggio i calcoli partono dal saldo riclassificato. Per arrivare alla determinazione del saldo riclassificano, nel periodo dal 28/12/1999 al
20/07/2006 sono eliminate tutte le competenze e gli interessi ritenuti illegittimi ed è stata esclusa qualsiasi forma di capitalizzazione, anch'essa ritenuta illegittima. I conteggi sono esposti nell'allegato
G, denominato “ C/C PER CALCOLO COMPETENZE DA CONTO RETTIFICATO). Per la ricerca di eventuali versamenti solutori, è stato compilato l'allegato “ E bis “ denominato “C/C PER CALCOLI
VERSAMENTI SOLUTORI DA SALDO RETTIFICATO”. Le competenze e gli interessi ritenuti illegittimi, ma pagati con rimesse solutorie, pari ad € 16.747,94,sono evidenziate in colonna separata ed addebitate al 30/06/2015 nel conto corrente ( all. F bis). Il saldo del predetto c/c, pari ad €
25.470,45, è pari a quello del c/c G utilizzato per il ricalcolo delle competenze, dopo aver eliminato quelle dell'intero periodo dal 28/12/1999 al 30/06/2015, perché in entrambi non ci sono addebiti per competenze ed interessi,, tutti capitalizzati al 30/06/2015 Quindi il saldo ricalcolato al 20/07/2006 è pari ad € 25.470,45, dopo aver escluso tutte le competenze e gli interessi ritenuti illegittimi e capitalizzati gli interessi maturati, attivi e passivi, al 30/06/2015 L'allegato “ F”, denominato estratto conto ricalcolato da saldo del c/c ricalcolato “E”, riporta le operazioni bancarie del successivo periodo di vigenza del conto corrente, dal 20/07/2006 al 30/06/2015 e la somma di tutti gli interessi maturati dal 28/12/1999 al 30/06/2015, Al termine dei conteggi risulta un saldo a credito del correntista pari ad € 35.269,44 Si concludono i lavori peritali riepilogando i risultanti delle seguenti due ipotesi alternative: 1 IPOTESI SALDO A CREDITO DEL CORRENTISTA SIG. TARTAGLIA pari pagina 6 di 8 ad € 31.708,02 Il ricalcolo del saldo avviene con l'individuazione dei versamenti solutori, partendo dal saldo del conto corrente bancario, con l'applicazione dei tassi d'interesse legali e con l'eliminazione di spese e competenza (compresa la C.M.S.) perché ritenute non legittime. 2 IPOTESI SALDO A
CREDITO DEL CORRENTISTA SIG TARTAGLIA pari ad € 35.269,44 Il ricalcolo del saldo avviene con l'individuazione dei versamenti solutori, partendo dal saldo ricalcolato del conto corrente bancario (eliminazione di competenze illegittime e anatocismo), con l'applicazione dei tassi d'interesse legali e con l'eliminazione di spese e competenza (compresa la C.M.S.) perché non ritenute non legittime”.
Si condivide la seconda ipotesi di calcolo nel senso di riconoscere in favore del ricorrente la somma di
€ 35.269,44. Mette conto rilevare, sull'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, sollevata solitamente dalla banca nei giudizi ove viene convenuta dal correntista, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, sostenuto che la verifica delle rimesse solutorie coperte da prescrizione e non più, dunque, ripetibili, vada effettuata sul saldo di conto, previamente depurato dalle poste accertate come illegittime;
dunque, sul c.d. saldo ricalcolato
(cfr., tra le tante, Cass. 29374/2024).
Infatti, secondo la Corte di legittimità vanno tenute distinte l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca, e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze illegittime (e, quindi, nulle) è una operazione corretta di ricostruzione della realtà giuridica rispetto a quella storica (risultante dagli estratti conto della banca); pertanto, il disposto dell'art. 1422 cod. civ.- in ragione del quale la nullità delle clausole alla base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione – non risulterà violato, ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
Per verificare, dunque, se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass. n. 9141/202;
Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 17634/2021; Cass. n. 18815/2022; Cass. n. 12808/2023. Conforme App.
Milano 30.1.2020; Trib. Milano 15.1.2021; App. Milano 5.1.2023 n. 15).
pagina 7 di 8 Questa impostazione (saldo rettificato) è ormai ius receptum, avendo in più occasione la Cassazione ribadito la correttezza di tale modo di procedere, che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, è possibile effettuare una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM in vigore.
Le spese di ctu, così come liquidate con decreto del 30 maggio 2024 sono poste a carico di parte convenuta, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 35.269,44, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 3.809,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
- Le spese di ctu, così come liquidate con decreto del 30 maggio 2024, sono poste a carico di parte convenuta,
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 16 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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