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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 43564/2024
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17.03.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Cavour n. 17, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 ia (PEC ), che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC PEC: , che lo Email_2 rappresenta e difende ex lege
RESISTENTE
Oggetto: procedura selettiva per progressioni economiche Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 27.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede rappresentando che, in data 01.02.1988, veniva assunta dall' ; che, in CP_1 particolare, dal 01.10.1991 al 31.12.1992 veniva inquadrata quale assistente tecni istico di VII livello, dal 01.01.1993 al 31.01.2001 quale Collaboratore TER VI livello, dal 01.02.2001 al 31.12.2008 quale Collaboratore TER V livello e dal 01.01.2009 quale Collaboratore TER IV livello;
che, a far data dal 02.12.2012 e sino al 31.12.2024, salvo proroghe, veniva posta in telelavoro speciale stante gravi motivi di salute;
che, con avviso del 12.09.2022, l' indiceva una CP_1 procedura selettiva per n. 152 progressioni economiche di cui all'art. 53 de del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998/2001; che, in data 02.10.2022, la ricorrente presentava domanda di partecipazione relativamente al profilo di Collaboratore tecnico ente di ricerca (CTR), per il quale erano previste 35 posizioni;
che, il citato avviso di selezione prevedeva quattro categorie di titoli valutabili, quali l'anzianità di servizio, la formazione (comprensiva di corsi e titoli di studio), i titoli e la verifica dell'attività professionale svolta;
che, in particolare, per quanto atteneva l'ultima categoria menzionata, l'art. 9 del bando prevedeva quanto segue “la verifica dell'attività svolta viene effettuata sulla base di una sintetica relazione redatta dal candidato relativa al periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021. Il punteggio viene assegnato sulla base dei seguenti fattori: capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali;
orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;
precisione e qualità nello svolgimento delle attività assegnate;
capacità di adattamento al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità ed alla gestione di cambiamenti organizzativi;
capacità di lavoro in team. … Il punteggio è assegnato dal Direttore della struttura di appartenenza alla data di pubblicazione del bando, su proposta del responsabile del servizio o dell'ufficio territoriale, laddove previsto dall'articolazione delle strutture, e tenendo conto, laddove possibile, degli elementi informativi forniti dai responsabili delle strutture presso le quali il candidato ha prestato servizio nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre”; che, in data 14.10.2022, la ricorrente apprendeva di aver ottenuto, per tale categoria, un punteggio pari a 5,35; che, pertanto, la lavoratrice chiedeva chiarimenti ai propri superiori gerarchici in ordine alla valutazione resa sul suo operato;
che, in data 21.10.2022, la dott.ssa le comunicava Persona_1 di aver fornito un giudizio positivo;
che, nelle mo o, il quale non veniva accolto, decidendo infatti la Commissione di confermare il punteggio attribuitole dal Direttore della struttura di appartenenza;
che, con DOP/1068/2022 del 16/12/22, l' CP_1 deliberava la graduatoria finale, nell'ambito della quale la ricorrente si collocava al 36° pos un punteggio di 67,35, qualificandosi quindi prima tra gli esclusi;
che, pertanto, la lavoratrice presentava domanda di accesso agli atti, al fine di comprendere quale fosse stata la valutazione che i suoi superiori avevano fornito del suo operato;
che, l'ente le forniva i verbali delle sedute della Commissione ma non anche la scheda di valutazione redatta dal Direttore e gli atti ad essa preparatori, motivando sul punto come segue “… la stessa viene condivisa su archiflow soltanto con il nodo del dipendente e con il nodo della Commissione”; che, dall'esame del verbale n. 5 trasmessole, la ricorrente apprendeva altresì che, in origine, le era stato attribuito un punteggio maggiore, pari a 68,35, il quale l'avrebbe collocata tra i vincitori ma, come risultava dal verbale n. 7, questo veniva successivamente ridotto a 67,35 per errata valorizzazione di un corso non rientrante nel periodo di valutazione. La ricorrente sosteneva, quindi, l'illegittimità della valutazione fornitale poiché espressa in maniera tale da non consentirle di comprendere l'iter logico giuridico seguito nell'attribuzione dei punteggi, violando così il principio di correttezza e buona fede che deve ispirare il datore di lavoro. Per tutto quanto sopra premesso, la ricorrente concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto Accertare e dichiarare l'illegittimità del iter valutativo della e condannare l in persona del suo legale rapp.p.-t. alla rinnovazione della CP_2 CP_1 valut li e della valuta ella ricorrente ai fini della graduatoria della procedura di cui è causa. Con vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con le prove documentali prodotte dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento. Preliminarmente si ritiene utile rammentare come, nel caso di specie, avendo l'avviso di selezione ad oggetto progressioni economiche di tipo orizzontale (cfr. doc. 1 ric.), debba ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Come chiarito da questo Tribunale, infatti, “… Pur essendo noto che, in materia di pubblico impiego, sono devolute al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. pagina 2 di 5 165/2001, le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le procedure di selezione interne, non può non tenersi conto del consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte per il quale, nell'ambito delle procedure interne, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste unicamente nelle fattispecie che comportino un passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo e lo spostamento da un'area funzionale all'altra. Contrariamente, hanno affermato i Giudici di legittimità, “restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale e categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche superiori, perché esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato” (in questi termini, ex multis, Cass. 8985/2018). In altri termini, sussiste la giurisdizione amministrativa ogni qualvolta che il passaggio da un'area ad un'altra comporti un cambiamento qualitativo delle funzioni tale da dare luogo ad una “novazione oggettiva” del rapporto di lavoro.” (Trib. Roma, sent. 4632/2023). Ciò posto, si ritiene altresì utile rammentare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale si è espressa come segue: “… da tempo questa Corte, chiamata a pronunciare sulla posizione giuridica soggettiva dell'aspirante alla promozione nell'ambito dell'impiego privato, ha evidenziato che a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 4462/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata);
8. i medesimi principi sono stati affermati in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico in merito alle quali è stato evidenziato che agli atti del datore, di natura negoziale, «si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l'ordine della promozione» (Cass. n. 4436/2018 e negli stessi termini Cass. n. 268/2019) (Cass. Sez. L, ord. 26966/2019). Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra esposti, si tratterà di verificare, nel caso di specie, se l'ente, nello svolgimento della selezione, abbia assolto ai propri obblighi ovvero se, oltre ai principi di buona fede e correttezza, abbia altresì rispettato i criteri e le procedure stabilite nell'avviso di selezione. Per quanto attiene il rispetto, da parte dell , delle prescrizioni previste nell'art. 9 del CP_1 suddetto avviso, si osserva che parte ricorre lamenta la violazione, ritenendo che fosse precluso al Direttore della struttura di discostarsi dalla proposta effettuata dal responsabile del servizio. E' in atti infatti che, nel caso in esame, per quanto attiene la valutazione dell'attività svolta dalla ricorrente nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021, la responsabile del servizio, dott.ssa
[...]
, aveva proposto l'attribuzione di un punteggio di 29 (cfr. doc. Persona_1 ettore della struttura, (cfr. doc. 4 bis res.). Parte_2
pagina 3 di 5 Ebbene, dal tenore dell'art. 9 dell'avviso di selezione deve concludersi che la proposta del
“responsabile del servizio o dell'ufficio territoriale” non abbia carattere vincolante per il Direttore della struttura di appartenenza. E' vero, infatti, che la disposizione stabilisce che il punteggio, relativamente alla “verifica dell'attività svolta”, venga “assegnato dal Direttore della struttura di appartenenza alla data di pubblicazione del bando, su proposta del responsabile del servizio o dell'ufficio territoriale”, ma questa prevede altresì testualmente che “La relazione verrà condivisa, tramite il sistema di gestione documentale, al Direttore della struttura di appartenenza. Il Direttore, scaduti i termini di presentazione delle domande da parte dei candidati e nel periodo compreso dal 6 ottobre al 14 ottobre 2022 effettuerà la propria valutazione con le modalità illustrate nell'apposito manuale. Alla conclusione dell'iter di valutazione da parte del Direttore, il dipendente riceverà apposita comunicazione via mail e potrà acquisire la scheda firmata e protocollata nella propria area personale nel sistema di gestione documentale”. Dal tenore della norma si evince quindi che la valutazione finale, in ultimo, è rimessa all'organo di vertice, il quale dovrà appunto effettuare “la propria valutazione con le modalità illustrate nell'apposito manuale”, dovendosi intendere invece la “proposta” del responsabile del servizio, piuttosto, quale ausilio allo stesso nell'espletamento di tale incombente. Chiarito, quindi, che sotto tale profilo non si ravvisa alcuna violazione della lex specialis da parte dell'ente, devono respingersi, altresì, le doglianze mosse dalla ricorrente in ordine alle modalità con cui risultano essere stati esplicitati i punteggi alla stessa attribuiti. Sul punto si osserva che la pronuncia del Consiglio di Stato, richiamata dalla lavoratrice, ha ritenuto censurabile la condotta tenuta dalla commissione “… quando la stessa commissione si è auto-vincolata prevedendo una griglia articolata di criteri di valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sottopunteggi, la stessa deve poi esplicitare le ragioni dell'assegnazione di quel determinato voto e indicare, ove previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce. Se la commissione si limita ad indicare accanto alla “grande voce” un voto complessivo numerico il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato. L'indicato percorso motivazionale deve essere eseguito soprattutto quando non si tratta di valutare una prova per esami ma una prova per soli titoli…” (Consiglio di Stato, sent. 2119/2015). Invero, dall'esame della documentazione in atti (doc. 4, 12 res. e doc. 3 ric.), risulta che la commissione ha indicato tanto le categorie generali quanto le sotto-categorie, non limitandosi ad esprimere unicamente un punteggio complessivo relativo alle prime. Il punteggio per ogni categoria è stato, infatti, raggiunto sommando i punteggi attribuiti per ciascuna sotto-voce, i quali, a loro volta, sono stati ottenuti sommando il punteggio attribuito a ciascuna sottocategoria per il numero di attività/titoli/lavori dichiarati dal candidato e ritenuti dalla Commissione conformi alle prescrizioni indicate nel bando. In ordine a tale ultimo aspetto, infatti, si osserva che dei n. 7 corsi dichiarati dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione alla selezione, solo tre sono stati ritenuti idonei dall'ente. I restanti, infatti, come dedotto dall' resistente, non rientravano tra quelli valutabili ai CP_1 sensi dell'art. 6 dell'avviso di selezio anto oggetto di formazione obbligatoria, frequentati successivamente al 31.12.2021 oppure in un periodo precedente all'acquisizione della posizione economica richiesta dal bando. E così, dall'esame della documentazione in atti, risulta che alla ricorrente sono stati assegnati n. 32 punti per l'anzianità (punteggio di 32 per anzianità maggiore di 8 e fino a 14 anni); n. 3 punti per la formazione e titoli di studio, calcolati sulla base della partecipazione della stessa a n. 3 corsi di formazione, tutti ricompresi nella categoria “corso di formazione di durata fino a 2 giorni o fino a 12 ore” per la quale viene attribuito un punteggio pari ad 1; n. 7 punti per i titoli, avendo pagina 4 di 5 la stessa raggiunto il punteggio minimo in una delle precedenti procedure per progressioni economiche e, in particolare, in una delle procedure indette nel 2018 – 2019 cui il veniva attribuito il punteggio di 7; n. 25,35 punti per la verifica dell'attività svolta. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, pertanto, la condotta dell' non può ritenersi CP_1 violativa né dei principi di correttezza e buona fede, ne' delle regol iste dall'avviso di selezione, dovendo pertanto concludersi per il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso depositato da il 27.11.2024; Parte_1 condanna il ricorrente al pa avore di , delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 17 marzo 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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