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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/07/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui alll'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7665/2024 R.G. Lavoro, promosso
DA
rappr. e dif. dall'avv. Antonino Tirrò, come da procura in Parte_1
atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenza Marina
MARINELLI
- resistente –
Oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che in data 02.07.2024, l' notificava una comunicazione avente ad CP_1 oggetto il recupero di somme di denaro presuntivamente percepite in esubero per il periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2015 (cat. AS n.04028635) per un ammontare complessivo di euro 5.822,87;”.
Eccependo l'inammissibilità dall'azione di recupero e l'irripetibilità della prestazione erogata dall'Ente Previdenziale la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi non dovute reclamate dall' con il provvedimento impugnato. CP_1
Con comparsa tempestivamente depositata l' si costituiva in giudizio CP_1
spiegando difese volte al rigetto del ricorso. Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
* * * * * *
Il ricorso merita accoglimento.
Va ritenuta del tutto generica la comunicazione del 15.06.2024, CP_1
relativa all'indebito in oggetto, nella quale si legge soltanto che ““sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Si tratta motivazione che non fornisce alcuna contezza delle ragioni del disconoscimento dei presupposti di erogazione della prestazione o di eventuali errori di calcolo.
Già tale genericità sarebbe sufficiente all'accoglimento del ricorso, non potendosi addossare -a fronte della genericità della comunicazione dell' CP_1
alcun onere probatorio a parte ricorrente (cfr. in tema Cass. sez. lav. 198/2011 nella quale si legge: “Premette la Corte che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
4. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale
Pag. 2 di 4 siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate. in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
5. Nella specie la sentenza impugnata ha accertato che del tutto incomprensibili erano le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di CP_1
verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci”)
Tanto è accaduto nel caso a mano ove, in aggiunta all'assoluta indecifrabilità dei motivi posti a fondamento del contestato indebito, l' si è costituita in CP_1
giudizio esponendo argomentazioni del tutto inconferenti, evidentemente riferite ad una diversa posizione soggettiva.
In particolare l' ha dedotto che l'erede di ha CP_1 Persona_1
proposto ricorso avverso la richiesta di pagamento da parte dell' della CP_1
somma descritta in narrativa derivante dall'indebito pensionistico del marito dovuto al superamento dei limiti di reddito per godimento integrazione assegno sociale. In qualità di erede tale indebito è contestato alla moglie titolare di pensione di reversibilità, in ragione del fatto che il predetto defunto marito non aveva dichiarato il reddito familiare in sede di domanda di integrazione al minimo. ….La presente causa sarebbe completamente destituita di fondamento giuridico il diritto dell'Ente di recuperare le somme dovute è documentato, di talché nessun diritto può essere agitato dall'erede Dott.ssa né CP_2
buonafede può essere invocata nel caso di specie.
La carenza motivazionale del provvedimento amministrativo di indebito e l'estraneità al presente giudizio delle argomentazioni difensive esposte dall' CP_1 si è riverberata sul diritto di difesa del ricorrente la cui domanda appare pertanto
Pag. 3 di 4 meritevole di accoglimento;
non avendo l' resistente assolto al proprio CP_1
onere probatorio.
A ciò va aggiunto che, in relazione alla causa genetica dell'indebito dedotta in giudizio dall' , consistente nel superamento dei limiti di reddito non è CP_1
ravvisabile alcun comportamento doloso o di cosciente occultamento di dati ignoti all'Ente erogatore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
In accoglimento del ricorso:
- dichiara non ripetibile l'indebito reclamato dall' nei confronti della CP_1
ricorrente con nota del 15.06.2024;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro CP_1
1850,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Antonino Tirrò.
Catania 31.07.2025
Il Giudice del
Lavoro
dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui alll'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7665/2024 R.G. Lavoro, promosso
DA
rappr. e dif. dall'avv. Antonino Tirrò, come da procura in Parte_1
atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenza Marina
MARINELLI
- resistente –
Oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che in data 02.07.2024, l' notificava una comunicazione avente ad CP_1 oggetto il recupero di somme di denaro presuntivamente percepite in esubero per il periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2015 (cat. AS n.04028635) per un ammontare complessivo di euro 5.822,87;”.
Eccependo l'inammissibilità dall'azione di recupero e l'irripetibilità della prestazione erogata dall'Ente Previdenziale la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi non dovute reclamate dall' con il provvedimento impugnato. CP_1
Con comparsa tempestivamente depositata l' si costituiva in giudizio CP_1
spiegando difese volte al rigetto del ricorso. Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
* * * * * *
Il ricorso merita accoglimento.
Va ritenuta del tutto generica la comunicazione del 15.06.2024, CP_1
relativa all'indebito in oggetto, nella quale si legge soltanto che ““sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Si tratta motivazione che non fornisce alcuna contezza delle ragioni del disconoscimento dei presupposti di erogazione della prestazione o di eventuali errori di calcolo.
Già tale genericità sarebbe sufficiente all'accoglimento del ricorso, non potendosi addossare -a fronte della genericità della comunicazione dell' CP_1
alcun onere probatorio a parte ricorrente (cfr. in tema Cass. sez. lav. 198/2011 nella quale si legge: “Premette la Corte che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
4. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale
Pag. 2 di 4 siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate. in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
5. Nella specie la sentenza impugnata ha accertato che del tutto incomprensibili erano le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di CP_1
verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci”)
Tanto è accaduto nel caso a mano ove, in aggiunta all'assoluta indecifrabilità dei motivi posti a fondamento del contestato indebito, l' si è costituita in CP_1
giudizio esponendo argomentazioni del tutto inconferenti, evidentemente riferite ad una diversa posizione soggettiva.
In particolare l' ha dedotto che l'erede di ha CP_1 Persona_1
proposto ricorso avverso la richiesta di pagamento da parte dell' della CP_1
somma descritta in narrativa derivante dall'indebito pensionistico del marito dovuto al superamento dei limiti di reddito per godimento integrazione assegno sociale. In qualità di erede tale indebito è contestato alla moglie titolare di pensione di reversibilità, in ragione del fatto che il predetto defunto marito non aveva dichiarato il reddito familiare in sede di domanda di integrazione al minimo. ….La presente causa sarebbe completamente destituita di fondamento giuridico il diritto dell'Ente di recuperare le somme dovute è documentato, di talché nessun diritto può essere agitato dall'erede Dott.ssa né CP_2
buonafede può essere invocata nel caso di specie.
La carenza motivazionale del provvedimento amministrativo di indebito e l'estraneità al presente giudizio delle argomentazioni difensive esposte dall' CP_1 si è riverberata sul diritto di difesa del ricorrente la cui domanda appare pertanto
Pag. 3 di 4 meritevole di accoglimento;
non avendo l' resistente assolto al proprio CP_1
onere probatorio.
A ciò va aggiunto che, in relazione alla causa genetica dell'indebito dedotta in giudizio dall' , consistente nel superamento dei limiti di reddito non è CP_1
ravvisabile alcun comportamento doloso o di cosciente occultamento di dati ignoti all'Ente erogatore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
In accoglimento del ricorso:
- dichiara non ripetibile l'indebito reclamato dall' nei confronti della CP_1
ricorrente con nota del 15.06.2024;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro CP_1
1850,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Antonino Tirrò.
Catania 31.07.2025
Il Giudice del
Lavoro
dott.ssa Alessia Trovato
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