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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/12/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
RE PA Presidente
Morris RE GI relatore
LE TA GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3679/2023 R.G., vertente
, rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Parte_1
AR RI del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Federico Fava e Controparte_1 dall'avv. Giulia Bruno del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
convenuta;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 12 c.p.c. e art. 337 bis c.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza di data 08/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale avrà anche la residenza anagrafica;
2. I genitori prestano sin d'ora il consenso a che il minore venga iscritto alla scuola media privata
Vizentinum a Bressanone (BZ);
pagina 1 di 9
3. disporre che il resistente contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento per il figlio minore non economicamente indipendente per l'importo pari ad € 350,00. - al mese;
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a ottobre 202 4
(base ottobre 202 3);
4. il padre dovrà altresì sostenere il 6 0 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio, sin dai primi anticipi;
per la qualifica di spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di
Bolzano dd. 06.09.2018;
5. disporre che eventuale assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore del figlio, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
6. disporre per il diritto di visita che il padre possa vedere il figlio minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita del doposcuola, quando poi lo porterà all'allenamento di calcio ed infine lo riporterà presso l'abitazione della madre per le ore 19 oltre ad ogni secondo fine settimana dal sabato alle ore
9, quando il padre andrà a prendere il minore presso l'abitazione della madre alla domenica alle ore
19 quando il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione della madre a partire dal mese di gennaio 2026 , come proposto dai servizi sociali;
mentre sino al 31 dicembre 2025, ogni secondo fine settimana il sabato dalle ore 9, quando il padre andrà a prendere il minore presso l'abitazione della madre per poi riportarlo alle ore 19 e la domenica dalle ore 9, quando il padre andrà a prendere il minore presso l'abitazione della madre per poi riportarlo alle ore 19 e dunque senza pernottamento.
Da gennaio 2026 poi verranno altresì suddivisi i periodi di vacanza scolastica al 50% ad anni alterni e dunque: - vacanze di carnevale, Pasqua e ponte dei morti per metà periodo con un genitore e metà con
l'altro ; - le vacanze natalizie dall'inizio delle vacanze scolastiche (22/23 dicembre) al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
mentre per le vacanze estive il padre passerà con il minore due settimane anche non consecutive;
la calendarizzazione delle visite e della suddivisione delle vacanz e scolastiche ed estive sarà predisposta entro il 15 gennaio di ogni anno, per poter permettere l'organizzazione delle attività estive;
7. la signora ed il signor danno Persona_1 Controparte_1 reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo die documenti personali e del figlio minore validi per
l'espatrio aisoli fini turistici, nonchè per tutti i rinnovi futuri. I documenti validi per l'espatrio e tutti i documenti per il minore (permesso di soggiorno, tessera sanitaria, passaparto, carta d'identità,etc.) verranno tenuti dalla signora la quale si occuperà anche di fare le richieste, i rinnovi, etc.; Pt_1
8. spese legali compensate”; pagina 2 di 9 del procuratore della parte resistente:
“1. affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
2. stabilire che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione ed all'iscrizione scolastica, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso ed è onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
3. stabilire che entrambi i genitori hanno il diritto di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4. dichiarare il diritto/dovere di visita del padre secondo gli accordi che i genitori assumeranno di volta in volta ed in ogni caso:
a) il martedì dall'uscita da scuola/dal doposcuola alle ore 19.00, con pernottamento a casa del padre nelle settimane in cui il fine-settimana è di competenza della madre a decorrere da gennaio 2026;
b) fine-settimana alternati, con decorrenza dal sabato alle 09.00 alla domenica alle ore 19.00, con pernottamento presso il padre a decorrere da gennaio 2026; sarà onere del padre prelevare e riportare il minore nei pressi dell'abitazione della madre;
5. stabilire che il sig. , nei CP_1 periodi in cui il figlio minore si trova presso la madre, ha diritto ad una telefonata (anche video) a giorni alternati nella fascia oraria 19.00-20.00; 6. dichiarare che, salvo diversa intesa dei genitori, da accordarsi con congruo anticipo, le ferie del minore saranno così suddivise:
a) nel periodo natalizio resterà ad anni alternati dal 22/23 dicembre (in base al calendario Per_2 scolastico) al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
b) con riferimento alle vacanze di carnevale, Pasqua ed al ponte dei morti (la c.d. “settimana a
Sharm”), il minore trascorrerà i primi tre (3) giorni della settimana con il padre ed il restante periodo di ferie con la madre;
c) durante le ferie estive, con comunicazione circa il periodo scelto con da comunicarsi per iscritto, trascorrerà con il padre due (2) settimane, anche consecutive;
Per_2
d) è fatto carico ad entrambi i genitori di comunicare all'altro entro il 15 marzo di ogni anno i rispettivi periodi di ferie;
7. fare carico al sig. del versamento di un contributo di mantenimento a Controparte_1 favore del figlio nella misura di € 300,00- (trecento//00) mensili;
8. in ordine alle spese straordinarie, stabilire che le stesse saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento per la loro classificazione al protocollo pagina 3 di 9 d'intesa adottato dal Tribunale di Bolzano e comunque previo accordo scritto tra i genitori e fermo
l'onere di documentazione delle stesse;
9. stabilire che l'importo così pattuito dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ASTAT per la Provincia Autonoma di Bolzano e corrisposto entro il cinque (5) di ogni mese, con prima rivalutazione a gennaio 2026;
10. stabilire che eventuali contributi pubblici, così come l'assegno unico per il minore, verranno incassati integralmente dalla madre, sig.ra Persona_1
11. stabilire che ai fini delle detrazioni fiscali il minore risulterà a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
12. la sig.ra ed il sig. danno Persona_1 Controparte_1 reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti personali e del figlio minore validi per
l'espatrio ai soli fini turistici, nonché per tutti i rinnovi futuri;
13. i documenti del figlio minore rimarranno nella disponibilità della Persona_2 madre, in quanto genitore collocatario, la quale si impegnerà a consegnarli al sig. Controparte_1
– se necessario – qualora il padre decida di portare il figlio in vacanza all'estro durante il
[...] periodo di competenza;
il sig. si impegna a restituire i documenti al rientro dalle ferie. CP_1
In ogni caso, con spese compensate”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni depositate da parte resistente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'unione sentimentale delle odierne parti in causa nasceva in data 25.07.2026 Persona_2
La ricorrente ha adito l'intestato tribunale per ottenere una regolamentazione dell'assetto di vita
[...] del minore a seguito della cessazione della relazione more uxorio intrattenuta con il resistente. Nel proprio ricorso introduttivo la madre ha allegato l'inadempimento del padre ai propri obblighi genitoriali, sia per quanto concerne la cura e l'assistenza del minore, nonché per quanto attiene alla contribuzione al suo mantenimento. Ha inoltre allegato episodi di violenza asseritamente perpetrati dal padre nei propri confronti, anche in presenza del minore, ragione per cui avrebbe chiesto rifugio in un alloggio protetto.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto, tra le altre cose, l'affidamento esclusivo del figlio minore e l'organizzazione di incontri padre-figlio come modalità protette.
Si è costituito in giudizio il resistente contestando le allegazioni della parte ricorrente, negando il proprio inadempimento agli obblighi genitoriali, nonché contestando gli episodi di violenza allegati dalla madre. pagina 4 di 9 Nel merito, il padre ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, nonché una disciplina del diritto di visita, senza la presenza del servizio sociale.
2. In occasione dell'udienza del 26.02.2024 il giudice, su accordo delle parti, ha pronunciato i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del seguente tenore:
“1. il minore viene affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_2 condiviso, con autorizzazione della madre ad assumere ogni decisione nell'interesse del minore attinente alla sfera scolastica e ricreativa, fermo l'obbligo di comunicazione tempestiva al padre;
2. il minore resta collocato presso la madre della quale seguirà anche la residenza;
3. il padre contribuirà al mantenimento del figlio, con effetti dal mese di marzo 2024 con il pagamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento di € 275,00 al mese;
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a marzo 2025 (base marzo 2024);
4. il padre dovrà altresì sostenere il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, sin dai primi anticipi;
per la qualifica di spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di
Bolzano dd. 06.09.2018;
5. eventuali contributi pubblici di ogni natura spettano per intero alla madre;
6. il Servizio Sociale di Bressanone viene incaricato di organizzare incontri protetti padre-figlio con cadenza settimanale, con facoltà di organizzazione di incontri anche alla presenza della nonna paterna
e, ove ritenuti sussistenti i presupposti, di estensione delle visite anche in forma libera.
Inoltre, il Servizio dovrà organizzare il percorso psicologico per il minore suggerito con relazione del
Servizio Sociale Oltradige Bassa Atesina del 17/01/2024;
7. il Tribunale prende atto che il padre si impegna a prestare il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore e che detti documenti rimangano nella disponibilità della madre;
8. ad entrambi i genitori è fatto divieto di espatrio assieme al figlio”.
3. A seguito del lungo monitoraggio da parte del servizio sociale, i cui esiti risultano documentati dalle relazioni di aggiornamento acquisite nel fascicolo telematico in data 25.09.2024, 29.10.2024,
30.01.2025, 25.06.2025 e 26.09.2025 è emerso che dal conferimento dell'incarico le visite tra il padre signor e il figlio minore si sono svolte dapprima ogni mercoledì dopo il campo estivo in CP_1 Per_2 modalità accompagnata, e ogni sabato dalle 09:00 alle 17:00. Successivamente, dato che la madre ha lamentato che il bambino fosse troppo affaticato dagli incontri e ha chiesto a più riprese una riduzione degli stessi è stato mantenuto l'incontro in forma accompagnata nella giornata del mercoledì pomeriggio, mentre nel fine settimana si è alternata la giornata del sabato con quella della domenica, pagina 5 di 9 mantenendo il medesimo orario. Si è inoltre concordato che un fine settimana al mese il bambino potesse passare l'intero fine settimana con la madre, mantenendo in quella settimana soltanto l'incontro accompagnato del mercoledì.
A livello logistico l'organizzazione delle visite è stata complicata dal fatto che inizialmente la signora non aveva acconsentito al fatto che il padre si recasse direttamente all'uscita del campo estivo Pt_1
a prelevare il figlio, ma prima di ogni visita infrasettimanale è sempre stata lei a voler prelevare il bambino per poi farlo partecipare alla visita accompagnata con l'altro genitore. Anche per quanto riguarda le visite avvenute nei fine settimana, la signora non ha acconsentito al fatto che il padre potesse recarsi nei pressi della sua abitazione per prelevare e riaccompagnare il figlio a Varna, preferendo incontrarsi con lui per lo scambio del bambino in un altro luogo (nei pressi di un panificio vicino alla stazione di Bressanone) sia per il ritiro del minore, che per il suo accompagnamento al termine della visita. Ciò ha comportato per il bambino un ulteriore affaticamento, anche considerata la circostanza che la madre non dispone di una automobile e si muove con i mezzi pubblici. Attualmente i genitori sono riusciti ad accordarsi e il padre si sta recando nei pressi dell'abitazione materna a prelevare e riaccompagnare il bambino.
Dagli incontri di rete sin ora effettuati con la psicologa del bambino, la psicologa che ha effettuato la valutazione delle competenze genitoriali paterne e gli educatori che hanno seguito le visite accompagnate, emerge che la madre manifesta ancora forte ansia nei confronti del padre, mantenendo il timore di un possibile rapimento del minore e percependo come troppo rapida l'intensificazione delle visite. La madre inoltre ha presentato domanda per intraprendere un percorso individuale al consultorio familiare P.M Kolbe di Bressanone, pur potendo proseguire parallelamente, nel contempo, con la psicologa che la segue attualmente in lingua spagnola tramite sedute online. Il padre, dal canto suo, risulta in possesso di buone competenze genitoriali secondo le valutazioni psicologiche effettuate, sebbene manchi di una maggiore capacità introspettiva. Egli continua a sostenere che l'ex moglie sia mossa da interessi economici e riferisce di provare disagio per il controllo esercitato dalla madre attraverso lo smartwatch del figlio, che il bambino consulta frequentemente durante le visite. Per quanto riguarda il figlio, egli ha descritto momenti sereni e positivi trascorsi con il padre. Nelle visite accompagnate con il padre appare nel complesso più libero.
Il minore ha riportato una sensazione di stanchezza, chiedendo di poter ridurre le visite con il padre, ma dicendo anche di essere contento del tempo trascorso con lui e di trovarsi a suo agio. Per quanto riguarda invece il percorso psicologico a favore del bambino esso a fine settembre era in fase conclusiva. Le parti non hanno fornito ulteriori informazioni nella propria nota ex art. 127 ter c.p.c. con cui hanno precisato le conclusioni. pagina 6 di 9 Alla luce di quanto osservato nel corso dell'incarico e delle dinamiche ancora presenti all'interno del nucleo familiare, in adesione a quanto suggerito dal servizio, appare opportuno proseguire il monitoraggio, affinché il servizio possa sostenere i genitori nel loro percorso e garantire la prioritaria tutela del benessere del minore.
Appare altresì fondamentale che il padre continui il percorso psicologico già intrapreso, che sta rappresentando un utile spazio di riflessione e di crescita personale.
La madre dovrà a sua volta intraprendere/proseguire il percorso psicologico per il quale risulta in lista di attesa presso il consultorio „P.M.Kolbe“di Bressanone, affinché possa beneficiare un supporto adeguato nella gestione delle proprie fatiche emotive e delle difficoltà relazionali legate alla complessità della situazione.
In considerazione del positivo andamento delle visite, va disposto che il padre possa stare con il minore un pomeriggio ogni settimana (attualmente il mercoledì o il giovedì, a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore), dall'uscita di scuola o dal termine del rientro scolastico pomeridiano (nel periodo estivo in cui il minore non si trova in vacanza con uno dei genitori dalle ore 15.00), sino alle ore 19:00.
Un pernottamento infrasettimanale non risulta conforme all'interesse del minore in quanto a causa della distanza dei luoghi di residenza del padre rispetto a quello del minore imporrebbe lunghe trasferte prima delle elezioni scolastiche, con conseguenti ripercussioni sulla routine e il riposo del bambino.
Nonostante l'opposizione della madre, al padre dovrà essere altresì riconosciuto il diritto di trascorrere con il minore, a partire dal mese di gennaio 2026, i fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore
09.00 (quando il figlio è impegnato con la squadra di calcio, al termine della partita del sabato) alla domenica sera 19:00, con pernottamento presso il padre.
A partire dal mese di luglio 2026 il fine settimana di competenza del padre inizierà dal termine delle lezioni scolastiche o dalle 15:00 nel periodo estivo in cui il minore non si trova in vacanza con uno dei genitori. Il padre dovrà impegnarsi a portare il figlio anche alla partita di calcio del sabato.
In ogni caso, il padre dovrà prelevare il figlio presso la scuola, nei giorni e nei periodi di lezione scolastica o presso l'abitazione materna negli altri casi, dove dovrà riconsegnarlo in ogni caso al termine dei tempi sopra stabiliti.
Il padre ha diritto a contattare telefonicamente il minore una volta al giorno nei tempi di permanenza presso la madre, in orario da concordare con quest'ultima.
A partire da febbraio 2026 i periodi di vacanza scolastica verranno suddivisi tra i genitori a metà ciascuno. Durante il periodo estivo il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane (nel
2026 non consecutive) in un periodo che dovrà comunicare alla madre entro il 30.04.2025 di ogni anno. pagina 7 di 9 Al fine di favorire un clima più collaborativo e condiviso, orientato a garantire stabilità e continuità al bambino appare opportuno che il servizio sociale attivi colloqui anche con il convivente della madre, quale figura significativa nella quotidianità del minore.
5. Per quanto attiene agli aspetti patrimoniali risulta dalla scarna documentazione prodotta dalla parte ricorrente un reddito mensile netto nel 2022 pari ad € 1.543,70.
Non risultano documentate spese di alloggio, né è stato indicato l'importo di eventuali assegni pubblici eventualmente percepiti dalla madre.
Nel 2022 il padre ha prodotto un reddito di circa € 547 mensili.
In assenza di specifica allegazione sul punto, non è chiaro se egli continui ad abitare nell'alloggio familiare e continui a corrispondere il canone pari ad € 750 mensili.
In ogni caso, non vi è dubbio che in considerazione dell'età del padre, ed in assenza di prova contraria, debba ritenersi che egli disponga di una capacità reddituale che gli consenta di produrre un reddito decisamente superiore a quello sino a quello documentato.
Raffrontando la situazione economica delle parti, le rispettive capacità reddituali, anche tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori, si ritiene congruo stabilire, a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore in misura pari ad € 300,00, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura saranno a beneficio esclusivo della madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali il minore dovrà intendersi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
6. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. Il diritto/dovere di visita padre-figlio viene come di seguito disciplinato:
- il minore starà presso il padre un pomeriggio ogni settimana (attualmente il mercoledì o il giovedì, a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore), dall'uscita di scuola o dal termine del rientro scolastico pomeridiano (nel periodo estivo in cui il minore non si trova in vacanza con uno dei genitori dalle ore 15.00), sino alle ore 19:00;
- a partire dal mese di gennaio 2026, fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 09.00 (quando il figlio è impegnato con la squadra di calcio, al termine della partita del sabato) alla domenica sera
19:00, con pernottamento presso il padre;
pagina 8 di 9 - a partire dal mese di luglio 2026 il fine settimana di competenza del padre inizierà dal termine delle lezioni scolastiche o dalle 15:00 nel periodo estivo in cui il minore non si trova in vacanza con uno dei genitori. Il padre dovrà impegnarsi a portare il figlio anche alla partita di calcio del sabato.
In ogni caso, il padre dovrà prelevare il figlio presso la scuola, nei giorni e nei periodi di lezione scolastica o presso l'abitazione materna negli altri casi, dove dovrà riconsegnarlo in ogni caso al termine dei tempi sopra stabiliti.
Il padre ha diritto a contattare telefonicamente il minore una volta al giorno nei tempi di permanenza presso la madre, in orario da concordare con quest'ultima;
- a partire da febbraio 2026 i periodi di vacanza scolastica verranno suddivisi tra i genitori a metà ciascuno. Durante il periodo estivo il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane (nel
2026 non consecutive) in un periodo che dovrà comunicare alla madre entro il 30.04.2025 di ogni anno;
3. il servizio sociale territorialmente competente viene incaricato di proseguire con il monitoraggio della situazione familiare del minore, nonché con l'attività di supporto del nucleo familiare e con l'organizzazione di colloqui anche con il convivente della madre;
4. entrambi i genitori vengono invitati a proseguire un percorso psicologico il percorso psicologico intrapreso nell'interesse supremo del minore;
5. il padre è tenuto a partire dalla pubblicazione della presente sentenza a contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore mediante il pagamento dell'importo mensile di euro 300, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente della madre. L'importo è soggetto alla rivalutazione Astat per la Provincia Autonoma di Bolzano, con base dicembre 2025 e prima rivalutazione nel mese di dicembre 2026;
6. le spese straordinarie necessarie per il minore vanno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno con rinvio al protocollo di intesa applicato presso questo Tribunale;
7. gli assegni pubblici di qualsiasi natura in favore del minore potranno essere incassati esclusivamente dalla madre punto ai fini delle detrazioni fiscali il minore dovrà considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
8. spese di lite compensate.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio del 03/12/2025
Il GI estensore Il Presidente
Morris RE RE PA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
RE PA Presidente
Morris RE GI relatore
LE TA GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3679/2023 R.G., vertente
, rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Parte_1
AR RI del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Federico Fava e Controparte_1 dall'avv. Giulia Bruno del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
convenuta;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 12 c.p.c. e art. 337 bis c.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza di data 08/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale avrà anche la residenza anagrafica;
2. I genitori prestano sin d'ora il consenso a che il minore venga iscritto alla scuola media privata
Vizentinum a Bressanone (BZ);
pagina 1 di 9
3. disporre che il resistente contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento per il figlio minore non economicamente indipendente per l'importo pari ad € 350,00. - al mese;
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a ottobre 202 4
(base ottobre 202 3);
4. il padre dovrà altresì sostenere il 6 0 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio, sin dai primi anticipi;
per la qualifica di spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di
Bolzano dd. 06.09.2018;
5. disporre che eventuale assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore del figlio, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
6. disporre per il diritto di visita che il padre possa vedere il figlio minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita del doposcuola, quando poi lo porterà all'allenamento di calcio ed infine lo riporterà presso l'abitazione della madre per le ore 19 oltre ad ogni secondo fine settimana dal sabato alle ore
9, quando il padre andrà a prendere il minore presso l'abitazione della madre alla domenica alle ore
19 quando il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione della madre a partire dal mese di gennaio 2026 , come proposto dai servizi sociali;
mentre sino al 31 dicembre 2025, ogni secondo fine settimana il sabato dalle ore 9, quando il padre andrà a prendere il minore presso l'abitazione della madre per poi riportarlo alle ore 19 e la domenica dalle ore 9, quando il padre andrà a prendere il minore presso l'abitazione della madre per poi riportarlo alle ore 19 e dunque senza pernottamento.
Da gennaio 2026 poi verranno altresì suddivisi i periodi di vacanza scolastica al 50% ad anni alterni e dunque: - vacanze di carnevale, Pasqua e ponte dei morti per metà periodo con un genitore e metà con
l'altro ; - le vacanze natalizie dall'inizio delle vacanze scolastiche (22/23 dicembre) al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
mentre per le vacanze estive il padre passerà con il minore due settimane anche non consecutive;
la calendarizzazione delle visite e della suddivisione delle vacanz e scolastiche ed estive sarà predisposta entro il 15 gennaio di ogni anno, per poter permettere l'organizzazione delle attività estive;
7. la signora ed il signor danno Persona_1 Controparte_1 reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo die documenti personali e del figlio minore validi per
l'espatrio aisoli fini turistici, nonchè per tutti i rinnovi futuri. I documenti validi per l'espatrio e tutti i documenti per il minore (permesso di soggiorno, tessera sanitaria, passaparto, carta d'identità,etc.) verranno tenuti dalla signora la quale si occuperà anche di fare le richieste, i rinnovi, etc.; Pt_1
8. spese legali compensate”; pagina 2 di 9 del procuratore della parte resistente:
“1. affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
2. stabilire che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione ed all'iscrizione scolastica, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso ed è onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
3. stabilire che entrambi i genitori hanno il diritto di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4. dichiarare il diritto/dovere di visita del padre secondo gli accordi che i genitori assumeranno di volta in volta ed in ogni caso:
a) il martedì dall'uscita da scuola/dal doposcuola alle ore 19.00, con pernottamento a casa del padre nelle settimane in cui il fine-settimana è di competenza della madre a decorrere da gennaio 2026;
b) fine-settimana alternati, con decorrenza dal sabato alle 09.00 alla domenica alle ore 19.00, con pernottamento presso il padre a decorrere da gennaio 2026; sarà onere del padre prelevare e riportare il minore nei pressi dell'abitazione della madre;
5. stabilire che il sig. , nei CP_1 periodi in cui il figlio minore si trova presso la madre, ha diritto ad una telefonata (anche video) a giorni alternati nella fascia oraria 19.00-20.00; 6. dichiarare che, salvo diversa intesa dei genitori, da accordarsi con congruo anticipo, le ferie del minore saranno così suddivise:
a) nel periodo natalizio resterà ad anni alternati dal 22/23 dicembre (in base al calendario Per_2 scolastico) al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
b) con riferimento alle vacanze di carnevale, Pasqua ed al ponte dei morti (la c.d. “settimana a
Sharm”), il minore trascorrerà i primi tre (3) giorni della settimana con il padre ed il restante periodo di ferie con la madre;
c) durante le ferie estive, con comunicazione circa il periodo scelto con da comunicarsi per iscritto, trascorrerà con il padre due (2) settimane, anche consecutive;
Per_2
d) è fatto carico ad entrambi i genitori di comunicare all'altro entro il 15 marzo di ogni anno i rispettivi periodi di ferie;
7. fare carico al sig. del versamento di un contributo di mantenimento a Controparte_1 favore del figlio nella misura di € 300,00- (trecento//00) mensili;
8. in ordine alle spese straordinarie, stabilire che le stesse saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento per la loro classificazione al protocollo pagina 3 di 9 d'intesa adottato dal Tribunale di Bolzano e comunque previo accordo scritto tra i genitori e fermo
l'onere di documentazione delle stesse;
9. stabilire che l'importo così pattuito dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ASTAT per la Provincia Autonoma di Bolzano e corrisposto entro il cinque (5) di ogni mese, con prima rivalutazione a gennaio 2026;
10. stabilire che eventuali contributi pubblici, così come l'assegno unico per il minore, verranno incassati integralmente dalla madre, sig.ra Persona_1
11. stabilire che ai fini delle detrazioni fiscali il minore risulterà a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
12. la sig.ra ed il sig. danno Persona_1 Controparte_1 reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti personali e del figlio minore validi per
l'espatrio ai soli fini turistici, nonché per tutti i rinnovi futuri;
13. i documenti del figlio minore rimarranno nella disponibilità della Persona_2 madre, in quanto genitore collocatario, la quale si impegnerà a consegnarli al sig. Controparte_1
– se necessario – qualora il padre decida di portare il figlio in vacanza all'estro durante il
[...] periodo di competenza;
il sig. si impegna a restituire i documenti al rientro dalle ferie. CP_1
In ogni caso, con spese compensate”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni depositate da parte resistente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'unione sentimentale delle odierne parti in causa nasceva in data 25.07.2026 Persona_2
La ricorrente ha adito l'intestato tribunale per ottenere una regolamentazione dell'assetto di vita
[...] del minore a seguito della cessazione della relazione more uxorio intrattenuta con il resistente. Nel proprio ricorso introduttivo la madre ha allegato l'inadempimento del padre ai propri obblighi genitoriali, sia per quanto concerne la cura e l'assistenza del minore, nonché per quanto attiene alla contribuzione al suo mantenimento. Ha inoltre allegato episodi di violenza asseritamente perpetrati dal padre nei propri confronti, anche in presenza del minore, ragione per cui avrebbe chiesto rifugio in un alloggio protetto.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto, tra le altre cose, l'affidamento esclusivo del figlio minore e l'organizzazione di incontri padre-figlio come modalità protette.
Si è costituito in giudizio il resistente contestando le allegazioni della parte ricorrente, negando il proprio inadempimento agli obblighi genitoriali, nonché contestando gli episodi di violenza allegati dalla madre. pagina 4 di 9 Nel merito, il padre ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, nonché una disciplina del diritto di visita, senza la presenza del servizio sociale.
2. In occasione dell'udienza del 26.02.2024 il giudice, su accordo delle parti, ha pronunciato i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del seguente tenore:
“1. il minore viene affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_2 condiviso, con autorizzazione della madre ad assumere ogni decisione nell'interesse del minore attinente alla sfera scolastica e ricreativa, fermo l'obbligo di comunicazione tempestiva al padre;
2. il minore resta collocato presso la madre della quale seguirà anche la residenza;
3. il padre contribuirà al mantenimento del figlio, con effetti dal mese di marzo 2024 con il pagamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento di € 275,00 al mese;
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a marzo 2025 (base marzo 2024);
4. il padre dovrà altresì sostenere il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, sin dai primi anticipi;
per la qualifica di spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di
Bolzano dd. 06.09.2018;
5. eventuali contributi pubblici di ogni natura spettano per intero alla madre;
6. il Servizio Sociale di Bressanone viene incaricato di organizzare incontri protetti padre-figlio con cadenza settimanale, con facoltà di organizzazione di incontri anche alla presenza della nonna paterna
e, ove ritenuti sussistenti i presupposti, di estensione delle visite anche in forma libera.
Inoltre, il Servizio dovrà organizzare il percorso psicologico per il minore suggerito con relazione del
Servizio Sociale Oltradige Bassa Atesina del 17/01/2024;
7. il Tribunale prende atto che il padre si impegna a prestare il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore e che detti documenti rimangano nella disponibilità della madre;
8. ad entrambi i genitori è fatto divieto di espatrio assieme al figlio”.
3. A seguito del lungo monitoraggio da parte del servizio sociale, i cui esiti risultano documentati dalle relazioni di aggiornamento acquisite nel fascicolo telematico in data 25.09.2024, 29.10.2024,
30.01.2025, 25.06.2025 e 26.09.2025 è emerso che dal conferimento dell'incarico le visite tra il padre signor e il figlio minore si sono svolte dapprima ogni mercoledì dopo il campo estivo in CP_1 Per_2 modalità accompagnata, e ogni sabato dalle 09:00 alle 17:00. Successivamente, dato che la madre ha lamentato che il bambino fosse troppo affaticato dagli incontri e ha chiesto a più riprese una riduzione degli stessi è stato mantenuto l'incontro in forma accompagnata nella giornata del mercoledì pomeriggio, mentre nel fine settimana si è alternata la giornata del sabato con quella della domenica, pagina 5 di 9 mantenendo il medesimo orario. Si è inoltre concordato che un fine settimana al mese il bambino potesse passare l'intero fine settimana con la madre, mantenendo in quella settimana soltanto l'incontro accompagnato del mercoledì.
A livello logistico l'organizzazione delle visite è stata complicata dal fatto che inizialmente la signora non aveva acconsentito al fatto che il padre si recasse direttamente all'uscita del campo estivo Pt_1
a prelevare il figlio, ma prima di ogni visita infrasettimanale è sempre stata lei a voler prelevare il bambino per poi farlo partecipare alla visita accompagnata con l'altro genitore. Anche per quanto riguarda le visite avvenute nei fine settimana, la signora non ha acconsentito al fatto che il padre potesse recarsi nei pressi della sua abitazione per prelevare e riaccompagnare il figlio a Varna, preferendo incontrarsi con lui per lo scambio del bambino in un altro luogo (nei pressi di un panificio vicino alla stazione di Bressanone) sia per il ritiro del minore, che per il suo accompagnamento al termine della visita. Ciò ha comportato per il bambino un ulteriore affaticamento, anche considerata la circostanza che la madre non dispone di una automobile e si muove con i mezzi pubblici. Attualmente i genitori sono riusciti ad accordarsi e il padre si sta recando nei pressi dell'abitazione materna a prelevare e riaccompagnare il bambino.
Dagli incontri di rete sin ora effettuati con la psicologa del bambino, la psicologa che ha effettuato la valutazione delle competenze genitoriali paterne e gli educatori che hanno seguito le visite accompagnate, emerge che la madre manifesta ancora forte ansia nei confronti del padre, mantenendo il timore di un possibile rapimento del minore e percependo come troppo rapida l'intensificazione delle visite. La madre inoltre ha presentato domanda per intraprendere un percorso individuale al consultorio familiare P.M Kolbe di Bressanone, pur potendo proseguire parallelamente, nel contempo, con la psicologa che la segue attualmente in lingua spagnola tramite sedute online. Il padre, dal canto suo, risulta in possesso di buone competenze genitoriali secondo le valutazioni psicologiche effettuate, sebbene manchi di una maggiore capacità introspettiva. Egli continua a sostenere che l'ex moglie sia mossa da interessi economici e riferisce di provare disagio per il controllo esercitato dalla madre attraverso lo smartwatch del figlio, che il bambino consulta frequentemente durante le visite. Per quanto riguarda il figlio, egli ha descritto momenti sereni e positivi trascorsi con il padre. Nelle visite accompagnate con il padre appare nel complesso più libero.
Il minore ha riportato una sensazione di stanchezza, chiedendo di poter ridurre le visite con il padre, ma dicendo anche di essere contento del tempo trascorso con lui e di trovarsi a suo agio. Per quanto riguarda invece il percorso psicologico a favore del bambino esso a fine settembre era in fase conclusiva. Le parti non hanno fornito ulteriori informazioni nella propria nota ex art. 127 ter c.p.c. con cui hanno precisato le conclusioni. pagina 6 di 9 Alla luce di quanto osservato nel corso dell'incarico e delle dinamiche ancora presenti all'interno del nucleo familiare, in adesione a quanto suggerito dal servizio, appare opportuno proseguire il monitoraggio, affinché il servizio possa sostenere i genitori nel loro percorso e garantire la prioritaria tutela del benessere del minore.
Appare altresì fondamentale che il padre continui il percorso psicologico già intrapreso, che sta rappresentando un utile spazio di riflessione e di crescita personale.
La madre dovrà a sua volta intraprendere/proseguire il percorso psicologico per il quale risulta in lista di attesa presso il consultorio „P.M.Kolbe“di Bressanone, affinché possa beneficiare un supporto adeguato nella gestione delle proprie fatiche emotive e delle difficoltà relazionali legate alla complessità della situazione.
In considerazione del positivo andamento delle visite, va disposto che il padre possa stare con il minore un pomeriggio ogni settimana (attualmente il mercoledì o il giovedì, a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore), dall'uscita di scuola o dal termine del rientro scolastico pomeridiano (nel periodo estivo in cui il minore non si trova in vacanza con uno dei genitori dalle ore 15.00), sino alle ore 19:00.
Un pernottamento infrasettimanale non risulta conforme all'interesse del minore in quanto a causa della distanza dei luoghi di residenza del padre rispetto a quello del minore imporrebbe lunghe trasferte prima delle elezioni scolastiche, con conseguenti ripercussioni sulla routine e il riposo del bambino.
Nonostante l'opposizione della madre, al padre dovrà essere altresì riconosciuto il diritto di trascorrere con il minore, a partire dal mese di gennaio 2026, i fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore
09.00 (quando il figlio è impegnato con la squadra di calcio, al termine della partita del sabato) alla domenica sera 19:00, con pernottamento presso il padre.
A partire dal mese di luglio 2026 il fine settimana di competenza del padre inizierà dal termine delle lezioni scolastiche o dalle 15:00 nel periodo estivo in cui il minore non si trova in vacanza con uno dei genitori. Il padre dovrà impegnarsi a portare il figlio anche alla partita di calcio del sabato.
In ogni caso, il padre dovrà prelevare il figlio presso la scuola, nei giorni e nei periodi di lezione scolastica o presso l'abitazione materna negli altri casi, dove dovrà riconsegnarlo in ogni caso al termine dei tempi sopra stabiliti.
Il padre ha diritto a contattare telefonicamente il minore una volta al giorno nei tempi di permanenza presso la madre, in orario da concordare con quest'ultima.
A partire da febbraio 2026 i periodi di vacanza scolastica verranno suddivisi tra i genitori a metà ciascuno. Durante il periodo estivo il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane (nel
2026 non consecutive) in un periodo che dovrà comunicare alla madre entro il 30.04.2025 di ogni anno. pagina 7 di 9 Al fine di favorire un clima più collaborativo e condiviso, orientato a garantire stabilità e continuità al bambino appare opportuno che il servizio sociale attivi colloqui anche con il convivente della madre, quale figura significativa nella quotidianità del minore.
5. Per quanto attiene agli aspetti patrimoniali risulta dalla scarna documentazione prodotta dalla parte ricorrente un reddito mensile netto nel 2022 pari ad € 1.543,70.
Non risultano documentate spese di alloggio, né è stato indicato l'importo di eventuali assegni pubblici eventualmente percepiti dalla madre.
Nel 2022 il padre ha prodotto un reddito di circa € 547 mensili.
In assenza di specifica allegazione sul punto, non è chiaro se egli continui ad abitare nell'alloggio familiare e continui a corrispondere il canone pari ad € 750 mensili.
In ogni caso, non vi è dubbio che in considerazione dell'età del padre, ed in assenza di prova contraria, debba ritenersi che egli disponga di una capacità reddituale che gli consenta di produrre un reddito decisamente superiore a quello sino a quello documentato.
Raffrontando la situazione economica delle parti, le rispettive capacità reddituali, anche tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori, si ritiene congruo stabilire, a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore in misura pari ad € 300,00, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura saranno a beneficio esclusivo della madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali il minore dovrà intendersi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
6. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. Il diritto/dovere di visita padre-figlio viene come di seguito disciplinato:
- il minore starà presso il padre un pomeriggio ogni settimana (attualmente il mercoledì o il giovedì, a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore), dall'uscita di scuola o dal termine del rientro scolastico pomeridiano (nel periodo estivo in cui il minore non si trova in vacanza con uno dei genitori dalle ore 15.00), sino alle ore 19:00;
- a partire dal mese di gennaio 2026, fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 09.00 (quando il figlio è impegnato con la squadra di calcio, al termine della partita del sabato) alla domenica sera
19:00, con pernottamento presso il padre;
pagina 8 di 9 - a partire dal mese di luglio 2026 il fine settimana di competenza del padre inizierà dal termine delle lezioni scolastiche o dalle 15:00 nel periodo estivo in cui il minore non si trova in vacanza con uno dei genitori. Il padre dovrà impegnarsi a portare il figlio anche alla partita di calcio del sabato.
In ogni caso, il padre dovrà prelevare il figlio presso la scuola, nei giorni e nei periodi di lezione scolastica o presso l'abitazione materna negli altri casi, dove dovrà riconsegnarlo in ogni caso al termine dei tempi sopra stabiliti.
Il padre ha diritto a contattare telefonicamente il minore una volta al giorno nei tempi di permanenza presso la madre, in orario da concordare con quest'ultima;
- a partire da febbraio 2026 i periodi di vacanza scolastica verranno suddivisi tra i genitori a metà ciascuno. Durante il periodo estivo il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane (nel
2026 non consecutive) in un periodo che dovrà comunicare alla madre entro il 30.04.2025 di ogni anno;
3. il servizio sociale territorialmente competente viene incaricato di proseguire con il monitoraggio della situazione familiare del minore, nonché con l'attività di supporto del nucleo familiare e con l'organizzazione di colloqui anche con il convivente della madre;
4. entrambi i genitori vengono invitati a proseguire un percorso psicologico il percorso psicologico intrapreso nell'interesse supremo del minore;
5. il padre è tenuto a partire dalla pubblicazione della presente sentenza a contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore mediante il pagamento dell'importo mensile di euro 300, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente della madre. L'importo è soggetto alla rivalutazione Astat per la Provincia Autonoma di Bolzano, con base dicembre 2025 e prima rivalutazione nel mese di dicembre 2026;
6. le spese straordinarie necessarie per il minore vanno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno con rinvio al protocollo di intesa applicato presso questo Tribunale;
7. gli assegni pubblici di qualsiasi natura in favore del minore potranno essere incassati esclusivamente dalla madre punto ai fini delle detrazioni fiscali il minore dovrà considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
8. spese di lite compensate.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio del 03/12/2025
Il GI estensore Il Presidente
Morris RE RE PA
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