Art. 2.
Le domande dirette ad ottenere la riunione, in quanto possibile, di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, in altri d'importo superiore, sono stese su carta libera e non sono dovute la tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli da riunire, ne' la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli.
Le domande dirette ad ottenere la riunione, in quanto possibile, di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, in altri d'importo superiore, sono stese su carta libera e non sono dovute la tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli da riunire, ne' la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli.