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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA sezione civile in composizione monocratica,
nella persona del giudice RI LA BATTAGLIA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 784/2024 R.g.a.c. in materia di divisione ex artt. 600, co.
2 c.p.c. e 181 att. c.p.c., proposta da
(p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore p.t. con sede legale in Roma alla v. Lavinio 22, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di pignoramento del 29.1.2020, dall'avv. Maria
IA AT ed elettivamente domiciliata in Matera alla v. Parri 15 presso l'avv.
IA EL MAFFEI;
-attrice- nei confronti di
( nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 25.9.2024, dall'avv. Marirosa PANIO, domiciliatario;
-convenuto debitore esecutato-
e di
( ), nata a [...] Controparte_2 C.F._2
il 20.12.1970 ed ( ), Controparte_3 C.F._3
nata a [...] il [...], entrambe rappresentate e difese, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 25.9.2024, dall'avv. DE DICANIO, domiciliataria
-convenute comproprietarie -
CONCLUSIONI
Per il «Preliminarmente: Parte_1
respingere la richiesta di CTU integrativa e acquisire – per economia processuale - quella espletata nella procedura esecutiva immobiliare 3/2020 di R.G. Esec – tribunale di Matera (da cui è scaturito il presente giudizio di divisione). Nel merito: accertare e dichiarare l'indivisibilità in natura del bene e per l'effetto ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento ai fini dell'esecuzione forzata. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.».
Per il convenuto : «Accertare e dichiarare - con riferimento Controparte_1
all'immobile sito in San GI AN (MT) alla via Tripoli n. 3, riportato al
N.C.E.U. del Comune di San GI AN (MT) al Fg. 34 p.lla 517 sub 1, sub 2, sub
3 - l'assenza dei presupposti per procedere alla divisione giudiziale del medesimo bene, in quanto è possibile provvedere alla vendita della quota indivisa di proprietà del sig. oppure, alla separazione in natura della quota di proprietà del Controparte_1
medesimo debitore, come ipotizzata nella relazione di consulenza tecnica datata
17/04/2024 redatta dal geom. tecnico nominato nella procedura esecutiva n. Per_1
3/2020 oppure all'esito di altra diversa ipotesi di separazione risultante da consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi ad integrazione e/o rinnovazione della richiamata perizia e, per l'effetto, rigettare la domanda di divisione dell'immobile; accertare e dichiarare, di non doversi procedere alla divisione dell'immobile mediante vendita dell'intero a terzi e alla conseguente distribuzione del ricavato della vendita tra i condividenti, e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda formulata in tal senso considerato che è possibile dividere in natura l'immobile oggetto del presente giudizio
pag. 2/7 […]. Si chiede che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio ad integrazione e/o rinnovazione della consulenza tecnica già espletata nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 3/2020 del Tribunale di Matera, al fine di valutare altre ipotesi possibili di separazione in natura della quota di proprietà del sig. CP_1
o, in subordine, di divisione in natura dell'intero immobile;
[…] si ribadisce
[...]
che il sig. presta il proprio consenso all'estromissione della sig.ra Controparte_1
dal giudizio.» Controparte_2
Per le convenute e : Controparte_2 Controparte_3
«…accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per procedere alla divisione giudiziale dell'immobile sito in San GI AN (MT) alla via Tripoli n. 3, riportato al N.C.E.U. del Comune di San GI AN (MT) al Fg. 34 p.lla 517 sub
1, sub 2, sub 3, attesa la possibilità di procedere alla vendita della quota indivisa di proprietà del sig. o, in alternativa, alla separazione in natura della Controparte_1
quota di proprietà del sig. , così come prospettata dal consulente Controparte_1
tecnico d'ufficio, geom. nella relazione di consulenza tecnica datata Per_1
17.04.2024, redatta nell'ambito della procedura esecutiva n. 3/2020 o secondo altra differente prospettazione riveniente da espletanda consulenza tecnica d'ufficio ad integrazione e/o rinnovazione della perizia già redatta e, per l'effetto, rigettare la domanda di divisione del bene;
in subordine, accertare e dichiarare che non sussistono
i presupposti per la divisione del bene mediante vendita dell'intero a terzi […] e per
l'effetto rigettare ogni avversa richiesta in tal senso, attesa la possibilità di procedere alla divisione in natura dell'immobile oggetto del presente giudizio[…].Si insiste per
l'estromissione della sig.ra dal presente giudizio...» Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto previsto dall'art. 132, co. 1, n. 4) c.p.c., come novellato dall'art. 45, co. 17 l. n. 69/09.
pag. 3/7 E' insorta tra le parti costituite - rispettivamente, la creditrice pignorante nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 3/2020 R.G.E., l'esecutato CP_1
e le comproprietarie e
[...] Controparte_2 Controparte_3
in ordine alla necessità di procedere alla divisione, ed alle relative
[...]
modalità, del lotto n. 1) oggetto di pignoramento, identificabile nell'immobile in San
GI AN (MT) alla v. Tripoli 3, censito in catasto al fg. 34 p.lla 517 subb. 1, 2 e
3.
Quanto alla richiesta di estromissione dal presente giudizio di , Controparte_2
avanzata da quest'ultima soltanto in sede di comparsa conclusionale del 25.5.2025, in ragione della sopravvenuta donazione in data 17.4.2025 della quota facente capo a tale comproprietaria ad , va rilevato che, avendo la Controparte_3
Curatela fallimentare attrice e creditrice procedente espresso formale opposizione all'estromissione, invocando la permanenza del contraddittorio con tutte le parti originarie, la relativa domanda non può trovare accoglimento, in forza del disposto dell'art. 111, co. 3 c.p.c.
E', invece, meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento della comunione sul cespite immobiliare in parola formulata dalla odierna parte attrice, tenuto conto, in primis, che ricorrono nella specie i presupposti di cui all'art. 600, co 2, prima parte c.p.c. già enunciati in sede esecutiva nell'ordinanza del 7.5.2024, non essendo stata prospettata dall'esperto stimatore la possibilità sul piano pratico della separazione materiale della quota facente capo all'esecutato, né ancora, appalesandosi praticabile una divisione in natura del cespite immobiliare.
Come, infatti, evidenziato dall'esperto stimatore geom. nella propria relazione Per_1
del 17.4.2024, redatta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 3/2020
R.G.E., emerge in maniera inequivoca che “l'immobile in oggetto è attrezzato per essere utilizzato interamente per l'uso predetto, per cui una sua eventuale divisione
pag. 4/7 sicuramente precluderà e limiterà il suo utilizzo per lo scopo originario.” Alla stregua delle argomentate conclusioni del tecnico, invero, il compendio oggetto dell'odierno giudizio, pur composto da più subalterni catastali, costituisce di fatto un'unica unità funzionale (fabbricato disposto su più piani, con locali intercomunicanti e strutturalmente interdipendenti), non suscettibile di agevole frazionamento senza alterare in modo significativo la destinazione abitativa del bene e comprometterne l'integrità e l'utilità economica e funzionale per ciascun avente diritto;
sicché si appalesa in concreto irrealizzabile l'ipotesi prospettata dal convenuto CP_1
(separazione in natura della propria quota indivisa).
[...]
Né diversamente vantaggiosa, sotto il profilo economico, risulta la vendita della sola quota del debitore esecutato, in quanto, come pure evidenziato nell'ordinanza ex art. 600 c.p.c. del 7.5.2024, la sua liquidazione determinerebbe un significativo deprezzamento del valore del bene o comunque con ogni probabilità non potrebbe effettuarsi ad un prezzo almeno pari al suo effettivo valore, stante il noto disinteresse del mercato verso tali diritti in comunione privi di concreta disponibilità materiale in via esclusiva. Siffatta prognosi negativa risulta corroborata dalle conclusioni dell'esperto stimatore, che si appalesano condivisibili siccome supportate da specifiche ed articolate argomentazioni non adeguatamente confutate da alternative ricostruzioni e perciò non meritevoli di integrazioni o rinnovazioni, oggetto di istanze generiche delle comproprietarie non esecutate.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per disporre lo scioglimento della comunione mediante vendita dell'intero immobile, ai sensi dell'art. 788 c.p.c.
Quanto, infine, alle spese processuali, tra l'attrice ed i comproprietari CP_1
, e , non soltanto le stesse
[...] Controparte_2 Controparte_3
possono essere già in tal sede liquidate con riferimento alla fase processuale sin qui definita (cfr. Cass., II, n. 1665/2017, secondo cui “in tema di giudizio di scioglimento
pag. 5/7 della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici
(quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito”), ma vanno disciplinate secondo il principio della soccombenza (V. Cass., II, n. 2787/2023 proprio in relazione all'applicabilità di tale criterio di regolamentazione alle divisioni endo- esecutive) e nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua dei valori prossimi ai minimi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta dal in Parte_1
persona del Curatore p.t., nei confronti di , Controparte_1 CP_2
e , così provvede:
[...] Controparte_3
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in ragione delle quote rispettivamente pari a ¼, ¼ e ½ del relativo
[...]
diritto di proprietà, sull'immobile in San GI AN (MT) alla via Tripoli 3 censito in catasto al fg. 34 p.lla 517 subb. 1, 2 e 3; provvede come da separata ordinanza alla vendita del compendio;
condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
in solido tra loro al pagamento delle spese processuali sinora sostenute CP_3
dalla parte attrice, complessivamente liquidate in € 15.000,00, dei quali € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per quella introduttiva, € 6.800,00 per la fase di trattazione pag. 6/7 ed € 4.200,00 per quella decisionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
fissa, per la verifica dello stato delle operazioni di vendita delegate, la data del
6.5.2026, disponendo che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 6.5.2026.
Così deciso in Matera, il 31.10.2025
Il Giudice
RI La GL
pag. 7/7