CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1019
CGARS
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Motivi terzo e quarto del ricorso di primo grado (riproposti in appello)

    I motivi terzi e quarti del ricorso di primo grado sono stati dichiarati inammissibili in quanto la ricorrente di primo grado, non avendo partecipato alla gara, poteva solo lamentare l'indizione della procedura, ma non dolersi delle singole statuizioni della lex specialis, non essendo emerse clausole escludenti.

  • Accolto
    Nullità dei provvedimenti di approvazione del progetto di fattibilità per la concessione del servizio di ristorazione in project financing

    Il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie non sia ravvisabile una fattispecie concessoria, in quanto non sussiste un effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico. In particolare, non vi è rischio di concorrenza (posizione di monopolio), rischio di insolvenza (pagamento da parte dell'IC), rischio di squilibrio domanda/offerta (possibilità di pianificare i pasti), né un significativo rischio legato agli investimenti per l'adeguamento del centro cottura rispetto al valore complessivo del servizio. Il rischio di disponibilità non è idoneo a caratterizzare la fattispecie concessoria.

  • Accolto
    Nullità degli atti impugnati per insussistenza del rischio operativo

    Il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie non sia ravvisabile una fattispecie concessoria, in quanto non sussiste un effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico. In particolare, non vi è rischio di concorrenza (posizione di monopolio), rischio di insolvenza (pagamento da parte dell'IC), rischio di squilibrio domanda/offerta (possibilità di pianificare i pasti), né un significativo rischio legato agli investimenti per l'adeguamento del centro cottura rispetto al valore complessivo del servizio. Il rischio di disponibilità non è idoneo a caratterizzare la fattispecie concessoria.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione della delibera n. 1422/2023

    Il Collegio ha ritenuto infondate le eccezioni in rito di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità. In particolare, ha affermato che l'onere di immediata impugnazione della delibera n. 1422/2023 sussiste solo per coloro che abbiano presentato proposte concorrenti, cosa non avvenuta nel caso di specie. Inoltre, la delibera n. 2298/2023 non era immediatamente lesiva in mancanza del bando di gara.

  • Rigettato
    Vizio di ultrapetizione per accoglimento di motivi non prospettati dal ricorrente

    L'esame del secondo motivo di appello è stato assorbito dall'esame diretto del thema decidendum di primo grado.

  • Rigettato
    Errata applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 anziché del decreto legislativo n. 36/2023

    Il Collegio ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di primo grado, accogliendoli con diversa motivazione. L'analisi si è concentrata sulla non configurabilità della fattispecie concessoria nel caso di specie, indipendentemente dal decreto legislativo applicabile, in quanto manca il trasferimento del rischio operativo.

  • Rigettato
    Errata applicazione del primo motivo di ricorso in primo grado

    Il Collegio ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di primo grado, accogliendoli con diversa motivazione. L'analisi si è concentrata sulla non configurabilità della fattispecie concessoria nel caso di specie, indipendentemente dal decreto legislativo applicabile, in quanto manca il trasferimento del rischio operativo.

  • Rigettato
    Errata applicazione del secondo motivo di ricorso in primo grado

    Il Collegio ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di primo grado, accogliendoli con diversa motivazione. L'analisi si è concentrata sulla non configurabilità della fattispecie concessoria nel caso di specie, indipendentemente dal decreto legislativo applicabile, in quanto manca il trasferimento del rischio operativo.

  • Rigettato
    Errata reiezione dell'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado

    Il Collegio ha ritenuto infondate le eccezioni in rito di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità. In particolare, ha affermato che l'onere di immediata impugnazione della delibera n. 1422/2023 sussiste solo per coloro che abbiano presentato proposte concorrenti, cosa non avvenuta nel caso di specie. Inoltre, la delibera n. 2298/2023 non era immediatamente lesiva in mancanza del bando di gara.

  • Rigettato
    Inammissibile sindacato sul merito della discrezionalità amministrativa

    Il Collegio ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di primo grado, accogliendoli con diversa motivazione. L'analisi si è concentrata sulla non configurabilità della fattispecie concessoria nel caso di specie, indipendentemente dal decreto legislativo applicabile, in quanto manca il trasferimento del rischio operativo. La questione della discrezionalità amministrativa è stata superata dalla natura della violazione di legge riscontrata.

  • Rigettato
    Difetto di interesse della ricorrente di primo grado

    Il Collegio ha ritenuto infondate le eccezioni in rito di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità. In particolare, ha affermato che qualora si contesti in radice la decisione di indizione di una gara, sussiste l'interesse al ricorso anche se l'operatore economico non partecipa alla gara.

  • Rigettato
    Non sussistenza del rischio operativo in capo al concessionario

    Il Collegio ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di primo grado, accogliendoli con diversa motivazione. L'analisi si è concentrata sulla non configurabilità della fattispecie concessoria nel caso di specie, indipendentemente dal decreto legislativo applicabile, in quanto manca il trasferimento del rischio operativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1019
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 1019
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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