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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 15282/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
– Brasile) il 16.9.1972 ed ivi residente in [...]235 – Bairro Jardim Pajussara;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.3.1966 ed ivi residente in [...]130 – Jardim Itamaraty, in proprio e, unitamente alla sig.ra (c.f. brasiliano n. ) nata a Parte_3 C.F._3
TE ZU UL il 10.8.1968, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] Parte_4 C.F._4
ZU UL il 14.4.2007 ed ivi residente in [...]130 – Jardim Itamaraty;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_5 C.F._5
16.4.1961 ed ivi residente in [...]165 - Centro;
(c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il Parte_6 C.F._6
12.2.1988 ed ivi residente in [...]165 – Centro;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_7 C.F._7
29.4.1995 ed ivi residente in ed ivi residente in [...]165 – Centro;
(c.f. brasiliano n. 112.187.608-00) nata a [...]é (San Paolo Parte_8
– Brasile) il 12.7.1968 e residente a [...]in Rua Batista Carminati 234 – Bairro
Arroyo;
(c.f. brasiliano n. 415.606.788-28) nata a [...] il Parte_9
22.7.1997 ed ivi residente in [...]234 – Bairro Arroyo;
difesi e rappresentati dall'avv. Sebastiano Pirisi del Foro di Perugia (c.f. ) ed CodiceFiscale_8 pagina 1 di 7 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Baglioni 4, giuste procure in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano Parte_10 nato nel comune di Sorgà (VR) in data 26.1.1891, figlio di e
[...] Per_1 Persona_2
, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino
[...] brasiliano (CNN in atti doc.n.2), unito in matrimonio in data 5.6.1910 con , Persona_3 deceduto a TE ZU UL (San Paolo – Brasile) il 26.2.1977.
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. del 17.12.2025 ove il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo riservava la decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 13.9.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita
pagina 2 di 7 del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo ero nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Si precisa che dal matrimonio dell'avo nascevano a TE ZU UL: il 14.12.1921 il 15.10.1931 NELSON VERONEZ, il 30.6.1939 Persona_4 Persona_5 in data 12.10.1940 i univa in matrimonio con il cittadino straniero Persona_4 [...]
, perdendo per la normativa dell'epoca la cittadinanza italiana e dalla loro Parte_11 unione nascevano a TE ZU UL in data 2.1.1944 , nata prima della Persona_6 costituzione italiana e successivamente in data 21.3.1966 , qui Parte_2 ricorrente.
Il presente procedimento riguarda due linee, materna per i discendenti di (il Persona_6 ricorrente ) poiché la L. n. 555/1912, vigente al momento della nascita della Parte_1
(1944), non prevedeva la trasmissibilità iure sanguinis ai discendenti della cittadinanza italiana per linea materna, paterna per gli atri ricorrenti.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da pagina 3 di 7 paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano
“derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda la discendenza per via materna intervenuta prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio in epoca pre-costituzionale.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Si osserva che per effetto delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva pagina 4 di 7 con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di ciò Persona_4 anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
pagina 5 di 7 della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina italiana nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Si osserva poi che i ricorrenti per linea paterna hanno correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in San Paolo - Brasile (all.ti in atti) senza aver avuto alcuna risposta o essere inseriti in qualche lista d'attesa: anzi, le liste sono paralizzate e l'amministrazione sta evadendo le domande risalenti al 2011, come indicato con cura in ricorso, con un ritardo di oltre 10-15 anni.
Le domande poi possono essere fatte solo via e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
(c.f. brasiliano n. 074.230.928-27) nato a [...] Parte_1
– Brasile) il 16.9.1972 ed ivi residente in [...]235 – Bairro Jardim Pajussara;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.3.1966 ed ivi residente in [...]130 – Jardim Itamaraty, in proprio e,
pagina 6 di 7 unitamente alla sig.ra (c.f. brasiliano n. ) nata a Parte_3 C.F._3
TE ZU UL il 10.8.1968, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] Parte_4 C.F._4
ZU UL il 14.4.2007 ed ivi residente in [...]130 – Jardim Itamaraty;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_5 C.F._5
16.4.1961 ed ivi residente in [...]165 - Centro;
(c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il Parte_6 C.F._6
12.2.1988 ed ivi residente in [...]165 – Centro;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_7 C.F._7
29.4.1995 ed ivi residente in ed ivi residente in [...]165 – Centro;
(c.f. brasiliano n. 112.187.608-00) nata a [...]é (San Paolo Parte_8
– Brasile) il 12.7.1968 e residente a [...]in Rua Batista Carminati 234 – Bairro
Arroyo;
(c.f. brasiliano n. 415.606.788-28) nata a [...] il Parte_9
22.7.1997 ed ivi residente in Rua Batista Carminati 234 – Bairro Arroyo;
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del cittadino italiano Parte_10 nato nel comune di Sorgà (VR) in data 26.1.1891.
[...]
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 18 dicembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 15282/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
– Brasile) il 16.9.1972 ed ivi residente in [...]235 – Bairro Jardim Pajussara;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.3.1966 ed ivi residente in [...]130 – Jardim Itamaraty, in proprio e, unitamente alla sig.ra (c.f. brasiliano n. ) nata a Parte_3 C.F._3
TE ZU UL il 10.8.1968, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] Parte_4 C.F._4
ZU UL il 14.4.2007 ed ivi residente in [...]130 – Jardim Itamaraty;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_5 C.F._5
16.4.1961 ed ivi residente in [...]165 - Centro;
(c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il Parte_6 C.F._6
12.2.1988 ed ivi residente in [...]165 – Centro;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_7 C.F._7
29.4.1995 ed ivi residente in ed ivi residente in [...]165 – Centro;
(c.f. brasiliano n. 112.187.608-00) nata a [...]é (San Paolo Parte_8
– Brasile) il 12.7.1968 e residente a [...]in Rua Batista Carminati 234 – Bairro
Arroyo;
(c.f. brasiliano n. 415.606.788-28) nata a [...] il Parte_9
22.7.1997 ed ivi residente in [...]234 – Bairro Arroyo;
difesi e rappresentati dall'avv. Sebastiano Pirisi del Foro di Perugia (c.f. ) ed CodiceFiscale_8 pagina 1 di 7 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Baglioni 4, giuste procure in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano Parte_10 nato nel comune di Sorgà (VR) in data 26.1.1891, figlio di e
[...] Per_1 Persona_2
, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino
[...] brasiliano (CNN in atti doc.n.2), unito in matrimonio in data 5.6.1910 con , Persona_3 deceduto a TE ZU UL (San Paolo – Brasile) il 26.2.1977.
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. del 17.12.2025 ove il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo riservava la decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 13.9.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita
pagina 2 di 7 del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo ero nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Si precisa che dal matrimonio dell'avo nascevano a TE ZU UL: il 14.12.1921 il 15.10.1931 NELSON VERONEZ, il 30.6.1939 Persona_4 Persona_5 in data 12.10.1940 i univa in matrimonio con il cittadino straniero Persona_4 [...]
, perdendo per la normativa dell'epoca la cittadinanza italiana e dalla loro Parte_11 unione nascevano a TE ZU UL in data 2.1.1944 , nata prima della Persona_6 costituzione italiana e successivamente in data 21.3.1966 , qui Parte_2 ricorrente.
Il presente procedimento riguarda due linee, materna per i discendenti di (il Persona_6 ricorrente ) poiché la L. n. 555/1912, vigente al momento della nascita della Parte_1
(1944), non prevedeva la trasmissibilità iure sanguinis ai discendenti della cittadinanza italiana per linea materna, paterna per gli atri ricorrenti.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da pagina 3 di 7 paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano
“derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda la discendenza per via materna intervenuta prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio in epoca pre-costituzionale.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Si osserva che per effetto delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva pagina 4 di 7 con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di ciò Persona_4 anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
pagina 5 di 7 della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina italiana nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Si osserva poi che i ricorrenti per linea paterna hanno correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in San Paolo - Brasile (all.ti in atti) senza aver avuto alcuna risposta o essere inseriti in qualche lista d'attesa: anzi, le liste sono paralizzate e l'amministrazione sta evadendo le domande risalenti al 2011, come indicato con cura in ricorso, con un ritardo di oltre 10-15 anni.
Le domande poi possono essere fatte solo via e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
(c.f. brasiliano n. 074.230.928-27) nato a [...] Parte_1
– Brasile) il 16.9.1972 ed ivi residente in [...]235 – Bairro Jardim Pajussara;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.3.1966 ed ivi residente in [...]130 – Jardim Itamaraty, in proprio e,
pagina 6 di 7 unitamente alla sig.ra (c.f. brasiliano n. ) nata a Parte_3 C.F._3
TE ZU UL il 10.8.1968, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] Parte_4 C.F._4
ZU UL il 14.4.2007 ed ivi residente in [...]130 – Jardim Itamaraty;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_5 C.F._5
16.4.1961 ed ivi residente in [...]165 - Centro;
(c.f. brasiliano n. ) nata a [...] il Parte_6 C.F._6
12.2.1988 ed ivi residente in [...]165 – Centro;
(c.f. brasiliano n. ) nato a [...] il Parte_7 C.F._7
29.4.1995 ed ivi residente in ed ivi residente in [...]165 – Centro;
(c.f. brasiliano n. 112.187.608-00) nata a [...]é (San Paolo Parte_8
– Brasile) il 12.7.1968 e residente a [...]in Rua Batista Carminati 234 – Bairro
Arroyo;
(c.f. brasiliano n. 415.606.788-28) nata a [...] il Parte_9
22.7.1997 ed ivi residente in Rua Batista Carminati 234 – Bairro Arroyo;
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del cittadino italiano Parte_10 nato nel comune di Sorgà (VR) in data 26.1.1891.
[...]
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 18 dicembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
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