Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01598/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sunville S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DR Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182
Per l’annullamento:
- con riferimento al ricorso introduttivo, nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, della nota prot. n. 18731 del 7 ottobre 2022, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha riscontrato l’istanza di riesame presentata dalla Società, rilevando che in parte delle aree di progetto sarebbe vigente un vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, con conseguente conferma dei pareri resi in data 12 luglio 2022 e 22 aprile 2022, della nota prot. n. 13375 del 12 luglio 2022, con la quale la medesima Soprintendenza ha parimenti riscontrato l’istanza di riesame presentata dalla Società, rilevando la sussistenza del medesimo vincolo paesaggistico e confermando il parere reso in data 22 aprile 2022, nonché della nota prot. n. 8226 del 22 aprile 2022, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto presentato dalla Società, prescrivendo tuttavia l’eliminazione dei pannelli fotovoltaici localizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente;
- con riferimento ai motivi aggiunti proposti da Sunville S.r.l. in data 13 marzo 2023, nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, del decreto assessorile n. 8/GAB del 17 gennaio 2023, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, nella parte in cui, con la condizione ambientale n. 5, l’ARTA ha imposto il rispetto delle prescrizioni riportate nel parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. n. ARTA 29153 del 27 aprile 2022, nonché, ove occorrer possa e sempre nei limiti dell’interesse azionato, del parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali e dei verbali dei lavori della Conferenza dei Servizi;
- con riferimento ai motivi aggiunti proposti da Sunville S.r.l. in data 28 settembre 2023, nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, del decreto assessoriale n. 255/GAB del 17 luglio 2023, notificato in data 7 agosto 2023, con il quale l’ARTA ha adottato la determinazione conclusiva favorevole e ha rilasciato, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Friddicelli” nel Comune di Lercara Friddi, nonché delle relative opere connesse e delle opere di connessione alla rete, ivi incluso il potenziamento della linea aerea esistente RTN 150 kV denominata “SE Cammarata – CP Ciminna”, della D.D.G. n. 237 del 24 marzo 2023, con la quale il Dipartimento dell’Energia ha rilasciato l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 3 aprile 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. n. 5793 del 30 marzo 2023, acquisita al prot. DRA n. 22659 del 31 marzo 2023, con cui la Soprintendenza ha ribadito il parere già espresso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e della Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. DR LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
- con il ricorso introduttivo e i successivi atti di motivi aggiunti la società Sunville S.r.l. ha impugnato una serie articolata di atti amministrativi adottati nell’ambito del procedimento autorizzativo unico regionale relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Lercara Friddi, censurando in particolare le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo e recepite dagli atti regionali, nella parte in cui avevano determinato lo stralcio di alcune porzioni del progetto;
- nel corso del giudizio il contenzioso si è progressivamente esteso dapprima al decreto di VIA recante giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, quindi alla determinazione conclusiva favorevole del procedimento di PAUR e all’Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nonché agli ulteriori atti conferenziali e presupposti, sempre nei limiti dell’interesse azionato e con riferimento alle medesime prescrizioni ritenute lesive;
- successivamente alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti la società ha tuttavia proseguito l’iter amministrativo avviando la procedura di verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006, attualmente in fase avanzata e prossima alla conclusione, in vista dell’imminente avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto;
- alla luce di tale sopravvenienza fattuale e procedimentale con memoria depositata in data 15 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente definizione del giudizio e compensazione delle spese di lite.
Dato atto
- che il Collegio recepisce il proposito manifestato dalla parte ricorrente;
- che pertanto sussistono i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della causa;
- che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della specifica richiesta formulata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Palermo definitivamente pronunciando dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso in epigrafe e compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo amministrativo telematico e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR LU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LU | EF CA |
IL SEGRETARIO