Art. 16.
Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture
di qualita' per le amministrazioni pubbliche
1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualita' dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilita', da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , tenendo conto altresi' di quanto previsto dall' articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione, puo' essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all' articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture
di qualita' per le amministrazioni pubbliche
1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualita' dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilita', da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , tenendo conto altresi' di quanto previsto dall' articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione, puo' essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all' articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .