CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA EL nato a [...] il [...] LL ES nato a [...] il [...] D'AL AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ES CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ad MA EL per morte del reo, nonché l'inammissibilità in ordine ai residui ricorsi;
udito l'avvocato SANDRO D'AGATA, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento nonché, quale sostituto processuale dell'avvocato GE RO, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2232 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI ES Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 9 luglio 2021, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Cassino, confermando la responsabilità penale di LE AT nonché, per SC IL e OR D'QU, solo in relazione ad uno dei capi di imputazione. Infatti, all'esito del secondo grado di giudizio IL, D'QU e AT rispondevano del furto dell'auto Land VE (capo AH), aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dall'uso del mezzo fraudolento, fatto commesso in Gaeta il 5 marzo 2018; AT, inoltre, rispondeva del furto parimenti aggravato dell'autocarro CO (Capo AI), in Pozzuoli il 7 marzo 2018, e della ricettazione di altro autocarro CO e di un trattore CO (capo AL) in Volla il 10 marzo 2018. 2. I ricorsi per cassazione proposti con atto separato nell'interesse di SC IL, con unico atto nell'interesse di LE AT e OR D'QU, sono articolati in plurimi motivi che verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. I ricorsi proposti con atto unico nell'interesse di LE AT e OR D'QU si articolano in un unico motivo con plurime censure. Il motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 530 e 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione conseguente. 3.1 La prima censura lamenta, in ordine al capo AH) per D'QU, illogicità del procedimento probatorio di natura indiziaria, in quanto la Corte territoriale non avrebbe valutato l'adeguatezza dei singoli indizi prima di effettuare una valutazione globale, valorizzando dati privi di gravità, quali lo spegnimento dei telefoni dei tre imputati in orario compatibile con l'ora del furto, l'attivazione di celle, ma non in Gaeta, luogo del furto, la presenza dell'auto nella via ove è ubicata l'abitazione di D'QU, ma tempo prima rispetto ai fatti, nonché i contatti con il coimputato IL. Quanto ad AT, sempre in ordine al capo AH), la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l'auto Land VE rubata a Gaeta fosse preceduta dalla Audi A6 ritenuta in uso proprio ad AT, sulla scorta di un accertamento quanto alla disponibilità dell'auto Audi da parte di AT operato dai Carabinieri di Pompei che, pur richiamato nella informativa di polizia giudiziaria, non risultava esistente in atti. 2 Inoltre, analogamente ulteriori dati indiziari per i capi AI) — captazioni telefoniche e aggancio delle celle, nonché rinvenimento del veicolo in uno spiazzo indicato da AT — e AL) non sono tali da comprovare la gravità e dunque la colpevolezza dell'AT. 3.2 Assolutamente carente la sentenza impugnata risulterebbe quanto alla motivazione del mezzo fraudolento, consistente in un dispositivo elettronico per sbloccare le chiusure, la cui prova è tratta da una errata interpretazione di conversazioni captate di AT. 3.3 Quanto alle circostanze attenuanti generiche, illogica sarebbe la motivazione della mancata concessione a D'QU, sulla scorta della sola gravità del reato e della sintomatica dimestichezza dimostrata con la efficace preparazione del delitto, a fronte della affermata corretta condotta processuale e dell'unico precedente penale: la Corte confonderebbe profili oggettivi afferenti la struttura del reato con la valutazione a farsi in relazione alla personalità del reo, come pure analogamente illogica e contraddittoria risulterebbe la motivazione in ordine al rigetto della richiesta di semidetenzione per AT. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di SC Graniti° è articolato in unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. Il ricorrente censura la sentenza impugnata che non avrebbe tenuto in conto i motivi di appello, aderendo alla lettura delle conversazioni intercettate operata dal primo giudice, per ritenerle prova del coinvolgimento del IL nel furto della Land VE. Lamenta altresì il ricorrente che al motivo, che riguardava l'annotazione relativa alla disponibilità dell'auto Audi A6 da parte di AT ai fini dell'attribuzione del transito a Mondragone, non rinvenuta in allegato alla informativa, non vi sarebbe stata una logica risposta — da qui una motivazione apparente — da parte della Corte di appello, limitatasi a ritenere attendibile l'informativa predetta. In sostanza erroneamente sarebbe stata ritenuta comprovata la presenza di AT nell'Audi A6, che si muoveva insieme all'auto trafugata. In merito alle conversazioni intercettate, la difesa di IL lamenta che a fronte di una censura in appello sulla interpretazione delle conversazioni n. 88 e 89, nonché 102, la Corte non avrebbe reso una adeguata motivazione, richiamandosi all'interpretazione del primo giudice. 5. Il ricorso è stato trattato in presenza delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per 3 effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta del difensore di AT e D'QU. 6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dato atto che il ricorrente AT è deceduto il 22 ottobre 2022, come emerge dall'estratto per riassunto del registro degli atti di morte depositato dalla difesa rilasciato in data 23 ottobre 2022 e poi acquisito da questa Corte attraverso la cancelleria. Ne consegue che la sentenza impugnata, quanto ad AT, deve essere , . . annullata senza rinvio, per essere iLreato. estintO per morte dell'imputato. 2. I motivi di ricorso, con esclusione di quello indicato al punto 3.3, devono essere trattati congiuntamente. 2.1 Va premesso che in relazione all'accertamento della responsabilità degli imputati le due sentenze si pongono quale doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 2.2 Ebbene, quanto alla prima censura, riguardante tutti i ricorrenti, deve evidenziarsi da subito che tutt'altro che illogica, bensì accurata e coerente è l'analisi degli elementi indiziari. Consistono per un verso in conversazioni intercettate, con l'attribuzione di utenze ai ricorrenti dagli stessi non contestate, come osserva la Corte di appello;
l'analisi poi delle celle attivate nelle ore precedenti e successive il furto, a riprova dello spostamento dal napoletano verso Gaeta, luogo del furto e ritorno;
la rispondenza cronologica e logica delle conversazioni con gli spostamenti e la simultaneità degli stessi spostamenti da parte dei tre imputati;
la circostanza che dalle telecamere in Mondragone risulta 4 il passaggio, in orario compatibile con il ritorno dal luogo del furto, dell'auto Audi A6, che risulta attribuita a AT;
le conversazioni telefoniche nelle quali AT, dopo che l'auto-refurtiva viene abbandonata a Marano a seguito di un incidente, commenta l'incidente medesimo;
la circostanza che la medesima autovettura era stata già oggetto di furto ed era stata ritrovata nella strada ove è ubicata l'abitazione di D'QU. Tali elementi indiziari risultano richiamati ai foll. 4 - 6 della sentenza impugnata. Or bene, le censure si concentrano da parte di tutti i ricorrenti sulla debolezza degli elementi indiziari e in particolare sul mancato rinvenimento della annotazione richiamata in informativa, relativamente al controllo che AT subì a Pompei, oltre che, per IL, alla contestazione dell'interpretazione delle conversazioni. 2.3 Quanto al profilo del mancato rinvenimento della annotazione, che depotenzierebbe il valore fortemente indiziario del passaggio in Mondragone, di ritorno dal furto, dell'auto Audi A6, ritenuta in uso a AT, va evidenziato come la Corte di appello rilevi per un verso che il dato del controllo operato dai Carabinieri di Pompei, pur in assenza della allegazione agli atti, resta cristallizzato nella informativa di polizia giudiziaria, della cui attendibilità non vi è da dubitare. In secondo luogo la Corte territoriale evidenzia anche come plurimi sono i riferimenti nelle conversazioni attribuite a AT, nel corso delle quali è lo stesso imputato che si attribuisce la disponibilità dell'Audi A6. A riguardo deve rilevarsi come la Corte territoriale faccia buon governo dei principi in materia: in primo luogo della natura non decisiva della obiezione difensiva, essendo il dato della disponibilità dell'auto da parte di AT anche emerso dalle conversazioni telefoniche e non solo dall'annotazione. L'argomento è certamente dirimente, anche in relazione ai motivi di ricorso qui in esame, in quanto la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano 5 realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo;
Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv. 226230, Fabrizi;
Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). E comunque, tornando alla informativa di polizia giudiziaria, nel giudizio abbreviato, quale è quello per il quale hanno optato gli attuali ricorrenti, sono utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano, in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni Rv. 250765 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo finora esaminato. 2.4 Quanto, poi, al contenuto delle conversazioni intercettate — oggetto anche della deduzione della difesa di IL — e all'attribuzione del significato operato dai Giudici di merito, deve rilevare questa Corte che le censure mosse non colgono nel segno. Per un verso sono censure riproposte in modo generico. Per altro verso deve da subito rilevarsi come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715): infatti costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), il che nel caso in esame non si rinviene né viene specificamente dedotto. Per altro, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). 6 E però, rispetto a tale vizio, i ricorrenti, sia quanto al coinvolgimento di IL nel delitto attribuitogli, sia anche in ordine alla aggravante contestata del mezzo fraudolento, nella parte in cui i Giudici di merito ritengono che AT chieda ai suoi familiari di preparargli il dispositivo elettronico definito Trasponder per aprire elettronicamente le autovetture, avrebbero dovuto formulare censure specifiche, soprattutto allegando le trascrizioni, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in modo da consentire la verifica del travisamento del risultato probatorio da parte della Corte di appello, oltre a dedurne la decisività. Infatti in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165- bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, Rv. 280419 - 01). L'omessa allegazione impedisce a questa Corte qualunque valutazione su eventuali travisamenti. 2.5 Per altro verso, quanto alla decisività, la stessa non è stata dedotta, e invece il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). 2.6 Le residue censure o ripropongono chiavi interpretative di conversazioni intercettate, inammissibili per quanto ora osservato, o comunque sollecitano la Corte di legittimità a una nuova e alternativa valutazione del materiale probatorio, assolutamente inammissibile. Di fatto i ricorrenti non censurano la illogicità della sentenza in sé, ma invece propongono una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 7 rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Per altro l'impianto motivazionale delle sentenze di merito esclude aporie logiche o che il ragionamento probatorio sia inficiato, essendo deboli gli indizi sopra enumerati, che invece resistono ai motivi di censura. D'altra parte anche il posizionamento delle utenze cellulari, dal quale viene tratto il dato dell'ubicazione degli imputati, risulta essere pienamente utilizzabile alla luce dell'orientamento che questa Corte condivide. Per un verso, in tema di utilizzabilità dei dati contenuti in tabulati telefonici, la cui acquisizione è disciplinata dall'art. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132 e dalla norma transitoria contenuta nel comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, per "dati del traffico telefonico" devono intendersi tutti i dati cd. "esteriori" della conversazione telefonica, diversi dal suo contenuto e che comprendono autori, tempo, durata e luogo della comunicazione e, quindi, anche quelli tratti dalla dislocazione della "cella" da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude. Inoltre, sussistono, per quanto evidenziato al punto 2.2 che precede, una pluralità di ulteriori elementi, appunto gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza: possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicchè possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02). Anche sotto tale profilo il risultato probatorio risulta logico, corretto e conforme alle più recenti previsioni legislative. 3. Quanto, infine, al motivo di censura, proposto in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per D'QU, è manifestamente infondato. 8 Al fol. 8 della sentenza impugnata la Corte di appello chiariva in modo congruo e logico che ostavano alla attenuazione della pena la gravità del reato e le modalità dello stesso, che hanno richiesto la preparazione accurata, pur a fronte di unico precedente penale e di condotta processuale corretta. La motivazione è congrua e in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte. Infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, RG. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso in esame la valutazione operata dalla Corte di appello evidenzia i fattori ostativi previsti dall'art. 133 cod. pen. in modo adeguato e specifico, e come tale insindacabile. 4. All'inammissibilità dei ricorsi di D'QU e IL consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti per morte dell'imputato AT LE. Dichiara inammissibili i ricorsi IL e D'QU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ES CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ad MA EL per morte del reo, nonché l'inammissibilità in ordine ai residui ricorsi;
udito l'avvocato SANDRO D'AGATA, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento nonché, quale sostituto processuale dell'avvocato GE RO, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2232 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI ES Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 9 luglio 2021, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Cassino, confermando la responsabilità penale di LE AT nonché, per SC IL e OR D'QU, solo in relazione ad uno dei capi di imputazione. Infatti, all'esito del secondo grado di giudizio IL, D'QU e AT rispondevano del furto dell'auto Land VE (capo AH), aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dall'uso del mezzo fraudolento, fatto commesso in Gaeta il 5 marzo 2018; AT, inoltre, rispondeva del furto parimenti aggravato dell'autocarro CO (Capo AI), in Pozzuoli il 7 marzo 2018, e della ricettazione di altro autocarro CO e di un trattore CO (capo AL) in Volla il 10 marzo 2018. 2. I ricorsi per cassazione proposti con atto separato nell'interesse di SC IL, con unico atto nell'interesse di LE AT e OR D'QU, sono articolati in plurimi motivi che verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. I ricorsi proposti con atto unico nell'interesse di LE AT e OR D'QU si articolano in un unico motivo con plurime censure. Il motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 530 e 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione conseguente. 3.1 La prima censura lamenta, in ordine al capo AH) per D'QU, illogicità del procedimento probatorio di natura indiziaria, in quanto la Corte territoriale non avrebbe valutato l'adeguatezza dei singoli indizi prima di effettuare una valutazione globale, valorizzando dati privi di gravità, quali lo spegnimento dei telefoni dei tre imputati in orario compatibile con l'ora del furto, l'attivazione di celle, ma non in Gaeta, luogo del furto, la presenza dell'auto nella via ove è ubicata l'abitazione di D'QU, ma tempo prima rispetto ai fatti, nonché i contatti con il coimputato IL. Quanto ad AT, sempre in ordine al capo AH), la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l'auto Land VE rubata a Gaeta fosse preceduta dalla Audi A6 ritenuta in uso proprio ad AT, sulla scorta di un accertamento quanto alla disponibilità dell'auto Audi da parte di AT operato dai Carabinieri di Pompei che, pur richiamato nella informativa di polizia giudiziaria, non risultava esistente in atti. 2 Inoltre, analogamente ulteriori dati indiziari per i capi AI) — captazioni telefoniche e aggancio delle celle, nonché rinvenimento del veicolo in uno spiazzo indicato da AT — e AL) non sono tali da comprovare la gravità e dunque la colpevolezza dell'AT. 3.2 Assolutamente carente la sentenza impugnata risulterebbe quanto alla motivazione del mezzo fraudolento, consistente in un dispositivo elettronico per sbloccare le chiusure, la cui prova è tratta da una errata interpretazione di conversazioni captate di AT. 3.3 Quanto alle circostanze attenuanti generiche, illogica sarebbe la motivazione della mancata concessione a D'QU, sulla scorta della sola gravità del reato e della sintomatica dimestichezza dimostrata con la efficace preparazione del delitto, a fronte della affermata corretta condotta processuale e dell'unico precedente penale: la Corte confonderebbe profili oggettivi afferenti la struttura del reato con la valutazione a farsi in relazione alla personalità del reo, come pure analogamente illogica e contraddittoria risulterebbe la motivazione in ordine al rigetto della richiesta di semidetenzione per AT. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di SC Graniti° è articolato in unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. Il ricorrente censura la sentenza impugnata che non avrebbe tenuto in conto i motivi di appello, aderendo alla lettura delle conversazioni intercettate operata dal primo giudice, per ritenerle prova del coinvolgimento del IL nel furto della Land VE. Lamenta altresì il ricorrente che al motivo, che riguardava l'annotazione relativa alla disponibilità dell'auto Audi A6 da parte di AT ai fini dell'attribuzione del transito a Mondragone, non rinvenuta in allegato alla informativa, non vi sarebbe stata una logica risposta — da qui una motivazione apparente — da parte della Corte di appello, limitatasi a ritenere attendibile l'informativa predetta. In sostanza erroneamente sarebbe stata ritenuta comprovata la presenza di AT nell'Audi A6, che si muoveva insieme all'auto trafugata. In merito alle conversazioni intercettate, la difesa di IL lamenta che a fronte di una censura in appello sulla interpretazione delle conversazioni n. 88 e 89, nonché 102, la Corte non avrebbe reso una adeguata motivazione, richiamandosi all'interpretazione del primo giudice. 5. Il ricorso è stato trattato in presenza delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per 3 effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta del difensore di AT e D'QU. 6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dato atto che il ricorrente AT è deceduto il 22 ottobre 2022, come emerge dall'estratto per riassunto del registro degli atti di morte depositato dalla difesa rilasciato in data 23 ottobre 2022 e poi acquisito da questa Corte attraverso la cancelleria. Ne consegue che la sentenza impugnata, quanto ad AT, deve essere , . . annullata senza rinvio, per essere iLreato. estintO per morte dell'imputato. 2. I motivi di ricorso, con esclusione di quello indicato al punto 3.3, devono essere trattati congiuntamente. 2.1 Va premesso che in relazione all'accertamento della responsabilità degli imputati le due sentenze si pongono quale doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 2.2 Ebbene, quanto alla prima censura, riguardante tutti i ricorrenti, deve evidenziarsi da subito che tutt'altro che illogica, bensì accurata e coerente è l'analisi degli elementi indiziari. Consistono per un verso in conversazioni intercettate, con l'attribuzione di utenze ai ricorrenti dagli stessi non contestate, come osserva la Corte di appello;
l'analisi poi delle celle attivate nelle ore precedenti e successive il furto, a riprova dello spostamento dal napoletano verso Gaeta, luogo del furto e ritorno;
la rispondenza cronologica e logica delle conversazioni con gli spostamenti e la simultaneità degli stessi spostamenti da parte dei tre imputati;
la circostanza che dalle telecamere in Mondragone risulta 4 il passaggio, in orario compatibile con il ritorno dal luogo del furto, dell'auto Audi A6, che risulta attribuita a AT;
le conversazioni telefoniche nelle quali AT, dopo che l'auto-refurtiva viene abbandonata a Marano a seguito di un incidente, commenta l'incidente medesimo;
la circostanza che la medesima autovettura era stata già oggetto di furto ed era stata ritrovata nella strada ove è ubicata l'abitazione di D'QU. Tali elementi indiziari risultano richiamati ai foll. 4 - 6 della sentenza impugnata. Or bene, le censure si concentrano da parte di tutti i ricorrenti sulla debolezza degli elementi indiziari e in particolare sul mancato rinvenimento della annotazione richiamata in informativa, relativamente al controllo che AT subì a Pompei, oltre che, per IL, alla contestazione dell'interpretazione delle conversazioni. 2.3 Quanto al profilo del mancato rinvenimento della annotazione, che depotenzierebbe il valore fortemente indiziario del passaggio in Mondragone, di ritorno dal furto, dell'auto Audi A6, ritenuta in uso a AT, va evidenziato come la Corte di appello rilevi per un verso che il dato del controllo operato dai Carabinieri di Pompei, pur in assenza della allegazione agli atti, resta cristallizzato nella informativa di polizia giudiziaria, della cui attendibilità non vi è da dubitare. In secondo luogo la Corte territoriale evidenzia anche come plurimi sono i riferimenti nelle conversazioni attribuite a AT, nel corso delle quali è lo stesso imputato che si attribuisce la disponibilità dell'Audi A6. A riguardo deve rilevarsi come la Corte territoriale faccia buon governo dei principi in materia: in primo luogo della natura non decisiva della obiezione difensiva, essendo il dato della disponibilità dell'auto da parte di AT anche emerso dalle conversazioni telefoniche e non solo dall'annotazione. L'argomento è certamente dirimente, anche in relazione ai motivi di ricorso qui in esame, in quanto la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano 5 realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo;
Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv. 226230, Fabrizi;
Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). E comunque, tornando alla informativa di polizia giudiziaria, nel giudizio abbreviato, quale è quello per il quale hanno optato gli attuali ricorrenti, sono utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano, in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni Rv. 250765 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del rilievo finora esaminato. 2.4 Quanto, poi, al contenuto delle conversazioni intercettate — oggetto anche della deduzione della difesa di IL — e all'attribuzione del significato operato dai Giudici di merito, deve rilevare questa Corte che le censure mosse non colgono nel segno. Per un verso sono censure riproposte in modo generico. Per altro verso deve da subito rilevarsi come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715): infatti costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), il che nel caso in esame non si rinviene né viene specificamente dedotto. Per altro, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). 6 E però, rispetto a tale vizio, i ricorrenti, sia quanto al coinvolgimento di IL nel delitto attribuitogli, sia anche in ordine alla aggravante contestata del mezzo fraudolento, nella parte in cui i Giudici di merito ritengono che AT chieda ai suoi familiari di preparargli il dispositivo elettronico definito Trasponder per aprire elettronicamente le autovetture, avrebbero dovuto formulare censure specifiche, soprattutto allegando le trascrizioni, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in modo da consentire la verifica del travisamento del risultato probatorio da parte della Corte di appello, oltre a dedurne la decisività. Infatti in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165- bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, Rv. 280419 - 01). L'omessa allegazione impedisce a questa Corte qualunque valutazione su eventuali travisamenti. 2.5 Per altro verso, quanto alla decisività, la stessa non è stata dedotta, e invece il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). 2.6 Le residue censure o ripropongono chiavi interpretative di conversazioni intercettate, inammissibili per quanto ora osservato, o comunque sollecitano la Corte di legittimità a una nuova e alternativa valutazione del materiale probatorio, assolutamente inammissibile. Di fatto i ricorrenti non censurano la illogicità della sentenza in sé, ma invece propongono una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 7 rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Per altro l'impianto motivazionale delle sentenze di merito esclude aporie logiche o che il ragionamento probatorio sia inficiato, essendo deboli gli indizi sopra enumerati, che invece resistono ai motivi di censura. D'altra parte anche il posizionamento delle utenze cellulari, dal quale viene tratto il dato dell'ubicazione degli imputati, risulta essere pienamente utilizzabile alla luce dell'orientamento che questa Corte condivide. Per un verso, in tema di utilizzabilità dei dati contenuti in tabulati telefonici, la cui acquisizione è disciplinata dall'art. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132 e dalla norma transitoria contenuta nel comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, per "dati del traffico telefonico" devono intendersi tutti i dati cd. "esteriori" della conversazione telefonica, diversi dal suo contenuto e che comprendono autori, tempo, durata e luogo della comunicazione e, quindi, anche quelli tratti dalla dislocazione della "cella" da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude. Inoltre, sussistono, per quanto evidenziato al punto 2.2 che precede, una pluralità di ulteriori elementi, appunto gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza: possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicchè possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02). Anche sotto tale profilo il risultato probatorio risulta logico, corretto e conforme alle più recenti previsioni legislative. 3. Quanto, infine, al motivo di censura, proposto in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per D'QU, è manifestamente infondato. 8 Al fol. 8 della sentenza impugnata la Corte di appello chiariva in modo congruo e logico che ostavano alla attenuazione della pena la gravità del reato e le modalità dello stesso, che hanno richiesto la preparazione accurata, pur a fronte di unico precedente penale e di condotta processuale corretta. La motivazione è congrua e in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte. Infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, RG. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso in esame la valutazione operata dalla Corte di appello evidenzia i fattori ostativi previsti dall'art. 133 cod. pen. in modo adeguato e specifico, e come tale insindacabile. 4. All'inammissibilità dei ricorsi di D'QU e IL consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti per morte dell'imputato AT LE. Dichiara inammissibili i ricorsi IL e D'QU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente