Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 991/2023 avverso la sentenza n. 667/2023 emessa dal
Tribunale di La Spezia in data 04/10/2023
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Schiavon, elettivamente E_ domiciliata presso il suo studio in Piazza della Borsa n.7 Trieste -APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Lupi e Francesca Ferrario ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via T Salvini 10 - APPELLATO
e contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dani Colapietro De Maria ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio in La Spezia viale Italia n. 190 - APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma integrale dell'impugnata sentenza in quanto nulla, erronea ovvero carente di motivazione, ovvero per motivazione assente o contraddittoria secondo quanto esposto negli specifici motivi d'appello, accertato il passaggio in giudicato della sentenza verso gli appellati, accogliere le conclusioni del sig. del primo grado, conseguentemente dichiarando: IN VIA PRINCIPALE: - previo E_ accertamento della infondatezza sia in fatto che in diritto di ogni domanda svolta nei confronti del sig. respingerla integralmente sotto ogni profilo, statuendo in ogni caso la restituzione E_
a carico dei sigg. e elle somme pagate ai predetti in esecuzione della CP_1 CP_2
€ 28.895,70 durante l'evento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati di Iva e Cnap come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: - si insiste per le prove non ammesse di cui alla seconda e terza memoria ex art.183 c.p.c. del convenuto ed in particolare per l'escussione testimoniale a prova diretta sui capitoli da 8 a 17 con il teste sui capitoli da 18 a 19 con il legale rappresentante Testimone_1 del NT , oltre a CTU tecnica dinamica e per la prova contraria. Con ogni riserva ed CP_3 osservanza.”
PER L'APPELLATO CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello promosso dal sig. E_
confermando la sentenza n. 667/2023 del 28.09.2023 emessa dal Tribunale di La Spezia,
[...] con condanna dell'appellante alle spese e alle competenze del presente giudizio. In via istruttoria: qualora la Corte ritenesse di riaprire la fase istruttoria si reiterano tutte le istanze già formulate in primo grado e in particolare: - La CTU sul valore dell'imbarcazione attorea al momento in cui è stata venduta;
- La prova contraria con i testi indicati dalle controparti, sui seguenti capitoli: 1) Vero che la notte tra il 16 e 17 gennaio 2017 il posto barca situato sulla sinistra dell'imbarcazione del E_ ( era libero. 2) Vero che la notte tra il 16 e 17 gennaio 2017 all'interno della marina del Per_1 Fezzano l'imbarcazione del sig. ( fu l'unica a rompere gli ormeggi. 3) Vero che E_ Per_1 nei primi giorni di gennaio 2017 il sig. lasciò l'imbarcazione con le cime lasche, dovendo E_ partire in fretta, e tornò presso la marina solo il 17 gennaio, dopo il sinistro. 4) Vero che il rinforzo del vento era stato preannunciato per il 16 gennaio 2017 dai bollettini meteo. 5) Vero che in considerazione delle condizioni del mare nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2017 l'imbarcazione del necessitava di alcune cime di rinforzo. 6) Vero che la marina del Fezzano è riparata dalle E_ raffiche di vento e dal moto ondoso del mare. 7) Vero che la notte tra il 16 e il 17 gennaio 2017 le cime di ormeggio del dei Mari erano ben tese. 8) Vero che l'imbarcazione del dott. CP_4 CP_1
( a seguito dei continui colpi provenienti dalla riportò danni, tra l'altro, Persona_2 Per_1 alle bitte e ai parabordi e in seguito alla rottura degli ormeggi andò a collidere con l'imbarcazione alla propria destra denominata . 9) Vero che la notte tra il 16 e il 17 gennaio 2017 il sig. Pt_2 CP_5 accedette al pontile dove erano ormeggiate le imbarcazioni e mise in sicurezza la sola Ci Per_1 si oppone infine alla richiesta CTU tecnico dinamica volta ha capire se i danni riportati dall'imbarcazione del convenuto siano compatibili con l'urto di una quarta e sconosciuta imbarcazione rimasta alla deriva: 1) perché il quesito presuppone una circostanza oggetto di giudizio (l'ormeggio teso secondo la buona arte marinaresca del di;
2) perché la CTU Per_1 E_ non può sopperire al difetto di allegazione.”
PER L'APPELLATO MANFRONI:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi sopra esposti, In Via Principale respingere l'appello proposto da perché E_ infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese oltre accessori di legge. In Subordine qualora l'adita Corte non ritenga di far propria la tesi secondo cui il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso possa essere anche indiretto e mediato e, quindi, riformare su tale esclusivo aspetto la sentenza appellata accertare e dichiarare il
Dott. responsabile, per i medesimi titoli di cui sopra, dei danni subiti Controparte_1 dall'imbarcazione di proprietà dell'Arch. in occasione della collisione tra il suo natante e CP_2 quello dell'Arch. verificatasi tra il 16 e 17 gennaio 2017 presso la Marina di Fezzano (SP), CP_2 per l'effetto condannare il Dott. a pagare il relativo risarcimento determinato nella Controparte_1 misura di euro 33.184,00, come determinato dal CTU IN. in sede di ATP in corso di Persona_3 causa, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta e, comunque, per la misura ritenuta di giustizia o equa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In Ogni Caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di CTU pari a complessivi euro 3.981,21, come da allegata documentazione contabile, da porre in via definitiva a carico della parte soccombente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto:
“L'attore ( notificava atto di citazione al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_1 subito dalla propria imbarcazione, a seguito di ripetuti urti subiti contro l'imbarcazione del convenuto e quella del terzo intervenuto mentre si trovavano all'ormeggio presso CP_2 il porticciolo della Marina di Fezzano durante una mareggiata. L'attore in particolare deduceva e documentava quanto segue: - era stato proprietario del natante da diporto a vela Controparte_1
anno 1978, modello Leader 31, denominato “Furia dei mari” di mt. 9,45 di Controparte_6
lunghezza e mt. 2,70 di larghezza fino al 25 maggio 2017, data in cui aveva ceduto la proprietà dello stesso;
-Il 16.01.2017 l'imbarcazione era ormeggiata “di poppa” lungo la banchina del porto turistico “Marina di Fezzano” sito in Fezzano di Portovenere, tra l'imbarcazione di E_
(Imbarcazione a vela di nome Sun Odyssey 37 di nome di mt. 11,40 di lunghezza
[...] Per_1
e mt. 3,70 di larghezza, targa 15LI148D), ormeggiata a sinistra e preceduta da un posto vuoto e
l'imbarcazione di (Imbarcazione a vela Gran Soleil 40 di nome di mt. 12 di CP_2 Pt_2
lunghezza e 3,80 di larghezza, targata RM3565D), ormeggiata a destra (doc 11); -le condizioni meteo sia del giorno 16.01.2017 sia dei giorni precedenti. erano caratterizzate da un forte vento di grecale proveniente da Nord Est (NE), come confermato dal bollettino meteo relativo ai giorni 15 e 16 gennaio 2017 (docc 1-7); -l'attore affermava che - nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2017 -
l'imbarcazione di a causa della rottura delle cime d'ormeggio, asseritamente E_
tenute troppo lasche per le condizioni meteo in corso, andava ad urtare, per svariate volte, contro la propria imbarcazione;
-quest'ultima, a sua volta -per la spinta causata dai continui urti- andava ad impattare con l'imbarcazione di proprietà di -visti i visibili ed ingenti danni CP_2
riportati dalla propria imbarcazione a seguito dei suddetti urti, con mail del Controparte_1
23.01.2017, inviava alla propria compagnia assicurativa una descrizione dei fatti oggetto di giudizio, nonché la documentazione fotografica attestante i pregiudizi subiti dal proprio natante (doc 8); -a fronte della diffida al risarcimento dei danni subiti dalla propria imbarcazione inviata da
[...]
a (doc 9), la compagnia assicurativa di quest'ultimo eccepiva l' esclusiva CP_2 Controparte_1
responsabilità di ed evidenziava come il sinistro dovesse essere gestito e i danni E_ risarciti, dall'Assicurazione dell'odierno convenuto (doc. 10); ricevuta una mail da Controparte_1 con cui questi – secondo la prospettazione attorea - ammetteva la propria E_
responsabilità in ordine ai danni de quibus, indicando il nome della propria compagnia assicurativa per eventuali richieste risarcitorie, si rivolgeva a quest'ultima -la Pantaenius GmbH- al fine di ottenere il risarcimento dei danni (doc 12); - la Pantaenius GmbH indicava il nominativo del perito incaricato di accertare i danni occorsi all'imbarcazione, il quale, in data 16.02.2017, svolgeva un esame della stessa;
-durante la procedura di liquidazione eseguiva sulla propria Controparte_1 imbarcazione i lavori più urgenti per l'importo di € 1.058,96 ed inviava, in data 23.03.2017, il preventivo di spesa n. 89/0/2017 -per i restanti lavori- al perito indicato dalla Pantaenius GmbH, ad integrazione della pratica di sinistro, lavori che venivano quantificati in complessivi € 22.030,76, con riserva di valutazione in fase di smontaggio (doc. 14); -eseguiti ulteriori ed urgenti lavori di manutenzione (doc. 17), l'odierno attore vendeva la propria imbarcazione danneggiata al prezzo di
€ 500,00, notevolmente inferiore al valore di mercato, dovuto agli ingenti danni riportati dal natante dopo il sinistro, danni che avrebbero reso di fatto antieconomica la riparazione (doc.18); -a fronte del silenzio della Pantaenius GmbH e di invitava entrambi alla E_ Controparte_1
stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del d.l. 132/2014 conv. nella legge 162/2014, contenente la richiesta di risarcimento di tutti i danni causati dall'imbarcazione di
(doc 15); -in data 18.05.2017 la Compagnia Assicurativa Pantaenius dava E_
risposta negativa alla richiesta risarcitoria inviata da ritenendo non sussistente Controparte_1
alcuna responsabilità in capo al Bonorreti dal momento che “tutte le evidenze portano a credere che si tratti di un evento dovuto a forza maggiore” (doc 16); -in data 05.10.2017 riceveva Controparte_1
l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del d.l. 132/2014 conv. nella legge 162/2014, inviato da contenente la richiesta di risarcimento dei CP_2
danni occorsi alla propria imbarcazione a causa degli urti del natante dello (doc 21); - CP_1 quest'ultimo quindi conveniva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni E_ occorsi alla propria imbarcazione, nonché di essere manlevato dall'odierno convenuto per qualsiasi responsabilità in ordine ai danni subiti dal natante di -si costituiva in giudizio CP_2
chiedendo il rigetto della domanda attorea, invocando la sussistenza di un caso E_
di cd forza maggiore;
a sua volta, svolgeva intervento volontario nel presente Controparte_2
procedimento al fine di richiedere, nei confronti di e, in subordine, di E_ [...]
il risarcimento del danno subito dalla propria imbarcazione;
-in data 11.07.2018 CP_1 [...]
incardinava procedimento per ATP in corso di causa nel quale veniva disposta la CTU in CP_2 ordine al seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, assunte le opportune informazioni ed effettuate le verifiche ritenute opportune, descriva e documenti lo stato dell'imbarcazione a vela Gran Soleil 40 denominata “Pablu”, lunga 12 mt e larga 3,80 mt, targata RM3565D di proprietà dell'Arch. e, quindi, descriva, elenchi e quantifichi gli CP_2 interventi necessari a riparare a regola d'arte la predetta imbarcazione”; -nella fase istruttoria venivano escussi i testi (udienza del 14.09.2020), (udienza del Testimone_2 Testimone_3
09.02.2021) e (19.11.2019); -veniva altresì disposta ulteriore CTU in ordine al seguente Tes_4 quesito: “Esprima il CTU, esaminata la documentazione agli atti ed ogni altro documento utile, un giudizio di congruità rispetto al valore dell'imbarcazione Furia indicato da parte attrice Per_2 alla data del sinistro, avuto riguardo all'anno di costruzione, allo stato di fatto e di manutenzione ed agli accessori, come risulta dalla documentazione in atti e da ogni altro documento che il CTU riterrà utile acquisire al fine della valutazione”. (cfr sentenza)
Precisate le conclusioni e depositate le memorie finali, veniva pronunciata la sentenza gravata n. . 667/2023 del 4.10.2023, con la quale il Tribunale di La Spezia così decideva: “-rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da -rigetta l'eccezione di E_ inammissibilità dell'intervento in giudizio di nel merito: -accerta e dichiara la CP_2
responsabilità di per i danni occorsi alle imbarcazioni di E_ [...]
e -dichiara tenuto al risarcimento dei CP_1 CP_2 E_
danni nei confronti di e -per l'effetto condanna Controparte_1 CP_2
l pagamento, a favore di della somma di € 19.901,36 E_ Controparte_1
e a favore di di € 33.184,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi CP_2
e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
-condanna E_
l pagamento, a favore di delle spese del procedimento per ATP
[...] CP_2
che liquida in complessivi euro 2910,00 per compenso professionale, euro 259,00 per spese ed euro
3981,21 per spese relative alla CTU;
-condanna al pagamento, a favore di E_
delle spese relative alla CTU pari ad euro 1.268,80 ed euro 610,00 per spese Controparte_1
relative al consulente di parte;
-condanna al pagamento, a favore di E_
delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 7616,00 Controparte_1
per compenso professionale, euro 518,00 per spese, oltre accessori di legge;
-condanna E_
al pagamento, a favore di elle spese del presente procedimento
[...] CP_2
che liquida in complessivi euro 7616,00 per compenso professionale, euro 518,00 per spese, oltre accessori di legge.”
Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, rilevando che, oltre ad essere tardiva perché sollevata, da solo in E_ comparsa conclusionale, l'eccezione medesima era infondata: “Nel caso di specie le parti, sin dagli atti introduttivi del giudizio, hanno allegato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto sussumibili sia sotto la fattispecie dell'art 2051 c.c. sia sotto quella dell'art 2043 c.c. Non vi è quindi ragione di ritenere sussistente la nullità per indeterminatezza della domanda.” (cfr sentenza). Il
Tribunale rigettava altresì l'eccezione di inammissibilità dell'intervento in giudizio di per CP_2 violazione dell'art. 268 cpc, rilevando che, oltre a non essere stata coltivata da nella E_
precisazione delle conclusioni, l'eccezione risultava infondata in quanto l'intervento in via principale ex art. 105 cpc, era avvenuto prima delle preclusioni istruttorie con conseguente ammissibilità delle domande. Il Tribunale riteneva infondata anche la sollevata nullità della CTU perché ritenuta esplorativa dal convenuto, in quanto “Nel presente giudizio è stata espletata una CTU al fine di valutare lo stato manutentivo dei natanti e il valore degli stessi al momento dell'evento per cui è causa. Ciò a seguito di una completa allegazione dei fatti principali, inerenti al sinistro de quo, effettuata dalle parti a fondamento delle proprie domande risarcitorie e supportata dalle prove testimoniali assunte nella fase istruttoria.” (cfr sentenza).
Al contrario, si dava atto, non era stata ammessa una CTU dinamica, richiesta dalla difesa perché fondata sull'asserita presenza di una quarta imbarcazione della quale non era stata E_
fornita alcuna prova in giudizio.
Il Tribunale rigettava anche l'eccezione di nullità della CTU per l'incompatibilità dell'IN.
, il quale aveva conosciuto dei fatti di causa quale consulente dell'assicurazione Per_4 CP_7
assicuratrice della barca del terzo intervenuto sia perché tardiva, in quanto sollevata solo CP_2
nelle memorie di replica, quando la circostanza era nota fin dalla propria memoria istruttoria, visto che l'IN. era stato indicato come testimone, sia per la mancanza di motivi di incompatibilità, Per_4
in quanto la CTU espletata era diretta esclusivamente a determinare il valore della barca dell'attore al momento del sinistro, senza ulteriori richieste sulla dinamica, come precisato espressamente dallo stesso CTU nella propria relazione.
Nel merito il Tribunale riteneva applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto, trattandosi di evento avvenuto all'interno del porto turistico, in area riservata solo ai natanti autorizzati, il proprietario assumeva necessariamente anche la qualifica di custode con dovere “di vigilarla e mantenerne il controllo, in modo che non produca danno” (cfr sentenza).
Dall'istruttoria, nel merito, era emerso che le cime che mantenevano l'imbarcazione di avevano ceduto durante la mareggiata e il natante era andato a sbattere sul natante di E_
che, per la spinta ricevuta, era andato a urtare il natante di CP_1 CP_2
Il Giudice dava atto di ritenere più attendibile la dichiarazione del teste che aveva CP_5
dichiarato che, dopo la sostituzione delle cime al natante di i natanti non sbattevano più, E_
rispetto a quella del teste , che aveva dichiarato che anche dopo la sostituzione delle cime al Tes_3
natante di i natanti di e continuavano ad urtarsi. E_ CP_1 CP_8 Il Tribunale motivava che, a fronte della rottura delle cime del natante di gli altri E_ ormeggi non si erano rotti, mentre quelli del natante di si erano allentanti a causa dell'urto CP_1 ricevuto, per essere riportati in tensione dal teste tale circostanza “non vale ad escludere la CP_5
responsabilità integrale del sinistro a carico del natante del convenuto che – urtando il natante del sig. - ben può avere determinato l'allentamento della cima in modo comunque non CP_1 significativo al fine di determinare l'urto tra i natanti.” (cfr sentenza).
Infine, il Tribunale escludeva che l'evento meteorologico potesse assurgere a caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto l'evento, mareggiata nella notte fra il 16
e il 17 gennaio 2017, era stato ampiamente previsto quale “evento naturale preventivato -sin dal giorno antecedente al suo verificarsi- dai bollettini meteo dell'Aeronautica Militare (docc.
1,2,3,4,5,6,7). Pertanto, attesa la prevedibilità dell'evento, , quale proprietario e E_
custode, avrebbe dovuto attivarsi diligentemente al fine di porre in sicurezza la propria imbarcazione, garantendo la corretta tenuta degli ormeggi. Peraltro, esaminando quanto allegato in giudizio dalla difesa di parte attrice, è possibile constatare che negli anni precedenti all'evento de quo e nello stesso mese si sono verificati episodi simili a quello verificatosi;
ciò avrebbe dovuto innalzare ulteriormente il grado di diligenza da parte del convenuto.” (cfr sentenza).
L'eccezionalità della mareggiata, affermava il Tribunale, era inoltre smentita dalle dichiarazioni del teste secondo il quale: - vi era la presenza di forte vento, ma non onde CP_5
alte due metri;
- dopo la sostituzione delle cime al natante di le barche avevano smesso E_ di urtarsi, mentre la barca del convenuto era la sola che, quella notte, aveva mollato l'ormeggio.
Sul quantum dei danni, il Tribunale si richiamava per i danni al natante di alla CTU CP_2 resa in ATP, mentre per quella dell'attore alla CTU resa in giudizio, in rapporto alla CP_1 differenza fra il valore dell'imbarcazione al momento del sinistro e quanto ottenuto dalla vendita del relitto, essendo le riparazioni antieconomiche, cui dovevano aggiungersi le spese sostenute per urgenti lavori di manutenzione dopo il sinistro.
Con atto di citazione 2.11.2023, proponeva appello al fine di ottenere la E_
riforma della sentenza gravata, lamentando i seguenti motivi: A: - errore in fatto ed in diritto per aver rigettato l'eccezione di nullità per indeterminatezza sia della domanda attorea che di quella dell'intervenuto, per aver ritenuto l'eccezione rilevabile dalla parte piuttosto che d'ufficio e per non aver specificato il titolo di responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c. impedendo la difesa del convenuto ed omettendo di decidere sull'eccezione riconvenzionale proposta da - errore in fatto ed in E_ diritto per aver ritenuto ammissibile l'intervento del terzo nonostante la tardività della CP_2
costituzione dopo la prima udienza, impedendo al convenuto la chiamata in causa della Marina, custode del porto turistico;
- errore in fatto ed in diritto per non aver ammesso la CTU dinamica, perché ritenuta esplorativa, nonostante il deposito di una CT di parte, nonché le prove testimoniali richieste dall'appellante sul punto e per non aver ritenuto la nullità della CTU dell'IN. ; B: – Per_4
errore in fatto ed in diritto nella qualificazione della domanda ex art. 2051 c.c. motivando con richiami alla responsabilità ex art. 2043 c.c. e, in ogni caso, nel ritenere sussistente la responsabilità dell'appellante quale custode ex art. 2051 c.c., piuttosto che la Marina di Fezzano, gestore dell'ormeggio con l' il cui personale era intervenuto per ripristinare gli ormeggi;
- Parte_3
errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto di escludere la responsabilità ex art. 2054 c.c. perché, pur trovandosi le barche in area privata, trattasi di urto all'ormeggio da considerare in posizione statica della circolazione;
- errore in fatto ed in diritto per non aver valutato la responsabilità di tutti e tre gli armatori;
C: - errore in fatto ed in diritto per aver motivato circostanze di fatto senza che vi fosse prova delle cime completamente lacerate, piuttosto che spezzate, della barca del e sul punto E_ dell'origine degli urti fra le barche, da quella del medesimo;
- errata valutazione E_ dell'attendibilità dei testimoni;
D: - errore in fatto ed in diritto sulla quantificazione dei danni, determinata aderendo pedissequamente alle valutazioni del CTU in ATP per , senza tener Parte_4 conto dell'accordo per € 17.000,00 ante causam con l' a mezzo del perito IN. , CP_9 Per_4
sui danni subiti da - errore in fatto ed in diritto per la condanna alle spese di ATP rivelatasi CP_2
una duplicazione della fase istruttoria, con illegittimo arricchimento di - errore in fatto ed CP_2
in diritto per aver aderito anche alla CTU sui danni di nonostante la mancanza delle singole CP_1 voci di danno e per aver accettato la valutazione del relitto in soli € 500,00; - errore in fatto ed in diritto per aver omesso di decidere sull'eccezione di compensazione con i danni subiti dalla barca di ammontanti ad € 28.895,70, somma non contestata dalle altre parti e oggetto di prova E_ testimoniale. L'appellante, va detto, chiedeva l'ammissione delle prove richieste in primo grado,
l'ammissione di CTU dinamica e l'accoglimento dei motivi con la riforma della sentenza gravata e rigetto delle domande degli appellati;
in subordine, condanna al risarcimento di minori danni e la compensazione con i propri danni. Vinte le spese dei due gradi.
Con comparsa di costituzione 20.3.2024 si costituiva in giudizio che Controparte_1
contestava in toto la fondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese del grado.
Si costituiva, altresì, , con comparsa di costituzione 18.3.2024, con la quale CP_2 anch'egli eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese del grado. All'udienza, tenuta in forma cartolare, del 19.11.2024 sulle conclusioni precisate dalle parti ed all'esito del deposito preventivo delle memorie finali, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato, per le ragioni che seguono, che saranno esposte, per quanto possibile, seguendo l'ordine degli argomenti di cui all'atto di gravame.
Sono, in primo luogo, infondati i motivi di nullità della sentenza indicati nel primo motivo di appello da sub a1, a sub a7
In relazione alla nullità delle domande introduttive dell'attore e dell'intervenuto, per indeterminatezza, la Cassazione civile Sezione II ordinanza del 09/10/2019 n. 28810 ha precisato:
“In materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili
d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo la costituzione inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale, con la conseguenza che non può farsi applicazione degli artt. 156, comma 3, e 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto (Cass. 6673/2018). Tale effetto sanante, per il generale principio del raggiungimento dello scopo, può all'opposto attribuirsi, ai sensi dell'art. 164 cpc, all'integrazione della domanda, che, come nel caso di specie, elimini incertezza, genericità e contraddittorietà dell'originario atto di citazione.”
Ciò detto, nonostante l'effettiva rilevabilità d'ufficio della questione che precede, la sentenza Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077 ha specificato che “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado
d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Donde si è tratta la conseguenza che l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per
l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cass. n. 17023 del 2003, cit. e n. 14676 del 2007). Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.”
Orbene, muovendo da tali premesse, sia l'atto di citazione 20.10.2017 di composto Controparte_1
da 16 pagine, con ben 21 punti che esplicano i fatti che hanno determinato la domanda giudiziale e
21 documenti offerti in produzione, che la comparsa d'intervento volontario 8.02.2018 proposta da anch'essa composta da 8 pagine con una chiara esposizione in fatto alle pag. 3 e 4 CP_2
e n. 9 documenti offerti in produzione, contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti per l'identificazione dei fatti costitutivi ed i titoli della domanda e della sua compiuta identificazione.
Tali atti risultano, dunque, palesemente esenti da indeterminatezza, nel senso richiesto dall'art.164,c.4 c.c., nel rispetto del principio esposto dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
22371, pubblicata in data 26.09.2017 secondo cui: “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.
La migliore conferma della sufficiente completezza degli atti introduttivi delle domande de quibus, al di là delle suggestioni e dei ripensamenti dell'appellante, è conseguente anche alle complete, puntuali e consistenti difese attuate dall' originario convenuto durante, di fatto, l'intero E_ processo di primo grado, mostrando di avere piena contezza dei fatti controversi e di quanto oggetto della domanda, senza subire pregiudizio alcuno rispetto al proprio diritto di difesa, salvi, appunto, ripensamenti in extremis, nell'ambito di una strategia difensiva dilatoria.
In merito, va detto, è da escludere anche la nullità connessa al contemporaneo richiamo alla responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., nonostante la diversità dei presupposti, tra le due fattispecie. Nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cc , occorre allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso, mentre la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc ha natura oggettiva - fondandosi sul mero rapporto di custodia- per cui è necessario, unicamente, allegare e dimostrare il rapporto di custodia e il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa custodita. Tuttavia, il richiamo ad entrambi i titoli di responsabilità è ammesso allorquando l'attore abbia, sin dall'atto introduttivo del giudizio, allegato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto sussumibili sia sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 cc (Cass. 4591/ 2008; Cass.
18609/ 2013; Cass. 30902/ 2017; Cass. 21244/ 2006), che sotto quella di cui all'art. 2043 cc.
Infatti, quando per un medesimo fatto concorra una duplice ipotesi di responsabilità (sia ex art. 2043
c.c. sia ex art. 2051 c.c.) e l'esposizione dei fatti consenta la sussunzione della vicenda sotto entrambe le fattispecie, si pone unicamente un problema di qualificazione giuridica della domanda che, in quanto tale, rientra nell'esercizio dei poteri ufficiosi del Giudice, con riferimento ad una questione del tutto eterogenea rispetto alla pretesa nullità.
Tale principio è stato espresso, tra le altre, dalla S.C. con la sentenza n. 17764 del 05/09/2005 nella quale i Giudici di Legittimità hanno escluso che il Giudice di Appello avesse violato il principio della rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in un giudizio di risarcimento danni nel quale aveva inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ. In tal modo modificando (pur in assenza di specifiche censure o di appello incidentale condizionato) la qualificazione giuridica ex art. 2043 cod. civ. prospettata dall'attore nel corso del giudizio di primo grado. Ciò in quanto, come detto,
"rientra nel potere ufficioso del giudice di merito il compito di qualificare giuridicamente la domanda
e individuare la norma applicabile".
In buona sostanza “ i fatti” di cui al n. 4 dell'art.163, cui rinvia l'art.164 c. 4, c.c., non possono essere in alcun modo ritenuti “mancanti”, in presenza di una pretesa risarcitoria, per il fatto di aver prospettato l'attore un possibile doppio inquadramento giuridico della vicenda, ciò non ledendo affatto il diritto di difesa avversario.
È parimenti infondato il motivo sull'inammissibilità dell'intervento del terzo Questi ha, CP_2 infatti, dedotto, con la propria domanda, una pretesa propria, rispetto fatti coincidenti con quanto dedotto dall'attore principale con conseguente rispetto dell'art. 105 c.p.c., a mente de quale: CP_1
“Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”, il tutto a fronte della medesimezza e, comunque, stretta connessione dell'evento dannoso, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo. Trattasi, in concreto, di un intervento autonomo, che consiste in un istituto processuale facoltativo adottabile dal terzo che voglia far valere in tale sede le proprie ragioni, istituto utile anche all'economia processuale. L'intervento determina un litisconsorzio facoltativo successivo, poiché viene attuato durante la pendenza del giudizio, ed il termine ultimo entro cui poter spiegare tale intervento coincide con l'udienza di precisazione delle conclusioni, anche se il terzo interveniente dispone di tutti gli strumenti processuali attuabili al momento dell'intervento medesimo.
Secondo il principio della Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 23759 del 14.11.2011, confermato dalla sentenza n. 25798 del 22.12.2015: “Per chi interviene sussiste solo l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi tra le parti originarie.” Nel nostro caso, il terzo è intervenuto prima della concessione dei termini di CP_2 cui all'art. 183 VI c. c.p.c., con la conseguente facoltà di attuare tutti gli strumenti processuali consentiti alle parti prima di tali incombenti. I ripensamenti dell'appellante circa il preteso pregiudizio correlato alle facoltà di replica e, financo, di chiamata in causa in manleva, si scontrano con il fatto che il ben avrebbe potuto chiedere un termine per poter disaminare compiutamente quanto E_ dedotto ex adverso, o chiedere di essere rimesso in termini ex art.269 c.p.c. (salvo strumentali doglianze, rispetto a richieste difensive già azionabili in precedenza, a fronte dei fatti dedotti in citazione).
Infondato, oltreché inammissibile, è anche il motivo indicato al punto “sub capo III” , sub lettere da a.8 ad a.14, intitolato “sulla asserita nullità della CTU”, in cui, in realtà, a ben vedere l'appellante introduce doglianze di vario tipo. In merito, è inammissibile la doglianza in relazione alla paventata nullità delle CTU sul quantum debeatur in quanto priva di motivazione. L'appellante si limita ad affermare che l'ammissione avrebbe esentato attore e terzo intervenuto “dalla preliminare prova in punto an debeatur”, senza motivare sul punto. Tuttavia, la Corte rileva che vi erano in atti tutti gli elementi documentali, idonei a ritenere sussistente un danno che necessitava dell'approfondimento tecnico, limitato al “quantum”, disposto legittimamente dal Tribunale: l'assunto, in sostanza, sotteso alle doglianze dimentica gli altri elementi di prova e pretende di pervenire ad un inesistente principio, per cui, in sostanza, il Giudice è tenuto a svolgere accertamenti tecnici sull' ”an”, oltre che sul “ quantum”, principio inesistente nel codice di rito, con esclusione di qualsivoglia asserita nullità.
L'appellante, in ragione di quanto sopra, non a caso, ha lamentato anche la mancata ammissione della
CTU dinamica richiesta in primo grado, ma , ferma la discrezionalità del primo Giudice nel disporre o meno tale accertamento, la Corte condivide la motivazione della sentenza gravata sulla natura esplorativa di tale consulenza rispetto ad una mera congettura ( con valenza esimente o riduttiva della responsabilità), che non è stata suffragata da alcun elemento concreto e che avrebbe imposto all'Ausiliario del Giudice di formulare pure ipotesi non comparabili con i fatti accertati, sufficienti ad una pronuncia di merito. La dinamica dell'evento, infatti, ritiene questa A.G, è emersa in causa dalle dichiarazioni testimoniali delle due persone presenti ai fatti e dal quadro fattuale esposto dalla
Parti e non contestato. Al momento del sinistro, infatti, è accertato che all'interno della Marina di
Fezzano – Portovenere, la barca di Manfroni era ormeggiata di poppa con alla propria sinistra la barca di e, alla sinistra di questa era ormeggiata la barca dell'appellante preceduta da CP_1 E_ un posto vuoto. Tale situazione di fatto, esposta sia nella citazione, che nell'intervento del terzo, relativa al posizionamento delle barche coinvolte nell'evento, non è stata contestata e nessun elemento, come detto, è stato fornito in relazione al supposto coinvolgimento di una quarta imbarcazione (che si sarebbe “volatilizzata” non essendo state trovate tracce della stessa).
In relazione, poi, alla mancata ammissione della prova per testi, riproposta dal deve essere E_ osservato, in via preliminare, che l'ordinanza non ammissiva del Tribunale risulta genericamente censurata, sia in primo grado, che in appello. In primo grado, nelle note di precisazione delle conclusioni 24.5.2023, l'appellante aveva concluso: “si insiste per le prove non ammesse di cui alla seconda e terza memoria ex art.183 c.p.c. del convenuto”, e nelle difese finali le doglianze circa detta ordinanza istruttoria si erano risolte nel lamentare la sola mancata escussione testimoniale del perito nautico così motivando in comparsa conclusionale: “Anche le prove orali chieste dal Tes_1
convenuto sono state ingiustificatamente mortificate e limitate solo al personale del Porto e non anche al perito intervenuto a seguito del sinistro de quo, per il quale si insiste come soggetto qualificato nell'accertamento della responsabilità, atteso che nessuna delle due CTU ammesse hanno accertato alcunché in punto dinamica, limitandosi ad un accertamento meramente quantificativo.”
Trattasi, a ben vedere, di una critica assai generica e fragile al fine di escutere, quale teste sui fatti, un tecnico, neppure presente al momento dell'evento. Anche nell'atto di gravame, l'appellante E_ si è limitato a chiedere la nullità per aver omesso di decidere “sulle sue istanze istruttorie, sulle quali, peraltro, è rimasta nella mente del Giudice la motivazione per cui esse sarebbero affette da
presente, come detto, al momento dei fatti, il capitolo 8 era documentale, mentre tutti gli altri capitoli erano attinenti ad attività di indagine eseguite, in forza di incarico di parte, successivamente ai fatti, sì da afferire a circostanze in parte generiche, in quanto relative ai comportamenti normalmente attuati, e in parte valutative, mentre il capitolo di cui alla terza memoria è stato correttamente valutato come irrilevante, poiché riferito ad un presunto accordo sul quantum che sarebbe intervenuto con soggetto non in causa e, in ogni caso, superato dalla CTU svolta in corso di giudizio. La verità è che parte appellante ha inteso far assumere alle valutazioni del Consulente di Parte la valenza di prova testimoniale, sull'errato presupposto che un teste possa essere ascoltato sulle sue valutazioni, che, invece, tali rimangono, anche in sede di testimonianza, e non possono comunque assurgere a fatti oggettivi: in merito, va chiarito, non coglie nel segno la deduzione secondo cui il avrebbe Tes_1
potuto, comunque, dare un contributo alla ricostruzione dei fatti, poiché il predetto non era chiamato a fornire una percezione qualificata su un fatto cui aveva assistito, ma , semplicemente, come già denunciato, ad esprimere una valutazione ex post su circostanze non apprezzate direttamente al momento dell'evento. In particolare, va sottolineato, il citato capitolo 8, di fatto, era diretto a confermare le relazioni già in atti, mentre gli altri capitoli di prova, il 9 e il 10, erano diretti a provare circostanze non percepite al momento dell'evento, i successivi 11, 12, 13, palesandosi come valutativi e quelli dal 14 al 17 generici, in quanto attinenti a comportamenti di normale diligenza o a situazioni notorie o, ancora, comunque, imprecisi in modo tale da impedire, in concreto, ogni effettiva contestazione ( si veda il capitolo 17 che non dice quando, quali barche furono visionate e pretende di far esprimere al teste un giudizio astratto, rispetto a situazioni fattuali, nella notte dei fatti, dal teste medesimo non conosciute), così come il capitolo 19, sull'annuale manutenzione della barca dell'appellante, riferito al titolare del NT Valdettaro Srl. In conclusione, anche ogni doglianza sulle prove orali risulta non accoglibile.
Infondato ed inammissibile è anche il motivo sulla lamentata nullità della CTU affidata all'IN.
per asserita incompatibilità del tecnico incaricato. Come rilevato dal Tribunale, e condiviso Per_4 dalla Corte, l'attività svolta dall'IN. nella fase stragiudiziale era nota all'appellante, il quale Per_4 non ha sollevato alcuna eccezione di incompatibilità sull'incarico del medesimo al momento del giuramento. Sul punto, poi, al capo a.12 non sono esposte specificamente le motivazioni relative alla presunta incompatibilità dell'IN. nell'espletamento della CTU diretta al solo fine di stabilire Per_4 il “quantum” del danno subito dall'imbarcazione di finendo l'appellante per spendere CP_1 argomenti apodittici ed afferenti, semmai, a meri , comunque inconsistenti, profili di opportunità, certo non integranti nullità di qualsivoglia genere.
In merito a detta parte del gravame, la Corte deve necessariamente censurare alcune espressioni che si rinvengono nel capo a.12, pag.11, come di seguito sottolineate, riportando il testo , ove si legge:
“In ogni caso, prendendo atto del fatto che né l'ing. all'atto della sua nomina, né il Giudice Per_4 all'atto della redazione della sentenza, ha ritenuto opportuna l'astensione del CTU- ciò che la dice lunga sulla non imparzialità tanto dell'uno quanto dell'altro e della decisione conseguitane - sarà necessariamente il Giudice dell'Appello a valutare se il CTU poteva dirsi dotato della necessaria terzietà nell'espletamento del compito affidatogli e, quindi, se non si devono intravedere profili di nullità nella sentenza che ha utilizzato quella CTU, assunta in una situazione di non limpida e chiara terzietà.” . Le espressioni, come detto sottolineate per consentirne l'individuazione ( il “ grassetto” è invece dell'autore), osserva questa A.G., eccedono ampiamente il diritto di difesa, finendo per essere gratuitamente e gravemente offensive nei confronti del Giudicante e dell'Ausiliario, al limite di rappresentare ipotesi di reato a carico degli stessi, il che integra quanto previsto dall'art. 89 c.p.c., in fattispecie di tal fatta, sì da imporre l'ordine di cancellazione delle frasi medesime.
Ciò detto, passando al punto B), con riferimento ai punti da sub b.1 a sub b.8 , nelle multiformi articolazioni delle doglianze, merita, in primo luogo, di essere evidenziato, che è infondato il motivo sulla ritenuta nullità della sentenza “per aver condannato il sig. ontemporaneamente E_ ex art.2051 c.c. ed ex art.2043 c.c.”.
La motivazione del Tribunale è chiara e ripetuta nel ritenere provata la responsabilità del custode e proprietario, in applicazione dell'art. 2051 c.c. Qualificato il profilo di responsabilità nell'ambito della responsabilità oggettiva, il Tribunale ha individuato la responsabilità del custode, il quale non ha mantenuto la barca, nonostante la prevedibilità delle condizioni meteo, in condizioni di non costituire causa di danni alle altre barche.
La Cassazione civile, Sez. III, con l'ordinanza n. 21977 del 12.7.2022 ha precisato che “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.”
Il Tribunale, con motivazione condivisibile, esaminata l'istruttoria, ha individuato la causa nell'
”azione umana” del custode, il quale non ha adottato tutte le precauzioni necessarie a fronte dell'esposizione della barca ad una situazione meteo di particolare intensità, pur prevista, prevedibile ed evitabile, come fatto dagli altri proprietari delle imbarcazioni della Marina di Fezzano.
La doglianza è, dunque, infondata e non tiene conto del fatto che, peraltro, in alcun modo nulla è una motivazione che ravvisi in un fatto la possibilità di inquadrare lo stesso in due fattispecie giuridiche, quali quelle in esame, evidenziando, nel caso, anche profili di colpa ex art.2043 c.c., non necessari ex art.2051 c.c., dando luogo ad una cosiddetta “doppia motivazione”, rafforzativa del convincimento del Giudice e per nulla contraddittoria.
Fermo quanto sopra, l'appellante ha lamentato anche l'interruzione del rapporto di custodia del proprietario, in quanto non presente sul posto al momento del fatto e perché la barca era ricoverata presso la Marina di Fezzano, come dimostrato dal fatto che l'intervento di ripristino dell'ormeggio, nottetempo, era stato fatto dal personale della Marina.
Sul punto, la Corte rileva che la prospettazione per cui il rapporto di custodia si fonda su una situazione di materiale, immediata, disponibilità della cosa è priva di pregio, atteso che ciò che conta
è l'immanente potere del custode di intervenire, direttamente e tramite terzi, per evitare che dalla cosa medesima discenda un danno ad altri. Ciò assorbe ogni considerazione sul ruolo della Marina di
Fezzano, che, semmai, fin dall'atto di citazione di l'appellante avrebbe potuto chiedere di CP_1 chiamare in causa, per essere manlevato, allegando il rapporto negoziale intercorrente con la Marina medesima, ancor più ove davvero avesse ritenuto esistente detto rapporto, indimostrato, rapporto tale, altresì, da interrompere financo la relazione giuridica di custodia fra armatore e imbarcazione. Per le medesime ragioni, l'assunto per cui l'esigenza di coinvolgere la Marina di Fezzano sarebbe sorta solo in seguito all'intervento volontario del terzo si appalesa pretestuosa ed inconsistente, atteso CP_2 che le circostanze dei fatti, in rapporto dell'ormeggio della barca di come di quella E_ dell'originario attore, all'interno della citata Marina, era ben nota al medesimo, oltre che E_ incontestata. Risulta, dunque, indiscutibile, ex art. 2051 c.c., la disponibilità giuridica e materiale, nel senso indicato, del bene di cui si tratta in capo all'appellante e risulta, altresì, che il Tribunale, in modo condivisibile, abbia, financo, sottolineato l'inerzia colpevole dell'appellante, circa le precauzioni necessarie quella specifica notte.
È infondato anche il motivo della mancata applicazione dell'art. 2054 c.c., in particolare, nella invocata previsione del comma 2 sulla presunzione di pari responsabilità. Sul punto l'appellante lamenta che, nonostante l'ormeggio sia una fase della navigazione, il Tribunale aveva escluso l'applicazione dell'art. 2054 c.c. ritenendo che la Marina di Fezzano, come in effetti è, un'area non pubblica e accessibile solo ai natanti autorizzati. La Cassazione in Sentenza n. 497 del 18/01/2000 ha affermato il principio secondo cui “le imbarcazioni sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile anche allorquando siano ormeggiate in mare o in porto, in quanto l'ormeggio
è un momento della navigazione e durante lo stesso viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati”. Come precisato dalla sentenza gravata, la Marina di Fezzano è un area privata ed accessibile solo a coloro che hanno la disponibilità di un posto barca, non soggetta al transito di soggetti indeterminati. A prescindere da ciò, tuttavia, per completezza ed in via assorbente, merita di essere sottolineato che anche l'eventuale applicazione dell'art. 2054 c.c. non avrebbe escluso, né ridotto la responsabilità dell'appellante. Il
Tribunale ha, infatti, accertato, in concreto, come provata la esclusiva responsabilità della barca di nella causazione dei danni alle altre due imbarcazioni, con esclusione di qualsivoglia E_ presunzione ex comma 2 della citata norma, valutata la condizione in cui venne trovata l'imbarcazione dell'appellante, in punto ormeggi. A ben vedere, inoltre, la prospettazione invocata dell'appellante, per avvalersi della rammentata presunzione, risulta ulteriormente infondata nel momento in cui si riconduce, come doveroso, la situazione di ormeggio alla consimile situazione di veicoli fermi, sì da rispondere in via esclusiva, nel caso di incidente “a catena”, l'ultimo veicolo sopravvenuto che ha innescato il dinamismo dannoso negli altri mezzi ( vedasi Cass.
Sez. 3 - n. 12663 del 09/05/2024 secondo cui: “ … occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art.
2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi
i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”.
Ciò detto, è infondato anche il motivo afferente all'errata valutazione sull'esimente del caso fortuito da individuarsi nell'evento atmosferico di quella notte, che avrebbe dovuto essere valutato come imprevedibile ed eccezionale.
Sul punto si richiama quanto già deciso da questa Corte con sentenza n' 1338/2024 pubbl. il
08/11/2024, ove si legge: "Affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (tra le altre, Cass.
n. 522/1987; Cass. n. 5267/1991; Cass. n.5133/1998; Cass. n.674/1999; Cass. n. 5658/2010; Cass.
n. 26545/2014; Cass. n. 18877/2015; Cass. n. 5877/2016; Cass. n. 18856/2017; Cass. n. 2482/2018), mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (cfr. Cass. n.
25837/2017). Le nozioni di eccezionalità ed imprevedibilità sono state esaminate da Cass. Civ.
2482/2018 : “l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità
(quest'ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale", vale a dire entro margini di oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli”. Sul punto,
d'altra parte, va rammentato che, ancora, Cass. Civ. n. 14861/2019, ha affermato che la
"…giurisprudenza di questa Corte in relazione agli eventi naturali - e, segnatamente, alle precipitazioni atmosferiche dotati di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - ha affermato, già in epoca ormai risalente e con orientamento stabile, che la loro riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità". Il caso fortuito è da "intendersi un avvenimento imprevedibile, un «quid» di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento", sicché il "carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza"… «la distinzione tra 'forte temporale', 'nubifragio' o 'calamità naturale' non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità
(in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso»". La dichiarazione dello stato di emergenza non spiega rilievo, poichè: "neppure a livello legislativo si rinvengono qualificazioni tali da far coincidere, di per sé, gli eventi naturali pregiudizievoli o le stesse calamità naturali con il «fortuito», come in precedenza definito secondo i caratteri dell'eccezionalità e imprevedibilità"…“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte, ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (sempre la citata Cass. Civ. n. 14861/2019). Anche più recentemente la Suprema Corte si è espressa nel senso che l'evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 cod. civ (Cassazione civile ordinanza
32643/2023). Se nella fattispecie è pacifica e documentale la circostanza che sia stata diramata
l'allerta meteo, ciò esclude all'evidenza l'imprevedibilità dell'evento, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.” La Corte, dunque, atteso il costante orientamento sull'esimente del caso fortuito in situazioni analoghe a quella di cui è causa, in cui sussistono tutti i presupposti di prevedibilità ed evitabilità sopra indicati, non può che respingere il relativo motivo proposto dall'appellante, che ha enfatizzato la valenza dell'evento meteo annunciato, senza considerare ciò che, proprio in ragione dell'evento stesso, il custode avrebbe dovuto fare.
Passando al punto C) , da sub c1 a sub c8, risulta infondato anche il motivo sull'errata valutazione dell'esito dell'istruttoria orale e, in particolare, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali di e , entrambi testi indicati dall'appellante. Testimone_5 Testimone_3
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi presenti al fatto non giovano, a ben vedere, all'appellante.
A tal fine va premesso che: - la posizione delle imbarcazioni coinvolte è non contestata;
- è altrettanto pacifico, in forza delle deposizioni dei due testi, che la barca di strappati gli ormeggi, E_ andava addosso a quella di che, a sua volta, andava ad urtare quella di CP_1 CP_2
In merito, reputa la Corte di dover riportare quanto segue, per chiarezza espositiva, al fine di palesare l'inconsistenza delle pretese contraddizioni, ai fini di una piana lettura delle risultanze probatorie: - il teste (ud. 14.9.2020), sul punto, dopo aver reso risposte per nulla attestanti una qualche CP_5 animosità verso l'allora convenuto ( rammentando che il pomeriggio prima dei fatti “..le cime …erano corrette…”), ha affermato, con certezza: “…ho potuto vedere cosa stava succedendo, ho raggiunto le imbarcazioni e ho visto il Sig. salire a bordo dell'imbarcazione di cioè Tes_3 E_
l'imbarcazione che aveva strappato la cima di sinistra di poppa”, per poi aggiungere, sul capitolo
5:“non è vero in quanto l'imbarcazione colpiva e colpiva Per_1 Persona_2 Persona_2
. Preciso che dopo il ripristino dell'ormeggio le imbarcazioni non urtavano più”; - detta Pt_2 deposizione ha confermato, dunque, che fu la barca di la strappati gli ormeggi, E_ Per_1 ad urtare la mandandola contro la vicina di innescando, Controparte_10 CP_1 Pt_2 CP_2 dunque, i movimenti dannosi di cui è causa, incidentalmente cagionati dalle condizioni meteorologiche;
- il teste citato, ancora, ha negato che le imbarcazioni “ de quibus” fossero irraggiungibili per la tempesta, il che è “confessato”, a ben vedere, dalla stessa premessa del capitolo
5 dell'attuale appellante, che muove dal presupposto che l'ormeggio del si fosse strappato, Per_1 venendo ripristinato in emergenza;
– le dichiarazioni del descrivono, inoltre, una sequenza CP_5 di azioni, al di là di artificiose parcellizzazioni della deposizione, in aggiunta a quanto sopra, che è dedotta, financo, dallo stesso di fatto, in rapporto ai capitoli 5 e 6; - si legge, infatti, nelle E_ dichiarazioni medesime: “ Abbiamo sostituito soltanto la cima di e abbiano tirato un po', Per_1 all'incirca 30 cm., le cime di che erano un po' lente. Le cime di erano Persona_2 Pt_2 correttamente in tiro”, il che illumina sull'intero intervento e sul senso dell'affermazione precedente, circa quando venne raggiunta la posizione di quiete delle barche, come descritto rispondendo al capitolo 9 della terza memoria attorea;
- a fronte di ciò il teste , per parte sua, all'udienza Tes_3 dell'8.2.2021, ha dichiarato: “si è vero, ho provveduto io stesso al ripristino dell'ormeggio del
, insieme al sono salito sull'imbarcazione ”, confermando che fu la Per_1 CP_5 Per_1 barca di a mollare l'ormeggio ed a sbattere su quella dello per poi aggiungere : E_ CP_1
“ho ripristinato prima la cima del e le tre barche, nonostante ciò, continuavano a Per_1 sbattersi contro”; - tale dichiarazione va coordinata, tuttavia, con quella del anche lui CP_5 presente e attivo sul molo quella sera, che ha specificato che non fu sufficiente il ripristino/sostituzione della cima del compiuto da , in quanto solo dopo che Per_1 Tes_3 vennero tirate anche le cime della di le barche non si urtavano più. Persona_2 CP_1
Osserva, in definitiva, la Corte come discenda da dette considerazioni: - che il aveva rotto Per_1 gli ormeggi, spostandosi fino a raggiungere la il cui ormeggio, per la sollecitazione, Persona_2 progressivamente si allentava, fino a far sbattere tale seconda barca, con quella subito vicina, così da determinare la sequenza sopra descritta,; - che in tale situazione, giunti il e lo , i CP_5 Tes_3 due, passando a fatica sul pontile, ebbero prima a “fermare” la ripristinando l'ormeggio Per_1 strappato, e poi a risaldare gli altri ormeggi di in modo tale da evitare ulteriori urti, Persona_2 nonostante le condizioni del tempo: tale ricostruzione, devesi osservare, è del tutto coerente da un punto di vista intrinseco e consente di apprezzare come le risultanze testimoniali citate, valutate nel loro complesso, non siano affatto difformi e rappresentino, anzi, in modo coerente fra loro, la dinamica del tutto più probabile degli eventi che quella sera videro coinvolte le tre barche di cui è causa.
In relazione, d'altra parte, alla forza del mare, dall'esame dei due testi citati, se ha escluso CP_5 che vi fossero onde alte 2 metri, ha, comunque, affermato che: “è comunque difficile Tes_3 valutare l'altezza”, rimanendo certo che dalle dichiarazioni di entrambi emerge che, al momento dell'evento, i due, nonostante condizioni meteo decisamente avverse, erano riusciti a camminare sul pontile, raggiungendo la e fissando l'ormeggio che si era spezzato, per poi procedere come Per_1 detto, riportando la posizione di quiete solo dopo : “…aver messo in sicurezza tutte e tre le barche…”, non ricordando lo se aveva o meno ripristinato gli ormeggi di , l'unico ormeggio Tes_3 Pt_2 strappato essendo, comunque, quello del ( primo capitolo 8 seconda memoria del Per_1 convenuto di allora: “ Non ricordo le condizioni della cima tranciata”, con riferimento a domanda afferente al stesso). Per_1
Ciò conforta la decisione del Tribunale, qui condivisa, ogni pretesa contraddizione fra le deposizioni essendo, in realtà, insussistente, ove, come doveroso, le dichiarazioni rese vengano lette e valutate nella loro interezza, senza estrapolazioni tali da determinare apparenti divergenze, il che assorbe anche la critica alla sentenza di primo grado che, nella sostanza senza motivo, ha espresso valutazioni di maggiore attendibilità del rispetto allo , per superare non divergenze di fatti, Parte_5 Tes_3 ma di valutazioni, circa l'entità delle onde e del vento, rispetto a condizioni meteo che rendevano comunque difficile l'accesso al pontile, accesso che, tuttavia, avvenne per quanto sopra. Non determina alcun “ vulnus” alle considerazioni che precedono il fatto che lo , in controprova, Tes_3 abbia dichiarato: “ Quando prima ho detto di aver messo in sicurezza le tre barche mi riferivo al fatto che le stesse sono state allontanate l'una dall'altra”, affermazione che non può essere letta senza il ricordo, riportato in precedenza dal teste medesimo, del ripristino della “ cima” del e delle contestuali manovre poste in essere dal il tutto, ancora una volta, con Per_1 CP_5 piena coerenza sostanziale, coerenza che si ritrova anche nell'affermazione dello Tes_3 medesimo: “ Ricordo che e si toccavano, tutte e tre le barche hanno Per_1 Persona_2 riportato danni…”
In conclusione, le prove orali, come, comunque, affermato dal Tribunale, consentono di apprezzare la piena responsabilità dell'imbarcazione del la pretesa contraddittorietà delle E_ testimonianze non essendo affatto tale, così come irrilevanti essendo le allusioni alla minore credibilità del arrivando ad assumere che lo stesso avrebbe mentito per coprire le CP_5 responsabilità della “Marina” che gestiva l'ormeggio, il tutto riproponendo elementi di una “causa giudiziaria” diversa da quella che occupa e neppure introdotta nel presente processo ex art.269 c.p.c., salvo cercare l'appellante di inammissibilmente rendere confuso l'oggetto effettivo del presente giudizio.
In tale foga difensiva, la Corte rileva che le seguenti espressioni, contenute nel capo c.3, pag. 20,: “… perché il Giudice – volendo sostenere “ a tutti i costi” la condanna del sig. ” CP_11 eccedono il limite della critica, sì da risultare gratuitamente e gravemente offensive nei confronti del
Giudicante, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, attribuendo al Giudicante medesimo abnormi finalità, contrarie ai doveri di ufficio, con l'effetto di dover disporre la cancellazione di detta frase ex art. 89 c.p.c.
Sull'omessa prova del caso fortuito, la Corte si è già pronunciata nel precedente motivo di appello, escludendo la sussistenza della prova medesima, facendo proprie le considerazioni del Tribunale e le altre sopra esposte, eventuali altre circostanze, relative alla rottura, piuttosto che allo sfilacciamento, della cima, che comunque si ruppe, non mutando la piena responsabilità del neppure E_ esclusa da qualsivoglia mancato intervento preventivo del personale/responsabile dei pontili del
Marina quale gestore del porto, condotte solo ipotizzate, non incidenti nel rapporto processuale fra appellante ed appellati, in assenza di chiamata in causa della Marina medesima, nella qualità di gestore del pontile ( non risultando neppure, peraltro, che detto personale o terzi soggetti, attese le previsioni meteo, siano stati sollecitati dal a verificare e rinforzare le condizioni di E_ ormeggio del . Per_1
A fronte di tale materiale probatorio, di per sé probante in modo pieno, va considerata anche la corrispondenza intercorsa fra e come da mail prodotte in atti, da cui E_ CP_1 CP_2 emerge la sequenza di urti di cui sopra, al di là della valenza data al moto ondoso, in uno con la denuncia di sinistro del stesso, allegata alla relazione di perizia n.SS012-2017, prodotta in E_ atti, risultanze che certo non rafforzano le doglianze dell'appellante.
Passando al motivo d) , da sub d1 a sub d5, sono infondate anche le doglianze sulla quantificazione dei danni alle barche di e CP_2 CP_1
In relazione alla CTU, svolta in Atp in corso di causa, l'appellante richiama la natura esplorativa della stessa, esclusa dalla Corte nel rigetto del motivo specifico sopra esaminato, mentre, nel merito, si limita a lamentare genericamente che il Tribunale abbia seguito pedissequamente la CTU, senza vagliare le osservazioni del CTP.
In merito osserva la Corte quanto segue: - circa il primo profilo va rammentato come il Giudice di prime cure già nel provvedimento di nomina del CTU in Atp del 17.7.2018, abbia dato atto che il ricorso veniva depositato “con l'allegata documentazione”, necessaria e sufficiente all'espletamento della consulenza, afferente, va ricordato, al solo “ quantum” delle spese, in base alla verifica in loco dell'imbarcazione; - sull'omesso vaglio delle osservazioni di parte, del tutto legittimo e condivisibile
è che il Tribunale, dall'esame della relazione finale dell'IN. dopo la specifica descrizione Per_3 delle operazioni compiute dal consulente e le specifiche motivazioni offerte ai fini della quantificazione dei danni, abbia richiamato le conclusioni del CTU, conclusioni finali in esito anche a puntuali repliche alle osservazioni dei CCTTPP.
In particolare, in sede di gravame, la doglianza sull'omessa motivazione delle spese per la direzione dei lavori, non si confronta con quanto evidenziato dal CTU nel replicare già in primo grado a tale contestazione, sì che l'appellante si è limitato a reiterare argomenti già spesi senza alcuna specifica argomentazione idonea a contrastare le esposte risultanze.
È, altresì, del tutto infondato il motivo sull'omessa valutazione dell'accordo della quantificazione del danno subito da raggiunto prima e fuori dal giudizio, fra il danneggiato e l'IN. , CP_2 Per_4 nella veste di consulente dell' trattasi, infatti, di una stima condivisa, peraltro Parte_6 non dal danneggiante, né da un suo rappresentante sostanziale, stima , come tale, non vincolante , neppure avendo alcun potere rappresentativo della Compagnia assicurativa il tecnico di Parte, sì da essere nella sostanza detta stima medesima non vincolante, né opponibile dal stima cui è E_ seguita, d'altra parte, la necessità di una controversia giudiziale, con gli esiti citati.
Anche il motivo sulla duplicazione delle spese per lo svolgimento dell'ATP in corso di causa, è infondato, atteso che, indubitabilmente, due erano le imbarcazioni danneggiate e due erano, pertanto, le stime occorrenti, sì che del tutto legittimamente, attesi i profili di urgenza rappresentati, venne licenziata subito l'ATP, anche nell'interesse, a ben vedere, del danneggiante, pena un incremento dei danni, rispetto alle attività impedite dall'attività processuale in corso.
Pretestuose, sono, pertanto, le doglianze, del tutto logicamente essendosi proceduto, come consentito dal codice di rito, alla stima dei danni della seconda imbarcazione coinvolta in esito all'istruttoria orale, senza alcuna duplicazione di consulenze, che, invece, non potevano che essere duplici e distinte, rispetto allo specifico oggetto delle stesse.
Anche le motivazioni sulla contestazione del “quantum” relativo alla barca di oltreché CP_1 inammissibili perché formulate genericamente con il richiamo alla ritenuta natura esplorativa della
CTU, sono infondate. L'appellante, d'altra parte, lamenta la valutazione della barca venduta per €
500,00, con le riparazioni da effettuare, motivando che residuavano sulla barca “il motore, l'albero, le vele, l'elettronica, le manovre fisse e correnti, i winch, il salpa ancore, la catena dell'ancora, etc..., tutti componenti non danneggiatesi nell'evento”. La Corte rileva, in primo luogo, sul punto che, nonostante la valutazione di € 500,00, attribuita alla vendita del relitto, fosse già contenuta nella CTU
(pag. 5), nessuna contestazione in merito è stata avanzata dal CT di parte al punto 6.2 E_
(pag. 6), risulta, infatti, che detto CTP non abbia affatto contestato il valore del relitto, ma solo il valore ante sinistro dell'imbarcazione, indicando il valore di € 15.000,00, piuttosto che quello di €
17.000,00, il che appare assai significativo di una doglianza fumosa e tardiva, che prescinde dal fatto, centrale e notorio, in forza del quale, qualsivoglia recupero di “pezzi” da un relitto richiede costi importanti, per il recupero in sé e per lo smaltimento dei residui : ciò ben consente di comprendere il prezzo citato e quanto la doglianza dell'appellante si fondi su mere suggestioni, sganciate dai dati di realtà desumibili dagli atti processuali.
Infine, l'appellante ha lamentato anche la nullità della sentenza per aver “totalmente omesso di decidere sulla eccezione riconvenzionale di compensazione”, motivo richiamato anche da ultimo nel punto d5: tale lamentela è manifestamente infondata in quanto omette di confrontarsi in toto con la decisione del Tribunale che ha ritenuto la piena ed esclusiva responsabilità del nella E_ causazione dell'evento e dei danni di cui è causa, sì da rimanere assorbita qualsivoglia possibile compensazione. Le argomentazioni di cui sopra, svolte dalla Corte, giungono, sul punto, alla stessa conclusione, non essendovi danno alcuno di cui gli appellati debbano rispondere.
Le difese finali nulla aggiungono, salvo riproporre argomenti già trattati, senza offrire elementi meritevoli di ulteriore motivazione, né ripetere gli stessi argomenti rende i medesimi più persuasivi.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, dunque, il gravame deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate a favore di ciascuno degli appellanti costituiti, e , nel dispositivo in base al D.M. Controparte_1 CP_2
55/2014 sullo scaglione relativo alla domanda di maggior valore, non dovendosi, viceversa, sommare le domande proposte da soggetti diversi, scaglione da individuarsi in quello compreso fra € 26.001 e
€ 52.000, esclusa la fase istruttoria, mancante, così da determinare, per le altre voci, rispetto alla media dello scaglione, il complessivo importo di € 6.946,00 per ciascun appellato, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, ricorrono i presupposti in capo a parte appellante per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 991/2023 avverso la sentenza n. 667/2023 emessa dal Tribunale di La Spezia in data 04/10/2023 così decide
RESPINGE l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore di entrambe le Parti appellate, e , che liquida, per ciascuna di esse, in € 6.946,00 oltre al Controparte_1 CP_2
15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
DA' ATTO, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n.115, della sussistenza in capo all'appellante, dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, attesa la totale infondatezza del gravame;
ORDINA la cancellazione ex art. 89 c.p.c.. delle seguenti espressioni contenute:
- nel capo a.12 dell'atto di appello: “- ciò che la dice lunga sulla non imparzialità tanto dell'uno quanto dell'altro e della decisione conseguitane “;
- nel capo a.12 dell'atto di appello: “…assunta in una situazione di non limpida e chiara terzietà. “
- nel capo c.3 dell'atto di appello: “ – volendo sostenere a tutti i costi la condanna del Sig.
“. E_ Genova, lì 21 marzo 2025
Il Consigliere Est.
Dott. Gabriele Marroni
Il Presidente
Dott. Lorenzo Fabris