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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1105 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato DE ROSE MARIA CONCETTA Parte_1
OPPONENTE
E
, con il patrocinio dell'avvocato PORCO GIOVANNI Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto a lei notificato il 12 marzo 2024 con cui le ha intimato di rilasciare Controparte_1
l'immobile di sua proprietà sito in Pietrafitta alla via Nazario Sauro n. 1 (foglio 10, p.lla 66) nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto in forza della sentenza n. 95/2024, emessa dal Tribunale di Cosenza il 13 gennaio 2024 a definizione del giudizio recante il n. 4596/2021 RGAC. L'opponente ha, in particolare, eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria del convenuto per erroneità della sentenza, fatta oggetto di gravame davanti alla Corte di Appello di Catanzaro con contestuale istanza di sospensione della sua provvisoria esecutorietà.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo nelle more della decisione sull'impugnazione chiedendo conclusivamente: “contrariis reiectis, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
dichiarare che il sig. non Controparte_1 ha diritto a proceder ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa, condannare il creditore al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi ex art 93 cpc.”
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha resistito all'opposizione, deducendo l'inammissibilità delle doglianze siccome aventi ad oggetto il merito della pretesa, già contestata in sede di gravame. Ha, pertanto, chiesto al Tribunale di “rigettare la richiesta di sospensione del titolo esecutivo nonché tutte le ulteriori domande proposte per assoluta competenza a decidere nel merito da parte della Corte
d'Appello di Catanzaro, nonché per assoluta infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione”, con condanna della “ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento, in favore del sig. , ad una Pt_1 CP_1 somma equativamente determinata dal sig. Giudice adito” e vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Preso atto del rigetto dell'inibitoria da parte della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c.
Nelle note conclusive, depositate solo dall'opposto, l' ha rappresentato che nelle more del CP_1 presente giudizio l'immobile è stato liberato a mezzo ufficiale giudiziario, con verbale del 23 maggio
2024 (in atti), ed ha insistito nel rigetto ovvero nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
L'opposizione a precetto avanzata dall'attrice va disattesa. ha, infatti, dedotto unicamente motivi relativi al merito del titolo esecutivo, Parte_1 genericamente allegando l'erroneità della sentenza, impugnata davanti alla Corte d'Appello di
Catanzaro.
Ebbene, com'è noto, quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo) bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (tra le tante, Cass. Civ., n. 24027/2009).
Nella specie, peraltro, l'attrice ha proposto appello avverso la sentenza azionata col precetto, in quella sede correttamente effettuando deduzioni circa il merito del titolo.
Ne deriva l'inammissibilità della domanda. Non ricorrono, infine, i presupposti per l'accoglimento della condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile – complessità bassa), a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 851,00, fase introduttiva: euro 602,00, fase decisoria: euro
1.453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro per esborsi ed euro 2.906,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 05/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo