Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03335/2026REG.PROV.COLL.
N. 02622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2622 del 2025, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Azienda Agricola RE FR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02397/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. Marco PP;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Con ricorso iscritto al n. 1349/2021 R.R. l’Azienda agricola RE FR impugnava dinanzi al Tar per il Veneto la cartella di pagamento (e relativi atti presupposti) n. 122 2021 00163523 12 000 emessa dall’ Agenzia delle Entrate - Riscossione (di seguito ADER) a titolo di « prelievi latte » riferita alle campagne lattiere 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per un importo complessivo di € 1.375.055,55 comprensivo di sorte capitale, interessi e oneri di riscossione.
Il Tar, con sentenza n. 2397 del 14 ottobre 2024, preso atto che l’Azienda RE, unitamente ad altri produttori, con ricorso iscritto al n. 7503/2002 R.R, aveva precedentemente impugnato dinanzi al Tar per il Lazio la « comunicazione della Regione Veneto – Giunta Regionale, Direzione regionale per le politiche agricole di mercato, denominata Regime comunitario quote latte comunicazione quantitativi di riferimento individuali periodo 2002/2003, e relativi allegati, ricevuta con raccomandata a.r. il 28 marzo 2002 », accoglieva il ricorso « nella sola parte relativa alla dedotta estinzione, per prescrizione, del credito dovuto a titolo di interessi maturati anteriormente al quinquennio dal 27 settembre 2021 (motivo n. 5), e questo limitatamente alla sola annata 2002/2003 », respingendolo in relazione a tutte le altre annualità.
Il Tar accoglieva il ricorso, nei suesposti limiti, sul rilievo che la prescrizione del debito in questione, a seguito dell’impugnazione dinanzi Tar per il Lazio della comunicazione dei quantitativi individuali di riferimento, fosse rimasta sospesa sino alla definizione del giudizio intervenuta con sentenza n. 6467 del 18 giugno 2014, non impugnata e non seguita dal deposito di « atti interruttivi della prescrizione trasmessi al debitore nel quinquennio anteriore alla notificazione della cartella di pagamento ».
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito GE) impugnava la sentenza con appello depositato il 28 marzo 2025 deducendone l’erroneità per:
« ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITA’ DELLA SENTENZA DI PRIME CURE IN PARTE QUA HA RITENUTO CHE LA PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI DEL CREDITO PER CUI È CAUSA SIA QUINQUENNALE, E NON INVECE DECENNALE (CFR., INTER ALIA, CONS. ST. N. 64/24, 3792/24, 1803/25, 385/25, 2274/25) » sostenendo l’applicabilità, anche alla componente interessi del debito, del termine di prescrizione decennale;
« ERRONEITA’ IN IT PER AVERE RITENUTO FONDATA LA QUESTIONE DI PRESCRIZIONE » sostenendo che, anche quando la prescrizione della componente interessi maturasse in cinque anni, a seguito della richiamata pronunzia del Tar n. 6467/2014, opererebbe il termine decennale di cui dell’ actio iudicati .
L’Azienda RE, costituita formalmente in giudizio il 9 aprile 2025, sviluppava le proprie difese con successiva memoria del 27 febbraio 2026 con la quale confutava le doglianze di parte appellante affermando la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell’appello.
GE e l’Azienda RE, replicavano alle difese avversarie con memorie depositate, rispettivamente, il 9 e 10 marzo 2026.
All’esito della pubblica udienza del 31 marzo 2026, la causa veniva decisa.
Con il primo motivo GE contesta la decisione del Tar nella parte in cui riconosce l’operatività del termine di prescrizione quinquennale degli interessi e chiede alla Sezione di riconoscere come viga anche per tale componente del debito la prescrizione « ordinaria/decennale ».
Sostiene GE che trattandosi di prestazione accessoria a quella principale rappresentata dal debito a titolo di prelievo supplementare, il regime prescrizionale non potrebbe che essere lo stesso come peraltro già affermato dalla Sezione con le decisioni n. 648, n. 3792 del 2024 e n. 385 del 2025.
Il motivo è infondato.
Il Collegio, pur riconoscendo l’esistenza, sino a tempi relativamente recenti, di decisioni favorevoli al riconoscimento del termine decennale, non può che rilevare come in merito alla specifica questione la posizione della Sezione si sia successivamente allineata a quella espressa dalla giurisprudenza civile per la quale « gli interessi per il ritardo nella loro esazione integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, Cod. Civ. (Cass. 30901/2019,14049/2006)» (Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 1° ottobre 2020, n. 20955).
L’illustrato orientamento, da considerarsi ormai consolidato e dal quale non si ha motivo di discostarsi, trova infatti conferma nella più recenti decisioni laddove si afferma che «s ul punto, la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi » (Cons. Stato. Sez. VI, 13 marzo 2026, n. 2098; nei medesimi sensi, 2 aprile 2026, n. 2727; 24 febbraio 2026, n. 1462; 18 febbraio 2026, n. 1298)
Con il secondo motivo GE censura la sentenza nella parte in cui dichiara la prescrizione del credito relativamente agli interessi deducendo che, a seguito dell’interruzione determinata dall’impugnazione della comunicazione del QRI, fosse decorsa nuovamente dalla pubblicazione della già citata sentenza n. 6467 del 14 ottobre 2014 in assenza di ulteriori atti interruttivi sino alla notifica della cartella intervenuta il 27 settembre 2021, ritenendo quindi che andasse « dichiarata prescritta la pretesa al pagamento degli interessi relativi all’anno 2002/03 maturati anteriormente al quinquennio dal 27 settembre 2021, data della notifica della cartella di pagamento ».
GE rileva che la sentenza, ancorché pubblicata il 18 giugno 2014, cadeva in giudicato solo il 18 gennaio 2015: rispetto a tale data la notifica della cartella, intervenuta il 27 settembre 2021, considerando i periodi di sospensione dal 1° aprile al 15 luglio 2019 ex art. 8- quinquies , commi 10 e ss., del D.L. n. 33/2009 e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in forza della normativa connessa all’emergenza COVID-19, ex art. 68 del D.L. n. 18/2020, sarebbe tempestiva.
Deduce ulteriormente che, anche aderendo alla tesi per la quale gli interessi che accedono al credito principale a titolo di prelievo supplementare si prescrivano in cinque anni, una volta intervenuto un giudicato in ordine alla relativa pretesa, la prescrizione applicabile sarebbe quella decennale poiché la « res iudicata restituisce crediti sempre e comunque accompagnati da prescrizione decennale (actio iudicati) ».
Il motivo è fondato in relazione a quest’ultima deduzione.
L’art. 2953 c.c. rubricato « Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi » prevede che « i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni ».
Su queste basi, deve ritenersi che in tema di riscossione di credito a mezzo cartella di pagamento che trova causa in atto impositivo divenuto consolidatosi all’esito di un’impugnazione definita con sentenza passata in giudicato, il titolo della pretesa non sia più rappresentato dall’atto (che a seguito dell’impugnazione non diviene definitivo) ma sia la sentenza che definendo il rapporto ne conferma la legittimità, con la conseguenza che il termine di prescrizione non possa che essere quello di cui all’art. 2953.
La posizione trova conforto nella giurisprudenza tributaria laddove si afferma che, in tema di interessi successivi al passaggio in giudicato della sentenza, opera il principio per il quale « il diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie, sorte a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l’art. 2953 cod. civ., che disciplina, in via generale, l’actio iudicati » (Cass. civ., Sez. trib., 3 settembre 2024, n. 23572).
L’applicabilità del richiamato principio in tema di riscossione dei crediti riferiti alle cc.dd. quote latte è stato già riconosciuto dalla Sezione statuendo che, in presenza di un credito oggetto di un contenzioso (definito con sentenza passato in giudicato) « da cui è derivato altresì il verificarsi dell’effetto interruttivo e sospensivo ex artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 1 e 2, cod. civ., effetto che è cessato solo con la sentenza, […] opera la prescrizione decennale per principio generale (cfr. Cassazione civile , sez. trib. , 16/09/2024 , n. 24721: il diritto alla riscossione dei crediti fiscali e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale, previsto dall' art. 2953 c.c. per l’actio iudicati, ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato) » (Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2025, n. 5415).
Il codice del processo amministrativo offre anche un argomento di coerenza sistematica a riprova di tale assunto. Con l’azione per l’ottemperanza del giudicato – che « si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza » (art. 114, comma 1, del c.p.a.) – può essere proposta, anche in unico grado, « azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza » (art. 112, comma 3, del c.p.a.).
Per quanto precede l’appello deve essere accolto con riferimento alla censura da ultima scrutinata.
La novità della questione oggetto del giudizio, in merito alla quale la giurisprudenza si è espressa univocamente solo in tempi relativamente recenti, consente di procedere alla compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge interamente il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IM, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco PP, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Marco PP | RI IM |
IL SEGRETARIO