Art. 4.
Ai fini del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza mutualistica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981 , i periodi di disoccupazione di cui all'articolo 2 della presente legge sono assimilati a periodi di contribuzione.
Ai fini del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza mutualistica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981 , i periodi di disoccupazione di cui all'articolo 2 della presente legge sono assimilati a periodi di contribuzione.