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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2720/ 2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte ,composta dai signori magistrati:
OV RD Presidente
Beatrice Marrani Consigliere
SS RN Consigliera rel.
All'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2720/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO FERRI, giusta procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CARLA ATTANASIO, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 9168 del 24 settembre 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
§§§
Con ricorso ritualmente notificato il 15.10.2024, proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata l'appellabilità del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare l'erroneità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, e, in riforma del capo della CP_ sentenza appellata, condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio di primo grado liquidate per l'intero nella misura di € 1.865, o nella diversa somma di giustizia maggiore o minore, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Con vittoria di spese e compenso professionale anche per il presente grado con il beneficio della distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
In data 06.06.2025 l' si costituiva, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, in CP_1 subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La difesa dell' evidenziava in particolare come sia effettivamente possibile per il giudice CP_1 liquidare i compensi in misura inferiore al minimo, sia per effetto della normativa interna, sia in omaggio a una giurisprudenza consolidata.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero, quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la soccombenza virtuale, ha condannato l' al pagamento di complessivi € 948,00 di cui € 124,00 per spese generali ed € 824,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA e CAP.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 19.06.2024, ritualmente notificato il
28.06.2024, la adiva il Tribunale di Roma al fine di far dichiarare il proprio diritto a vedersi Pt_1 erogare l'indennità di accompagnamento ex art.1 L. n. 18/1980; in data 09.01.2024 era intervenuto il decreto di omologa ex art. 445, comma 5 c.p.c., notificato in data 16.01.2024, che riconosceva la sussistenza del requisito sanitario, utile ai fini dell'indicata prestazione, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 1° giugno 2023.
Inoltre, ai fini di una pronta liquidazione, la provvedeva a trasmettere all' , in data Pt_1 CP_1
12.02.2024, il modello AP70, attestante la sussistenza degli ulteriori requisiti socioeconomici.
Decorso, infatti, il termine di 120 giorni senza che l' avesse ottemperato, la chiedeva CP_1 Pt_1 la condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto. CP_1
In data 12.09.2024, come premesso, si costituiva l' , adducendo l'intervenuto pagamento CP_1 eseguito in data 15.07.2024 e chiedendo contestualmente dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. All'udienza del 19.09.2024 la parte privata dichiarava l'intervenuta erogazione della somma dovuta, in data 01.08.2024, e si univa alla formulata richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, col favore delle spese.
In pari data, il procedimento recante R.G. 23806/2024 si concludeva con la pronuncia della sentenza n. 9168 del 24.09.2024, per mezzo della quale con cui il Giudice di prime cure dichiarava la cessazione della materia del contendere e, in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite, ammontanti a € 948,00, di cui € 124,00 per spese generali ed € 824,00 per compensi, oltre IVA e CAP, da distrarsi ex art. 93c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, liquidava le spese di lite al di sotto dei compensi minimi previsti dai parametri professionali, senza adeguata motivazione.
Contestualmente, chiede disporsi in suo favore il pagamento integrale delle spese di lite, ammontanti a
€ 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP o, comunque, quantificate nel rispetto del minimo tariffario previsto, vinte le spese di giudizio, anch'esse da distrarsi, considerato il quantum oggetto di controversia (€ 8.500, 65, arretrati pari ad € 7.968,89 e rateo di agosto € 531,76).
Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso erano già trascorsi i 120 giorni di legge, senza che l' avesse corrisposto quanto dovuto CP_1 all'avente diritto.
L'odierna appellante, infatti, aveva provveduto a notificare alla competente sede dell'Istituto il decreto di omologa (doc. 3 allegato al ricorso) e la documentazione amministrativa (ossia il c.d. modello AP-
70), come si evince dall'all. 4 del fascicolo di I grado, senza fattivo riscontro. Dunque, l'odierna attività
è scaturita, seppur indirettamente, dal persister dell'inadempienza dell' . CP_1
Si osserva, infatti, che il decreto di omologa è stato notificato all'Ente in data 16.01.2024; ciononostante parte appellante, stante la persistente situazione debitoria, è stata costretta ad adire le vie giudiziarie;
si aggiunga che l'Ente solo a seguito del predetto atto di impulso ha ottemperato all'obbligo di corrispondere il dovuto. L' , infatti, costituitosi solo in data 12.09.2024, dichiarava di aver CP_1 provveduto a dare esecuzione al pagamento in data 15.07.2024.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,
l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali del giudizio di primo grado. CP_1
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza: colui che perde in giudizio è parimenti condannato al pagamento delle spese processuali e legali, salva la facoltà del giudicante di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92
c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché, infine, allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, che tuttavia devono essere esplicitamente motivate (Corte
Cost. n. 77 del 19/04/2018). Tuttavia il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento, ponendo le predette spese a carico della parte che, con ogni probabilità, è destinato a perdere in giudizio e deve farlo, tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, a seguito della liquidazione del dovuto da parte del debitore al creditore, ammontante a € 8.500,65, come riferito da parte ricorrente nel suo atto di appello a pag. 3, e come riscontrabile anche tra gli allegati al fascicolo di I grado, elementi comunque rimasti non contestati in giudizio.
Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite, per induzione, sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. La decisione di primo grado è dunque censurabile con riferimento alla misura del compenso. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento delle spese CP_1 del primo grado nella misura che di seguito si sviluppa.
Richiamato il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n.
147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'Avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, e rilevato che il D.M. in parola si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, si addiviene alla definizione dei seguenti elementi.
Considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza economica e minima difficoltà delle questioni giuridiche trattate, di fatto non complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può, quindi, essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex art. 13 co. 2 c.p.c.
Orbene, dopo aver individuato il detto scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si identificano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4, relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio, e cioè: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %,
IVA e CAP, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria, perché non espletata.
In conclusione, l'appello va accolto e pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura sopra indicata.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' CP_1 soccombente, richiamandosi per la loro quantificazione il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”
(così, da ultimo, Cass. 05/03/2020 n. 6345).
Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad € 1.041,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e la somma di € 824,00 liquidata dal Tribunale.
Anche in questo caso, la misura del compenso va calcolata secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie. Ne discende che, individuata la competenza “Corte d'Appello” e lo scaglione di riferimento “fino a 1.100 €”, esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata,
l'importo che risulta liquidabile ammonta a € 247,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
CP_ accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 1.865,00 (in luogo di € 824,00), oltre le spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00 oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Cons. est. La Presidente
SS RN OV RD
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte ,composta dai signori magistrati:
OV RD Presidente
Beatrice Marrani Consigliere
SS RN Consigliera rel.
All'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2720/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO FERRI, giusta procura in Parte_1 atti;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CARLA ATTANASIO, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 9168 del 24 settembre 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
§§§
Con ricorso ritualmente notificato il 15.10.2024, proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata l'appellabilità del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare l'erroneità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, e, in riforma del capo della CP_ sentenza appellata, condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio di primo grado liquidate per l'intero nella misura di € 1.865, o nella diversa somma di giustizia maggiore o minore, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Con vittoria di spese e compenso professionale anche per il presente grado con il beneficio della distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
In data 06.06.2025 l' si costituiva, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, in CP_1 subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La difesa dell' evidenziava in particolare come sia effettivamente possibile per il giudice CP_1 liquidare i compensi in misura inferiore al minimo, sia per effetto della normativa interna, sia in omaggio a una giurisprudenza consolidata.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero, quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la soccombenza virtuale, ha condannato l' al pagamento di complessivi € 948,00 di cui € 124,00 per spese generali ed € 824,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA e CAP.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 19.06.2024, ritualmente notificato il
28.06.2024, la adiva il Tribunale di Roma al fine di far dichiarare il proprio diritto a vedersi Pt_1 erogare l'indennità di accompagnamento ex art.1 L. n. 18/1980; in data 09.01.2024 era intervenuto il decreto di omologa ex art. 445, comma 5 c.p.c., notificato in data 16.01.2024, che riconosceva la sussistenza del requisito sanitario, utile ai fini dell'indicata prestazione, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 1° giugno 2023.
Inoltre, ai fini di una pronta liquidazione, la provvedeva a trasmettere all' , in data Pt_1 CP_1
12.02.2024, il modello AP70, attestante la sussistenza degli ulteriori requisiti socioeconomici.
Decorso, infatti, il termine di 120 giorni senza che l' avesse ottemperato, la chiedeva CP_1 Pt_1 la condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto. CP_1
In data 12.09.2024, come premesso, si costituiva l' , adducendo l'intervenuto pagamento CP_1 eseguito in data 15.07.2024 e chiedendo contestualmente dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. All'udienza del 19.09.2024 la parte privata dichiarava l'intervenuta erogazione della somma dovuta, in data 01.08.2024, e si univa alla formulata richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, col favore delle spese.
In pari data, il procedimento recante R.G. 23806/2024 si concludeva con la pronuncia della sentenza n. 9168 del 24.09.2024, per mezzo della quale con cui il Giudice di prime cure dichiarava la cessazione della materia del contendere e, in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite, ammontanti a € 948,00, di cui € 124,00 per spese generali ed € 824,00 per compensi, oltre IVA e CAP, da distrarsi ex art. 93c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, liquidava le spese di lite al di sotto dei compensi minimi previsti dai parametri professionali, senza adeguata motivazione.
Contestualmente, chiede disporsi in suo favore il pagamento integrale delle spese di lite, ammontanti a
€ 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP o, comunque, quantificate nel rispetto del minimo tariffario previsto, vinte le spese di giudizio, anch'esse da distrarsi, considerato il quantum oggetto di controversia (€ 8.500, 65, arretrati pari ad € 7.968,89 e rateo di agosto € 531,76).
Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso erano già trascorsi i 120 giorni di legge, senza che l' avesse corrisposto quanto dovuto CP_1 all'avente diritto.
L'odierna appellante, infatti, aveva provveduto a notificare alla competente sede dell'Istituto il decreto di omologa (doc. 3 allegato al ricorso) e la documentazione amministrativa (ossia il c.d. modello AP-
70), come si evince dall'all. 4 del fascicolo di I grado, senza fattivo riscontro. Dunque, l'odierna attività
è scaturita, seppur indirettamente, dal persister dell'inadempienza dell' . CP_1
Si osserva, infatti, che il decreto di omologa è stato notificato all'Ente in data 16.01.2024; ciononostante parte appellante, stante la persistente situazione debitoria, è stata costretta ad adire le vie giudiziarie;
si aggiunga che l'Ente solo a seguito del predetto atto di impulso ha ottemperato all'obbligo di corrispondere il dovuto. L' , infatti, costituitosi solo in data 12.09.2024, dichiarava di aver CP_1 provveduto a dare esecuzione al pagamento in data 15.07.2024.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,
l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali del giudizio di primo grado. CP_1
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza: colui che perde in giudizio è parimenti condannato al pagamento delle spese processuali e legali, salva la facoltà del giudicante di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92
c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché, infine, allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, che tuttavia devono essere esplicitamente motivate (Corte
Cost. n. 77 del 19/04/2018). Tuttavia il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento, ponendo le predette spese a carico della parte che, con ogni probabilità, è destinato a perdere in giudizio e deve farlo, tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, a seguito della liquidazione del dovuto da parte del debitore al creditore, ammontante a € 8.500,65, come riferito da parte ricorrente nel suo atto di appello a pag. 3, e come riscontrabile anche tra gli allegati al fascicolo di I grado, elementi comunque rimasti non contestati in giudizio.
Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite, per induzione, sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. La decisione di primo grado è dunque censurabile con riferimento alla misura del compenso. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento delle spese CP_1 del primo grado nella misura che di seguito si sviluppa.
Richiamato il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n.
147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'Avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, e rilevato che il D.M. in parola si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, si addiviene alla definizione dei seguenti elementi.
Considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza economica e minima difficoltà delle questioni giuridiche trattate, di fatto non complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può, quindi, essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex art. 13 co. 2 c.p.c.
Orbene, dopo aver individuato il detto scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si identificano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4, relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio, e cioè: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %,
IVA e CAP, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria, perché non espletata.
In conclusione, l'appello va accolto e pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura sopra indicata.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' CP_1 soccombente, richiamandosi per la loro quantificazione il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”
(così, da ultimo, Cass. 05/03/2020 n. 6345).
Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad € 1.041,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e la somma di € 824,00 liquidata dal Tribunale.
Anche in questo caso, la misura del compenso va calcolata secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie. Ne discende che, individuata la competenza “Corte d'Appello” e lo scaglione di riferimento “fino a 1.100 €”, esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata,
l'importo che risulta liquidabile ammonta a € 247,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
CP_ accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 1.865,00 (in luogo di € 824,00), oltre le spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00 oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Cons. est. La Presidente
SS RN OV RD