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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 11/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11846/2024, promossa da: nata ad [...] il Parte_1
24/05/1946, con il patrocinio dell'Avv. GIACON GIUSEPPE RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CUVA ROBERTO
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. –
FONDAZIONE AR con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con ricorso del 3.10.24, ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
, dell' e della FONDAZIONE AR per l'attribuzione di una quota della CP_1 CP_2 pensione di reversibilità dell'ex coniuge comune . Persona_1
L'8.2.25 si è costituita in giudizio la resistente, chiedendo che la pensione di reversibilità fosse ripartita attribuendo alla ricorrente la quota del 40%.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
L' e la Fondazione AR non si sono costituite in giudizio. CP_2
Le parti sono comparse all'udienza dell'11.3.25.
Con ordinanza del 28.3.25, a titolo di provvedimenti temporanei e urgenti, il giudice ha disposto la
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divisione al 50% della pensione di reversibilità, chiedendo a e AR di attestare CP_2
l'ammontare delle ultime pensioni ricevute dal signor da vivo e di quelle di reversibilità. Per_1
Con note del 24.9.25 la ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dalla resistente all'udienza dell'11.3.25. Il 9.10.25 le parti hanno quindi chiesto congiuntamente un rinvio per formalizzare l'intesa raggiunta.
All'udienza del 4.11.25 le parti hanno infine dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo: «Dividere a metà le pensioni di reversibilità e Enasarco, a decorrere da giugno 2024 incluso;
spese di lite compensate». CP_2
La causa è stata pertanto rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto tra le parti merita accoglimento.
L'art. 9 co. 2 e 3 della Legge n. 898/70 disciplina il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, disponendo che il Tribunale possa attribuirgliene una quota nel caso esista anche un coniuge superstite. È necessario che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze, che sia titolare dell'assegno a carico del defunto e che il rapporto di lavoro sia anteriore al provvedimento attributivo: condizioni che si verificano nella presente controversia.
Per quanto concerne il quantum, ai sensi dell'art. 9 co. 3 cit., la ripartizione della pensione di reversibilità dev'essere compiuta secondo il criterio della durata del matrimonio con ciascun coniuge. Nondimeno, occorre tenere conto anche del periodo di convivenza, dell'entità dell'assegno riconosciuto all'ex coniuge e delle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. n. 8263/20).
Nel caso di specie, i contrasti sono stati superati all'udienza del 4.11.25, quando è stata prevista la ripartizione al 50% tra le parti della pensione spettante al comune coniuge ormai defunto.
Sulla decorrenza del diritto alla quota di pensione, va applicato il principio affermato da Cass. n. 22259/13: «Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.».
Pertanto, come correttamente pattuito in udienza, l' e la Fondazione AR dovranno CP_2 corrispondere alla ricorrente gli arretrati pro quota a partire da giugno 2024 (mese successivo alla morte del signor avvenuta il 4.5.24). L'ente previdenziale avrà poi la facoltà di recuperare tali somme Per_1 dal coniuge superstite, cui medio tempore siano state versate.
3. Spese di lite compensate, come da accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza:
− dispone che l' e la Fondazione AR corrispondano alla ricorrente il 50% CP_2 dell'importo pensionistico spettante a da giugno 2024 a titolo di reversibilità, Persona_1 fermo restando il diritto di regresso;
− compensa per intero le spese di lite.
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Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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