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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/11/2025 Dinanzi al giudice dott. IC AN, nessuno è comparso sino alle ore 17:00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. IC
AN, provvedendo all'esito dell'udienza del 26/11/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 10049/2016 R.G. avente ad oggetto altri contratti atipici proposta da
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Massa e Domenico
Mastrolia,
-parte opponente- contro
( ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso da avv. Ernesto Sticchi Damiani,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 10049/2016
1.1.- ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
1991/2016 con cui questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della parte convenuta, di € 225.000,00, oltre agli interessi e alle spese di procedura.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento negativo del credito con revoca del decreto ingiuntivo;
b) in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto alla riduzione del canone concessorio ed il conseguente accertamento negativo del credito. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 11/10/2016).
1.2.- Il si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni e domandando il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il
27/02/2017).
1.3.- In occasione dell'udienza del 23/02/2024, il procuratore costituito per la parte opponente ha dichiarato la cancellazione dal registro delle imprese della parte medesima.
Il giudice, preso atto del fatto interruttivo, ha dichiarato l'interruzione del processo.
1.4.- Con decreto del 20/11/2025, il giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'estinzione per mancata riassunzione e fissato udienza per la sua trattazione nel contraddittorio tra le parti.
In occasione dell'udienza del 26/11/2025 nessuno è comparso.
2.- Il processo si è estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
A norma dell'art. 300 co. 2 c.p.c., se la parte costituita a mezzo di procuratore muore o perde la capacità di stare in giudizio, il processo è interrotto dal momento in cui il procuratore costituito per la parte medesima dichiara in udienza il fatto interruttivo o lo comunica alla controparte con atto notificato.
In tale prospettiva, occorre evidenziare che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
2 R.G. 10049/2016
Ove il processo non sia riassunto o proseguito nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, il processo si estingue, come previsto dall'art. 305
c.p.c.
Nel caso di specie, il termine di legge è decorso senza che alcuna parte abbia proceduto a proseguire o riassumere il giudizio.
2.1.- A norma dell'art. 653 c.p.c., quando è dichiarata l'estinzione del processo, il decreto che non ne fosse già munito, acquista efficacia esecutiva.
3.- Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 10049/2016 R.G. introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 [...]
, disattesa ogni altra questione, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA l'estinzione del processo;
2) DICHIARA l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3) SPESE irripetibili.
Lecce, 26/11/2025.
Il giudice
IC AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. IC
AN, provvedendo all'esito dell'udienza del 26/11/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 10049/2016 R.G. avente ad oggetto altri contratti atipici proposta da
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Massa e Domenico
Mastrolia,
-parte opponente- contro
( ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso da avv. Ernesto Sticchi Damiani,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 10049/2016
1.1.- ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
1991/2016 con cui questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della parte convenuta, di € 225.000,00, oltre agli interessi e alle spese di procedura.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento negativo del credito con revoca del decreto ingiuntivo;
b) in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto alla riduzione del canone concessorio ed il conseguente accertamento negativo del credito. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 11/10/2016).
1.2.- Il si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni e domandando il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il
27/02/2017).
1.3.- In occasione dell'udienza del 23/02/2024, il procuratore costituito per la parte opponente ha dichiarato la cancellazione dal registro delle imprese della parte medesima.
Il giudice, preso atto del fatto interruttivo, ha dichiarato l'interruzione del processo.
1.4.- Con decreto del 20/11/2025, il giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'estinzione per mancata riassunzione e fissato udienza per la sua trattazione nel contraddittorio tra le parti.
In occasione dell'udienza del 26/11/2025 nessuno è comparso.
2.- Il processo si è estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
A norma dell'art. 300 co. 2 c.p.c., se la parte costituita a mezzo di procuratore muore o perde la capacità di stare in giudizio, il processo è interrotto dal momento in cui il procuratore costituito per la parte medesima dichiara in udienza il fatto interruttivo o lo comunica alla controparte con atto notificato.
In tale prospettiva, occorre evidenziare che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
2 R.G. 10049/2016
Ove il processo non sia riassunto o proseguito nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, il processo si estingue, come previsto dall'art. 305
c.p.c.
Nel caso di specie, il termine di legge è decorso senza che alcuna parte abbia proceduto a proseguire o riassumere il giudizio.
2.1.- A norma dell'art. 653 c.p.c., quando è dichiarata l'estinzione del processo, il decreto che non ne fosse già munito, acquista efficacia esecutiva.
3.- Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 10049/2016 R.G. introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 [...]
, disattesa ogni altra questione, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA l'estinzione del processo;
2) DICHIARA l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3) SPESE irripetibili.
Lecce, 26/11/2025.
Il giudice
IC AN
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