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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/11/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1798/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gisella Caltavuturo, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Rimini (RN), via della Fiera n. 7; PEC PEC Email_1
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 27 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 4.10.2025, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione, emesso il 16.06.2025 e depositato il pagina 1 di 5 18.06.2025 dal Tribunale di Rimini, Ufficio patrocinio a spese dello Stato, in persona della Dott.ssa Fiorella
Casadei.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore del sig. Persona_1
, nato il [...] in [...], nel procedimento penale n. 2029/2017 RGNR - n. 2966/2018 RGT e, a
[...] riguardo, ha riferito di aver diligentemente svolto la sua attività, avendo esaminato gli atti di causa e partecipato alle udienze sino al momento della adozione della sentenza del 2 febbraio 2021.
L'Avv. ha precisato che, sin dal momento del conferimento dell'incarico, ha tentato di prendere Pt_1 contatti con il suo cliente ma ogni tentativo è stato vano. Più nel dettaglio il ricorrente ha così dichiarato:
“l'imputato dichiarava di essere residente a Torino ma di fatto domiciliato presso il residence a Cattolica (RN) via Pt_2
Per IN NI n. 7; in realtà la proprietaria del residence, contattata sia telefonicamente che via email, telefonicamente riferiva di non conoscere il , di aver controllato lo schedario e di aver appurato che lo stesso non risultava mai aver Per_1 alloggiato presso la loro struttura;
l'informativa notificata il 14.01.2025, presso l'ultima residenza indicata nel verbale di identificazione, verosimilmente fittizia, Ë tornata inesitata in quanto lo stesso è risultato “sconosciuto”; le ricerche effettuate presso
l'ANPR anagrafe nazionale italiana, hanno dato esito negativo: il risulta, infatti, non essere mai stato iscritto in Per_1 alcuna anagrafe italiana, a dimostrazione della non veridicità delle dichiarazioni dello stesso;
nel mese di novembre 2024, il ricorrente ha altresì svolto accertamenti presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel mese di aprile 2025 presso il che Perù non hanno fornito dati utili al reperimento dell'assistito”. Persona_3
Sulla base delle deduzioni di cui sopra, il ricorrente ha eccepito la erroneità del provvedimento della
Dott.ssa Casadei con il quale ha rigettato la sua istanza di liquidazione, sottolineando che egli si è attivato per il conseguimento del credito dopo soli tre anni dal momento della adozione della sentenza di primo grado, non potendosi in ogni caso attivare prima di tale momento, stante il disposto di cui all'art. 34 codice deontologico che preclude di esercitare azioni civili nei confronti del cliente fintanto che perdura il rapporto professionale.
Infine, l'Avv. ha sottolineato che il decreto di rigetto oltre ad essere contraddittorio sul piano Pt_1 logico, è altresì contrastante con la disciplina in materia di prescrizione decennale dei crediti.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 27 novembre
2025 il Giudice, preliminarmente, ha dichiarato la contumacia del e, successivamente, sulle CP_1 conclusioni così come precisate dal ricorrente ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
SUL RIGETTO DEL RICORSO
Il ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione adottato dal
Tribunale di Rimini, contrastando tale atto con la disciplina prevista in materia di prescrizione decennale e con quella prevista dal codice deontologico forense secondo la quale “il difensore non può, per espresso divieto deontologico, esercitare azioni civili di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito, ancorché inadempiente, fintanto che l'incarico difensivo perdura”. pagina 2 di 5 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti, ritiene il presente Tribunale che non debba essere accolta la domanda proposta dall'Avv. relativa al diritto alla liquidazione del Pt_1 compenso per l'attività difensiva da lui svolta nel procedimento penale n. n. 2029/2017 RGNR - n.
2966/2018 RGT.
Invero, con riferimento alla prescrizione l'art. 2934 c.c. prevede che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. In ordine al termine di prescrizione questo è di regola stabilito in 10 anni con decorrenza dal giorno in cui si può far valere il diritto (art. 2935 c.c.).
Con riferimento alla prescrizione dei diritti di credito derivanti da prestazioni professionali l'art. 2956
c.c., in deroga rispetto alla disciplina generale, prevede che si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. Di conseguenza l'opera prestata da un avvocato in favore del suo cliente è soggetta ad un termine di prescrizione breve di 3 anni che opera in via presuntiva, essendo onere del creditore quello di provare di aver compiuto gli atti necessari al conseguimento delle somme che gli sono dovute in cambio della prestazione effettuata.
Purtuttavia, nonostante la disciplina prevista in materia di prescrizione, ritiene il presente Tribunale di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di diligenza qualificata del professionista e ripreso dalla Dott.ssa Fiorella Casadei nel decreto di rigetto del 16.06.2025. A tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L'avvocato che abbia difeso d'ufficio
l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole (nella specie, circa tre anni dalla definizione del giudizio penale), prima di attivarsi per il rintraccio dell'assistito
(Cass. Sez. 6 - 2, 31/03/2021, n. 8942; Cass. Sez. 2, 29/04/2020, n. 8359; Cass. Sez. 6 - 2, 24/06/2015, n.
13132; nonchè precedenti ivi richiamati, a conferma di orientamento interpretativo che non è sporadico, come assume il ricorrente in memoria)” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18.02.2022, n. 5463). Trattasi non della diligenza dell'uomo qualunque, ma di quella qualificata che ci si attende da un professionista che svolge attività legali
(“homo eiusdem condicionis ac professionis”); diligenza che avrebbe imposto, nel rispetto della regola generale della buona fede (regola, questa, che investe non solo le attività negoziali, ma anche gli affidamenti da contatto sociale qualificato - cfr. S.U. n. 8236/2020 per un'applicazione speculare ai danni della pubblica amministrazione), che il difensore d'ufficio di persona straniera, senza fissa dimora e connotata da vari alias, non faccia trascorrere un irragionevole lasso di tempo prima di attivarsi con le autorità competenti (cosa del resto puntualmente fatta, ma a distanza di vari anni) al fine di tentarne il rintraccio, apparendo del tutto prevedibili le conseguenze di una tale inerzia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, 31.03.2021, n. 8942). pagina 3 di 5 Dall'affermazione del citato principio si desume che, in materia di credito derivante dallo svolgimento di attività difensiva in favore di soggetto irreperibile, è dovere del creditore/avvocato quello di evitare che il decorrere del tempo renda impossibile l'esercizio del diritto di credito nei confronti del suo assistito. Dal canone della diligenza discende il dovere di attivarsi prontamente per il reperimento del proprio assistito al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento del diritto di credito, evitando che le attività di ricerca siano vane.
Orbene, nel caso di specie, il contegno tenuto da parte ricorrente evidenzia il mancato rispetto della diligenza minima esigibile, essendo l'Avv. incorso in colpevole inerzia. Infatti, come espressamente Pt_1 affermato nell'atto di ricorso, in data 6 febbraio 2021 si è concluso il procedimento di primo grado incardinato dinnanzi al Tribunale di Rimini e con esso ha avuto fine anche la relativa attività difensiva di cui al presente giudizio. Purtuttavia, solamente in data 29.04.2025 l'avv. ha depositato istanza ex art. 117 Pt_1
DPR n. 115/2002 per ottenere la liquidazione dei compensi relativi al procedimento di primo grado. In tale periodo, corrispondente a 4 anni, il ricorrente non ha provato di essersi adoperato per rintracciare il suo assistito nell'immediatezza della adozione della sentenza. Infatti, gli effettivi tentativi dell'Avv. di Pt_1 rintracciare il suo assistito sono stati compiuti soltanto a seguito del decorso di un considerevole lasso di tempo dalla conclusione del procedimento di primo grado, in particolare:
- nel mese di novembre 2024 sono stati da lui svolti accertamenti presso il Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria;
Per_
- nel mese di aprile 2025 è stata inoltrata la richiesta al del per avere informazioni Per_3 relative al luogo di residenza o domicilio del suo assistito.
Una condotta improntata ai canoni di diligenza avrebbe imposto una tempestiva attivazione da parte dell'Avv. nell'effettuare le ricerche del proprio assistito;
ricerche che, come sopra evidenziato, hanno Pt_1 avuto inizio solamente nel 2024 e quindi a circa 4 anni dal momento della adozione della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.
Destituite di fondamento sono le deduzioni di parte ricorrente secondo le quali “il difensore non può, per espresso divieto deontologico, esercitare azioni civili di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito, ancorché inadempiente, fintanto che l'incarico difensivo perdura”. A riguardo si evidenzia che alcuna regola scritta in tale senso
è rinvenibile nel codice deontologico forense e, di conseguenza, deve essere fatta applicazione del principio generale secondo il quale il credito professionale può essere fatto valere nel momento stesso in cui ricorrono i requisiti della determinatezza e della esigibilità. Si precisa altresì che la norma di cui all'art. 34 codice deontologico fa riferimento ad azioni giudiziarie ma non esclude che il difensore possa chiedere l'adempimento della prestazione al suo assistito, terminato il giudizio di primo grado, in via stragiudiziale.
Alla luce di quanto sopra esposto, il presente ricorso deve essere rigettato e, per l'effetto, il decreto impugnato deve essere confermato, dovendosi affermare che la impossibilità di reperire il sig. è Per_1 pagina 4 di 5 ascrivibile alla colpevole inerzia dell'Avv. il quale, ingiustificatamente, ha fatto decorrere Pt_1 un irragionevole lasso di tempo prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio del suo assistito
(si ribadisce che le ricerche presso l'Amministrazione penitenziaria e presso il sono state Parte_3 intraprese a quasi 4 anni dalla conclusione del primo grado di giudizio).
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione di parte resistente ne giustifica la integrale compensazione nonostante il rigetto del ricorso.
A riguardo giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011). Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso ( avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà Controparte_1 diritto al rimborso delle spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1798/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gisella Caltavuturo, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Rimini (RN), via della Fiera n. 7; PEC PEC Email_1
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 27 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 4.10.2025, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione, emesso il 16.06.2025 e depositato il pagina 1 di 5 18.06.2025 dal Tribunale di Rimini, Ufficio patrocinio a spese dello Stato, in persona della Dott.ssa Fiorella
Casadei.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore del sig. Persona_1
, nato il [...] in [...], nel procedimento penale n. 2029/2017 RGNR - n. 2966/2018 RGT e, a
[...] riguardo, ha riferito di aver diligentemente svolto la sua attività, avendo esaminato gli atti di causa e partecipato alle udienze sino al momento della adozione della sentenza del 2 febbraio 2021.
L'Avv. ha precisato che, sin dal momento del conferimento dell'incarico, ha tentato di prendere Pt_1 contatti con il suo cliente ma ogni tentativo è stato vano. Più nel dettaglio il ricorrente ha così dichiarato:
“l'imputato dichiarava di essere residente a Torino ma di fatto domiciliato presso il residence a Cattolica (RN) via Pt_2
Per IN NI n. 7; in realtà la proprietaria del residence, contattata sia telefonicamente che via email, telefonicamente riferiva di non conoscere il , di aver controllato lo schedario e di aver appurato che lo stesso non risultava mai aver Per_1 alloggiato presso la loro struttura;
l'informativa notificata il 14.01.2025, presso l'ultima residenza indicata nel verbale di identificazione, verosimilmente fittizia, Ë tornata inesitata in quanto lo stesso è risultato “sconosciuto”; le ricerche effettuate presso
l'ANPR anagrafe nazionale italiana, hanno dato esito negativo: il risulta, infatti, non essere mai stato iscritto in Per_1 alcuna anagrafe italiana, a dimostrazione della non veridicità delle dichiarazioni dello stesso;
nel mese di novembre 2024, il ricorrente ha altresì svolto accertamenti presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel mese di aprile 2025 presso il che Perù non hanno fornito dati utili al reperimento dell'assistito”. Persona_3
Sulla base delle deduzioni di cui sopra, il ricorrente ha eccepito la erroneità del provvedimento della
Dott.ssa Casadei con il quale ha rigettato la sua istanza di liquidazione, sottolineando che egli si è attivato per il conseguimento del credito dopo soli tre anni dal momento della adozione della sentenza di primo grado, non potendosi in ogni caso attivare prima di tale momento, stante il disposto di cui all'art. 34 codice deontologico che preclude di esercitare azioni civili nei confronti del cliente fintanto che perdura il rapporto professionale.
Infine, l'Avv. ha sottolineato che il decreto di rigetto oltre ad essere contraddittorio sul piano Pt_1 logico, è altresì contrastante con la disciplina in materia di prescrizione decennale dei crediti.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 27 novembre
2025 il Giudice, preliminarmente, ha dichiarato la contumacia del e, successivamente, sulle CP_1 conclusioni così come precisate dal ricorrente ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
SUL RIGETTO DEL RICORSO
Il ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione adottato dal
Tribunale di Rimini, contrastando tale atto con la disciplina prevista in materia di prescrizione decennale e con quella prevista dal codice deontologico forense secondo la quale “il difensore non può, per espresso divieto deontologico, esercitare azioni civili di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito, ancorché inadempiente, fintanto che l'incarico difensivo perdura”. pagina 2 di 5 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti, ritiene il presente Tribunale che non debba essere accolta la domanda proposta dall'Avv. relativa al diritto alla liquidazione del Pt_1 compenso per l'attività difensiva da lui svolta nel procedimento penale n. n. 2029/2017 RGNR - n.
2966/2018 RGT.
Invero, con riferimento alla prescrizione l'art. 2934 c.c. prevede che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. In ordine al termine di prescrizione questo è di regola stabilito in 10 anni con decorrenza dal giorno in cui si può far valere il diritto (art. 2935 c.c.).
Con riferimento alla prescrizione dei diritti di credito derivanti da prestazioni professionali l'art. 2956
c.c., in deroga rispetto alla disciplina generale, prevede che si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. Di conseguenza l'opera prestata da un avvocato in favore del suo cliente è soggetta ad un termine di prescrizione breve di 3 anni che opera in via presuntiva, essendo onere del creditore quello di provare di aver compiuto gli atti necessari al conseguimento delle somme che gli sono dovute in cambio della prestazione effettuata.
Purtuttavia, nonostante la disciplina prevista in materia di prescrizione, ritiene il presente Tribunale di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di diligenza qualificata del professionista e ripreso dalla Dott.ssa Fiorella Casadei nel decreto di rigetto del 16.06.2025. A tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L'avvocato che abbia difeso d'ufficio
l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole (nella specie, circa tre anni dalla definizione del giudizio penale), prima di attivarsi per il rintraccio dell'assistito
(Cass. Sez. 6 - 2, 31/03/2021, n. 8942; Cass. Sez. 2, 29/04/2020, n. 8359; Cass. Sez. 6 - 2, 24/06/2015, n.
13132; nonchè precedenti ivi richiamati, a conferma di orientamento interpretativo che non è sporadico, come assume il ricorrente in memoria)” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18.02.2022, n. 5463). Trattasi non della diligenza dell'uomo qualunque, ma di quella qualificata che ci si attende da un professionista che svolge attività legali
(“homo eiusdem condicionis ac professionis”); diligenza che avrebbe imposto, nel rispetto della regola generale della buona fede (regola, questa, che investe non solo le attività negoziali, ma anche gli affidamenti da contatto sociale qualificato - cfr. S.U. n. 8236/2020 per un'applicazione speculare ai danni della pubblica amministrazione), che il difensore d'ufficio di persona straniera, senza fissa dimora e connotata da vari alias, non faccia trascorrere un irragionevole lasso di tempo prima di attivarsi con le autorità competenti (cosa del resto puntualmente fatta, ma a distanza di vari anni) al fine di tentarne il rintraccio, apparendo del tutto prevedibili le conseguenze di una tale inerzia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, 31.03.2021, n. 8942). pagina 3 di 5 Dall'affermazione del citato principio si desume che, in materia di credito derivante dallo svolgimento di attività difensiva in favore di soggetto irreperibile, è dovere del creditore/avvocato quello di evitare che il decorrere del tempo renda impossibile l'esercizio del diritto di credito nei confronti del suo assistito. Dal canone della diligenza discende il dovere di attivarsi prontamente per il reperimento del proprio assistito al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento del diritto di credito, evitando che le attività di ricerca siano vane.
Orbene, nel caso di specie, il contegno tenuto da parte ricorrente evidenzia il mancato rispetto della diligenza minima esigibile, essendo l'Avv. incorso in colpevole inerzia. Infatti, come espressamente Pt_1 affermato nell'atto di ricorso, in data 6 febbraio 2021 si è concluso il procedimento di primo grado incardinato dinnanzi al Tribunale di Rimini e con esso ha avuto fine anche la relativa attività difensiva di cui al presente giudizio. Purtuttavia, solamente in data 29.04.2025 l'avv. ha depositato istanza ex art. 117 Pt_1
DPR n. 115/2002 per ottenere la liquidazione dei compensi relativi al procedimento di primo grado. In tale periodo, corrispondente a 4 anni, il ricorrente non ha provato di essersi adoperato per rintracciare il suo assistito nell'immediatezza della adozione della sentenza. Infatti, gli effettivi tentativi dell'Avv. di Pt_1 rintracciare il suo assistito sono stati compiuti soltanto a seguito del decorso di un considerevole lasso di tempo dalla conclusione del procedimento di primo grado, in particolare:
- nel mese di novembre 2024 sono stati da lui svolti accertamenti presso il Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria;
Per_
- nel mese di aprile 2025 è stata inoltrata la richiesta al del per avere informazioni Per_3 relative al luogo di residenza o domicilio del suo assistito.
Una condotta improntata ai canoni di diligenza avrebbe imposto una tempestiva attivazione da parte dell'Avv. nell'effettuare le ricerche del proprio assistito;
ricerche che, come sopra evidenziato, hanno Pt_1 avuto inizio solamente nel 2024 e quindi a circa 4 anni dal momento della adozione della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.
Destituite di fondamento sono le deduzioni di parte ricorrente secondo le quali “il difensore non può, per espresso divieto deontologico, esercitare azioni civili di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito, ancorché inadempiente, fintanto che l'incarico difensivo perdura”. A riguardo si evidenzia che alcuna regola scritta in tale senso
è rinvenibile nel codice deontologico forense e, di conseguenza, deve essere fatta applicazione del principio generale secondo il quale il credito professionale può essere fatto valere nel momento stesso in cui ricorrono i requisiti della determinatezza e della esigibilità. Si precisa altresì che la norma di cui all'art. 34 codice deontologico fa riferimento ad azioni giudiziarie ma non esclude che il difensore possa chiedere l'adempimento della prestazione al suo assistito, terminato il giudizio di primo grado, in via stragiudiziale.
Alla luce di quanto sopra esposto, il presente ricorso deve essere rigettato e, per l'effetto, il decreto impugnato deve essere confermato, dovendosi affermare che la impossibilità di reperire il sig. è Per_1 pagina 4 di 5 ascrivibile alla colpevole inerzia dell'Avv. il quale, ingiustificatamente, ha fatto decorrere Pt_1 un irragionevole lasso di tempo prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio del suo assistito
(si ribadisce che le ricerche presso l'Amministrazione penitenziaria e presso il sono state Parte_3 intraprese a quasi 4 anni dalla conclusione del primo grado di giudizio).
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione di parte resistente ne giustifica la integrale compensazione nonostante il rigetto del ricorso.
A riguardo giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011). Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso ( avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà Controparte_1 diritto al rimborso delle spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5