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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. Vg. 1190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. Vg. 1190/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'AN NA
e
NA OB (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. D'AN C.F._2
NA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 03.04.2025, veniva richiesta separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio celebrato il 04.07.1992 in Livorno e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 1 Serie – n. 126.
In data 22.05.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio in ordine alla pronuncia di separazione, la quale veniva disposta con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 22.05.2025 n. 284/2025. Con ordinanza del 26.05.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per la decisione in ordine alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e veniva fissata udienza al 27.11.2025. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza. Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Livorno dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 04.07.1992 tra e NA OB, trascritto nei registri Parte_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 1 Serie - n 126.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la casa coniugale posta in Livorno Via della Salute 46/48 che è nel pieno godimento della signora OB che sarà titolare del 50% del diritto di proprietà e del diritto di abitazione sul restante 50% di cui rimane nudo proprietario il signor Parte_1
2) la signora OB sosterrà tutte le spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione del predetto immobile nonché le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie nella loro interezza;
3) i rapporti patrimoniale tra le parti sono stati definiti con la separazione e pertanto non hanno nulla da pretendere l'un l'altra per alcuna ragione o titolo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. Vg. 1190/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'AN NA
e
NA OB (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. D'AN C.F._2
NA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 03.04.2025, veniva richiesta separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio celebrato il 04.07.1992 in Livorno e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 1 Serie – n. 126.
In data 22.05.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio in ordine alla pronuncia di separazione, la quale veniva disposta con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 22.05.2025 n. 284/2025. Con ordinanza del 26.05.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per la decisione in ordine alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e veniva fissata udienza al 27.11.2025. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza. Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Livorno dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 04.07.1992 tra e NA OB, trascritto nei registri Parte_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 1 Serie - n 126.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la casa coniugale posta in Livorno Via della Salute 46/48 che è nel pieno godimento della signora OB che sarà titolare del 50% del diritto di proprietà e del diritto di abitazione sul restante 50% di cui rimane nudo proprietario il signor Parte_1
2) la signora OB sosterrà tutte le spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione del predetto immobile nonché le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie nella loro interezza;
3) i rapporti patrimoniale tra le parti sono stati definiti con la separazione e pertanto non hanno nulla da pretendere l'un l'altra per alcuna ragione o titolo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra