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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 837/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 837 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv.
AE IA, C.F. , e dall'Avv. Paolo Giannarini, C.F. C.F._1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Qualiano CodiceFiscale_2
(NA) alla Via Campana n. 246;
- opponente
E
P. IVA , in persona dell'Amm.re unico Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Lucia di Marino, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano C.F._3
in Campania (NA) alla via Campanile n. 1;
- opposta
E
, P. IVA ; Controparte_2 P.IVA_3
Pag. 1 a 15 - Terza chiamata in causa contumace
CONCLUSIONI:
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4682/22 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022, in relazione al ricorso avente numero di RG 11303/2022, con il quale veniva intimato il pagamento in favore della
[...]
della somma di € 149.731,15, quale residuo non corrisposto dei CP_1
lavori eseguiti in virtù di apposito contratto di appalto e manutenzione sottoscritto in data 9.10.2017.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda per non aver controparte esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, il difetto di legittimazione passiva in virtù del contratto d'appalto
Pag. 2 a 15 intercorso tra le parti, il quale prevedeva espressamente la rinuncia al vincolo di solidarietà tra i condòmini
Ancora, assumeva l'infondatezza della pretesa creditoria, poiché come da rendiconto consuntivo delle lavorazioni straordinarie, con annesso piano di riparto, approvato dall'ente di gestione in data 15.2.2022, risulta dovuta alla Controparte_1
una somma inferiore rispetto a quella richiesta, pari ad € 149.787,23 e che a tale somma vanno poi sottratti i pagamenti effettuati a mezzo bonifico successivamente all'approvazione del bilancio e nello specifico € 4.000,00 versati in data 1.4.22, €
1.250,00 versati in data 27.4.22, € 1.250,00 versati in data 11.5.22, € 1.250,00 versati in data 17.6.22, € 1.500,00 versati in data 1.7.22, € 1.500,00 versati in data
3.8.22, € 1.500,00 versati in data 31.8.22, € 2.200,00 versati in data 28.11.22, per un totale di € 14.450,00.
Ancora, assumeva che non fossero dovute nemmeno le somme dei condomini e , in virtù dell'accordo intercorso tra la il Persona_1 Persona_2 CP_1
e i due condomini, stipulato in data 7.10.2022, per totale Parte_1
di € 30.302,85.
Ancora, lamentava che i lavori di rifacimento dei lastrici solari eseguiti dalla ditta non venivano realizzati a regola d'arte, presentando vizi emersi CP_1
solo successivamente alla consegna dei lavori, prontamente denunciati dall'amministratore del condominio.
In particolare, rilevava che il terrazzo di copertura dell'intero stabile condominiale veniva impermeabilizzato con teli in pvc termosaldati su un letto di pannelli isolanti agli sbalzi termici, che, stante la non corretta posa in opera, a seguito di avverse condizioni atmosferiche, si distaccava causando infiltrazioni d'acqua negli immobili ubicati all'ultimo piano nonché negli spazi condominiali.
Pertanto, formulava domanda riconvenzionale per l'importo di € 85.837,53, pari al costo stimato per l'intervento di rifacimento del piano di copertura al fine di
Pag. 3 a 15 eliminare le infiltrazioni, oltre i danni subiti dalle parti condominiali interessate dalle infiltrazioni.
Insisteva, infine, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del
D.I.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e, segnatamente, eccependo la decadenza del condominio dal termine per la denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. e sottolineava come la conformità delle opere rispetto al capitolato fosse stata accertata anche dal D.L. mediante collaudo finale,
a tal fine evidenziava che le fatture erano state trasmesse al condominio che le aveva ricevute e contabilizzate nei propri libri, pagandole “parzialmente” ed il non aveva mai contestato l'ammontare delle somme, ne' lamentato Parte_1
vizi dei lavori edili effettuati.
Rilevava, ancora che, in riferimento ai presunti danni denunciati da parte opponente relativamente alle opere di coibentazione e di copertura del lastrico solare dell'intero stabile , si avvaleva, per la loro realizzazione della CP_3
fornitura e posa in opera di materiale impermeabilizzante della S.R.L. Industrial
Service.
Di conseguenza, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la medesima al fine di sentirne accertare l'esclusiva responsabilità, nella denegata ipotesi in cui la spiegata domanda riconvenzionale di parte opponente dovesse, in tutto od in parte, ritenersi fondata e venire accolta.
Concludeva, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 21.6.2023, ritenuto opportuno non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva autorizzata la chiamata in causa;
la S.r.l.
Industrial Service, seppur ritualmente citata rimaneva contumace.
Pag. 4 a 15 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata consulenza tecnica, mutato il
Giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della terza chiamata S.r.l.
Industrial Service, non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente citata.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che trattasi di rapporto obbligatorio (contratto di appalto) per il quale la legge non prevede la condizione di procedibilità del previo esperimento della mediazione.
Ancora, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal opponente. Parte_1
Premesso che come statuito dalla Corte di Cassazione “la solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà.
Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero” (Cass. SS.UU. n. 9148/08).
Ora, la disposizione di cui all'art. 16 del contratto di appalto afferisce alla sola fase esecutiva, e non a quella di accertamento del credito. Per cui l'appaltatore ha agito nei confronti del condominio per formare il titolo che in fase esecutiva potrà far valere nei confronti dei condomini morosi.
In sostanza, laddove il come nella specie, tramite Parte_1
l'amministratore stipuli un contratto di appalto assumendone le relative
Pag. 5 a 15 obbligazioni, è indubbio che possa poi essere condannato in giudizio all'adempimento di esse, e ciò a prescindere dalla natura parziaria o solidale del corrispondente debito gravante sui singoli condomini.
La questione della natura parziaria o solidale dell'obbligazione condominiale
è infatti riferibile alla responsabilità dei singoli condomini e non alla sussistenza della legittimazione passiva - tanto sul piano della cognizione quanto sul piano esecutivo del condominio-, quale ente di gestione rappresentato dall'amministratore (cfr. Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1996/2023 del 05-05-
2023)
In definitiva, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del condominio;
l'obbligazione viceversa è divisibile pro quota ed è quindi suscettibile di esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della rappresentanza conferita all'amministratore, sia rimasto inadempiente.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre osservare che “l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cfr.: Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
Pag. 6 a 15 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2,
6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ, 21626/2019; Cass.
Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Orbene, nell'odierno giudizio non risulta contestato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
In ordine al lamentato inadempimento contrattuale, si evidenzia che in occasione della redazione del certificato di ultimazione dei lavori e del collaudo finale, alcuna contestazione era stata mossa dall'Amministratore p.t. relativamente alle opere eseguite.
Pag. 7 a 15 Orbene, come noto, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore che agisce ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento;
tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto (cfr. Cass. civ. n.8736 del
15.04.2014).
Qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Cass. Civ., 6 settembre 2002 n.
12978).
È pacifico che in tema di onere probatorio, in caso di eccezione fatta valere ai sensi dell'art. 1460 c.c. grava sul creditore, a fronte dell'eccezione di inadempimento da parte del debitore, fornire la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione (Cass. civ., n. 3373/2010).
Nel caso di specie, le prove addotte dalla società opposta risultano idonee a provare l'avvenuto e/o esatto adempimento e, pertanto, la correttezza delle lavorazioni eseguite.
Tra l'altro, il collaudo finale veniva sottoscritto dal D.L. Geometra CP_4
e dall'Amministratore p.t. del Condominio, Architetto
[...] Controparte_5
cui seguiva la consegna delle opere previa verifica della regolarità delle stesse;
sia l'Amministratore che il Direttore dei Lavori, in quella occasione, non rilevavano difetti o vizi delle opere,
Nell'atto di collaudo finale, sottoscritto in data 30.12.2020 dall'Amm.re del
Arch , dal Direttore dei lavori Geom. Parte_2 Controparte_5 CP_4
Pag. 8 a 15 e dal legale rappresentante p.t. della sig. CP_4 Controparte_1 Parte_3
si legge “Ai fini del collaudo sono stati eseguiti misurazioni e saggi delle opere realizzate, riscontrando la loro conformità agli elaborati contabili ed alle decisioni prese nelle assemblee condominiali. a seguito dell'esame dei lavori e delle visite effettuate è emerso che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto ed alle indicazioni della Direzione dei Lavori ed è stata riscontrata
l'idoneità dei materiali e delle maestranze impiegate. Alla luce delle considerazioni sovraesposte il Direttore dei Lavori Geom. , CP_4
quale Amm.re unico della e Arch. Parte_3 Controparte_1 CP_5
quale Amm.re p.t. del Condominio ”, CERTIFICANO
[...] Parte_4
“che i lavori di manutenzione ordinaria consistenti in spicconatura e rifacimento parziale di intonaco esterno risanamento corpi aggettanti, pitturazione prospetti ed opere in ferro ecc., impermeabilizzazione del solaio di copertura previa posa in opera di pannello isolante, rivestimento basamento prospetto ovest ecc. sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e, pertanto, sono collaudabili”.
Ancora, con riguardo alle risultanze dell'espletata CTU, Ing. , Persona_3
accertava quanto segue: “Il manto finale di copertura del lastrico solare costituito dal telo TPO da 1,5mm si presentava abbastanza omogeneo, ben steso e privo di ogni lesione o alterazione. Presentava solo qualche ondulazione dovuta alla alterazione termica del telo. Le pendenze risultavano adeguate con la presenza di accumulo di residui in prossimità delle pluviali. Al momento del sopralluogo sul manto di tela per tutta la superficie del lastrico solare non si notava presenza di accumulo di acqua né segnali di una presenza passata. Questo stato di fatto mi porta ad escludere senz'altro la possibilità di infiltrazione di acqua e di umidità ai piani sottostanti.
Al di sotto del telo è stata posizionata un pannello termoisolante stampato in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco modello Isoltop della Isolkappa di
Pag. 9 a 15 spessore cm.6 che poggia direttamente sulla vecchia guaina esistente e sul vecchio massetto di pendenza.
Passando poi alle considerazioni e alle valutazioni delle macchie di umidità riscontrate...dopo un'attenta analisi degli aspetti e delle caratteristiche di quanto si riscontra in alcuni punti sui soffitti degli appartamenti posso confermare che il tutto può senz'altro essere paragonabile al fenomeno della condensa.
Sicuramente su alcuni punti dei soffitti ci sono aloni di umidità ma sono stati provocati dal vapore acqueo che si è prodotto proprio in presenza di condensa.
Il fenomeno della condensa senza fare argomentazioni scientifiche di alto livello normalmente si verifica in corrispondenza di ponti termici e di discontinuità delle proprietà igrometriche (due materiali diversi a contatto). Luoghi preferenziali per la condensazione sulle superficie interne sono inoltre tutti i punti in cui è limitata la circolazione dell'aria. Questo fenomeno si accentua quando
l'aria calda e umida entra a contatto con superficie fredde, causando la trasformazione del vapore acqueo in goccioline d'acqua. (cucine, bagni e piccoli locali).
Altra caratteristica della presenza di tale fenomeno è la esistenza di ponti termici dovuti essenzialmente ad una cattiva progettazione del pacchetto isolante.
In effetti il fenomeno si presenta in presenza di ambienti piccoli con poca circolazione di aria. Nel nostro caso gli ambienti degli appartamenti al quinto piano al disotto del lastrico solare risultano di modeste dimensioni con poca circolazione di aria. Per ogni scala A e B ci sono n.3 appartamenti per piano di piccole dimensioni con ambienti con poca circolazione di aria.
Altra causa o concausa della presenza del fenomeno della condensa potrebbe essere uno scarso isolamento termico.
Visto il pacchetto di isolamento termico previsto e realizzato sul lastrico solare mi sento di escludere tale causa. Ma non escluderei una concausa che potrebbe essere nata.
Pag. 10 a 15 In effetti inizialmente erano previsti i seguenti lavori sul lastrico solare: - rifacimento completo con materiale impermeabilizzante del tipo Nanoflex Eco della KaraKoll completo di tessuto di rinforzo risvoltato per 15 cm sulla parete con ultimo strato con manto impermeabile di protezione con pittura acrilica. Il tutto previa demolizione e rimozione dei massetti e guaina con relativo trasporto a rifiuto in discarica autorizzata.
Successivamente il Condominio Corso Italia per motivi economici ha chiesto di realizzare in sostituzione di quanto sopra e alle stesse condizioni un isolamento con la seguente stratigrafia: solaio in c.a. gettato in opera, massetto delle pendenze guaina bituminosa pannello termoisolante modello Isoltop della
Isolkappa di spessore cm 6, e manto in TPO da 1,5 mm.
In effetti si è poggiato il pannello isolante da 6 cm direttamente sul massetto delle pendenze e sulla guaina ammalorata esistente e completato il tutto con il telo di 1,5 mm.
Normalmente questo sistema diventa efficace quando le proprietà fisiche e meccaniche sia del massetto esistente e della guaina sono idonee a formare una barriera al vapore molto efficace a limitare se non eleminare il fenomeno della condensa.
Non conosco lo stato di conservazione di questi elementi (massetto e guaina) ma mi viene da supporre che essendo abbastanza datati in alcuni punti hanno perso le loro proprietà iniziali.
In verità come riferito da alcuni condomini in alcuni appartamenti prima dell'inizio dei lavori erano presenti sul soffitto macchie di umidità. Probabilmente in alcuni punti la guaina esistente costituita da più strati sovrapposti (vecchi rappezzi) presentava qualche carenza nella sua impermeabilità.
A dimostrazione che gli aloni visti sui soffitti degli appartamenti si presentavano solo in alcuni punti e non sull'intera superficie sta a dimostrare che
l'isolamento realizzato comunque era efficacie ma veniva meno solo dove sia il
Pag. 11 a 15 massetto che la guaina vecchia risultavano di scarsa omogeneità. Per quanto riguarda invece il distacco del telo di copertura del torrino scala B e di qualche distacco di alcune barre metalliche ai bordi del torrino della scala A, sicuramente per come si presenta lo stato di fatto ed escludendo una forza umana intervenuta nella rimozione, sarà stato provocato da un temporale con vento forte che probabilmente si è incuneato in un piccolo distacco già esistente (dovuto ad un precario fissaggio sul solaio, già segnalato) del telo di copertura per poi distaccandosi del tutto”.
In definitiva, la causa della presenza di macchie di umidità presenti in alcuni punti degli appartamenti al quinto piano, al di sotto del lastrico solare, è dovuta essenzialmente al fenomeno della condensa che si verifica anche per una mancata e regolare circolazione di aria negli ambienti e per la presenza di diversi ponti termici dovuti ad una discontinuità igrometrica.
Tuttavia, alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto vanno sottratti gli importi relativi a pagamenti effettuati a mezzo bonifico successivamente all'approvazione del bilancio del e nello specifico: € 4.000,00 versati Parte_1
in data 1.4.22; € 1.250,00 versati in data 27.4.22; € 1.250,00 versati in data
11.5.22; € 1.250,00 versati in data 17.6.22; € 1.500,00 versati in data 1.7.22; €
1.500,00 versati in data 3.8.22; € 1.500,00 versati in data 31.8.22; € 2.200,00 versati in data 28.11.22; per un totale di € 14.450,00 (cfr. all. 3 dell'atto introduttivo di parte opponente).
Allo stesso modo andranno sottratte le somme dovute dai condomini Per_1
e , in virtù dell'accordo intercorso tra la il
[...] Persona_2 CP_1
e i due condomini, stipulato in data 07.10.2022 (cfr. all. Parte_1
1 e 2 dell'atto introduttivo di parte opponente).
Con tale accordo la in persona del Legale rappresentate p.t., dopo CP_1
aver ottenuto un D.I. di € 71.901,00 nei confronti dei sigg.ri e , Per_1 Per_2
quale quota dovuta per i lavori condominiali appaltati, concludeva un accordo con i
Pag. 12 a 15 due condomini accettando la somma di € 30.302,85 a titolo satisfattivo di ogni somma dovuta dai condomini.
Pertanto, dall'importo richiesto al condominio con il DI. 4682/22 dovranno essere defalcate tutte le somme ancora presenti nel riparto poste a carico degli eredi in virtù dell'accordo intercorso, non potendo le eventuali rinunce a parti Per_1
di somme ricadere sugli altri condomini.
Alla stregua delle considerazioni svolte dalla somma inziale di € 149.731,15 dovrà essere detratto l'importo di € 14.450,00 quale totale dei bonifici effettuati successivamente alla approvazione del bilancio, nonché l'ulteriore importo oggetto di transazione, posto a carico degli eredi imbriaco e pari ad € 30.302,85.
Tenuto conto di ciò, parte opponente risulta debitrice della somma di euro
104.978,30.
In forza della non debenza, sia pure parziale, della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, lo stesso va revocato, in quanto “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr Cass. S.U. 1993, n.7448).
Pag. 13 a 15 Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, residuando un credito dell'opposta pari ad € 104.978,30.
Ancora, va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale avanzata dal condominio alla luce delle risultanze della espletata consulenza.
Invero, il CTU affermava che “per quanto riguarda la quantificazione economica per il ripristino della copertura del torrino della scala B considerando la rimozione del telo esistente, delle barre metalliche, del trasporto a rifiuto presso una discarica autorizzata nonché fornitura e posa in opera di nuovo telo provvisto di chiodi di fissaggio e angolari di fissaggio ai bordi si computa una spesa forfettaria di euro 4.000,00 euro.
Mentre per l'eliminazione della condensa bisogna senz'altro areare di più gli ambienti degli appartamenti al quinto piano e volendo si può utilizzare una pittura termica sulle superficie interessate. Tale pittura per le sue caratteristiche funge anche da barriera al vapore. La soluzione della pittura termica è quella meno invasiva ma volendo si possono utilizzare anche pannelli isolanti che hanno la stessa funzione di barriera al vapore posizionati al di sotto dei soffitti nei locali dove si è verificata la condensa”.
Pertanto, la va condannata al pagamento della somma di Euro CP_1
4.000,00 nei confronti del opponente. Parte_1
Da ultimo, quanto alla domanda di manleva proposta dall'opposta nei confronti della Srl Industrial Service la stessa non è meritevole di accoglimento in ragione della mancata prova del danno asseritamente subito sia nell'an che nel quantum, anche alla luce delle risultanze della espletata ctu.
Stante la natura della lite, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto, infine, alle spese di CTU, le stesse si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %, e nei confronti dell'ausiliario in via solidale tra le stesse.
Pag. 14 a 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
A) accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione,
l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4682/22 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022;
B) in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, condanna il al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1
somma di € 104.978,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione nel presente giudizio;
C) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condanna la al pagamento in favore del CP_1
della somma di € 4.000,00, oltre interessi dalla Parte_1
domanda e sino al soddisfo;
D) rigetta la domanda di manleva formulata dalla nei CP_1
confronti della Srl Industrial Service;
E) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
F) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %, e nei confronti dell'ausiliario in via solidale tra le stesse.
Così deciso in Aversa, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 15 a 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 837 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv.
AE IA, C.F. , e dall'Avv. Paolo Giannarini, C.F. C.F._1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Qualiano CodiceFiscale_2
(NA) alla Via Campana n. 246;
- opponente
E
P. IVA , in persona dell'Amm.re unico Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Lucia di Marino, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano C.F._3
in Campania (NA) alla via Campanile n. 1;
- opposta
E
, P. IVA ; Controparte_2 P.IVA_3
Pag. 1 a 15 - Terza chiamata in causa contumace
CONCLUSIONI:
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4682/22 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022, in relazione al ricorso avente numero di RG 11303/2022, con il quale veniva intimato il pagamento in favore della
[...]
della somma di € 149.731,15, quale residuo non corrisposto dei CP_1
lavori eseguiti in virtù di apposito contratto di appalto e manutenzione sottoscritto in data 9.10.2017.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda per non aver controparte esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, il difetto di legittimazione passiva in virtù del contratto d'appalto
Pag. 2 a 15 intercorso tra le parti, il quale prevedeva espressamente la rinuncia al vincolo di solidarietà tra i condòmini
Ancora, assumeva l'infondatezza della pretesa creditoria, poiché come da rendiconto consuntivo delle lavorazioni straordinarie, con annesso piano di riparto, approvato dall'ente di gestione in data 15.2.2022, risulta dovuta alla Controparte_1
una somma inferiore rispetto a quella richiesta, pari ad € 149.787,23 e che a tale somma vanno poi sottratti i pagamenti effettuati a mezzo bonifico successivamente all'approvazione del bilancio e nello specifico € 4.000,00 versati in data 1.4.22, €
1.250,00 versati in data 27.4.22, € 1.250,00 versati in data 11.5.22, € 1.250,00 versati in data 17.6.22, € 1.500,00 versati in data 1.7.22, € 1.500,00 versati in data
3.8.22, € 1.500,00 versati in data 31.8.22, € 2.200,00 versati in data 28.11.22, per un totale di € 14.450,00.
Ancora, assumeva che non fossero dovute nemmeno le somme dei condomini e , in virtù dell'accordo intercorso tra la il Persona_1 Persona_2 CP_1
e i due condomini, stipulato in data 7.10.2022, per totale Parte_1
di € 30.302,85.
Ancora, lamentava che i lavori di rifacimento dei lastrici solari eseguiti dalla ditta non venivano realizzati a regola d'arte, presentando vizi emersi CP_1
solo successivamente alla consegna dei lavori, prontamente denunciati dall'amministratore del condominio.
In particolare, rilevava che il terrazzo di copertura dell'intero stabile condominiale veniva impermeabilizzato con teli in pvc termosaldati su un letto di pannelli isolanti agli sbalzi termici, che, stante la non corretta posa in opera, a seguito di avverse condizioni atmosferiche, si distaccava causando infiltrazioni d'acqua negli immobili ubicati all'ultimo piano nonché negli spazi condominiali.
Pertanto, formulava domanda riconvenzionale per l'importo di € 85.837,53, pari al costo stimato per l'intervento di rifacimento del piano di copertura al fine di
Pag. 3 a 15 eliminare le infiltrazioni, oltre i danni subiti dalle parti condominiali interessate dalle infiltrazioni.
Insisteva, infine, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del
D.I.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e, segnatamente, eccependo la decadenza del condominio dal termine per la denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. e sottolineava come la conformità delle opere rispetto al capitolato fosse stata accertata anche dal D.L. mediante collaudo finale,
a tal fine evidenziava che le fatture erano state trasmesse al condominio che le aveva ricevute e contabilizzate nei propri libri, pagandole “parzialmente” ed il non aveva mai contestato l'ammontare delle somme, ne' lamentato Parte_1
vizi dei lavori edili effettuati.
Rilevava, ancora che, in riferimento ai presunti danni denunciati da parte opponente relativamente alle opere di coibentazione e di copertura del lastrico solare dell'intero stabile , si avvaleva, per la loro realizzazione della CP_3
fornitura e posa in opera di materiale impermeabilizzante della S.R.L. Industrial
Service.
Di conseguenza, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la medesima al fine di sentirne accertare l'esclusiva responsabilità, nella denegata ipotesi in cui la spiegata domanda riconvenzionale di parte opponente dovesse, in tutto od in parte, ritenersi fondata e venire accolta.
Concludeva, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 21.6.2023, ritenuto opportuno non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva autorizzata la chiamata in causa;
la S.r.l.
Industrial Service, seppur ritualmente citata rimaneva contumace.
Pag. 4 a 15 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata consulenza tecnica, mutato il
Giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della terza chiamata S.r.l.
Industrial Service, non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente citata.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che trattasi di rapporto obbligatorio (contratto di appalto) per il quale la legge non prevede la condizione di procedibilità del previo esperimento della mediazione.
Ancora, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal opponente. Parte_1
Premesso che come statuito dalla Corte di Cassazione “la solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà.
Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero” (Cass. SS.UU. n. 9148/08).
Ora, la disposizione di cui all'art. 16 del contratto di appalto afferisce alla sola fase esecutiva, e non a quella di accertamento del credito. Per cui l'appaltatore ha agito nei confronti del condominio per formare il titolo che in fase esecutiva potrà far valere nei confronti dei condomini morosi.
In sostanza, laddove il come nella specie, tramite Parte_1
l'amministratore stipuli un contratto di appalto assumendone le relative
Pag. 5 a 15 obbligazioni, è indubbio che possa poi essere condannato in giudizio all'adempimento di esse, e ciò a prescindere dalla natura parziaria o solidale del corrispondente debito gravante sui singoli condomini.
La questione della natura parziaria o solidale dell'obbligazione condominiale
è infatti riferibile alla responsabilità dei singoli condomini e non alla sussistenza della legittimazione passiva - tanto sul piano della cognizione quanto sul piano esecutivo del condominio-, quale ente di gestione rappresentato dall'amministratore (cfr. Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1996/2023 del 05-05-
2023)
In definitiva, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del condominio;
l'obbligazione viceversa è divisibile pro quota ed è quindi suscettibile di esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti che, collettivamente obbligatisi in forza della rappresentanza conferita all'amministratore, sia rimasto inadempiente.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre osservare che “l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cfr.: Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
Pag. 6 a 15 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2,
6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ, 21626/2019; Cass.
Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Orbene, nell'odierno giudizio non risulta contestato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
In ordine al lamentato inadempimento contrattuale, si evidenzia che in occasione della redazione del certificato di ultimazione dei lavori e del collaudo finale, alcuna contestazione era stata mossa dall'Amministratore p.t. relativamente alle opere eseguite.
Pag. 7 a 15 Orbene, come noto, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore che agisce ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento;
tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto (cfr. Cass. civ. n.8736 del
15.04.2014).
Qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Cass. Civ., 6 settembre 2002 n.
12978).
È pacifico che in tema di onere probatorio, in caso di eccezione fatta valere ai sensi dell'art. 1460 c.c. grava sul creditore, a fronte dell'eccezione di inadempimento da parte del debitore, fornire la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione (Cass. civ., n. 3373/2010).
Nel caso di specie, le prove addotte dalla società opposta risultano idonee a provare l'avvenuto e/o esatto adempimento e, pertanto, la correttezza delle lavorazioni eseguite.
Tra l'altro, il collaudo finale veniva sottoscritto dal D.L. Geometra CP_4
e dall'Amministratore p.t. del Condominio, Architetto
[...] Controparte_5
cui seguiva la consegna delle opere previa verifica della regolarità delle stesse;
sia l'Amministratore che il Direttore dei Lavori, in quella occasione, non rilevavano difetti o vizi delle opere,
Nell'atto di collaudo finale, sottoscritto in data 30.12.2020 dall'Amm.re del
Arch , dal Direttore dei lavori Geom. Parte_2 Controparte_5 CP_4
Pag. 8 a 15 e dal legale rappresentante p.t. della sig. CP_4 Controparte_1 Parte_3
si legge “Ai fini del collaudo sono stati eseguiti misurazioni e saggi delle opere realizzate, riscontrando la loro conformità agli elaborati contabili ed alle decisioni prese nelle assemblee condominiali. a seguito dell'esame dei lavori e delle visite effettuate è emerso che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto ed alle indicazioni della Direzione dei Lavori ed è stata riscontrata
l'idoneità dei materiali e delle maestranze impiegate. Alla luce delle considerazioni sovraesposte il Direttore dei Lavori Geom. , CP_4
quale Amm.re unico della e Arch. Parte_3 Controparte_1 CP_5
quale Amm.re p.t. del Condominio ”, CERTIFICANO
[...] Parte_4
“che i lavori di manutenzione ordinaria consistenti in spicconatura e rifacimento parziale di intonaco esterno risanamento corpi aggettanti, pitturazione prospetti ed opere in ferro ecc., impermeabilizzazione del solaio di copertura previa posa in opera di pannello isolante, rivestimento basamento prospetto ovest ecc. sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e, pertanto, sono collaudabili”.
Ancora, con riguardo alle risultanze dell'espletata CTU, Ing. , Persona_3
accertava quanto segue: “Il manto finale di copertura del lastrico solare costituito dal telo TPO da 1,5mm si presentava abbastanza omogeneo, ben steso e privo di ogni lesione o alterazione. Presentava solo qualche ondulazione dovuta alla alterazione termica del telo. Le pendenze risultavano adeguate con la presenza di accumulo di residui in prossimità delle pluviali. Al momento del sopralluogo sul manto di tela per tutta la superficie del lastrico solare non si notava presenza di accumulo di acqua né segnali di una presenza passata. Questo stato di fatto mi porta ad escludere senz'altro la possibilità di infiltrazione di acqua e di umidità ai piani sottostanti.
Al di sotto del telo è stata posizionata un pannello termoisolante stampato in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco modello Isoltop della Isolkappa di
Pag. 9 a 15 spessore cm.6 che poggia direttamente sulla vecchia guaina esistente e sul vecchio massetto di pendenza.
Passando poi alle considerazioni e alle valutazioni delle macchie di umidità riscontrate...dopo un'attenta analisi degli aspetti e delle caratteristiche di quanto si riscontra in alcuni punti sui soffitti degli appartamenti posso confermare che il tutto può senz'altro essere paragonabile al fenomeno della condensa.
Sicuramente su alcuni punti dei soffitti ci sono aloni di umidità ma sono stati provocati dal vapore acqueo che si è prodotto proprio in presenza di condensa.
Il fenomeno della condensa senza fare argomentazioni scientifiche di alto livello normalmente si verifica in corrispondenza di ponti termici e di discontinuità delle proprietà igrometriche (due materiali diversi a contatto). Luoghi preferenziali per la condensazione sulle superficie interne sono inoltre tutti i punti in cui è limitata la circolazione dell'aria. Questo fenomeno si accentua quando
l'aria calda e umida entra a contatto con superficie fredde, causando la trasformazione del vapore acqueo in goccioline d'acqua. (cucine, bagni e piccoli locali).
Altra caratteristica della presenza di tale fenomeno è la esistenza di ponti termici dovuti essenzialmente ad una cattiva progettazione del pacchetto isolante.
In effetti il fenomeno si presenta in presenza di ambienti piccoli con poca circolazione di aria. Nel nostro caso gli ambienti degli appartamenti al quinto piano al disotto del lastrico solare risultano di modeste dimensioni con poca circolazione di aria. Per ogni scala A e B ci sono n.3 appartamenti per piano di piccole dimensioni con ambienti con poca circolazione di aria.
Altra causa o concausa della presenza del fenomeno della condensa potrebbe essere uno scarso isolamento termico.
Visto il pacchetto di isolamento termico previsto e realizzato sul lastrico solare mi sento di escludere tale causa. Ma non escluderei una concausa che potrebbe essere nata.
Pag. 10 a 15 In effetti inizialmente erano previsti i seguenti lavori sul lastrico solare: - rifacimento completo con materiale impermeabilizzante del tipo Nanoflex Eco della KaraKoll completo di tessuto di rinforzo risvoltato per 15 cm sulla parete con ultimo strato con manto impermeabile di protezione con pittura acrilica. Il tutto previa demolizione e rimozione dei massetti e guaina con relativo trasporto a rifiuto in discarica autorizzata.
Successivamente il Condominio Corso Italia per motivi economici ha chiesto di realizzare in sostituzione di quanto sopra e alle stesse condizioni un isolamento con la seguente stratigrafia: solaio in c.a. gettato in opera, massetto delle pendenze guaina bituminosa pannello termoisolante modello Isoltop della
Isolkappa di spessore cm 6, e manto in TPO da 1,5 mm.
In effetti si è poggiato il pannello isolante da 6 cm direttamente sul massetto delle pendenze e sulla guaina ammalorata esistente e completato il tutto con il telo di 1,5 mm.
Normalmente questo sistema diventa efficace quando le proprietà fisiche e meccaniche sia del massetto esistente e della guaina sono idonee a formare una barriera al vapore molto efficace a limitare se non eleminare il fenomeno della condensa.
Non conosco lo stato di conservazione di questi elementi (massetto e guaina) ma mi viene da supporre che essendo abbastanza datati in alcuni punti hanno perso le loro proprietà iniziali.
In verità come riferito da alcuni condomini in alcuni appartamenti prima dell'inizio dei lavori erano presenti sul soffitto macchie di umidità. Probabilmente in alcuni punti la guaina esistente costituita da più strati sovrapposti (vecchi rappezzi) presentava qualche carenza nella sua impermeabilità.
A dimostrazione che gli aloni visti sui soffitti degli appartamenti si presentavano solo in alcuni punti e non sull'intera superficie sta a dimostrare che
l'isolamento realizzato comunque era efficacie ma veniva meno solo dove sia il
Pag. 11 a 15 massetto che la guaina vecchia risultavano di scarsa omogeneità. Per quanto riguarda invece il distacco del telo di copertura del torrino scala B e di qualche distacco di alcune barre metalliche ai bordi del torrino della scala A, sicuramente per come si presenta lo stato di fatto ed escludendo una forza umana intervenuta nella rimozione, sarà stato provocato da un temporale con vento forte che probabilmente si è incuneato in un piccolo distacco già esistente (dovuto ad un precario fissaggio sul solaio, già segnalato) del telo di copertura per poi distaccandosi del tutto”.
In definitiva, la causa della presenza di macchie di umidità presenti in alcuni punti degli appartamenti al quinto piano, al di sotto del lastrico solare, è dovuta essenzialmente al fenomeno della condensa che si verifica anche per una mancata e regolare circolazione di aria negli ambienti e per la presenza di diversi ponti termici dovuti ad una discontinuità igrometrica.
Tuttavia, alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto vanno sottratti gli importi relativi a pagamenti effettuati a mezzo bonifico successivamente all'approvazione del bilancio del e nello specifico: € 4.000,00 versati Parte_1
in data 1.4.22; € 1.250,00 versati in data 27.4.22; € 1.250,00 versati in data
11.5.22; € 1.250,00 versati in data 17.6.22; € 1.500,00 versati in data 1.7.22; €
1.500,00 versati in data 3.8.22; € 1.500,00 versati in data 31.8.22; € 2.200,00 versati in data 28.11.22; per un totale di € 14.450,00 (cfr. all. 3 dell'atto introduttivo di parte opponente).
Allo stesso modo andranno sottratte le somme dovute dai condomini Per_1
e , in virtù dell'accordo intercorso tra la il
[...] Persona_2 CP_1
e i due condomini, stipulato in data 07.10.2022 (cfr. all. Parte_1
1 e 2 dell'atto introduttivo di parte opponente).
Con tale accordo la in persona del Legale rappresentate p.t., dopo CP_1
aver ottenuto un D.I. di € 71.901,00 nei confronti dei sigg.ri e , Per_1 Per_2
quale quota dovuta per i lavori condominiali appaltati, concludeva un accordo con i
Pag. 12 a 15 due condomini accettando la somma di € 30.302,85 a titolo satisfattivo di ogni somma dovuta dai condomini.
Pertanto, dall'importo richiesto al condominio con il DI. 4682/22 dovranno essere defalcate tutte le somme ancora presenti nel riparto poste a carico degli eredi in virtù dell'accordo intercorso, non potendo le eventuali rinunce a parti Per_1
di somme ricadere sugli altri condomini.
Alla stregua delle considerazioni svolte dalla somma inziale di € 149.731,15 dovrà essere detratto l'importo di € 14.450,00 quale totale dei bonifici effettuati successivamente alla approvazione del bilancio, nonché l'ulteriore importo oggetto di transazione, posto a carico degli eredi imbriaco e pari ad € 30.302,85.
Tenuto conto di ciò, parte opponente risulta debitrice della somma di euro
104.978,30.
In forza della non debenza, sia pure parziale, della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, lo stesso va revocato, in quanto “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr Cass. S.U. 1993, n.7448).
Pag. 13 a 15 Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, residuando un credito dell'opposta pari ad € 104.978,30.
Ancora, va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale avanzata dal condominio alla luce delle risultanze della espletata consulenza.
Invero, il CTU affermava che “per quanto riguarda la quantificazione economica per il ripristino della copertura del torrino della scala B considerando la rimozione del telo esistente, delle barre metalliche, del trasporto a rifiuto presso una discarica autorizzata nonché fornitura e posa in opera di nuovo telo provvisto di chiodi di fissaggio e angolari di fissaggio ai bordi si computa una spesa forfettaria di euro 4.000,00 euro.
Mentre per l'eliminazione della condensa bisogna senz'altro areare di più gli ambienti degli appartamenti al quinto piano e volendo si può utilizzare una pittura termica sulle superficie interessate. Tale pittura per le sue caratteristiche funge anche da barriera al vapore. La soluzione della pittura termica è quella meno invasiva ma volendo si possono utilizzare anche pannelli isolanti che hanno la stessa funzione di barriera al vapore posizionati al di sotto dei soffitti nei locali dove si è verificata la condensa”.
Pertanto, la va condannata al pagamento della somma di Euro CP_1
4.000,00 nei confronti del opponente. Parte_1
Da ultimo, quanto alla domanda di manleva proposta dall'opposta nei confronti della Srl Industrial Service la stessa non è meritevole di accoglimento in ragione della mancata prova del danno asseritamente subito sia nell'an che nel quantum, anche alla luce delle risultanze della espletata ctu.
Stante la natura della lite, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto, infine, alle spese di CTU, le stesse si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %, e nei confronti dell'ausiliario in via solidale tra le stesse.
Pag. 14 a 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
A) accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione,
l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4682/22 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2022;
B) in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, condanna il al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1
somma di € 104.978,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione nel presente giudizio;
C) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condanna la al pagamento in favore del CP_1
della somma di € 4.000,00, oltre interessi dalla Parte_1
domanda e sino al soddisfo;
D) rigetta la domanda di manleva formulata dalla nei CP_1
confronti della Srl Industrial Service;
E) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
F) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50 %, e nei confronti dell'ausiliario in via solidale tra le stesse.
Così deciso in Aversa, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 15 a 15