Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3420 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA SARNACCHIARO Parte_1
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere un docente tecnico pratico (ITP); che nell'anno 2017 presentava ricorso innanzi al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento del D.M. n.
374/2017, avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto per il personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020, nella parte in cui consentiva l'inserimento nella seconda fascia d'istituto
(oggi prima fascia GPS) esclusivamente a coloro che fossero in possesso del titolo di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitativi o in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati dalla legge, con esclusione, quindi, della posizione degli ITP che si erano trovati nell'impossibilità oggettiva di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo;
che il trasmetteva agli Uffici Scolastici opportune CP_1 indicazioni per soddisfare le richieste dei docenti in possesso di diploma
ITP con ricorsi pendenti per ottenere l'inserimento nella seconda fascia
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d'istituto, invitando i medesimi a conformarsi, nelle procedure di convocazione ed assegnazione dei posti dalle G.I. per l'a. s. 2017/2018, da quanto stabilito nella sentenza del TAR LAZIO 9234/17; che in data
17/10/2017 stipulava un contratto dalla seconda fascia d'istituto con l'istituto “Galilei-Ferrari” con cessazione al 30/06/2018; che in data
13/09/2018 con Decreto nr. 482 in attuazione della nota dipartimentale nr.
37856 del 28 agosto 2018 veniva depennato dalla seconda fascia d'istituto e collocato in terza fascia d'istituto ricevendo comunque convocazione di stipula del contratto con l'istituto “Galilei; che nelle domande presentate in osservanza dell'Ordinanza Ministeriale nr. 60 del 10 luglio 2020 egli inseriva le supplenze rese nel triennio precedente producendo correttamente istanza di inserimento nella seconda fascia delle GPS (ex seconda fascia d'istituto) riservata a coloro i quali erano in possesso del titolo di studio che dava accesso alla rispettiva materia di insegnamento;
che l'istituto “J. C. Maxwell” di Nichelino (TO) con Decreto nr. 3963 del
29/06/2021, accertato il suo corretto inserimento in graduatoria, riteneva irragionevolmente di dover decurtare per l'anno scolastico 2017/2018 punti
12; che in data 23.12.22 presentava richiesta di accesso agli atti amministrativi a tutte le sedi scolastiche scelte in fase di domanda ai sensi del D.M. 374/2017 chiedendo espressamente l'acquisizione delle supplenze conferite a docenti di terza fascia delle graduatorie d'istituto relativamente alle classi di concorso B015 e B003 ed altresì su posto di sostegno con punteggio pari o inferiore a quello al suo ovvero di punti
53,50 per la B003 e punti 37,50 per la B015 per l'anno scolastico 2017/2018; che in data 04/01/2023 l'Istituto “Tommaso D'Oria” forniva la prova di aver conferito supplenza nell'anno scolastico 2017/2018 da terza fascia.
Pertanto, contestava l'operato dell'Istituto ” che aveva Controparte_2 agito in violazione di legge ovvero del principio di parità di trattamento.
Tanto premesso, concludeva: “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità dei decreti indicati all'oggetto del presente ricorso in quanto illegittimi per
i motivi su specificati;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della decurtazione del punteggio adottata ai danni del mio assistito per i medesimi motivi;
3. per l'effetto disapplicare i decreti sopra specificati ordinando all'amministrazione scolastica competente di provvedere alla rettifica dei titoli di servizio con l'aggiunta del punteggio corrispondente al servizio prestato nell'a. s. 2017/2018 ovvero di punti 12; 4. per
l'effetto condannare l'amministrazione resistente al ricollocamento del ricorrente nella corrispondente posizione in graduatoria con la restitutio ad integrum di tutte le posizioni giuridiche soggettive;
5. condannare parte resistente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fattone anticipo.”
Il , benché regolarmente citato, non Controparte_1 si costituiva.
Nelle more del giudizio parte ricorrente depositava decreto di rettifica del che aveva provveduto alla Controparte_1 valutazione del punteggio corrispondente al servizio svolto dal ricorrente
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nell'anno scolastico 2017/2018. Pertanto, avvenuto il soddisfacimento del diritto, precisava che tale rettifica era avvenuta dopo circa quattro anni e che, pertanto, il ricorrente era stato costretto ad instaurare un giudizio;
per tali motivi chiedeva la condanna del convenuto al CP_1 pagamento delle spese legali.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice pronunciava la presente sentenza.
Sulla scorta degli elementi acquisiti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il , infatti, in corso di causa, ha emesso decreto di rettifica CP_1 (versato in atti dalla difesa del ricorrente) con il quale ha provveduto alla valutazione del punteggio corrispondente al servizio svolto dal ricorrente nell'anno scolastico 2017/2018.
Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II,
09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale.
La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno
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l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022,
n.77).
Le spese, considerato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in corso di causa e successivamente al deposito del ricorso (all'uopo si rileva che il decreto di rettifica non reca alcuna data ma nel suo corpo si fa riferimento ad una richiesta di rettifica protocollata in data 6.12.2024), sono poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna il in persona del l.r.p.t. Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1800,00 oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 03.03.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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