Art. 5.
Le nomine di cui alla presente legge non modificano il trattamento di pensione privilegiato di guerra, ne' ogni altro trattamento economico eventualmente spettante agli interessati o agli aventi diritto dei deceduti in relazione al grado rivestito dal personale di cui trattasi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.
Le nomine di cui alla presente legge non modificano il trattamento di pensione privilegiato di guerra, ne' ogni altro trattamento economico eventualmente spettante agli interessati o agli aventi diritto dei deceduti in relazione al grado rivestito dal personale di cui trattasi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.