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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente rel.- dott. Nicola Del Vecchio - Giudice dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 453/2025 promosso con ricorso depositato da
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. S. Passadore
ricorrente
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. L. Parte_2 C.F._2
Beltrame, elettivamente domiciliati come in atti
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“ disporre l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre;
salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, tutte le settimane, o il sabato, o la domenica, dalle 10.00 alle 19.00;
5 giorni durante il periodo natalizio, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, e nel periodo estivo due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, e per l'anno 2025 entro il 25.06.2025; disporre l'assegnazione della casa familiare alla madre, affinché il piccolo possa preservare il proprio habitat Per_1 familiare;
dichiarare che il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra Parte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari, spese mediche;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby sitter); c) vacanze e campi estivi. L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre del minore, che potrà farne richiesta anche in assenza del consenso del padre del minore;
spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17-3-2025 la ricorrente ha evocato in giudizio l'ex convivente al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità Parte_2 genitoriale sul figlio minore nato in data [...], oltre a Persona_1 determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha chiesto disporsi l' affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, con esercizio del diritto di visita da parte del padre secondo le modalità pag. 2/4 che i genitori riterranno di volta in volta più opportune, tenuto conto delle necessità lavorative;
la previsione dell'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio minorenne nella misura di € 300,00 mensili e di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie;
l'assegnazione della casa già adibita a casa coniugale al genitore collocatario.
Con decreto del 18-3-2025 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto di pari data il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data dell'11.6.2025, onerando il ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e degli atti consequenziali e al deposito del perfezionamento della notifica, oltre che di aggiornare le informazioni reddituali.
si è costituito in giudizio ed ha aderito integralmente alle domande formulate CP_1 dalla ricorrente.
All'udienza dell'11.6.2025, il Giudice, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, ha invitato le parti a precisare le conclusioni in modo congiunto.
Stante la rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, il giudice ha assegnato la causa in decisione.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013. pag. 3/4 Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e comune Per_1 dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma,
c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Pt_2 così provvede:
[...]
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 15.07.2025
Si comunichi. il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente rel.- dott. Nicola Del Vecchio - Giudice dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 453/2025 promosso con ricorso depositato da
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. S. Passadore
ricorrente
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. L. Parte_2 C.F._2
Beltrame, elettivamente domiciliati come in atti
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“ disporre l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre;
salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, tutte le settimane, o il sabato, o la domenica, dalle 10.00 alle 19.00;
5 giorni durante il periodo natalizio, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, e nel periodo estivo due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, e per l'anno 2025 entro il 25.06.2025; disporre l'assegnazione della casa familiare alla madre, affinché il piccolo possa preservare il proprio habitat Per_1 familiare;
dichiarare che il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra Parte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari, spese mediche;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby sitter); c) vacanze e campi estivi. L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre del minore, che potrà farne richiesta anche in assenza del consenso del padre del minore;
spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17-3-2025 la ricorrente ha evocato in giudizio l'ex convivente al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità Parte_2 genitoriale sul figlio minore nato in data [...], oltre a Persona_1 determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha chiesto disporsi l' affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, con esercizio del diritto di visita da parte del padre secondo le modalità pag. 2/4 che i genitori riterranno di volta in volta più opportune, tenuto conto delle necessità lavorative;
la previsione dell'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio minorenne nella misura di € 300,00 mensili e di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie;
l'assegnazione della casa già adibita a casa coniugale al genitore collocatario.
Con decreto del 18-3-2025 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto di pari data il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data dell'11.6.2025, onerando il ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e degli atti consequenziali e al deposito del perfezionamento della notifica, oltre che di aggiornare le informazioni reddituali.
si è costituito in giudizio ed ha aderito integralmente alle domande formulate CP_1 dalla ricorrente.
All'udienza dell'11.6.2025, il Giudice, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, ha invitato le parti a precisare le conclusioni in modo congiunto.
Stante la rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, il giudice ha assegnato la causa in decisione.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013. pag. 3/4 Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e comune Per_1 dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma,
c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Pt_2 così provvede:
[...]
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 15.07.2025
Si comunichi. il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso pag. 4/4