CASS
Sentenza 2 maggio 2022
Sentenza 2 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2022, n. 17142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17142 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA RA BI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 01/12/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17142 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 25/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di BI RA RA di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa in data 31/10/2017 dalla medesima Corte, divenuta definitiva in data 18/10/2019, nei confronti del predetto con la quale questi è stato assolto dai reati di cui agli artt. 56-640, comma 2, 483 cod. pen. (capi B e C), riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 640, comma 2, 477, 482 cod. pen. (capo A) con condanna a pena di giustizia. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di BI RA RA deducendo: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34, 36, comma 1, 37 e 629-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto della istanza di astensione rivolta al Presidente del Collegio il quale componeva anche il collegio che ha emesso la sentenza di cui si chiedeva la rescissione. Si eccepisce, inoltre, la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 34, 36, comma 1, e 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 comma 2, 11, comma 2, 117, comma 1, Cost. Errato è l'assunto della Corte secondo il quale nella ipotesi della rescissione non sarebbe prevista dalle norme in parola né si radicherebbe una incompatibilità in ragione dell'esame della sola questione processuale riguardante la incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento da parte dell'istante. Invero, la ratio che presiede tutte le ipotesi di incompatibilità non può non essere rinvenuta anche per la ipotesi della rescissione, essendo il Giudice chiamato a deciderla giudice del fatto processuale dell'assenza nei termini proposti dal condannato in absentia. Cosicché, ove non sia avallata l'interpretazione proposta dalla difesa, si evidenzia una irragionevole disparità di trattamento tra l'ipotesi in questione e quelle già espressamente regolamentate. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 635 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'ordinanza con la quale la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avendo erroneamente sovrapposto l'istituto in questione a quello previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per sua natura correlato ad una sospensione temporanea, destinata a venir meno all'atto della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla relativa istanza, il cui accoglimento è eventuale. 2 2.3. Con il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629- bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di ignoranza incolpevole del processo da parte dell'istante. In via subordinata, si deduce rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, comma 1, 117 Cost. nella parte in cui prevede che la mancata conoscenza del processo debba essere incolpevole e nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato nel caso in cui il condannato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa. La Corte è incorsa in travisamenti probatori in relazione a: - la pretesa ammissione di un volontario disinteresse del ricorrente rispetto al corso del procedimento con riferimento alla documentazione allegata che provava la costante lontananza del predetto dal territorio nazionale nonché alla esclusione della ipotesi di forza maggiore;
- alla nomina di un difensore di fiducia da parte del ricorrente nel corso del processo in questione, avendo la Corte confuso tra procedimento - in cui sono avvenute le nomine (segnatamente, in un momento anteriore alla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini) - e processo. In ogni caso, la decisione contrasta con quanto recentemente stabilito dalle S.0 con sentenza n. 23948 del 2020 in ordine al concetto di "mancata diligenza". Errata è la motivazione in ordine al rigetto della questione di costituzionalità proposta dalla difesa basato sull'erroneo presupposto che le fonti sovranazionali non impongono agli Stati di tutelare incondizionatamente il diritto a presenziare al processo, ovvero anche a prescindere dal deliberato disinteresse dell'imputato, essendo - invece - previsto un diritto a nuova pronuncia sul merito della causa non condizionato all'assolvimento di alcun onere dimostrativo da parte dell'imputato; come pure in relazione alla ingiustificata disparità di trattamento tra l'onere richiesto in tema di rescissione e quello in tema di restituzione in termine per opposizione a decreto penale di condanna, stante l'analogia del presupposto, dovendosi prevedere anche l'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. 2.4. Con il quarto motivo si deduce rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3,24 e 117 Cost. ed all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e art. 6 C.E.D.U., nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto ovvero di inammissibilità del ricorso in cassazione, con riferimento alle sentenza n. 180 e 423 del 1993 con le quali la Corte costituzionale ha escluso 3 ogni ipotesi di responsabilità oggettiva del querelante, sussistendo la medesima ratio con riguardo alla questione dedotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non incidenti sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013, Shkurko, Rv. 257033), nella specie non adottata dal ricorrente e, comunque, risultando tardiva ogni deduzione a riguardo in quanto in tema di ricusazione, qualora la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte stessa è venuta a conoscenza della causa d'incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell'invito assunta dal giudice a scioglimento della riserva (Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020 (dep. 2021), Cerisano, Rv. 280973). 3. Il secondo motivo è infondato in quanto, con principio applicabile alla ipotesi della rescissione, la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. è un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga al principio di obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo a tal fine sufficiente la positiva delibazione sull'ammissibilità dell'istanza (Sez. 1, n. 35873 del 27/11/2020, Favara, Rv. 280096), mancando nella specie la verosimile ignoranza incolpevole del processo da parte del ricorrente. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltreché proposto per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità. 4.1. La Corte di appello, ha rilevato che il ricorrente aveva nominato difensori di fiducia - per i rispettivi procedimenti, poi confluiti nell'unico processo, in un caso, dopo l'avviso di conclusione delle indagini e, nell'altro, prima di detto avviso - ed ha correttamente ritenuto non adempiuti gli oneri informativi incombenti sul ricorrente in ordine agli sviluppi processuali, rerspette--a-t--Etidati) non risultava 4 impedito. Invero, lo stesso ricorrente aveva scelto di esercitare un'attività lavorativa in vari paesi appartenenti all'Unione Europea, scelta che esclude la sussistenza di ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, palesandosi piuttosto un deliberato disinteresse rispetto al procedimento a lui noto. 4.2. La decisione è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili El Houari, Rv. 280305); inoltre, in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021,Sejdini Marsel, Rv. 281851). Il rilievo dato dalla Corte di appello al mancato rispetto degli oneri informativi da parte dell'indagato una volta che ha nominato il difensore di fiducia, si pone nell'alveo di legittimità posto da Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, Ismail che ha affermato — in relazione alla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio - la necessità che il giudice, in ogni caso, verifichi che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Le S.0 hanno spiegato che l'art. 420-bis cod. proc. pen. valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento» annoverando certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, tra le circostanze valutabili nei casi concreti, come puntualmente avvenuto nel caso di specie. 4.3. Infine, deve condividersi l'orientamento secondo il quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629- bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata 5 conoscenza del processo", in quanto l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., e l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze Niko, Rv. 280137). 5. La questione di costituzionalità posta dal quarto motivo è manifestamente infondata non ravvisandosi alcun profilo di irragionevolezza della disciplina del mezzo straordinario di impugnazione in questione rispetto al diverso istituto della querela, in quanto la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha carattere discrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico della parte privata per aver presentato un'impugnazione temeraria, ovvero connotata da avventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie. (Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Rv. 267585).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/01/2022.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17142 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 25/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di BI RA RA di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa in data 31/10/2017 dalla medesima Corte, divenuta definitiva in data 18/10/2019, nei confronti del predetto con la quale questi è stato assolto dai reati di cui agli artt. 56-640, comma 2, 483 cod. pen. (capi B e C), riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 640, comma 2, 477, 482 cod. pen. (capo A) con condanna a pena di giustizia. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di BI RA RA deducendo: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34, 36, comma 1, 37 e 629-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto della istanza di astensione rivolta al Presidente del Collegio il quale componeva anche il collegio che ha emesso la sentenza di cui si chiedeva la rescissione. Si eccepisce, inoltre, la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 34, 36, comma 1, e 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 comma 2, 11, comma 2, 117, comma 1, Cost. Errato è l'assunto della Corte secondo il quale nella ipotesi della rescissione non sarebbe prevista dalle norme in parola né si radicherebbe una incompatibilità in ragione dell'esame della sola questione processuale riguardante la incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento da parte dell'istante. Invero, la ratio che presiede tutte le ipotesi di incompatibilità non può non essere rinvenuta anche per la ipotesi della rescissione, essendo il Giudice chiamato a deciderla giudice del fatto processuale dell'assenza nei termini proposti dal condannato in absentia. Cosicché, ove non sia avallata l'interpretazione proposta dalla difesa, si evidenzia una irragionevole disparità di trattamento tra l'ipotesi in questione e quelle già espressamente regolamentate. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 635 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'ordinanza con la quale la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avendo erroneamente sovrapposto l'istituto in questione a quello previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., per sua natura correlato ad una sospensione temporanea, destinata a venir meno all'atto della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla relativa istanza, il cui accoglimento è eventuale. 2 2.3. Con il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629- bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di ignoranza incolpevole del processo da parte dell'istante. In via subordinata, si deduce rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, comma 1, 117 Cost. nella parte in cui prevede che la mancata conoscenza del processo debba essere incolpevole e nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato nel caso in cui il condannato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa. La Corte è incorsa in travisamenti probatori in relazione a: - la pretesa ammissione di un volontario disinteresse del ricorrente rispetto al corso del procedimento con riferimento alla documentazione allegata che provava la costante lontananza del predetto dal territorio nazionale nonché alla esclusione della ipotesi di forza maggiore;
- alla nomina di un difensore di fiducia da parte del ricorrente nel corso del processo in questione, avendo la Corte confuso tra procedimento - in cui sono avvenute le nomine (segnatamente, in un momento anteriore alla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini) - e processo. In ogni caso, la decisione contrasta con quanto recentemente stabilito dalle S.0 con sentenza n. 23948 del 2020 in ordine al concetto di "mancata diligenza". Errata è la motivazione in ordine al rigetto della questione di costituzionalità proposta dalla difesa basato sull'erroneo presupposto che le fonti sovranazionali non impongono agli Stati di tutelare incondizionatamente il diritto a presenziare al processo, ovvero anche a prescindere dal deliberato disinteresse dell'imputato, essendo - invece - previsto un diritto a nuova pronuncia sul merito della causa non condizionato all'assolvimento di alcun onere dimostrativo da parte dell'imputato; come pure in relazione alla ingiustificata disparità di trattamento tra l'onere richiesto in tema di rescissione e quello in tema di restituzione in termine per opposizione a decreto penale di condanna, stante l'analogia del presupposto, dovendosi prevedere anche l'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. 2.4. Con il quarto motivo si deduce rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3,24 e 117 Cost. ed all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e art. 6 C.E.D.U., nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto ovvero di inammissibilità del ricorso in cassazione, con riferimento alle sentenza n. 180 e 423 del 1993 con le quali la Corte costituzionale ha escluso 3 ogni ipotesi di responsabilità oggettiva del querelante, sussistendo la medesima ratio con riguardo alla questione dedotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non incidenti sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013, Shkurko, Rv. 257033), nella specie non adottata dal ricorrente e, comunque, risultando tardiva ogni deduzione a riguardo in quanto in tema di ricusazione, qualora la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte stessa è venuta a conoscenza della causa d'incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell'invito assunta dal giudice a scioglimento della riserva (Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020 (dep. 2021), Cerisano, Rv. 280973). 3. Il secondo motivo è infondato in quanto, con principio applicabile alla ipotesi della rescissione, la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. è un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga al principio di obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo a tal fine sufficiente la positiva delibazione sull'ammissibilità dell'istanza (Sez. 1, n. 35873 del 27/11/2020, Favara, Rv. 280096), mancando nella specie la verosimile ignoranza incolpevole del processo da parte del ricorrente. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltreché proposto per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità. 4.1. La Corte di appello, ha rilevato che il ricorrente aveva nominato difensori di fiducia - per i rispettivi procedimenti, poi confluiti nell'unico processo, in un caso, dopo l'avviso di conclusione delle indagini e, nell'altro, prima di detto avviso - ed ha correttamente ritenuto non adempiuti gli oneri informativi incombenti sul ricorrente in ordine agli sviluppi processuali, rerspette--a-t--Etidati) non risultava 4 impedito. Invero, lo stesso ricorrente aveva scelto di esercitare un'attività lavorativa in vari paesi appartenenti all'Unione Europea, scelta che esclude la sussistenza di ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, palesandosi piuttosto un deliberato disinteresse rispetto al procedimento a lui noto. 4.2. La decisione è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili El Houari, Rv. 280305); inoltre, in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021,Sejdini Marsel, Rv. 281851). Il rilievo dato dalla Corte di appello al mancato rispetto degli oneri informativi da parte dell'indagato una volta che ha nominato il difensore di fiducia, si pone nell'alveo di legittimità posto da Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, Ismail che ha affermato — in relazione alla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio - la necessità che il giudice, in ogni caso, verifichi che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Le S.0 hanno spiegato che l'art. 420-bis cod. proc. pen. valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento» annoverando certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, tra le circostanze valutabili nei casi concreti, come puntualmente avvenuto nel caso di specie. 4.3. Infine, deve condividersi l'orientamento secondo il quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629- bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata 5 conoscenza del processo", in quanto l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., e l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze Niko, Rv. 280137). 5. La questione di costituzionalità posta dal quarto motivo è manifestamente infondata non ravvisandosi alcun profilo di irragionevolezza della disciplina del mezzo straordinario di impugnazione in questione rispetto al diverso istituto della querela, in quanto la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha carattere discrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico della parte privata per aver presentato un'impugnazione temeraria, ovvero connotata da avventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie. (Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Rv. 267585).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/01/2022.