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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. FA AV, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato il seguente dispositivo della
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 107/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marco Genovese Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
“Società di cartolarizzazione dei crediti in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente nonché
Agenzia delle Entrate - Riscossione Agenzia della riscossione per la
Provincia di Imperia
Resistenti Contumace
Motivi della Decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 352 2022 00014824 86 000 (formato Pt_1 dall' Sede di Imperia in data 24.12.2022), con il quale, a seguito CP_1
dell'iscrizione di figlia del ricorrente, nella Gestione dei Parte_2
Lavoratori Autonomi Commercianti dell' gli si contestava il mancatoCP_1
versamento dei contributi I.V.S (quota fissa e quota percentuale) oltre sanzioni ed interessi, per i periodi 4.7.2015 – 30.9.2015, 1.6.2015 –
31.10.2018, e, 1.1.2021 –30.9.2021, intimandosi il pagamento entro giorni 60 della somma di € 12.420,62 (all. 2).
Il provvedimento de quo si fonda su d'una una verifica d'ufficio effettuata dall' compendiata nell'emissione e notificazione (in data 30.7.2020) del CP_1
verbale unico di accertamento e notificazione n.2020003567/DDL del
30.7.2020 (all 3) e del verbale unico di accertamento e notificazione n.20200005760 del 18.9.2020 (all. 4), alla stregua dei quali gli accertatori procedevano, anzitutto, ad effettuare il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la per i periodi dal 4.7.2015 al Pt_1
30.9.2015 nonché dal 1.6.2016 al 31.10.2018, e conseguentemente nell'iscrizione ex officio della medesima nella Gestione Lavoratori Pt_1
Autonomi.
L' infatti, ha contestato l'effettiva esistenza dei requisiti della CP_1
subordinazione, mettendo in dubbio l'effettiva sottoposizione della donna all'eterodirezione dal genitore ed evidenziando che, stante il vincolo di consanguineità tra le parti, e per termini in cui la prestazione lavorativa era stata resa, e il rapporto di lavoro doveva essere qualificato come di coadiuvanza familiare. Le ragioni di tale convincimento sono illustrate nella relazione prodotta dall'ente previdenziale, della quale si trascrivono fedelmente i seguenti passaggi:
“Sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva e della documentazione aziendale prodotta, è stato appurato il carattere fittizio del rapporto subordinato tra la ricorrente
ed il di lei padre, nonché datore di lavoro, IG. Parte_2 Parte_1
A seguito del controllo effettuato da parte degli ispettori nei confronti della ditta “Bar
PI LY “ di si è evidenziato quanto segue… Parte_1
Gli Ispettori hanno accertato le modalità libere che si riconducono al rapporto di coadiuvanza familiare. Nel corso degli accertamenti è emerso con chiarezza il carattere di libertà della lavoratrice di scegliere di fornire la propria prestazione in orari non conformi, in eccesso o in difetto, rispetto alle registrazioni, elemento sintomatico del carattere familiare della sua collaborazione, modulata in funzione delle esigenze proprie e del bar .
La IG.ra , formalmente inquadrata con un contratto di lavoro subordinato Parte_2
a tempo determinato e, successivamente con un contratto a tempo indeterminato, ha di fatto contribuito alla gestione a carattere familiare dell'attività, senza essere sottoposta ad un orario fisso di lavoro.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità è consolidato nello statuire una presunzione di gratuità delle prestazioni svolte tra familiari (coniugi, parenti ed affini conviventi), trovando esse causa in vincoli di solidarietà ed affettività, che caratterizzano il contesto familiare e venendo eseguite spontaneamente o per adempiere a doveri familiari, che hanno sempre il loro fondamento nel rapporto affettivo sussistente tra le parti e che prescindono da qualsiasi vincolo di tipo giuridico. Questa situazione viene confermata da quanto emerso a seguito delle verifiche svolte in sede ispettiva, dalle quali è emerso che in alcune occasioni la IG.ra non era presente sul Pt_1
luogo di lavoro, mentre altre volte, pur avendo trasformato a far data dall'01/03/2018 il proprio contratto da full-time a part-time a 24 ore, è risultata presente sia al mattino che al pomeriggio all'interno del laboratorio dove si dedicava alla preparazione dei gelati.
Inoltre, dall'esame del registro corrispettivi degli anni 2015/2016/2017 e 2018, è emerso che in alcune giornate la IG.ra risultasse registrata sul libro unico del lavoro Pt_1
nonostante il locale fosse chiuso al pubblico. A ciò deve aggiungersi che in corso di accertamento (durante l'ispezione di vigilanza) non sono state esibite ricevute che comprovassero il versamento della retribuzione, neppure indirettamente tramite versamenti eventualmente effettuati dalla lavoratrice su un proprio conto corrente, né è stato assolto
l'obbligo di tracciabilità per le retribuzioni riferibili agli ultimi quattro mesi. I versamenti di contanti sul conto corrente della risultano limitati, ad esclusione del 2017 ed a Pt_1
pochi mesi del 2018.
Questa mancata prova del pagamento della retribuzione, è un elemento significativo : il ricorrente afferma infatti che vi è prova del versamento “di buona parte” delle retribuzioni,
e tale parte, in assenza di ulteriori elementi, costituisce probabilmente il tutto, cosicché la retribuzione erogata è inferiore a quella riportata a LUL (e ciò non è un caso, si ricordi che di solito il familiare attinge alla cassa comune, e non ha sostanzialmente bisogno di essere retribuito) .
Inoltre la specificazione che gran parte di tale buona parte della retribuzione sia stata spesa per frequentare un corso di formazione attesta che la retribuzione in realtà è stata spesa, paradossalmente, per una attività funzionale agli interessi dell'imprenditore, anziché per consumi personali, cosicché il ricorrente aggiunge un elemento a favore del verbale. La stessa affermazione di cui al ricorso secondo la quale la IGnora spesso firmava le Parte_2
bolle di accompagnamento delle merci consegnate, non incompatibile con la subordinazione, attesta però un ruolo di rappresentanza dell'impresa (la firma della bolle avveniva per conto dell'impresa) che mal si addice alla qualifica di cameriera di bar attribuita dalla ditta alla lavoratrice. Sarebbe opportuno approfondire le ragioni che portavano i fornitori a far firmare la suddetta anziché il titolare , nonché utile accertare Parte_2 Parte_1
con i fornitori in quali orari avvenissero le consegne, molto probabilmente non coincidenti con gli orari di lavoro registrati a LUL.
Altra circostanza decisiva , menzionata nel verbale ed attestata dai colleghi, riguarda la mancata presenza della , in periodi nei quali il Lul la registrava presente, Parte_2
così come la registrazione delle presenze della lavoratrice in giornate di chiusura del locale…
Nel caso in esame l'assenza di una contrapposizione economica tra le parti è confermata dalla mancata impugnazione del licenziamento della lavoratrice madre, dall'effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti l'orario part time (dal 2018) e dalla mancata pretesa, da parte del padre datore di lavoro, di una prestazione lavorativa dalla lavoratrice per un lungo periodo (anni 2015, 2016, 2017)….
…Si sottolinea come il licenziamento della lavoratrice in gravidanza, senza le dovute procedure, non vuole dimostrare il carattere “fittizio” del rapporto, ma costituisce elemento indiziario che, aggiunto agli altri elementi, depone per il carattere non subordinato del rapporto.
Anche la mancata impugnazione del licenziamento, così come la mancata presentazione di dimissioni con la conferma presso l'ispettorato e la conseguente percezione della Naspi, confermano il carattere non genuino della subordinazione della . Parte_2 Inoltre: la scelta di inquadrare la lavoratrice come dipendente piuttosto che come coadiuvante
è risultata, di fatto, economicamente meno onerosa per la ditta, dato il parziale esonero contributivo biennale ex lege 208/2015, ed al contempo ha prodotto rilevanti prestazioni assistenziali per la lavoratrice madre, prestazioni che non sarebbero state erogate ad una coadiuvante familiare… .”.
Ebbene, come diffusamente riportato dal resistente in comparsa di costituzione, in tema di lavoro familiare la giurisprudenza è costante nel ritenere che le prestazioni rese fra persone legate da vincolo di parentela o di convivenza sono di regola assistite da una presunzione di gratuità, come tali non assimilabili a un rapporto di lavoro subordinato.
Tale presunzione, costituente una “regola prioritaria”, può essere vinta dalla dimostrazione sia da parte del presunto datore di lavoro che del presunto dipendente della sussistenza della subordinazione e della effettiva remunerazione, dovendo tale prova essere precisa e rigorosa (Cass. ord. n.
20904/2020; Cass 9043/2011; Cass. n. 3287/1986), puntualizzandosi che neppure i versamenti contributivi costituiscono elementi decisivi per configurare un rapporto di lavoro subordinato (Cass.. 9043/2011).
Tale orientamento sembra essere stato mitigato da successive pronunce nelle quali è stato affermato che l'effettiva sussistenza d'un rapporto subordinato può essere ravvisata allorchè ricorrano una serie di circostanze di fatto, quali la presenza costante del dipendente, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività commerciale, il sistematico avvalersi del congiunto-datore della prestazione del familiare-dipendente nonché la corresponsione d'una remunerazione a cadenze fisse (sul punto Cass. n.
4535/2018).
Ai fini della decisione occorre verificare anche le sit in atti rilasciate all'Ispettorato del Lavoro.
ha dichiarato: d'aver lavorato presso il bar PI LY nei Controparte_2
mesi di luglio e d'agosto 2017, prevalentemente di sera, per 3 h. su 6 giorni alla settimana;
di non aver mai visto lavorare la figlia del nel proprio Pt_1
orario di lavoro.
ha riferito: d'aver lavorato presso il bar PI LY nei mesi Testimone_1
di luglio e d'agosto 2017, 6 giorni su 7, dalle 12.00 alle 17.00; d'essere a conoscenza che lavorava al mattino con tale e che nel Parte_2 Per_1
pomeriggio ella s'occupava della preparazione dei gelati all'interno del laboratorio.
Tali deposizioni, con ogni evidenza, forniscono scarsi elementi utili: il ha riportato fatti appresi de relato;
la non vide mai al Tes_1 CP_2
lavoro la figlia del titolare dell'impresa.
Tuttavia, escussa come teste, la ha raccontato “Ho lavorato alle CP_2
dipendenze del PI LY negli anni 2017 e 2016 da giugno a settembre. Io principalmente lavoravo principalmente la sera con a volte cambiavo il Persona_2
turno e lavoravo con dalle 8 sino all'ora di pranzo, ma ciò è avvenuto raramente Pt_2
poiché ci scambiavamo i turni con le altre ragazze”…NA preparava i gelati nel laboratorio in cui non sono mai entrata. Non ricordo quali fossero gli orari in cui Pt_2
faceva ciò”. Evidenti sono le discrasie con il contenuto delle sit;
in queste la donna da descritto un periodo lavorativo ben più breve (circa 2 mesi) e, specialmente, ha detto di non mai osservato gli stessi turni della . Pt_1
Non è un caso che, posta di fronte alle suddette contraddizioni, la teste abbia operato una parziale ritrattazione, affermando: “preciso su quanto ho già dichiarato agli ispettori che confermo quanto da me riferito per mesi di luglio agosto poiché in quel periodo io andavo a scuola e quindi a giugno e settembre non lavoravo. Puntualizzo di non aver mai visto presso il bar (se non) - tale sintagma non è stato Pt_2
verbalizzato dalla scrivente per errore: ndr - soltanto la sera, che era il mio turno ordinario.”.
L'iniziale compiacenza della teste in favore del ricorrente risulta, dunque, palese.
Di nessuna utilità sono le sit rilasciate da e : il primo Parte_3 Parte_4
s'è limitato a dire di ricordare la presenza della e null'altro; il secondo Pt_1
non la ha neppure menzionata.
ha raccontato: d'aver lavorato in qualità d'apprendista Testimone_2
banconiera presso il bar PI LY dal 10/7/2018 al 31/8/2018, dalle 8 alle 12; d'aver sempre prestato servizio in tale orario insieme alla , la Pt_1
quale esercitava le mansioni di barista, assentandosi a volte per andare nel laboratorio dei gelati.
All'udienza del 16-9-2024, la ha parzialmente modificato le Tes_2
precedenti dichiarazioni, affermando che “Il mio turno terminava alle 13 o a volte alle 15. Anche aveva gli stessi turni. Erano presenti anche i genitori nel suddetto Pt_2
orario” e soggiungendo riguardo la “non sono sicura se avesse dei turni precisi. Pt_1 So solo che al mattino era al bar e al pomeriggio era nel laboratorio, che conoscevo, a preparare i gelati”.
Lo soggetto non ascoltato dall'Ispettorato, ha riferito: “ho Testimone_3
lavorato presso il PI LY nei mesi da giugno a settembre sia nell'anno 2019 che nel
2020. Ho conosciuto , ma io lavoravo al Bar e lei nel laboratorio. Non ho Parte_2
mai visto lavorare presso il bar. lavorava esclusivamente nel Parte_2 Pt_2
laboratorio dei gelati, almeno per il periodo in cui io ho prestato attività. Entravo nel laboratorio quasi mattina per prendere le scorte”, soggiungendo sui capi di prova 8-
9 formulati dal ricorrente “non mai visto svolgere tali mansioni presso Parte_2
il bar”.
Gli elementi maggiormente rilevanti forniti da fornitore del Parte_5
PI LY sono stati i seguenti sui soli capi capi 8-9: “io consegnavo la merce alla famiglia anche a e scaricavo principalmente nel laboratorio. Le nostre Pt_1 Pt_2
bolle non vengono firmate perché è tutto telematico e si paga alla consegna”.
Al riguardo s'osserva che l'aver la provveduto anche a ritirare la merce Pt_1
– ma non anche a firmare le bolle, come, invece, sostenuto dal ricorrente nelle sue difese esposte all' nel corso del procedimento “interno” - CP_1
costituisce dato del tutto neutro e, quindi irrilevante, poiché un simile compito è compatibile sia con la figura del coadiuvante familiare che con quella del dipendente, essendo del tutto ragionevole che il datore di lavoro incarichi di far ciò tra i propri subordinati proprio il familiare poiché soggetto reputato particolarmente affidabile. Tutto ciò premesso e riportato, il complesso delle sit e dalle testimonianze non risulta pienamente omogeneo e univoco nel dar conto dei ritmi lavorativi della figlia del ricorrente.
Volendosi dar credito alla dovrebbe concludersi che la Tes_2 Pt_1
lavorasse di giorno e, a volte, anche il primo pomeriggio sino alle 14/15 e successivamente nel laboratorio dei gelati. Tale ultima circostanza è stata confermata anche dalla CP_2
Va però evidenziato che la conoscenza delle testi è limitata ai soli mesi di luglio e agosto degli anni 2016 e 2017.
Ciò, tuttavia, non collima pienamente con le sit del il quale, Tes_1
relativamente al medesimo suddetto periodo del 2017, ha raccontato agli ispettori che egli iniziava il suo turno alle 12 e d'aver saputo che la Pt_1
prestava servizio al bar “di mattina”, il che sta a significare che la figlia del ricorrente cessava la propria attività non oltre le 12.
Quanto agli 2019 e 2020, v'è solo la deposizione della peraltro Tes_4
limitata al periodo giugno-settembre, periodo nel quale la teste ha dichiarato che la donna non svolgeva mansioni di barista, ma era addetta esclusivamente al laboratorio.
Un simile quadro istruttorio delinea una notevole “elasticità” sia degli orari di lavoro osservati dalla che dei compiti da lei svolti nel periodo 2016- Pt_1
2020. Invero, pur non essendo disponibili dati concreti per le intere annualità,
i dati raccolti in causa danno conto che la in alcuni anni esercitava Pt_1
compiti di barista e d'addetta alla preparazione dei gelati e in altri (gli ultimi
2) operava soltanto presso il laboratorio. Si rileva poi che nel conteggio dei contributi prodotto (all. 19 parte attrice) la donna non risulta “coperta” per il 2019, mentre, come asserito dalla la
[...]
ella lavorò egualmente. Non avendo, però, l'ente previdenziale CP_3
evidenziato tale anomalia, o deve presumersi che si sia trattato d'un errore mnemonico della teste, la quale avrebbe, per così dire, raddoppiato le stagioni nelle quali ella lavoro per il (il che appare alquanto anomalo) oppure Pt_1
che la donna lavorò proprio come coadiuvante familiare dopo la gravidanza o, ancora, - ciò non può essere escluso -che ella non prestò alcuna attività di collaborazione, dedicandosi alla cura del neonato.
Comunque sia, quanto sopra non giova alle ragioni dell'attore poiché quanto emerso in causa è più rivelatore dell'instaurazione d'un rapporto di collaborazione familiare piuttosto che di lavoro subordinato, non essendo stati provati dal quegli elementi idonei a vincere la presunzione di Pt_1
gratuità della prestazione, quali, in particolare, la costante messa a disposizione all'interno del locale aziendale della propria prestazione per l'orario indicato nelle comunicazioni d'assunzione e cioè: per 40 ore settimanali dal 4/7/2015 al 30/9/2015 con la qualifica di cameriera di bar
(all. 7); per 40 ore settimanali come da successivo contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1/6/2016 e con la medesima suddetta qualifica (all. 8); per appena 16 ore settimanali con la qualifica di “addetta alla preparazione dei gelati e altro”, come stabilito nel contratto a tempo determinato per il periodo 16/5/2020-30/9/2020.
Singolare, se non sconcertante, è poi il fatto che non solo il primo contratto, ma anche i successivi prevedessero un periodo di prova – la quale, peraltro, fu sempre superata, come era logico aspettarsi - come se il padre della lavoratrice non fosse già a conoscenza dell'effettiva capacità della figlia d'eseguire le mansioni di barista oppure che egli non avesse maturato un'adeguata consapevolezza di tale capacità quantomeno alla scadenza del primo contratto.
Riguardo poi l'ultimo rapporto s'osserva che, come riferito dalla maggior parte dei testi/informatori, la aveva già dimestichezza nella Pt_1
preparazione dei gelati almeno dal 2017.
Non inutile evidenziare anche che nei primi 2 contratti era pattuita soltanto l'esecuzione di compiti di barista, mentre la lavoratrice lavorava per circa la metà della 40 h settimanali formalmente previste anche presso il laboratorio dei gelati.
Anche tale circostanza risulta maggiormente coerente con l'instaurazione d'un rapporto padre-figlia “elastico” ossia svincolato dai parametri tipici della subordinazione in quanto, in realtà, improntato al perseguimento degli interessi economici del nucleo familiare – gli informatori testi hanno, infatti, dato conto che nel bar lavoravano anche la madre e i fratelli della – Pt_1
che, invece, alla sottoposizione della donna al potere direttivo-gerarchico- disciplinare di . Parte_1
A deporre in senso contrario all'assunto del ricorrente v'è anche il licenziamento della intimatogli il 1/10/2018 dal padre quando ella era Pt_1
incinta.
Non è credibile, infatti, quanto asserito dal ricorrente in ricorso circa il fatto che egli venne a conoscenza della gravidanza soltanto nel dicembre del 2018 e che la figlia avrebbe avuto certezza della stessa soltanto nel mese d'ottobre quando il rapporto di lavoro era già cessato.
L'all. 15 attesta che il 20/10/2018 che la donna si sottopose a una ecografia
“del primo trimestre” e che le sue ultime mestruazioni risalivano al 5-8-2018.
Inverosimile, pertanto, che ella si rese conto d'aspettare un figlio ben dopo ben 4 mesi dalla cessazione del ciclo, periodo nel quale il suo corpo non potè non manifestare modifiche corporali tipiche di colei che è incinta e che il padre non notò tale cambiamento, dovendosi dubitare, peraltro, che ella per imprecisati motivi non rappresentò immediatamente al genitore quale fosse il proprio stato.
Un simile licenziamento, radicalmente nullo, costituiva, dunque, un palese
“fuor d'opera” se operato da colui che avesse per davvero assunto un lavoratore subordinato in quanto lo avrebbe esposto alla legittima “reazione” giudiziale della lavoratrice, la quale, pur essendo la di lui figlia, avrebbe ragionevolmente dovuto porsi in conflitto con il genitore, essendo rimasta ingiustamente disoccupata.
Così non è stato, il che costituisce indice d'un accordo tra le parti volti a far figurare come subordinato quelle che era in realtà un rapporto di collaborazione/coadiuvanza familiare.
Quanto poi alla verificazione nel mese d'ottobre d'una mareggiata 2018, che impose la chiusura del locale, deve replicarsi che l'evento fu successivo al licenziamento, il quale, peraltro, come è dato leggere nella relativa missiva, non conteneva l'esposizione d'alcun motivo fondante il recesso. Circa poi l'effettivo e costante pagamento della retribuzione si rileva che non paiono emergere le anomalie o irregolarità riscontrate dall'Ispettorato.
Deve, invece, rimarcarsi che nella relazione degli ispettori si dà atto che dall'esame del registro corrispettivi degli anni 2015/2016/2017 e 2018 era emerso che in alcune giornate la risultasse registrata sul libro unico del Pt_1
lavoro nonostante il locale fosse chiuso al pubblico. Tale circostanza non risulta essere stata contestata dall'attore.
Alla luce di tutto quanto testè esaminato e illustrato lo scrivente ritiene di condividere la ricostruzione dei fatti di causa operata dall'Ispettorato del lavoro.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – ma anche dall'Ispettorato – le assunzioni della devono ritenersi per Pt_1
davvero oggetto di simulazione, celante lo svolgimento d'un rapporto di collaborazione familiare.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e l'attore condannato alla rifusione degli oneri processuali, che si quantificano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
Rigetta il ricorso.
Condanna a rifondere all' le spese processuali, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 1400,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, €
900,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 1300,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 19/4/2025
Il Giudice del Lavoro dott. FA AV