TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GG MI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG MI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 295/2024 promossa da:
avv. SAMUELE PADULA) Parte_1 Parte_2
RICORRENTE contro avv. ANTONIO FORMARO) Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Promuovendo la presente controversia, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Controparte_1 riferendo: 1) che avevano concluso, con il predetto istituto di credito, in data 11.3.2010, il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per un importo nominale di euro 183.000,00, in data 12.1.2015, il contratto di finanziamento rateale a tasso fisso per un importo nominale di euro 42.845,45 ed in data
4.5.2015 il contratto di finanziamento rateale a tasso fisso per un importo nominale di euro 26.312,00;
2) che con riferimento al contratto di mutuo, la banca aveva modificato, in corso di rapporto, la durata contrattuale, portandola da 300 mesi a 342, con l'aggiunta di 42 rate, in assenza di alcuna approvazione da parte dei signori e e, dunque, in violazione dell'art. 5 del contratto, con Parte_1 Pt_2 conseguente nullità dei maggiori interessi addebitati;
3) che relativamente a tutti i contratti suindicati, il capitale effettivamente erogato era inferiore a quello indicato;
il sistema di ammortamento utilizzato pagina 2 di 11 era indeterminato;
il TAEG indicato nei rispetti contratti era diverso da quello effettivo, con conseguente nullità delle relative clausole contrattuali ex art. 125 bis, comma 6, del TUB;
i tassi erano usurari;
la previsione di rate composte da quote di interessi dava luogo all'addebito di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; ai contratti non risultavano allegati i relativi piani di ammortamento;
4) che in ragione dei predetti addebiti illegittimi, i ricorrenti avevano corrisposto la maggior somma di euro 112.785,56; 5) che quindi la segnalazione in centrale rischi, per un importo diverso e maggiore di quello dovuto, aveva cagionato ai signori e un gravissimo e Parte_1 Pt_2 rilevante danno “sotto il profilo dell'immagine della solvibilità e della reputazione del soggetto finanziato”, tradottosi nella negazione “di ulteriori finanziamenti, nella carenza di liquidità corrente e nella lievitazione dei costi di finanziamento a causa del deterioramento della reputazione di solvibilità”.
Sulla base di tali premesse, e di una perizia stragiudiziale, i ricorrenti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa pronuncia di ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
a) In via principale e di merito
a.1 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di mutuo ipotecario del
11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) e dei contratti di Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n.
1-4181912) e del 04.05.15 (Finanziamento n. 1-4335032) ai sensi del combinato di disposto di cui all'art.li 1346 e 1418, 2° comma, c.c. per indeterminatezza dell'oggetto in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso.
a.2 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di mutuo ipotecario del
11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) e dei contratti di Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n.
1-4181912) e del 04.05.15 (Finanziamento n. 1-4335032) ai sensi dell'art.117 TUB per assenza del piano di ammortamento, mancata e/o difforme indicazione del tasso effettivo, difettosa pattuizione dei giorni e delle formule del calcolo degli interessi e della clausola di indicizzazione del tasso variabile in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso.
a.3 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento degli interessi e delle competenze dei contratto di mutuo ipotecario del 11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) e dei contratti di
Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n. 1-4181912) e del 04.05.15 (Finanziamento n. 1-
4335032) ai sensi dell'art.1815 c.c. per il superamento del tasso soglia d'usura in virtù di quanto previsto dalla Legge 108/96 e per la sussistenza dell'usura pattizia insita negli interessi di mora in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso. pagina 3 di 11 a.4 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento degli interessi e delle competenze del contratto di mutuo ipotecario del 11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) e dei contratti di
Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n. 1-4181912) e del 04.05.15 (Finanziamento n. 1-
4335032) ai sensi dell'art.1815 e art.1283 c.c. per la sussistenza degli interessi anatocistici in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso
a.5 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della modifica contrattuale del mutuo ipotecario del 11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) con specifico riferimento alle originarie 300 rate condotte alle successive 342, come pretese da per omessa produzione da parte della CP_1 stessa ed seguito di rituale richiesta ex art.119 TUB del 06.10.22, del contratto di rinegoziazione del mutuo medesimo ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 1346 e 1418, 2° comma, c.c.
a.6 “Conseguentemente condannare al pagamento in favore dei ricorrenti della CP_1 complessiva somma di € 338.356,68 vale a dire € 112.785,56 + 225.571,12 come sopra spiegato al punto F.1) del presente ricorso, e/o, in alternativa, al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 337.116,32 vale a dire € 112.785,56 + 224.330,76 (come sopra spiegato al punto F.2) del presente ricorso e/o quella diversa, maggior o minor somma che risulterà in corso di causa e/o che si riterrà di giustizia e/o in via equitativa, oltre alle somme successivamente addebitate ed addebitande, anche a mezzo di CTU, a partire dal 28.02.23 al deposito della sentenza, sempre a titolo di interessi superiori al tasso soglia d'usura ai sensi della L.108/96 ed a titolo di interessi anatocistici, in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria dal 21.09.21 (data di costituzione in mora) al saldo effettivo;
b) In via alternativa e di merito
Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale di nella CP_1 conclusione ed esecuzione del contratto di mutuo ipotecario del 11.03.10 (Finanziamento n. 7420159)
e dei contratti di Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n. 1-4181912) e del 04.05.15
(Finanziamento n. 1-4335032) e, conseguentemente dichiarare risolti i predetti contratti per grave inadempimento dell'Istituto di Credito e, conseguentemente, condannare al pagamento in CP_1 favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 338.356,68 vale a dire € 112.785,56 + 225.571,12 come sopra spiegato al punto F.1) del presente ricorso e/o, in alternativa, al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 337.116,32 vale a dire € 112.785,56 + 224.330,76 (come sopra spiegato al punto F.2) del presente ricorso e/o quella diversa, maggior o minor somma che risulterà in corso di causa e/o che si riterrà di giustizia e/ in via equitativa, oltre alle somme successivamente addebitate ed addebitande, anche a mezzo di CTU, a partire dal 28.02.23 al deposito pagina 4 di 11 della sentenza, sempre a titolo di interessi superiori al tasso soglia d'usura ai sensi della L.108/96 ed a titolo di interessi anatocistici, in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria dal 21.09.21 (data di costituzione in mora) al saldo effettivo;
c) in ogni caso con vittoria di spese e compenso di causa, oltre accessori di legge, oltre al rimborso del costo delle perizie tecnico-finanziarie del 21.03.23 (sui mutui) e del 31.05.23 (sulle illegittime segnalazioni in CR) dello studio pari ad € 4.665,80, nonché € 189,54 a titolo di esborso CP_2 all'Istituto di Credito per ottenere la produzione documentale ex art.119 D.L.gs 285/93”.
Costituendosi in giudizio, ha affermato la correttezza del proprio operato, chiedendo Controparte_1 pertanto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita con una C.T.U. contabile affidata alla dottoressa . Persona_1
Espletato tale incombente, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 11.12.2025, con termine sino al 7.11.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Così riassunte le difese delle parti e ricostruito lo svolgimento processuale, può ora passarsi all'esame delle diverse contestazioni, seguendo l'ordine delle questioni riportato sopra.
Dunque, quanto al contratto di mutuo e, in particolare, all'asserito allungamento della durata del piano rateale di rimborso, è pacifico e, comunque, emerge per via documentale, che il piano di rimborso del prestito, convenuto nella durata di 300 mesi, in corso di rapporto è stato rimodulato, prevedendone l'allungamento a 342 rate (doc. A, contratto di mutuo, e doc. G, piano di ammortamento al 17.1.2023, del ricorso). In particolare, come evidenziato nella c.t.u., dall'analisi del piano di ammortamento emerge che la prima rata determinata in applicazione della suddetta rimodulazione temporale è la n. 39 con scadenza 30.6.2013.
Ciò posto, l'art. 5 del contratto prevede espressamente la facoltà, per la parte mutuataria, di richiedere la modifica della durata originaria del mutuo, ma nel caso di specie non vi è prova che i signori e abbiano chiesto la rinegoziazione dell'originaria durata del mutuo. Pertanto, Parte_1 Pt_2
l'allungamento della durata del piano di rimborso è da ritenersi illegittimo;
correttamente, quindi, il
C.T.U. ha provveduto alla rielaborazione del piano di ammortamento, tenendo conto della durata ab origine pattuita.
3.
Relativamente agli importi erogati, essi corrispondono a quelli pattuiti. In particolare, con riferimento a tutti i contratti oggetto di causa, il C.T.U. ha escluso che il capitale erogato sia differente da quello pagina 5 di 11 pattuito, evidenziando: a) quanto al contratto di mutuo, che il capitale erogato di euro 182.727,90 con versamento in accredito sul conto corrente (doc. Z1, estratto conto, del ricorso) è pari al capitale mutuato di euro 183.600,00 al netto dell'imposta di euro 459,00 e delle spese di istruttoria di euro
413,10. Quanto, poi, ai premi assicurativi versati in data 15.10.2010, in relazione alle polizze collegate all'operazione di mutuo, come correttamente osservato dal C.T.U., essi concorrono certamente a determinare il costo dell'operazione e, dunque, attengono all'impiego del capitale mutuato, sicché non rilevano ai fini del computo del capitale finanziato che, quindi, non va conteggiato al netto degli stessi;
b) in merito agli altri due contratti, nelle rispettive richieste di finanziamento (doc. H, contratto di finanziamento del 12.1.2015, e doc. N, contratto di finanziamento del 4.5.2015, del ricorso), risulta indicata, quale destinazione d'uso del finanziamento, il consolidamento del debito e, infatti, l'importo richiesto risulta, rispettivamente, di euro 37.452,32 di cui euro 31.452,32 da utilizzarsi ad estinzione per consolidamento di un precedente finanziamento e di euro 23.000,00 di cui euro 21.500,00 da utilizzarsi, sempre, ad estinzione per consolidamento di un precedente finanziamento.
Conseguentemente, l'importo erogato è indicato per il primo finanziamento in euro 6.000,00 e per il secondo finanziamento in euro 1.500,00. In coerenza con quanto precede, nella documentazione in atti relativa ad entrambi i finanziamenti è specificato che “Per motivi legati all'operatività della gestione del prodotto di consolidamento le voci “importo erogato” e “importo finanziato per l'estinzione di precedenti finanziamenti” potranno al momento della liquidazione essere di valore differente da quanto evidenziato nel contratto. Fermo restando che la somma di tali voci rimarrà invariata e sarà comunque pari a quanto indicato nella voce “importo richiesto”.
Contestualmente alla sottoscrizione dei predetti finanziamenti, il sig. ha stipulato delle Parte_1 polizze assicurative vita e danni, con la previsione del pagamento di un premio anticipato di euro
5.393,13 per il primo finanziamento e di euro 3.312,00 per l'altro finanziamento, da trattenersi dagli importi finanziati e, dunque, come si legge nella c.t.u., il differenziale tra gli importi finanziati e quelli richiesti corrisponde ai premi assicurativi versati.
4.
In merito all'asserita indeterminatezza del sistema di ammortamento utilizzato, la mancata specificazione del regime finanziario adottato per il calcolo del piano di ammortamento, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, non comporta alcuna indeterminatezza della pattuizione, risultando raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, elementi questi evincibili dal piano di ammortamento, contenente, quindi, una dettagliata rappresentazione ex ante dei costi del finanziamento. In altre parole,
pagina 6 di 11 l'accettazione del piano di ammortamento implica l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo, in esso trasfuse.
Peraltro, alcuna normativa di settore impone l'esplicitazione del regime finanziario che presiede alla composizione delle rate e, quindi, del piano di ammortamento.
Inoltre, deve ritenersi che, come correttamente osservato dal C.T.U. con riferimento al contratto di mutuo, “il riferimento alla costanza della rata consenta certamente di individuare nella ripianificazione finanziaria la metodologia prevista per revisione periodica della rata al variare del parametro di riferimento del tasso di interesse convenuto”. Differentemente, premesso che “Il metodo della ripianificazione finanziaria consiste invece nel ricalcolare, a ogni variazione del tasso, l'intero piano di ammortamento residuo, variando di volta in volta la quota capitale congiuntamente alla quota interesse. Anche in questo caso al variare del tasso di interesse varierà ciascuna rata residua modificandosi però non solo nella componente interessi ma anche in quella capitale”, “il contratto avrebbe dovuto prevedere l'invarianza della quota capitale rispetto al piano di ammortamento calcolato ad origine e il ricalcolo della sola componente interessi al variare del tasso di riferimento”.
5.
Quanto alla asserita diversità del TAEG indicato nei tre contratti da quello effettivo, con riferimento al contratto di mutuo il TAEG contrattuale è pari al 2,14%, mentre il TAEG effettivo calcolato dal C.T.U. includendo nel computo del parametro i premi assicurativi versati in relazione alle polizze, pacificamente collegate all'operazione di mutuo, e ad essa contestuali (Cass. n. 8806/2017), è pari al
2,798%. Pertanto, in osservanza del quesito peritale, il C.T.U. ha provveduto, correttamente, al ricalcolo degli interessi ex art. 125 bis TUB (essendo pacifica la qualità di consumatori in capo ai ricorrenti), elaborando un nuovo piano di ammortamento con la rideterminazione delle rate in applicazione del tasso sostitutivo.
Quanto, invece, ai contratti di finanziamento, il C.T.U. ha verificato la perfetta corrispondenza tra il
TAEG, indicato nei rispettivi allegati relativi alle polizze abbinabili al finanziamento, consegnati alla parte finanziata, del 11,86% per il primo finanziamento e del 13,05% per l'altro finanziamento, ed il
TAEG calcolato dal C.T.U. includendo, oltre all'importo delle rate, i premi assicurativi, l'imposta sostitutiva e le spese di invio del rendiconto periodico/documento di sintesi, coincidente, appunto, con le percentuali suindicate.
6.
Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi, la stessa è da escludersi sulla base di quanto verificato dal
C.T.U., in conformità al metodo indicato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza n.
19597/2020. In particolare, quanto al contratto di mutuo, il tasso di mora convenuto nel contratto è del pagina 7 di 11 5,10% (2,10% interesse convenzionale + 3% maggiorazione mora ex art. 5 del contratto), mentre il tasso soglia di mora alla data di conclusione del contratto era del 9,72% (4,38% TEGM categoria mutui ipotecari a tasso variabile rilevazione primo trimestre 2010 + 2,1%); in merito ai contratti di finanziamento, il TEG contrattuale, calcolato dal C.T.U. includendo nel conteggio il premio anticipato delle polizze ed il rimborso delle spese delle comunicazioni periodiche, è del 11,78% per il primo finanziamento e del 12,97% per l'altro finanziamento, mentre il tasso soglia dei rispettivi trimestri
(primo trimestre 2015 per il primo finanziamento e secondo trimestre 2015 per l'altro contratto), alla data di conclusione dei contratti, per la categoria di operazioni “Credito personale”, è del 18,9875% per il primo finanziamento e del 18,51% per il secondo contratto. In sostanza, i tassi pattuiti sono inferiori ai tassi soglia usura.
7.
Quanto all'asserita applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.,
l'ammortamento alla francese è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito;
in particolare, il debitore rimborsa alla fine di ogni anno, o di altro intervallo temporale disciplinante la cadenza delle rate, e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.
Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale. Quindi, l'importo della rata costante è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto. Il criterio di calcolo rende uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento.
Ciò posto, la legge dell'interesse composto appena citata non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata, diversamente da quanto assunto nel ricorso.
Infatti, al termine di ciascun anno, o del diverso periodo di pagamento delle rate, ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento. In altre parole, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Quindi, gli interessi di ogni rata sono calcolati solo sull'importo del capitale residuo, con la conseguenza che ciò non porta al verificarsi di un fenomeno anatocistico.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “la struttura dell'ammortamento a rate costanti, cosiddetto “alla francese”, è caratterizzato dalla previsione, quale modalità di adempimento, del versamento a scadenze predeterminate di rate di identico importo, ma composte da quote di restituzione del capitale e quote di pagamento degli interessi corrispettivi in rapporto variabile nella pagina 8 di 11 successione delle rate;
mentre in quelle iniziali la quota relativa agli interessi è preponderante rispetto
a quella imputata al capitale ancora da restituire, col susseguirsi delle rate, il rapporto tra le due componenti si inverte proprio perché la graduale diminuzione del capitale da rimborsare, avvenuta in conseguenza dei parametri periodicamente effettuati, genera interessi di importo minore” (Cass. n.
34677 del 2022 e Cass. n. 14166 del 2021). Quindi, tale tipologia di finanziamento rispetta il parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. In sostanza, in caso di piano di ammortamento sviluppato in regime composto, il profilo decisivo è che la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, e ciò esclude ogni anatocismo. Questo, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi scaduti.
8.
Quanto alla asserita mancanza dei piani di ammortamento, deve rilevarsi, da un lato, che con riferimento al contratto di mutuo, il piano di ammortamento esiste, risultando allegato al contratto prodotto dagli stessi ricorrenti, dall'altro e, in ogni caso, che come condivisibilmente osservato dal
Tribunale di Udine nella sentenza n. 92 del 22/1/2018, “Sebbene il piano di ammortamento, come ripetutamente affermato dall'Arbitro Bancario Finanziario, “pur se non riversato in un formale allegato al contratto, sia un documento riassuntivo dell'evoluzione del rapporto costruito (…) sulla base dei precetti, delle pattuizioni e delle condizioni negoziali” ed integri “un documento a contenuto contrattuale la cui rimessione al cliente è di per sé doverosa” (decisione n. 3543 del 28 giugno 2013, che richiama le decisioni 3138/12 e 644/10), la sua mancata consegna al cliente non riverbera nella nullità delle clausole contrattuali, ma è, se mai, sanzionabile sul piano risarcitorio;
l'obbligo di dichiarare nel contratto il tasso di interesse e le altre condizioni del rapporto è comunque assolto dalle indicazioni corrispondenti, anche se i dati non vengono elaborati in un piano di ammortamento vero e proprio, posto che, sulla base di quei dati, esso è ricostruibile”. E nel caso di specie, le condizioni economiche di entrambi i rapporti di finanziamenti risultano chiaramente indicate nei rispettivi contratti, come evidenziato dallo stesso C.T.U..
9.
Da quanto sopra consegue che, relativamente al contratto di mutuo, il debito residuo dei ricorrenti, alla data del 31.12.2023, è di euro 75.662,20, in luogo del debito indicato dalla banca in euro 104.280,21, con l'applicazione del tasso minimo dei BOT dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (e non dei dodici mesi precedenti la chiusura di ogni annualità) in aderenza all'art. 117 TUB, che pagina 9 di 11 espressamente prevede l'applicazione di un unico tasso BOT (ossia quello minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto), mentre con riferimento ad entrambi i contratti di finanziamento alcun ricalcolo va effettuato, risultando infondate tutte le contestazioni sollevate al riguardo.
10.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno di euro 112.785,56 pari all'asserito maggior importo corrisposto alla banca e di ulteriori euro 225.571,12 (o in subordine di euro
224.330,76) a titolo di danno non patrimoniale per l'asserita illegittima segnalazione in centrale rischi, deve rilevarsi, da un lato, che il C.T.U. ha rideterminato il rapporto dare-avere tra le parti, riconoscendo, con riferimento al solo contratto di mutuo, che i ricorrenti sono debitori del minor importo di euro 75.662,20, in luogo del debito indicato dalla banca in euro 104.280,21, sicché i signori e sono e restano debitori della banca e, pertanto, nulla è a loro dovuto a titolo Parte_1 Pt_2 risarcitorio e neppure a titolo restitutorio, non risultando neppure formulata la relativa domanda, dall'altro, l'esistenza stessa del debito, oltre che in relazione al contratto di mutuo, anche con riferimento ad entrambi i contratti di finanziamento, prova la legittimità della segnalazione in centrale rischi, in ragione dell'esistenza di posizione scadute da almeno 90 giorni.
Pertanto, e concludendo, la domanda di condanna al risarcimento del danno va respinta.
11.
Risultando fondata la domanda dei ricorrenti solo con riferimento all'illegittima estensione della durata del piano di rimborso, con conseguente rideterminazione del debito nella minore somma di euro
75.662,20, in luogo di quella di euro 104.280,21 indicata dalla le spese di lite vanno compensate CP_3 nella misura del 70% e liquidate, per la restante frazione, in favore dei ricorrenti, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Tenuto conto che la c.t.u. espletata ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni dei ricorrenti solo con riferimento al contratto di mutuo e ad uno solo dei motivi di doglianza proposti, le spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa con separato decreto del 5.8.2025, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico dei ricorrenti nella misura del 70% e della banca nella restante misura del
30%. In ragione di ciò, anche le spese della c.t.p. di euro 4.665,80 vanno rimborsate nella minor somma di euro 1.399,74, così come la spesa di euro 189,54 per la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB
(doc. 5 del ricorso) va rimborsata nella misura di euro 56,86, il tutto per la complessiva somma di euro
1.456,60.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- accerta alla data del 31.12.2023 il debito di euro 75.662,20, in luogo di quello di euro 104.280,21, in capo ai signori e relativamente al contratto di mutuo concluso Parte_1 Parte_2 con in data 11.3.2010; Controparte_1
- respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata dai signori e Parte_1
Parte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite che compensa nella misura del 70% e Controparte_1 liquida per la restante frazione in euro 4.230,90 per compensi, euro 372,30 per contributo unificato e marca da bollo ed euro 1.456,60 per le spese di C.T.P. e ex art. 119 TUB, oltre rimborso per spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- pone definitivamente nei rapporti interni le spese della c.t.u. a carico dei signori e Parte_1 nella misura del 70% e di nella misura del restante 30%. Parte_2 Controparte_1
Reggio Emilia, 12/12/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di GG MI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG MI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 295/2024 promossa da:
avv. SAMUELE PADULA) Parte_1 Parte_2
RICORRENTE contro avv. ANTONIO FORMARO) Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Promuovendo la presente controversia, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Controparte_1 riferendo: 1) che avevano concluso, con il predetto istituto di credito, in data 11.3.2010, il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per un importo nominale di euro 183.000,00, in data 12.1.2015, il contratto di finanziamento rateale a tasso fisso per un importo nominale di euro 42.845,45 ed in data
4.5.2015 il contratto di finanziamento rateale a tasso fisso per un importo nominale di euro 26.312,00;
2) che con riferimento al contratto di mutuo, la banca aveva modificato, in corso di rapporto, la durata contrattuale, portandola da 300 mesi a 342, con l'aggiunta di 42 rate, in assenza di alcuna approvazione da parte dei signori e e, dunque, in violazione dell'art. 5 del contratto, con Parte_1 Pt_2 conseguente nullità dei maggiori interessi addebitati;
3) che relativamente a tutti i contratti suindicati, il capitale effettivamente erogato era inferiore a quello indicato;
il sistema di ammortamento utilizzato pagina 2 di 11 era indeterminato;
il TAEG indicato nei rispetti contratti era diverso da quello effettivo, con conseguente nullità delle relative clausole contrattuali ex art. 125 bis, comma 6, del TUB;
i tassi erano usurari;
la previsione di rate composte da quote di interessi dava luogo all'addebito di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; ai contratti non risultavano allegati i relativi piani di ammortamento;
4) che in ragione dei predetti addebiti illegittimi, i ricorrenti avevano corrisposto la maggior somma di euro 112.785,56; 5) che quindi la segnalazione in centrale rischi, per un importo diverso e maggiore di quello dovuto, aveva cagionato ai signori e un gravissimo e Parte_1 Pt_2 rilevante danno “sotto il profilo dell'immagine della solvibilità e della reputazione del soggetto finanziato”, tradottosi nella negazione “di ulteriori finanziamenti, nella carenza di liquidità corrente e nella lievitazione dei costi di finanziamento a causa del deterioramento della reputazione di solvibilità”.
Sulla base di tali premesse, e di una perizia stragiudiziale, i ricorrenti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa pronuncia di ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
a) In via principale e di merito
a.1 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di mutuo ipotecario del
11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) e dei contratti di Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n.
1-4181912) e del 04.05.15 (Finanziamento n. 1-4335032) ai sensi del combinato di disposto di cui all'art.li 1346 e 1418, 2° comma, c.c. per indeterminatezza dell'oggetto in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso.
a.2 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di mutuo ipotecario del
11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) e dei contratti di Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n.
1-4181912) e del 04.05.15 (Finanziamento n. 1-4335032) ai sensi dell'art.117 TUB per assenza del piano di ammortamento, mancata e/o difforme indicazione del tasso effettivo, difettosa pattuizione dei giorni e delle formule del calcolo degli interessi e della clausola di indicizzazione del tasso variabile in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso.
a.3 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento degli interessi e delle competenze dei contratto di mutuo ipotecario del 11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) e dei contratti di
Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n. 1-4181912) e del 04.05.15 (Finanziamento n. 1-
4335032) ai sensi dell'art.1815 c.c. per il superamento del tasso soglia d'usura in virtù di quanto previsto dalla Legge 108/96 e per la sussistenza dell'usura pattizia insita negli interessi di mora in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso. pagina 3 di 11 a.4 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento degli interessi e delle competenze del contratto di mutuo ipotecario del 11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) e dei contratti di
Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n. 1-4181912) e del 04.05.15 (Finanziamento n. 1-
4335032) ai sensi dell'art.1815 e art.1283 c.c. per la sussistenza degli interessi anatocistici in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso
a.5 “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della modifica contrattuale del mutuo ipotecario del 11.03.10 (Finanziamento n. 7420159) con specifico riferimento alle originarie 300 rate condotte alle successive 342, come pretese da per omessa produzione da parte della CP_1 stessa ed seguito di rituale richiesta ex art.119 TUB del 06.10.22, del contratto di rinegoziazione del mutuo medesimo ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 1346 e 1418, 2° comma, c.c.
a.6 “Conseguentemente condannare al pagamento in favore dei ricorrenti della CP_1 complessiva somma di € 338.356,68 vale a dire € 112.785,56 + 225.571,12 come sopra spiegato al punto F.1) del presente ricorso, e/o, in alternativa, al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 337.116,32 vale a dire € 112.785,56 + 224.330,76 (come sopra spiegato al punto F.2) del presente ricorso e/o quella diversa, maggior o minor somma che risulterà in corso di causa e/o che si riterrà di giustizia e/o in via equitativa, oltre alle somme successivamente addebitate ed addebitande, anche a mezzo di CTU, a partire dal 28.02.23 al deposito della sentenza, sempre a titolo di interessi superiori al tasso soglia d'usura ai sensi della L.108/96 ed a titolo di interessi anatocistici, in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria dal 21.09.21 (data di costituzione in mora) al saldo effettivo;
b) In via alternativa e di merito
Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale di nella CP_1 conclusione ed esecuzione del contratto di mutuo ipotecario del 11.03.10 (Finanziamento n. 7420159)
e dei contratti di Finanziamento del 12.01.15 (Finanziamento n. 1-4181912) e del 04.05.15
(Finanziamento n. 1-4335032) e, conseguentemente dichiarare risolti i predetti contratti per grave inadempimento dell'Istituto di Credito e, conseguentemente, condannare al pagamento in CP_1 favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 338.356,68 vale a dire € 112.785,56 + 225.571,12 come sopra spiegato al punto F.1) del presente ricorso e/o, in alternativa, al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 337.116,32 vale a dire € 112.785,56 + 224.330,76 (come sopra spiegato al punto F.2) del presente ricorso e/o quella diversa, maggior o minor somma che risulterà in corso di causa e/o che si riterrà di giustizia e/ in via equitativa, oltre alle somme successivamente addebitate ed addebitande, anche a mezzo di CTU, a partire dal 28.02.23 al deposito pagina 4 di 11 della sentenza, sempre a titolo di interessi superiori al tasso soglia d'usura ai sensi della L.108/96 ed a titolo di interessi anatocistici, in virtù di tutto quanto esposto in premessa ai punti da A) ad F) del presente ricorso, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria dal 21.09.21 (data di costituzione in mora) al saldo effettivo;
c) in ogni caso con vittoria di spese e compenso di causa, oltre accessori di legge, oltre al rimborso del costo delle perizie tecnico-finanziarie del 21.03.23 (sui mutui) e del 31.05.23 (sulle illegittime segnalazioni in CR) dello studio pari ad € 4.665,80, nonché € 189,54 a titolo di esborso CP_2 all'Istituto di Credito per ottenere la produzione documentale ex art.119 D.L.gs 285/93”.
Costituendosi in giudizio, ha affermato la correttezza del proprio operato, chiedendo Controparte_1 pertanto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita con una C.T.U. contabile affidata alla dottoressa . Persona_1
Espletato tale incombente, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 11.12.2025, con termine sino al 7.11.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Così riassunte le difese delle parti e ricostruito lo svolgimento processuale, può ora passarsi all'esame delle diverse contestazioni, seguendo l'ordine delle questioni riportato sopra.
Dunque, quanto al contratto di mutuo e, in particolare, all'asserito allungamento della durata del piano rateale di rimborso, è pacifico e, comunque, emerge per via documentale, che il piano di rimborso del prestito, convenuto nella durata di 300 mesi, in corso di rapporto è stato rimodulato, prevedendone l'allungamento a 342 rate (doc. A, contratto di mutuo, e doc. G, piano di ammortamento al 17.1.2023, del ricorso). In particolare, come evidenziato nella c.t.u., dall'analisi del piano di ammortamento emerge che la prima rata determinata in applicazione della suddetta rimodulazione temporale è la n. 39 con scadenza 30.6.2013.
Ciò posto, l'art. 5 del contratto prevede espressamente la facoltà, per la parte mutuataria, di richiedere la modifica della durata originaria del mutuo, ma nel caso di specie non vi è prova che i signori e abbiano chiesto la rinegoziazione dell'originaria durata del mutuo. Pertanto, Parte_1 Pt_2
l'allungamento della durata del piano di rimborso è da ritenersi illegittimo;
correttamente, quindi, il
C.T.U. ha provveduto alla rielaborazione del piano di ammortamento, tenendo conto della durata ab origine pattuita.
3.
Relativamente agli importi erogati, essi corrispondono a quelli pattuiti. In particolare, con riferimento a tutti i contratti oggetto di causa, il C.T.U. ha escluso che il capitale erogato sia differente da quello pagina 5 di 11 pattuito, evidenziando: a) quanto al contratto di mutuo, che il capitale erogato di euro 182.727,90 con versamento in accredito sul conto corrente (doc. Z1, estratto conto, del ricorso) è pari al capitale mutuato di euro 183.600,00 al netto dell'imposta di euro 459,00 e delle spese di istruttoria di euro
413,10. Quanto, poi, ai premi assicurativi versati in data 15.10.2010, in relazione alle polizze collegate all'operazione di mutuo, come correttamente osservato dal C.T.U., essi concorrono certamente a determinare il costo dell'operazione e, dunque, attengono all'impiego del capitale mutuato, sicché non rilevano ai fini del computo del capitale finanziato che, quindi, non va conteggiato al netto degli stessi;
b) in merito agli altri due contratti, nelle rispettive richieste di finanziamento (doc. H, contratto di finanziamento del 12.1.2015, e doc. N, contratto di finanziamento del 4.5.2015, del ricorso), risulta indicata, quale destinazione d'uso del finanziamento, il consolidamento del debito e, infatti, l'importo richiesto risulta, rispettivamente, di euro 37.452,32 di cui euro 31.452,32 da utilizzarsi ad estinzione per consolidamento di un precedente finanziamento e di euro 23.000,00 di cui euro 21.500,00 da utilizzarsi, sempre, ad estinzione per consolidamento di un precedente finanziamento.
Conseguentemente, l'importo erogato è indicato per il primo finanziamento in euro 6.000,00 e per il secondo finanziamento in euro 1.500,00. In coerenza con quanto precede, nella documentazione in atti relativa ad entrambi i finanziamenti è specificato che “Per motivi legati all'operatività della gestione del prodotto di consolidamento le voci “importo erogato” e “importo finanziato per l'estinzione di precedenti finanziamenti” potranno al momento della liquidazione essere di valore differente da quanto evidenziato nel contratto. Fermo restando che la somma di tali voci rimarrà invariata e sarà comunque pari a quanto indicato nella voce “importo richiesto”.
Contestualmente alla sottoscrizione dei predetti finanziamenti, il sig. ha stipulato delle Parte_1 polizze assicurative vita e danni, con la previsione del pagamento di un premio anticipato di euro
5.393,13 per il primo finanziamento e di euro 3.312,00 per l'altro finanziamento, da trattenersi dagli importi finanziati e, dunque, come si legge nella c.t.u., il differenziale tra gli importi finanziati e quelli richiesti corrisponde ai premi assicurativi versati.
4.
In merito all'asserita indeterminatezza del sistema di ammortamento utilizzato, la mancata specificazione del regime finanziario adottato per il calcolo del piano di ammortamento, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, non comporta alcuna indeterminatezza della pattuizione, risultando raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, elementi questi evincibili dal piano di ammortamento, contenente, quindi, una dettagliata rappresentazione ex ante dei costi del finanziamento. In altre parole,
pagina 6 di 11 l'accettazione del piano di ammortamento implica l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo, in esso trasfuse.
Peraltro, alcuna normativa di settore impone l'esplicitazione del regime finanziario che presiede alla composizione delle rate e, quindi, del piano di ammortamento.
Inoltre, deve ritenersi che, come correttamente osservato dal C.T.U. con riferimento al contratto di mutuo, “il riferimento alla costanza della rata consenta certamente di individuare nella ripianificazione finanziaria la metodologia prevista per revisione periodica della rata al variare del parametro di riferimento del tasso di interesse convenuto”. Differentemente, premesso che “Il metodo della ripianificazione finanziaria consiste invece nel ricalcolare, a ogni variazione del tasso, l'intero piano di ammortamento residuo, variando di volta in volta la quota capitale congiuntamente alla quota interesse. Anche in questo caso al variare del tasso di interesse varierà ciascuna rata residua modificandosi però non solo nella componente interessi ma anche in quella capitale”, “il contratto avrebbe dovuto prevedere l'invarianza della quota capitale rispetto al piano di ammortamento calcolato ad origine e il ricalcolo della sola componente interessi al variare del tasso di riferimento”.
5.
Quanto alla asserita diversità del TAEG indicato nei tre contratti da quello effettivo, con riferimento al contratto di mutuo il TAEG contrattuale è pari al 2,14%, mentre il TAEG effettivo calcolato dal C.T.U. includendo nel computo del parametro i premi assicurativi versati in relazione alle polizze, pacificamente collegate all'operazione di mutuo, e ad essa contestuali (Cass. n. 8806/2017), è pari al
2,798%. Pertanto, in osservanza del quesito peritale, il C.T.U. ha provveduto, correttamente, al ricalcolo degli interessi ex art. 125 bis TUB (essendo pacifica la qualità di consumatori in capo ai ricorrenti), elaborando un nuovo piano di ammortamento con la rideterminazione delle rate in applicazione del tasso sostitutivo.
Quanto, invece, ai contratti di finanziamento, il C.T.U. ha verificato la perfetta corrispondenza tra il
TAEG, indicato nei rispettivi allegati relativi alle polizze abbinabili al finanziamento, consegnati alla parte finanziata, del 11,86% per il primo finanziamento e del 13,05% per l'altro finanziamento, ed il
TAEG calcolato dal C.T.U. includendo, oltre all'importo delle rate, i premi assicurativi, l'imposta sostitutiva e le spese di invio del rendiconto periodico/documento di sintesi, coincidente, appunto, con le percentuali suindicate.
6.
Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi, la stessa è da escludersi sulla base di quanto verificato dal
C.T.U., in conformità al metodo indicato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza n.
19597/2020. In particolare, quanto al contratto di mutuo, il tasso di mora convenuto nel contratto è del pagina 7 di 11 5,10% (2,10% interesse convenzionale + 3% maggiorazione mora ex art. 5 del contratto), mentre il tasso soglia di mora alla data di conclusione del contratto era del 9,72% (4,38% TEGM categoria mutui ipotecari a tasso variabile rilevazione primo trimestre 2010 + 2,1%); in merito ai contratti di finanziamento, il TEG contrattuale, calcolato dal C.T.U. includendo nel conteggio il premio anticipato delle polizze ed il rimborso delle spese delle comunicazioni periodiche, è del 11,78% per il primo finanziamento e del 12,97% per l'altro finanziamento, mentre il tasso soglia dei rispettivi trimestri
(primo trimestre 2015 per il primo finanziamento e secondo trimestre 2015 per l'altro contratto), alla data di conclusione dei contratti, per la categoria di operazioni “Credito personale”, è del 18,9875% per il primo finanziamento e del 18,51% per il secondo contratto. In sostanza, i tassi pattuiti sono inferiori ai tassi soglia usura.
7.
Quanto all'asserita applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.,
l'ammortamento alla francese è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito;
in particolare, il debitore rimborsa alla fine di ogni anno, o di altro intervallo temporale disciplinante la cadenza delle rate, e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.
Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale. Quindi, l'importo della rata costante è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto. Il criterio di calcolo rende uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento.
Ciò posto, la legge dell'interesse composto appena citata non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata, diversamente da quanto assunto nel ricorso.
Infatti, al termine di ciascun anno, o del diverso periodo di pagamento delle rate, ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento. In altre parole, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Quindi, gli interessi di ogni rata sono calcolati solo sull'importo del capitale residuo, con la conseguenza che ciò non porta al verificarsi di un fenomeno anatocistico.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “la struttura dell'ammortamento a rate costanti, cosiddetto “alla francese”, è caratterizzato dalla previsione, quale modalità di adempimento, del versamento a scadenze predeterminate di rate di identico importo, ma composte da quote di restituzione del capitale e quote di pagamento degli interessi corrispettivi in rapporto variabile nella pagina 8 di 11 successione delle rate;
mentre in quelle iniziali la quota relativa agli interessi è preponderante rispetto
a quella imputata al capitale ancora da restituire, col susseguirsi delle rate, il rapporto tra le due componenti si inverte proprio perché la graduale diminuzione del capitale da rimborsare, avvenuta in conseguenza dei parametri periodicamente effettuati, genera interessi di importo minore” (Cass. n.
34677 del 2022 e Cass. n. 14166 del 2021). Quindi, tale tipologia di finanziamento rispetta il parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. In sostanza, in caso di piano di ammortamento sviluppato in regime composto, il profilo decisivo è che la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, e ciò esclude ogni anatocismo. Questo, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi scaduti.
8.
Quanto alla asserita mancanza dei piani di ammortamento, deve rilevarsi, da un lato, che con riferimento al contratto di mutuo, il piano di ammortamento esiste, risultando allegato al contratto prodotto dagli stessi ricorrenti, dall'altro e, in ogni caso, che come condivisibilmente osservato dal
Tribunale di Udine nella sentenza n. 92 del 22/1/2018, “Sebbene il piano di ammortamento, come ripetutamente affermato dall'Arbitro Bancario Finanziario, “pur se non riversato in un formale allegato al contratto, sia un documento riassuntivo dell'evoluzione del rapporto costruito (…) sulla base dei precetti, delle pattuizioni e delle condizioni negoziali” ed integri “un documento a contenuto contrattuale la cui rimessione al cliente è di per sé doverosa” (decisione n. 3543 del 28 giugno 2013, che richiama le decisioni 3138/12 e 644/10), la sua mancata consegna al cliente non riverbera nella nullità delle clausole contrattuali, ma è, se mai, sanzionabile sul piano risarcitorio;
l'obbligo di dichiarare nel contratto il tasso di interesse e le altre condizioni del rapporto è comunque assolto dalle indicazioni corrispondenti, anche se i dati non vengono elaborati in un piano di ammortamento vero e proprio, posto che, sulla base di quei dati, esso è ricostruibile”. E nel caso di specie, le condizioni economiche di entrambi i rapporti di finanziamenti risultano chiaramente indicate nei rispettivi contratti, come evidenziato dallo stesso C.T.U..
9.
Da quanto sopra consegue che, relativamente al contratto di mutuo, il debito residuo dei ricorrenti, alla data del 31.12.2023, è di euro 75.662,20, in luogo del debito indicato dalla banca in euro 104.280,21, con l'applicazione del tasso minimo dei BOT dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (e non dei dodici mesi precedenti la chiusura di ogni annualità) in aderenza all'art. 117 TUB, che pagina 9 di 11 espressamente prevede l'applicazione di un unico tasso BOT (ossia quello minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto), mentre con riferimento ad entrambi i contratti di finanziamento alcun ricalcolo va effettuato, risultando infondate tutte le contestazioni sollevate al riguardo.
10.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno di euro 112.785,56 pari all'asserito maggior importo corrisposto alla banca e di ulteriori euro 225.571,12 (o in subordine di euro
224.330,76) a titolo di danno non patrimoniale per l'asserita illegittima segnalazione in centrale rischi, deve rilevarsi, da un lato, che il C.T.U. ha rideterminato il rapporto dare-avere tra le parti, riconoscendo, con riferimento al solo contratto di mutuo, che i ricorrenti sono debitori del minor importo di euro 75.662,20, in luogo del debito indicato dalla banca in euro 104.280,21, sicché i signori e sono e restano debitori della banca e, pertanto, nulla è a loro dovuto a titolo Parte_1 Pt_2 risarcitorio e neppure a titolo restitutorio, non risultando neppure formulata la relativa domanda, dall'altro, l'esistenza stessa del debito, oltre che in relazione al contratto di mutuo, anche con riferimento ad entrambi i contratti di finanziamento, prova la legittimità della segnalazione in centrale rischi, in ragione dell'esistenza di posizione scadute da almeno 90 giorni.
Pertanto, e concludendo, la domanda di condanna al risarcimento del danno va respinta.
11.
Risultando fondata la domanda dei ricorrenti solo con riferimento all'illegittima estensione della durata del piano di rimborso, con conseguente rideterminazione del debito nella minore somma di euro
75.662,20, in luogo di quella di euro 104.280,21 indicata dalla le spese di lite vanno compensate CP_3 nella misura del 70% e liquidate, per la restante frazione, in favore dei ricorrenti, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Tenuto conto che la c.t.u. espletata ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni dei ricorrenti solo con riferimento al contratto di mutuo e ad uno solo dei motivi di doglianza proposti, le spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa con separato decreto del 5.8.2025, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico dei ricorrenti nella misura del 70% e della banca nella restante misura del
30%. In ragione di ciò, anche le spese della c.t.p. di euro 4.665,80 vanno rimborsate nella minor somma di euro 1.399,74, così come la spesa di euro 189,54 per la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB
(doc. 5 del ricorso) va rimborsata nella misura di euro 56,86, il tutto per la complessiva somma di euro
1.456,60.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- accerta alla data del 31.12.2023 il debito di euro 75.662,20, in luogo di quello di euro 104.280,21, in capo ai signori e relativamente al contratto di mutuo concluso Parte_1 Parte_2 con in data 11.3.2010; Controparte_1
- respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata dai signori e Parte_1
Parte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite che compensa nella misura del 70% e Controparte_1 liquida per la restante frazione in euro 4.230,90 per compensi, euro 372,30 per contributo unificato e marca da bollo ed euro 1.456,60 per le spese di C.T.P. e ex art. 119 TUB, oltre rimborso per spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- pone definitivamente nei rapporti interni le spese della c.t.u. a carico dei signori e Parte_1 nella misura del 70% e di nella misura del restante 30%. Parte_2 Controparte_1
Reggio Emilia, 12/12/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 11 di 11