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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 10 giugno
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2711/21 r. g., vertente
TRA già rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Scialò,, presso il quale Parte_1 Parte_2 elettivamente domicilia, in Napoli, via Scarlatti n. 150
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erminia Controparte_1 CP_2
Addivinola, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, via Santa Lucia n. 81
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la società indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1886 del 2020 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 59 del 2014, per un importo di euro 9.006,00, della
[...]
Con
, irrogatale quale obbligata solidale con il Sindaco Controparte_3
[...]
, per violazione degli artt. 101 e 133 del d.l.vo n. 152 del 2006, per Controparte_5
l'avvenuta effettuazione di uno scarico in corpo idrico ricettore, senza rispettare i limiti di cui alla tab. 3, all. 5, parte III del d.l.vo n. 152 del 2006 (per l'Azoto ammoniacale e per l . CP_6
Censurava detta pronuncia, lamentando che il primo Giudice non aveva considerato le illegittimità della sanzione impugnata, per la mancata comunicazione degli esiti delle analisi e della precisa entità
1 dei superamenti riscontrati rispetto ai limiti consentiti, nonché l'assenza di colpa, in quanto l'illecito contestato era stato dovuto a fenomeni di anomala affluenza nel depuratore comunale di reflui di origine prevalentemente industriale ad elevate concentrazione di inquinanti, quindi ai limiti delle dotazioni impiantistiche, preesistenti alla presa di consegna dell'impianto.
Si doleva, infine, dell'immotivato mancato accoglimento della domanda, formulata in via subordinata, di riduzione della sanzione sino al minimo edittale. Sottolineava che in considerazione del disposto dell'art. 140 del d.l.vo n. 152 del 2006 e del DD n. 242 del 2012 ricorreva la circostanza attenuante della condotta riparatoria, per essere rientrati i valori nei limiti di legge prima dell'irrogazione della sanzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'annullamento della sanzione opposta, in subordine con la sua rideterminazione al minimo edittale.
Si costituiva la resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, per mancanza di specificità.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., n. 13293 del 2020) l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (qui qui ratione temporis applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass. n. 21824 del 2019).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione, pur prevalentemente riproduttivi di argomenti d'altronde troppo sinteticamente affrontati dal primo
Giudice), avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello va rigettato.
2 La società appellante richiama in primo luogo la sua posizione di mero gestore dell'impianto, addebitando il fatto contestato a carenze strutturali del depuratore comunale e, quindi, a un'anomala affluenza nel depuratore comunale di reflui di origine industriale particolarmente inquinanti.
L'assunto non ha pregio.
L'art. 133 del d.l.vo n. 152 del 2006 pone la sanzione ivi prevista a carico di “chiunque comunque effettui" o "continui ad effettuare o mantenere" scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124.
Alla luce di un tale inequivoco tenore letterale della norma il gestore operativo è certamente da ritenere l'autore materiale, o quantomeno il corresponsabile della condotta vietata. A prescindere, infatti, dall'individuazione del soggetto titolare dell'impianto nonché del soggetto a cui spetti richiedere l'autorizzazione allo scarico e, quindi, assumere ogni decisione in ordine all'inoltro di detta richiesta, il gestore operativo risponde in ogni caso della propria condotta, che consiste nell'effettuare o mantenere lo scarico in assenza del necessario provvedimento autorizzativo.
In tale contesto la S.C. (cfr. Cass. n. 3176 del 2006) pur con riferimento alla fattispecie di cui al previgente art. 54 del d.l.vo n. 152 del 1999 che puniva "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie… senza l'autorizzazione", ha affermato che l'infrazione in questione "non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata;
ne consegue che, nel caso di messa in funzione di nuovi scarichi, della violazione non risponde il soggetto che, pur essendo rimasto formale intestatario dell'autorizzazione, abbia di fatto trasferito l'impianto, ma unicamente l'autore materiale della condotta illecita").
Ancor più nettamente la (cfr. Cass. n. 28653 del 2011) ha sottolineato che in tema di Parte_3 violazioni amministrative relative agli scarichi delle acque reflue da depuratore comunale,
l'affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferito, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, con la conseguenza che, in caso di commissione di violazioni amministrative, solo all'interno della struttura di quest'ultimo può operare il principio della solidarietà di cui all'art. 6 l. 24 novembre 1981 n. 689; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.
Dunque, a prescindere da qualsivoglia contenuto, peraltro da alcuno dedotto, della convenzione tra la società e il il gestore dell'impianto ha assunto una responsabilità di posizione per le illecite CP_5
3 immissioni sanzionate, dovendo controllare e prevenire e, in caso di effettiva impossibilità, di intervenire per ragioni strutturali non immediatamente fronteggiabili, segnalare tempestivamente il problema.
Ne discende, pertanto, che l'illecito è addebitabile (certamente almeno anche) alla società appellante, che alla luce di quanto esposto ha tenuto una condotta assistita da colpa.
Peraltro, in tema di sanzioni amministrative, l'onere della prova dell'elemento soggettivo incombe sul contravventore, in quanto: "Il principio posto dall'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente." (così Cass n. 664 del
2000).
Può anche considerarsi che in questa sede l'appellante chiede anche la riduzione delle sanzioni, di cui si dirà, per il rientro nella normalità dei valori prima in eccesso, quindi per la riparazione del danno, il che implicitamente lascia intendere, per la stessa esposizione attorea, la possibilità di controllo dei superamenti.
Inconferenti sono anche le doglianze sulla contestazione.
Premesso che non è costituisce più res controversa il rispetto del termine di cui all'art. 14 della l. 689 del 1981, la contestazione del superamento dei limiti di cui alla tab. 3, all 5, parte III del d.l.vo n. 152 del 2006 è stata notificata alla società, unitamente al verbale di sopralluogo e prelievo n. 1/C.I del 13 novembre 2012 dell' e ai rapporti di prova nn. 201202308-001 del 22 novembre Parte_4
2012 dell' e 201200645 del 12 dicembre 2012 dell' . Se si considera Parte_5 Parte_4 che la medesima società è stata anche ascoltata in sede di richiesta audizione e che all'ispezione e al prelievo dei campioni vi era anche, in rappresentanza, un addetto alla manutenzione, non può residuare alcun dubbio sull'esaustività della contestazione, per essere stata la società messa in condizione di tutelare il suo diritto di difesa, d'altronde ampiamente esercitato, e sul rispetto dello schema di cui all'art. 15 della l. n. 689 cit..
Parte appellante, infine, contesta che il primo Giudice non abbia accolto la sua domanda subordinata di riduzione delle sanzioni.
Tuttavia, in primo grado, la riduzione della sanzione era stata richiesta perché determinata in spregio ai criteri fissati dal D.G.R. n. 245 del 2011, che concernono la “ridotta gravità della violazione in base al tipo di superamento” e del contestato “superamento di uno o più paramenti nelle tabelle allegate alla parte terza del d.lgs. 152/2006”, prospettiva che viene abbandonata nel gravame ove,
4 con un'inammissibile mutamento della causa petendi, viene offerta la diversa e nuova prospettazione dell'applicabilità della circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 140 del d.l.vo n. 152 cit..
In ogni caso la sanzione introedittale è stata motivatamente determinata in una misura, che di per sé appare congrua e ragionevole, ben più vicina al minimo che al massimo dei limiti previsti dall'art. 133 sopra cit. e non sono stati offerti argomenti chiari atti a fondare un diritto al contenimento nella misura minima.
In conclusione, e alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va senz'altro disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'effettiva insufficienza, nella sentenza di primo grado, degli sviluppi argomentativi sui profili posti a base dell'appello, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n.
77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 10 giugno
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2711/21 r. g., vertente
TRA già rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Scialò,, presso il quale Parte_1 Parte_2 elettivamente domicilia, in Napoli, via Scarlatti n. 150
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erminia Controparte_1 CP_2
Addivinola, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, via Santa Lucia n. 81
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la società indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1886 del 2020 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 59 del 2014, per un importo di euro 9.006,00, della
[...]
Con
, irrogatale quale obbligata solidale con il Sindaco Controparte_3
[...]
, per violazione degli artt. 101 e 133 del d.l.vo n. 152 del 2006, per Controparte_5
l'avvenuta effettuazione di uno scarico in corpo idrico ricettore, senza rispettare i limiti di cui alla tab. 3, all. 5, parte III del d.l.vo n. 152 del 2006 (per l'Azoto ammoniacale e per l . CP_6
Censurava detta pronuncia, lamentando che il primo Giudice non aveva considerato le illegittimità della sanzione impugnata, per la mancata comunicazione degli esiti delle analisi e della precisa entità
1 dei superamenti riscontrati rispetto ai limiti consentiti, nonché l'assenza di colpa, in quanto l'illecito contestato era stato dovuto a fenomeni di anomala affluenza nel depuratore comunale di reflui di origine prevalentemente industriale ad elevate concentrazione di inquinanti, quindi ai limiti delle dotazioni impiantistiche, preesistenti alla presa di consegna dell'impianto.
Si doleva, infine, dell'immotivato mancato accoglimento della domanda, formulata in via subordinata, di riduzione della sanzione sino al minimo edittale. Sottolineava che in considerazione del disposto dell'art. 140 del d.l.vo n. 152 del 2006 e del DD n. 242 del 2012 ricorreva la circostanza attenuante della condotta riparatoria, per essere rientrati i valori nei limiti di legge prima dell'irrogazione della sanzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'annullamento della sanzione opposta, in subordine con la sua rideterminazione al minimo edittale.
Si costituiva la resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, per mancanza di specificità.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., n. 13293 del 2020) l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (qui qui ratione temporis applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass. n. 21824 del 2019).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione, pur prevalentemente riproduttivi di argomenti d'altronde troppo sinteticamente affrontati dal primo
Giudice), avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello va rigettato.
2 La società appellante richiama in primo luogo la sua posizione di mero gestore dell'impianto, addebitando il fatto contestato a carenze strutturali del depuratore comunale e, quindi, a un'anomala affluenza nel depuratore comunale di reflui di origine industriale particolarmente inquinanti.
L'assunto non ha pregio.
L'art. 133 del d.l.vo n. 152 del 2006 pone la sanzione ivi prevista a carico di “chiunque comunque effettui" o "continui ad effettuare o mantenere" scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124.
Alla luce di un tale inequivoco tenore letterale della norma il gestore operativo è certamente da ritenere l'autore materiale, o quantomeno il corresponsabile della condotta vietata. A prescindere, infatti, dall'individuazione del soggetto titolare dell'impianto nonché del soggetto a cui spetti richiedere l'autorizzazione allo scarico e, quindi, assumere ogni decisione in ordine all'inoltro di detta richiesta, il gestore operativo risponde in ogni caso della propria condotta, che consiste nell'effettuare o mantenere lo scarico in assenza del necessario provvedimento autorizzativo.
In tale contesto la S.C. (cfr. Cass. n. 3176 del 2006) pur con riferimento alla fattispecie di cui al previgente art. 54 del d.l.vo n. 152 del 1999 che puniva "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie… senza l'autorizzazione", ha affermato che l'infrazione in questione "non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata;
ne consegue che, nel caso di messa in funzione di nuovi scarichi, della violazione non risponde il soggetto che, pur essendo rimasto formale intestatario dell'autorizzazione, abbia di fatto trasferito l'impianto, ma unicamente l'autore materiale della condotta illecita").
Ancor più nettamente la (cfr. Cass. n. 28653 del 2011) ha sottolineato che in tema di Parte_3 violazioni amministrative relative agli scarichi delle acque reflue da depuratore comunale,
l'affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferito, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, con la conseguenza che, in caso di commissione di violazioni amministrative, solo all'interno della struttura di quest'ultimo può operare il principio della solidarietà di cui all'art. 6 l. 24 novembre 1981 n. 689; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.
Dunque, a prescindere da qualsivoglia contenuto, peraltro da alcuno dedotto, della convenzione tra la società e il il gestore dell'impianto ha assunto una responsabilità di posizione per le illecite CP_5
3 immissioni sanzionate, dovendo controllare e prevenire e, in caso di effettiva impossibilità, di intervenire per ragioni strutturali non immediatamente fronteggiabili, segnalare tempestivamente il problema.
Ne discende, pertanto, che l'illecito è addebitabile (certamente almeno anche) alla società appellante, che alla luce di quanto esposto ha tenuto una condotta assistita da colpa.
Peraltro, in tema di sanzioni amministrative, l'onere della prova dell'elemento soggettivo incombe sul contravventore, in quanto: "Il principio posto dall'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente." (così Cass n. 664 del
2000).
Può anche considerarsi che in questa sede l'appellante chiede anche la riduzione delle sanzioni, di cui si dirà, per il rientro nella normalità dei valori prima in eccesso, quindi per la riparazione del danno, il che implicitamente lascia intendere, per la stessa esposizione attorea, la possibilità di controllo dei superamenti.
Inconferenti sono anche le doglianze sulla contestazione.
Premesso che non è costituisce più res controversa il rispetto del termine di cui all'art. 14 della l. 689 del 1981, la contestazione del superamento dei limiti di cui alla tab. 3, all 5, parte III del d.l.vo n. 152 del 2006 è stata notificata alla società, unitamente al verbale di sopralluogo e prelievo n. 1/C.I del 13 novembre 2012 dell' e ai rapporti di prova nn. 201202308-001 del 22 novembre Parte_4
2012 dell' e 201200645 del 12 dicembre 2012 dell' . Se si considera Parte_5 Parte_4 che la medesima società è stata anche ascoltata in sede di richiesta audizione e che all'ispezione e al prelievo dei campioni vi era anche, in rappresentanza, un addetto alla manutenzione, non può residuare alcun dubbio sull'esaustività della contestazione, per essere stata la società messa in condizione di tutelare il suo diritto di difesa, d'altronde ampiamente esercitato, e sul rispetto dello schema di cui all'art. 15 della l. n. 689 cit..
Parte appellante, infine, contesta che il primo Giudice non abbia accolto la sua domanda subordinata di riduzione delle sanzioni.
Tuttavia, in primo grado, la riduzione della sanzione era stata richiesta perché determinata in spregio ai criteri fissati dal D.G.R. n. 245 del 2011, che concernono la “ridotta gravità della violazione in base al tipo di superamento” e del contestato “superamento di uno o più paramenti nelle tabelle allegate alla parte terza del d.lgs. 152/2006”, prospettiva che viene abbandonata nel gravame ove,
4 con un'inammissibile mutamento della causa petendi, viene offerta la diversa e nuova prospettazione dell'applicabilità della circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 140 del d.l.vo n. 152 cit..
In ogni caso la sanzione introedittale è stata motivatamente determinata in una misura, che di per sé appare congrua e ragionevole, ben più vicina al minimo che al massimo dei limiti previsti dall'art. 133 sopra cit. e non sono stati offerti argomenti chiari atti a fondare un diritto al contenimento nella misura minima.
In conclusione, e alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va senz'altro disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione dell'effettiva insufficienza, nella sentenza di primo grado, degli sviluppi argomentativi sui profili posti a base dell'appello, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n.
77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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