TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 758/25 RG iscritta in data 3.2.25, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Isabela Giubelan, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Romaldo n. 8;
RICORRENTE
E
(CF: ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 11.12.25, all'esito della discussione della parte ricorrente sulle conclusioni ivi formulate, il giudice delegato riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.2.25 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
Per_ con in Ucraina in data 18.9.11, dalla cui unione era nato (6.7.13), deducendo Controparte_1 che era stata pronunciata in Ucraina sentenza di divorzio prevedendosi il collocamento del minore presso la madre e la previsione di un mantenimento di € 16,00 in moneta locale, allegando di essersi trasferita in Italia in Battipaglia con il minore, e che il resistente si era disinteressato totalmente del figlio, non solo non corrispondendo alcunchè ma anche non preoccupandosi di mantenere un qualsiasi rapporto, chiedeva un modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale, con richiesta di affido esclusivo rafforzato e previsione di un congruo assegno di mantenimento.
Instaurato il contraddittorio, dopo la prevista rinnovazione della notifica, perfezionatasi oltre il termine (all'udienza del 24.6.25, veniva concessi anche i provvedimenti indifferibili, autorizzando la madre a richiedere il permesso di soggiorno per il minore) all'udienza del 11.12.25 compariva la ricorrente, mentre non si costituiva in giudizio per il resistente che veniva pertanto dichiarato contumace.
Disposta l'audizione della ricorrente sulle conclusioni della parte ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto, essendosi in presenza di concreti indici rilevatori di inadeguatezza genitoriale del padre.
Invero, il resistente (che ha ricevuto regolarmente la notifica ed ha preferito non costituirsi) ha del tutto trascurato il rapporto con il figlio, senza preoccuparsi neanche di attivarsi per consentire la gestione del minore nel territorio straniero, evitando qualsiasi contatto con il figlio che, fortunatamente, è accudito dalla madre che si occupa di tutto.
Più precisamente, dalla audizione della ricorrente è emerso che il padre del minore è sempre vissuto in Ucraina, non si mai preoccupato da quando il ragazzo è in Italia di contattarlo, né di provvedere al mantenimento ancorchè minimo.
Orbene, è noto che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo;
integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez.
I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure).
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre, tanto ciò è vero che si è reso necessario un provvedimento indifferibile per consentire che il minore, che è integrato sul territorio italiano, potesse ottenere il permesso di soggiorno. A fronte del totale disinteresse del padre, non appare opportuno disporre l'audizione del minore che potrebbe determinare in lui la riviviscenza di una perdita ormai acquisita.
Per queste ragioni va accolto il ricorso, disponendosi altresì, in considerazione del tempo trascorso e delle esigenze del minore, rapportate all'età, ignorandosi anche l'attività del genitore, la determinazione di un assegno di mantenimento di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovendo ciascuno dei genitori contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14 come modificato, parametrati al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di divorzio, dispone che Per_ il minore sia affidato in via esclusiva alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2) Determina in € 200,00 l'assegno di mantenimento per il figlio dovuto dal resistente mensilmente in favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3) Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
4) Conferma per il resto la sentenza;
5) Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in € 2910,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15.12.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi