Art. 5. (Scambio di dati con la Banca d'Italia) 1. ((Il titolare dell'archivio)) puo' richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all' articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , introdotto dall' articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 , per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , puo' richiedere ((al titolare dell'archivio)) aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , puo' richiedere ((al titolare dell'archivio)) aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.