Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 14/04/2025 nella causa n. 570/2023 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. TAMBURELLI NICOLA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e PAVANELLO Controparte_1
ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
Premesso che: con ricorso depositato in data 19.6.2023, , docente di scuola primaria Parte_1 dipendente del , in servizio presso il Circolo 5 di Alessandria Controparte_2 ha contestato la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della censura irrogatale con comunicazione del 20.1.2023 dalla Dirigente Scolastica, sostenendo di non aver violato gli obblighi contrattuali di sorveglianza degli alunni in fase di uscita da scuola e comunque ritenendo sproporzionata la sanzione comminata rispetto ai fatti contestati;
ella ha quindi chiesto disporsene l'annullamento.
Il , costituitosi in giudizio, ha affermato la correttezza e Controparte_2 legittimità della sanzione irrogata, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti ed è stata discussa all'odierna udienza;
all'esito è pronunciata la presente sentenza.
1
Considerato che:
- con lettera del 17.11.2022, il Dirigente Scolastico dell ha Parte_2 comunicato alla ricorrente l'“avvio di procedimento disciplinare – atto di contestazione di addebito” del seguente tenore: “con comunicazione scritta (depositata agli atti della scuola), pervenuta alla scrivente (Prot. Ris. n.355, 9/11/2022) è stato notificato quanto segue.
Il giorno 4/11/2022, al termine delle lezioni, alle ore 16,20, al momento dell'uscita dei bambini dal plesso di Scuola Primaria “ presso cui la S.V. stava prestando servizio, Per_1 gli alunni della classe 3 A sono stati affidati dalla S.V. alla collaboratrice scolastica in servizio al piano terra affinché provvedesse da sola, autonomamente e senza la compresenza della S.V. in qualità di docente in servizio durante tale orario, alla consegna degli alunni ai familiari che li attendevano all'uscita, sul piazzale della scuola, senza alcun accertamento, da parte della S.V. della presenza di tutti i genitori/delegati sul piazzale nè monitoraggio alcuno sulla consegna di ogni bambino al rispettivo familiare o delegato/a, contrariamente alle previsioni degli obblighi contrattuali e civilistici in capo al personale docente. I bambini sono stati quindi incautamente consegnati dalla S.V. alla collaboratrice scolastica, la quale, peraltro, in quanto supplente, non conosceva ancora i familiari né i delegati al ritiro dei bimbi, ciò che la stessa ha prontamente sottolineato alla S.V., con grande preoccupazione, come si evince da quanto dalla stessa notificato alla scrivente
(documentazione agli atti). L'inadeguatezza e la pericolosità di tale agire sono stati evidenziati alla S.V. anche dall'insegnante di Scuola dell'infanzia che era lì presente e stava presidiando l'uscita degli alunni della propria sezione. Nonostante ciò la S.V. ha affidato la consegna degli alunni alla CS, senza fornire presidio alcuno, affermando, con atteggiamento di totale noncuranza, che intanto sarebbero stati gli alunni a riconoscere chi li avrebbe prelevati.
I fatti (a cui hanno assistito gli operatori scolastici e i genitori presenti in quel momento) sono stati riportati alla scrivente , che ha prontamente messo in atto un Parte_3 attento percorso istruttorio, al fine di possedere idonei elementi di verifica.
La collaboratrice scolastica in questione ha segnalato e descritto l'accaduto in apposita relazione, depositata agli atti della scuola (Prot. Ris.360, 11/11/2022), confermando così formalmente lo stesso alla scrivente e fornendo ulteriore evidenza della veridicità dei fatti.
Per quanto sopra esposto, risulterebbe quindi che la S.V., non provvedendo all'accertamento della presenza dei genitori/familiari/delegati dei bambini all'uscita degli alunni della classe in cui prestava servizio (3 A né alla consegna diretta agli stessi Per_1 Co (e/o monitoraggio sulla loro consegna da parte della peraltro di nuova nomina) al momento dell'uscita dei piccoli da scuola, abbia assunto atteggiamenti contrari all'obbligo di attenta e costante vigilanza dovere essenziale del docente ed educatore (artt. 2047 e 2048
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del codice Civile-obbligo di vigilanza sui minori e il risarcibilità dei danni da essi cagionati- e
CCNL 2006-2009 art. 29, c. 5).
In relazione a tali fatti, si contesta alla S.V. di essere venuta meno all'obbligo lavorativo di vigilanza sui minori mancanza soggetta all'irrogazione di sanzioni disciplinari di cui i sopra citati artt. del D.Lgs 165/2001, D.Lgs. 150/2009 e CCNL del 29/11/2007, Art. 19 c. 5.”;
- la ricorrente ha fatto pervenire alla Dirigente Scolastica memoria scritta, in cui ha rappresentato che nel momento in cui i bambini si stavano mettendo in fila per uscire dalla classe al termine delle lezioni “si sono verificate più situazioni spiacevoli, dettate da comportamenti poco disciplinati: D. dava uno schiaffo al suo compagno M., F. spingeva la sua compagna che a sua volta è finita contro di me facendomi quasi cadere (ho però battuto l'occhio nel trolley dello zaino) e altre situazioni spiacevoli. Considerati tali atteggiamenti, ho ritenuto opportuno invitarli a risedersi, quindi a farli uscire uno per uno
(mancavano tre minuti al suono della campanella). Al fine di gestire al meglio la consegna degli alunni ai genitori, aprendo la porta della classe vedevo la collaboratrice scolastica intenta a consegnare i bambini dell'infanzia ai genitori. Mi rivolgevo quindi a lei spiegandole la situazione abbastanza agitata della classe e le chiedevo la gentilezza di raggiugermi una volta consegnati i bambini della Scuola d'Infanzia. Dopo pochi minuti la stessa mi raggiungeva e, dopo un mio attento controllo della presenza di tutti i genitori nonché eventuali delegati e/o autorizzati al ritiro dei bambini stessi (infatti, come Lei stessa può verificare, la collocazione della classe è tale da permettere di vedere tutto il cortile), la informavo che erano tutti presenti, e che anche se lei non li conosceva non doveva preoccuparsi, in quanto io ero alle sue spalle e vedevo quindi il genitore che si avvicinava a ritirare il piccolo, inoltre ogni bambino riconosceva i propri genitori.”;
- anche in sede di audizione orale la docente ha riferito di essersi rivolta alla collaboratrice scolastica, nonostante si trattasse di supplente appena arrivata presso il plesso scolastico, in quanto al momento del suono della campanella alcuni alunni della classe a lei affidata stavano assumendo atteggiamenti potenzialmente pericolosi, pertanto ha ritenuto prudente assegnare i bambini alla collaboratrice affinchè li consegnasse ad uno ad uno ai genitori/delegati; ella ha confermato di non aver provveduto personalmente alla consegna dei minori alle famiglie, ma di aver cercato di monitorare da dietro al collaboratrice;
- in merito ai fatti accaduti, la collaboratrice scolastica interessata, , ha Parte_4 rilasciato apposita relazione scritta del seguente tenore letterale: “Nel pomeriggio verso l'ora di uscita precisamente alle ore 16,20 la maestra della classe 3A mi Parte_1 chiese di accompagnare da sola i bambini all'uscita occupandomi di consegnarli ai genitori precisando che non essendo di mia competenza in un primo momento ho cercato di rifiutare il compito anche per il semplice motivo che non conoscevo i genitori, la risposta della maestra fu che i bambini riconoscono perfettamente i genitori, a quel punto fui
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costretta ad accompagnarli e per fortuna non è successo nulla ai bambini ed è andato tutto bene”;
- i fatti oggetto di contestazione sono stati segnalati alla Dirigente Scolastica da altra docente
(della sezione Infanzia), , la quale con nota del 9/11/2022 ha riferito quanto Persona_2 segue: “La sottoscritta … trova opportuno segnalare un fatto accaduto il giorno venerdì 4 novembre 2022 verso la fine del proprio turno di lavoro, in quanto ritenuto preoccupante dal punto di vista della sicurezza. L'episodio si è verificato alle h 16,20 circa e cioè al momento dell'uscita della classe 3° A. Io ero purtroppo presente in quanto stavo ancora vigilando la porta di uscita nell'attesa che arrivassero gli ultimi due genitori a prendere gli alunni rimasti che non usufruiscono dello scuolabus (in tutto avevo ancora 5 bambini ma 3 di essi prendevano lo scuolabus). La ha chiesto alla collaboratrice di stare Parte_5 Pt_4 sulla porta più esterna di uscita della scuola dicendole che lei le avrebbe mandato i bambini della 3° A che dovevano andare a casa. La collaboratrice ha risposto che però lei non conosceva i genitori e la maestra ha controbattuto che tanto i bambini sapevano chi erano.
Allora sono intervenuta verbalmente io, che però avendo ancora i 5 alunni in classe non potevo assolutamente allontanarmi fisicamente dalla sezione, e le ho detto chiaramente che quello che stava facendo era sbagliato, che la responsabilità di consegnare i bambini alle famiglie/delegati è delle insegnanti e non delle collaboratrici. La collega mi ha risposto che fa la stessa cosa anche con le altre collaboratrici ed io le ho ribadito che questo modo di procedere è sbagliato a priori. Lei è rientrata in classe continuando con questa modalità
e andando poi via rapidamente, mostrando anche una chiara contrarietà rispetto al mio intervento.”;
- con provvedimento del 20/1/2023, il Dirigente Scolastico, dando atto che “In giorno
4/11/2022, al termine delle lezioni, alle ore 16,20, al momento dell'uscita dei bambini dal plesso di Scuola Primaria “ presso cui la S.V. stava prestando servizio, gli alunni Per_1 della classe 3A sono stati affidati dalla S.V. alla collaboratrice scolastica in servizio al piano terra affinché provvedesse alla consegna degli alunni ai familiari che li attendevano all'uscita, sul piazzale della scuola. Secondo quanto sottolineato dalla S.V. in sede di Co audizione, la decisione di affidare i bambini alla sarebbe stata dettata dalla necessità di monitoraggio, da parte dell'insegnante, del comportamento inadeguato e potenzialmente pericoloso assunto da alcuni alunni proprio nel momento del suono della campanella. Ciò è avvenuto nonostante la collaboratrice, supplente, abbia sottolineato di non conoscere ancora i familiari/delegati che attendevano gli alunni all'uscita, come chiaramente dichiarato per iscritto dalla CS stessa nella propria relazione sui fatti, agli atti riservati quale parte del percorso istruttorio volto alla verifica degli elementi utili (a cui, peraltro, è stato concesso l'accesso nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa in seguito alla richiesta dell'Avv. Ventura R.). Pertanto, contrariamente alle previsioni degli obblighi
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contrattuali e civilistici in capo al personale docente, i bambini sono stati consegnati dalla
S.V. alla collaboratrice scolastica. Da quanto dichiarato dalla S.V. nel suddetto contraddittorio, ciò sarebbe avvenuto mentre la S.V. cercava di monitorare da dietro la presenza dei familiari ad attendere i bambini all'uscita (cfr sopra citato verbale, debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, prot. Ris. n.11, 12/01/2023, agli atti riservati). Pertanto la
S.V. è venuta meno all'obbligo di attenta e diretta costante vigilanza, dovere essenziale del docente educatore (artt. 2047 e 2048 del Codice Civile -obbligo di vigilanza sui minori e risarcibilità dei danni da essi cagionati- e CCNL 2006-2009 art. 29, c. 5) elemento prioritario rispetto ai doveri previsti da tale profilo contrattuale considerata anche la fascia di età
(vigilanza proporzionale all'età, come da vigente normativa) e la delicatezza del momento Co dell'uscita, per di più in presenza di che non conosceva ancora le persone che ritiravano gli alunni (che avrebbe potuto supportare nel monitoraggio degli alunni che non si comportavano bene, in coerenza con proprio profilo contrattuale, anziché effettuare la consegna ai familiari)”, ritenendo comunque la buona fede della docente e considerando l'assenza di conseguenze, ha irrogato nei confronti di la sanzione Parte_1 conservativa della censura (art. 493 D.Lgs. 297/1994) per essere venuta meno ai doveri inerenti alla funzione docente, in particolare all'obbligo lavorativo della costante vigilanza in data 4/11/2022, in orario curriculare, ora di uscita degli alunni;
- l'art. 29 CCNL Scuola 2006-2009 prevede al comma 5 che “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.”;
- l'art. 44 prevede poi che “1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.”;
- la Circolare n. 3 del 6/9/2022 della dirigente della direzione Didattica dell'Istituto prevede, poi, che “al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente che è tenuto a vigilare fino a completamento dell'uscita di tutti gli alunni si ricorda che il dovere di vigilanza comprende l'obbligo di accompagnare gli alunni fino all'uscita della scuola, intendendosi per scuola l'edificio scolastico, pertinenze comprese, la salita sui pulmini e la consegna degli alunni ai genitori o a coloro che sono stati formalmente delegati dai genitori al ritiro dell'alunno/a (NON È PREVISTA ALCUNA ECCEZIONE E NESSUNA
LIBERATORIA PUÒ ESSERE ACCOLTA IN MERITO). La mancanza di rispetto di tale norma sarà oggetto di irrogazione di sanzione disciplinare a carico del personale responsabile considerata la gravità delle implicazioni”;
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- le disposizioni contrattuali e regolamentari richiamate, quindi, imponevano alla docente di occuparsi personalmente di accompagnare gli alunni fuori dalla struttura del plesso scolastico, consegnandoli ai genitori/delegati, mentre alla collaboratrice scolastica poteva essere richiesta una mera collaborazione, per esempio per sorvegliare gli alunni ancora presenti in classe o comunque all'interno dei locali dell'Istituto;
- si osserva che la fase di uscita dalla struttura è particolarmente delicata perché si tratta di trasferire la responsabilità della custodia/sorveglianza del minore da un soggetto ad un altro, in un contesto in cui sono presenti persone estranee nonché pericoli, di varia natura e origine, esterni e non prevedibili, rispetto ai quali si pone l'esigenza di intervenire tempestivamente al fine di scongiurare danni agli stessi minori;
- dalla dinamica fattuale ricostruita è pacifico che tale incombenza non sia stata assolta dalla docente, la quale ha delegato la collaboratrice scolastica;
- peraltro, la condotta appare ulteriormente aggravata dal fatto che tale collaboratrice aveva esternato la propria incertezza, dovuta a circostanze oggettive e pacifiche (in servizio presso il plesso scolastico da soli 30 giorni), circa l'idoneità ad assicurare il buon esito dell'operazione, in quanto non conosceva i genitori/delegati autorizzati al prelievo dei minori;
- quanto alla misura della sanzione, essa appare appropriata in considerazione delle circostanze oggettive messe in rilievo dalla Dirigente Scolastica (rilevanza dell'obbligo violato e potenziali conseguenze dannose), la quale al contempo ha anche evidenziato alcuni profili tenuti in considerazione in favore della docente, come la necessità di tenere a bada alcuni alunni che si erano agitati nel momento del suono della campanella e la conseguente buona fede della stessa, nonostante non vi sia prova delle circostanze addotte a giustificazione dalla ricorrente;
- in conclusione, la sanzione dev'essere confermata in quanto pienamente legittima;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, nonché del combinato disposto degli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 412,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
6 RGL n. 570/2023
Alessandria, 14.4.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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