Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 24 gennaio 2022
Improcedibile
Sentenza 5 agosto 2022
Parere definitivo 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 21/10/2021, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 01079/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2021, proposto da
Italy Emergenza Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano, Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss 5 Polesana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Bianchini, Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma 464;
nei confronti
Cidas Soc. Coop. A R.L. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera del Direttore Generale n. 463 del 14/07/2021, con la quale l'Amministrazione ha aggiudicato alla CIDAS l'appalto del servizio di “trasporto sanitario non urgente sul territorio dell'Azienda ULSS 5 Polesana per il periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni”;
- del verbale di gara n. 1, col quale, a seguito di soccorso istruttorio, la commissione di gara ha ammesso la CIDAS alla gara;
- del verbale di gara n. 7, col quale la commissione di gara ha ritenuto esaustivi i chiarimenti resi dalla CIDAS ed ha ammesso l'offerta tecnica della stessa;
- ove occorra, di tutti i verbali di gara e relativi allegati (verbale n. 2; verbale n. 3; verbale n. 4; verbale n. 5; verbale n. 6; verbale n. 8), nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa la deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 30/6/21 e la relazione prot. n. 62758 del 12/7/21;
- nonché, per la declaratoria, ex art. 122 c.p.a., di inefficacia del contratto, di data ed estremi sconosciuti, eventualmente sottoscritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss 5 Polesana e di Cidas Soc. Coop. A R.L. Sociale Onlus;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero - in disparte l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente che sarà oggetto di puntuale approfondimento in sede di merito-, che le censure articolate in ricorso non presentano profili di fondatezza;
ritenuto in particolare:
-con riferimento alla censura relativa alle caratteristiche dell’offerta tecnica della controinteressata in relazione al servizio di trasporto programmato, si osserva, da un lato, che le previsioni di cui al Capitolato speciale non impongono alcun monte ore minimo e invariabile per il servizio in questione, limitandosi ad indicare una stima sulla base di alcuni dati indicativi riferiti all’anno 2019, al fine di consentire al concorrente di prevedere una organizzazione di mezzi e risorse compatibili con l’attività stimata e indicata (in tal senso art. 3 Capitolato speciale); dall’altro e in ogni caso, la controinteressata ha indicato 313 ore settimanali di servizio in presenza e altre 60 ore settimanali di servizio in pronta disponibilità, per un totale di 373 ore, proponendo, quindi, un servizio pienamente satisfattivo delle stime riportate nel Capitolato speciale, dovendosi evidentemente precisare che, a fronte di un servizio di trasporto “programmato”, non assume alcun rilievo la distinzione tra ore in presenza e ore in pronta disponibilità, atteso che la programmazione consente di adeguatamente organizzare la chiamata del personale in disponibilità;
-con riferimento alle censure di cui al secondo motivo, inerenti i requisiti di qualificazione, si rileva che la controinteressata ha correttamente dichiarato il possesso dei requisiti (esecuzione servizi analoghi per gli importi indicati) e, a seguito della richiesta della Stazione appaltante in ordine al titolo di partecipazione al Consorzio e alla quota di esecuzione del servizio (richiesta attinente la verifica della documentazione amministrativa e non la verifica del possesso dei requisiti), ha esplicitato la quota di esecuzione dei servizi indicati e ha prodotto una dichiarazione del Consorzio Vision relativamente al ruolo di consorziata; diversamente da quanto ritenuto in ricorso, peraltro, la verifica da parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti è prevista successivamente all’aggiudicazione e non in corso di procedura;
-quanto, infine, al terzo motivo, si osserva che, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione giudicatrice in ordine all’adesione alla previsione dei cui all’art. 8 del Capitolato speciale, in particolare con riferimento alla base anagrafica e alla possibilità di effettuare la ricerca anagrafica, la sottoscrizione e la notifica tramite web service HL7 in anagrafe aziendale, Cidas ha riscontrato la richiesta precisando chiaramente, tra l’altro, che “ il software proposto risponde integralmente alle indicazioni dell’art. 8 del Capitolato d’Oneri – il quale richiedeva il rispetto dello standard HL7 -. Questi avrà di fatto una propria base anagrafica, la quale potrà essere consultata: direttamente da portale web; attraverso richieste inoltrate mediante un web service, realizzato appositamente secondo le indicazioni fornite dal Sistema Informativo Aziendale. Tale sistema, che complessivamente consente la possibilità di gestire <l'intero processo, dalla richiesta di trasporto fino alla rendicontazione chilometrica di tutte le tipologie dei trasporti effettuati>, necessita pertanto di una preliminare ed apposita fase di analisi, durante la quale il programmatore di CIDAS affiancherà il personale tecnico della ULSS 5, al fine di personalizzare tutte le possibili richieste/interfacce ”; appare, pertanto, dimostrato che, a fronte della richiesta di chiarimenti della Stazione Appaltante, il riscontro della controinteressata è risultato pienamente esaustivo, confermandosi la piena ed integrale adesione alle previsioni di cui all’art. 8 del Capitolato speciale;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio vadano liquidate in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 gennaio 2022.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO