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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del 24.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella Causa iscritta al n. R.G. 1657/2025
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI ER, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.2.2025 parte ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento di indebito comunicato il 02.08.2024, con cui l' chiedeva la restituzione dell'importo di €. 4.226,22 indebitamente CP_1 percepito nel periodo tra il 01.10.2023 e il 31.08.2024, avendo percepito in detto periodo redditi superiori ai limiti previsti per la pensione di invalidità civile.
Eccepiva la mancata percezione di redditi superiori ai limiti di legge per il periodo in contestazione e concludeva, pertanto, affinché fosse accertata e dichiarata l'assoluta non debenza delle somme chieste in CP_ restituzione dall' nei suoi confronti, con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito la mancata prova del diritto alla fruizione della CP_1 prestazione nonché l'infondatezza della domanda attorea essendo stati superati i limiti reddituali per l'accesso alla pensione di invalidità civile, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
24.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di pensione di invalidità civile.
Dalla comunicazione di indebito emerge che l' ha proceduto al ricalcolo della prestazione erogata tra CP_1 il 01.10.2023 e il 31.08.2024, comunicando l'emergere di un indebito nel medesimo periodo e chiedendone la restituzione per superamento dei limiti reddituali.
Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo, CP_1 quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato nonché l'assenza della buona fede nella percezione della stessa.
Ciò posto, va osservato sul punto che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto
- ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Deve rilevarsi, infatti, che l'atto amministrativo con il quale l' provvede all'erogazione di una CP_1 prestazione assistenziale o previdenziale non ha e non può mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge.
In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale.
Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore;
mentre all'attività discrezionale corrisponde un interesse legittimo, tale per cui la Pubblica Amministrazione può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, concedere o meno il bene della vita richiesto.
Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale funzionale anche CP_ l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio perché l' svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore.
Ed infatti, se l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la legge non individuasse CP_1 in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione della pensione di invalidità non è un atto costitutivo del diritto CP_1 dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale. Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, non avendo l'atto dell' natura negoziale, lo stesso non può essere sussunto nemmeno CP_1 nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr. Cass. 2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011).
Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato in prima battuta il diritto alla prestazione, proceda in un secondo momento alla sospensione o alla revoca della stessa, o disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costituitivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il principio secondo cui il provvedimento di concessione della pensione CP_ emesso dall non è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav., 03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass.
14295/2011 e 2739/2016).
Infine con riferimento alla ripetibilità delle somme in materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale
27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso
Cass. 10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018).
Quanto, poi, alla possibilità dell'ente convenuto di procedere al recupero delle somme, avvenuto secondo l'interpretazione offerta in ricorso va osservato che l'art 13, comma 2, L. 412/1991 dispone che “L' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibilmente che non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. 13, comma CP_1
2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato (cfr. Cass.
1228/2011; 953/2012). Si osserva, infine, la Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022,
n.1097) ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema del recupero delle somme al netto, nel senso di ritenere che le somme da ripetere dal lavoratore o dal pensionato vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre anche Cass. n. 1464 del 2012, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del
2020; Cass. n. 22359 del 2021).
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. CP_1
412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017.
Nel caso di specie, dovendosi applicare i principi di diritto appena espressi, deve rilevarsi che a fronte delle CP_ deduzioni svolte dall' – che ha allegato le dichiarazioni reddituali relative alle annualità 2023 e 2024 da cui emerge la percezione di redditi superiori ai limiti di legge - parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha offerto la prova di avere diritto alla percezione della prestazione.
Orbene, questi essendo i fatti di causa per come risultanti dalla ricostruzione proposta in memoria di costituzione e non contestata da parte ricorrente, deve concludersi per la ripetibilità da parte dell'istituto resistente delle somme erogate in favore dell'odierna ricorrente nell'arco temporale dal 01.10.2023 e il
31.08.2024.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Nulla per le spese state idonea certificazione reddituale ex. art 152 disp. att. c.p.c allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del 24.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella Causa iscritta al n. R.G. 1657/2025
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI ER, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.2.2025 parte ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento di indebito comunicato il 02.08.2024, con cui l' chiedeva la restituzione dell'importo di €. 4.226,22 indebitamente CP_1 percepito nel periodo tra il 01.10.2023 e il 31.08.2024, avendo percepito in detto periodo redditi superiori ai limiti previsti per la pensione di invalidità civile.
Eccepiva la mancata percezione di redditi superiori ai limiti di legge per il periodo in contestazione e concludeva, pertanto, affinché fosse accertata e dichiarata l'assoluta non debenza delle somme chieste in CP_ restituzione dall' nei suoi confronti, con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito la mancata prova del diritto alla fruizione della CP_1 prestazione nonché l'infondatezza della domanda attorea essendo stati superati i limiti reddituali per l'accesso alla pensione di invalidità civile, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
24.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di pensione di invalidità civile.
Dalla comunicazione di indebito emerge che l' ha proceduto al ricalcolo della prestazione erogata tra CP_1 il 01.10.2023 e il 31.08.2024, comunicando l'emergere di un indebito nel medesimo periodo e chiedendone la restituzione per superamento dei limiti reddituali.
Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo, CP_1 quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato nonché l'assenza della buona fede nella percezione della stessa.
Ciò posto, va osservato sul punto che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto
- ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Deve rilevarsi, infatti, che l'atto amministrativo con il quale l' provvede all'erogazione di una CP_1 prestazione assistenziale o previdenziale non ha e non può mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge.
In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale.
Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore;
mentre all'attività discrezionale corrisponde un interesse legittimo, tale per cui la Pubblica Amministrazione può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, concedere o meno il bene della vita richiesto.
Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale funzionale anche CP_ l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio perché l' svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore.
Ed infatti, se l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la legge non individuasse CP_1 in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione della pensione di invalidità non è un atto costitutivo del diritto CP_1 dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale. Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, non avendo l'atto dell' natura negoziale, lo stesso non può essere sussunto nemmeno CP_1 nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr. Cass. 2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011).
Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato in prima battuta il diritto alla prestazione, proceda in un secondo momento alla sospensione o alla revoca della stessa, o disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costituitivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il principio secondo cui il provvedimento di concessione della pensione CP_ emesso dall non è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav., 03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass.
14295/2011 e 2739/2016).
Infine con riferimento alla ripetibilità delle somme in materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale
27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso
Cass. 10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018).
Quanto, poi, alla possibilità dell'ente convenuto di procedere al recupero delle somme, avvenuto secondo l'interpretazione offerta in ricorso va osservato che l'art 13, comma 2, L. 412/1991 dispone che “L' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibilmente che non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. 13, comma CP_1
2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato (cfr. Cass.
1228/2011; 953/2012). Si osserva, infine, la Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022,
n.1097) ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema del recupero delle somme al netto, nel senso di ritenere che le somme da ripetere dal lavoratore o dal pensionato vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre anche Cass. n. 1464 del 2012, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del
2020; Cass. n. 22359 del 2021).
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. CP_1
412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017.
Nel caso di specie, dovendosi applicare i principi di diritto appena espressi, deve rilevarsi che a fronte delle CP_ deduzioni svolte dall' – che ha allegato le dichiarazioni reddituali relative alle annualità 2023 e 2024 da cui emerge la percezione di redditi superiori ai limiti di legge - parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha offerto la prova di avere diritto alla percezione della prestazione.
Orbene, questi essendo i fatti di causa per come risultanti dalla ricostruzione proposta in memoria di costituzione e non contestata da parte ricorrente, deve concludersi per la ripetibilità da parte dell'istituto resistente delle somme erogate in favore dell'odierna ricorrente nell'arco temporale dal 01.10.2023 e il
31.08.2024.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Nulla per le spese state idonea certificazione reddituale ex. art 152 disp. att. c.p.c allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli