Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4784/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in viale Francesco Scaduto n. 2/D, Palermo, presso lo studio dell'Avv. LORIA ANNUNZIATA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in viale Francesco Scaduto n. 2/D, Palermo, presso lo studio dell'Avv. LORIA ANNUNZIATA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 10 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 e sottoscritto il 5 settembre 2024; (matrimonio celebrato in Palermo, il 1° settembre 2007);
All'udienza del 10 gennaio 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
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il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Assegnazione casa coniugale La casa in comproprietà dei coniugi, viene assegnata all'uso esclusivo della SI.ra genitore Parte_2 collocatario, fin quando i figli vivranno con lei e fino a quella data. La SI.ra provvederà all'intero pagamento delle spese condominiali ordinarie, Pt_2 della TARI relativa, e al 50% delle spese straordinarie e dovrà volturare a proprio nome tutte le utenze attualmente intestate al SI. . Parte_1
I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Affidamento figli minore e tempi di cura I figli minori , e Per_1 Per_2
RI rimangono affidati ad entrambi i genitori, e continueranno a vivere con la madre, con domicilio prevalente presso la casa coniugale sita in Palermo in via Pietro Scaglione n.
7. Il padre avrà facoltà di tener con sé i figli minori a settimane alternate, dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica.
Inoltre, il padre terrà con sé i figli il martedì di ogni settimana dalle ore 16.00 con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo. I sig.ri eserciteranno congiuntamente la responsabilità sui minori Parte_3 provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni, entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, i genitori dovranno confrontarsi, sempre nel reciproco rispetto e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi, relative anche alla istruzione e ad eventuali cure sanitarie.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori.
Entrambi i genitori si occuperanno giornalmente dell'accudimento dei figli per accompagnarli a scuola e/o riprenderli e per seguire le attività
2 pomeridiane extrascolastiche, secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta. Si ricorda che negli anni, stante gli orari di lavoro che dal lunedi a venerdì vanno dal mattino alle ore 18:00, sono avvalsi dell'ausilio di una collaboratrice che si occupa di seguire i minori dall'uscita da scuola ed accompagnamenti in ore pomeridiane in attività sportive ecc. Tale servizio continuerà a sussistere con pagamento da parte della SI.ra . Si Pt_2 precisa che il medico curante dei figli è il Dott. . Persona_3 Per_1 frequenta il II anno presso la scuola De Cosmi sita in Palermo in Viale
Leonardo da Vinci ove si reca in autonomia essendo ubicata vicino casa con ingresso alle ore 8:00 ed uscita alle ore 13:00 ad eccezione di due giorni a settimana in cui esce alle 14 ed uno con rientro pomeridiane sino alle 17. La figlia minore pratica danza dalle ore 18:00 alle 20:00 quattro volte a settimana;
frequenta la V elementare dell'Istituto De Gasperi in Pazza Alcide De Per_2
Gasperi con orario scolastico dalle ore 8:00 alle ore 14:00 da lunedi al giovedi e soltanto il venerdì dalle 8:00 alle 13:00; pratica calcetto dalle 16:00 alle
18:30 del martedi e del giovedi;
il piccolo RI farà ingresso alla scuola elementare De Gasperi per l'anno 2024/2025. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni i minori trascorreranno dal 23 al 29 dicembre con il padre e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio e viceversa;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel corso delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori un periodo di 15 giorni consecutivi;
I ponti del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori. Il giorno del compleanno verrà trascorso con la presenza di entrambi i genitori e/o secondo le diverse organizzazioni relative al periodo. Nel periodo di vacanze estive, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere un periodo esclusivo e continuativo con di 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, in Per_4 virtù di accordi che i genitori prenderanno in ordine alle date di riferimento che dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ciascun anno. Nei periodi di esclusivo accudimento, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni avendo cura di assicurare le comunicazioni con l'altro genitore.
3 3) Contributo al mantenimento Il padre ha già trovato altra abitazione ove si è trasferito, ossia appartamento sito in Palermo nella via Leonardo da Vinci
267/A, che sta provvedendo ad arredare con un canone mensile di € 480.00
(All. 4 contratto di locazione). Egli mensilmente, sostiene ulteriori e costosi oneri sopravvenuti, oltre euro 800.00 (ottocento/00) somma complessiva del
50% dei ratei mutui e finanziamenti per acquisto mobili e ristrutturazione casa familiare. Il SI. , alla luce di questa iniziale situazione critica Parte_1 si obbliga a versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Per_1
e RI, la somma di Euro 360.00 (trecentosessanta/00), mediante Per_2 la cessione del 50% di assegno unico percepito alla SI.ra , Parte_2 che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 27 di ogni mese,
a decorrere dal mese di settembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat - costo vita – dal mese di settembre 2025. Convengono le parti che ogni esborso di natura straordinaria, quale spese mediche straordinarie di comprovata necessità, cioè quelle non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale o per le quali sorga la necessità di rivolgersi a professionisti o istituti privati, ovvero spese di istruzione straordinarie, corsi sportivi, corsi di preparazione, nonché spese per libri, attività ludiche compresi viaggi di piacere, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 25% per il SI.
e 75% per la SI.ra . Allo stesso modo verranno regolate le Parte_1 Pt_2 spese straordinarie per le quali occorra il consenso congiunto dei genitori.
Tutto ciò sino alla fine del mese di dicembre 2025, trascorso il quale verranno concordate nuove ripartizioni. A tal fine, le parti stabiliscono per la regolamentazione delle spese extra-assegno di fare espresso rinvio al
Protocollo N. 23059 in materia, adottato dal Tribunale di Palermo e sottoscritto in data 02/07/2019, nelle parti compatibili alla fattispecie concreta. Sul punto si precisa che il SI. mediante polizza sanitaria n. 430362702 Parte_1
Genera Salute rsm1 (GENERALI ASSICURAZIONI) contratta mediante il proprio datore di lavoro garantisce i figli per le spese sanitarie di cui alla predetta polizza, la parte eccedente e non coperta da polizza verrà regolato giusta art. 3 del presente accordo.
4) Assegno unico familiare Verrà percepito nella misura del 50% ciascuno che il SI. si impegna a versare alla SI.ra entro il Parte_1 Parte_2
4 27 di ciascun mese a partire dal mese di settembre.
5) Clausole accessorie - ulteriore regolamentazione dei rapporti tra i coniugi
Entrambi i coniugi convengono espressamente che i propri figli dalla separazione non cambieranno abitudini e contesti sportivi, scolastici e ricreativi. Infine si concorda che l'autovettura Jeep Compass Tg. FR137XM, acquistata unitamente ma intestata esclusivamente alla SI.ra Parte_2
resterà in uso esclusivo al sig. con possibilità di concederla
[...] Parte_1 in alcune occasioni alla SI.ra e quest'ultima si impegna Pt_2 espressamente a non disporne la vendita sino almeno sino al 31.12.2025.
6) Dichiarazione di indipendenza economica Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti
7) Rilascio passaporti I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.”
All'udienza del 10 gennaio 2025 le parti hanno concordato di integrare le suddette condizioni prevedendo che “in assenza di diversi accordi a partire dal gennaio 2026 il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori in Parte_1 misura pari al 50%”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 101, P. II, S. A, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
5 21/2/2011, n. 44.
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