Articolo 16 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Articolo 15Articolo 17
Versione
21 febbraio 1948
Art. 16. Stampa clandestina

Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica, uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore ne' quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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