Sentenza breve 16 gennaio 2026
Decreto collegiale 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Martino Benzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura Udine, in persona dei rispettivi legali rappresenti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del titolo di viaggio ex art. 24 del d.lgs. n. 251/2007 “ Cat. A. 12/25/IMM. prot. 06/2025 Rifiuto Rilascio titolo di viaggio ” adottato dal Ministero dell’Interno – Questura di Udine il 7 ottobre 2025 e notificato il 28 ottobre 2025;
e per la conseguente condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno e al rilascio del titolo di viaggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 17 dicembre 2025 e depositato il giorno successivo il ricorrente, cittadino afgano beneficiario di protezione sussidiaria, ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Questura di Udine ha respinto la sua istanza del 16 luglio 2025 di rilascio del titolo di viaggio ex art. 24 del d.lgs. n. 251/2007.
Il diniego è stato opposto sul rilievo che la motivazione fornita a sostegno dell’indisponibilità del passaporto (“ l'Ambasciata afgana in Italia non ha possibilità di rilasciare i passaporti in considerazione della presenza di un governo non di tipo formale ”) “ non rientra tra quelle previste dalla normativa vigente visto che non attesta la sussistenza di motivazioni per le quali risulta impossibile al titolare della protezione di rivolgersi alle proprie autorità consolari ”.
Il ricorrente ha dedotto censure di “ violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione all'art. 24 Dlgs 251 del 2007 ”. Ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione al rilascio del titolo e al risarcimento del danno.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda caducatoria, mentre è infondata la pretesa risarcitoria.
5. L’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007 prevede che “ 1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio ”.
6. Per quanto l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007 faccia esclusivo letterale riferimento, per l’istante, all’” impossibilità di chiedere ” (e quindi già solo di rapportarsi con la propria autorità consolare, anche e soprattutto in ragione del suo status ), è altresì vero che la norma non può non riferirsi anche al diverso caso in cui il richiedente, pur essendosi rivolto alla propria ambasciata (e con ciò avendo dimostrato di non trovarsi nell’” impossibilità di chiedere ”), non abbia ottenuto riscontro o abbia ottenuto un riscontro negativo per ragioni connesse all’impossibilità degli uffici del paese di origine al rilascio del passaporto e versi pertanto nella “oggettiva impossibilità di ottenere ” il passaporto.
In altre parole, la nozione di “ impossibilità di chiedere ” il passaporto di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. cit. non può essere limitata al solo caso di mancato accesso all’autorità consolare, ma deve ricomprendere anche l’ipotesi in cui l’interessato, pur essendosi attivato, riceva un diniego o un riscontro negativo per cause oggettive e non imputabili alla propria condotta, quali impedimenti di natura politico-istituzionale del paese di origine.
7. L’art. 24, comma 2, del d.lgs. cit. deve infatti essere interpretato in senso costituzionalmente ed eurounitariamente orientato, alla luce del diritto fondamentale alla libertà di circolazione (art. 16 Cost.), nonché dell’art. 25, par. 2, della direttiva 2011/95/UE, che dispone che “ Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico .”.
L’art. 25 della previgente direttiva 2004/83/CE (“ Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico ”) è stato infatti sostituito dall’art. 25 della direttiva 2011/95/UE, che però ha appunto eliminato l’inciso “… almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato …”, generalizzando così la sua applicazione che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale – non è più limitata alla dimostrazione, da parte dell’interessato, dell’esistenza di “ ragioni umanitarie ”.
Inoltre, l’art. 28, comma 1, secondo periodo, della Convenzione di Ginevra dispone che “… Gli Stati Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di rifugiati che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare …”. Come si vede anche l’art. 28 prevede una verifica da parte delle competenti autorità nazionali della “ oggettiva impossibilità di ottenere ” il rilascio del passaporto dal proprio Paese di origine (T.A.R. Molise, n. 163/2022).
8. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato l’oggettiva impossibilità di ottenere il passaporto, producendo attestazione dell’Ambasciata afgana in Italia del 10 aprile 2025, dalla quale risulta che il rilascio del documento non è possibile a causa della situazione in Afghanistan (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).
Pur nella genericità di tale indicazione appare inequivocabile che tale ostacolo non sia ordinariamente gestibile e superabile dal singolo, risultando la limitazione della facoltà di ottenere il documento dipendente da fattori socio politici del paese di origine (T.A.R. Toscana, n. 931/2024).
La motivazione della Questura di Udine a fondamento del rigetto dell’istanza è perciò in evidente contrasto con le norme di cui innanzi, secondo la loro interpretazione costituzionale alla luce del diritto eurounitario, nella misura in cui limita le “ fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza ” alla sola opportunità di rivolgersi all’autorità straniera, e non anche alle oggettive difficoltà burocratiche e/o all’impossibilità espressamente dichiarate dalle autorità straniere, negando la valenza delle dichiarazioni dell’autorità diplomatica competente.
9. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, che deve essere annullato, salva ogni successiva determinazione in merito da parte dell’Amministrazione, che dovrà essere emessa tenendo conto dei principi ritraibili dalla presente pronuncia.
10. Deve essere invece respinta l’istanza risarcitoria perché priva delle allegazioni e deduzioni minime indispensabili al suo riconoscimento.
11. L’esito del giudizio consente di ammettere il ricorrente, in via definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già anticipatamente e provvisoriamente accordatogli dalla competente Commissione col decreto n. 13/2025, provvedendo con separato decreto alla liquidazione delle relative competenze ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, da emettersi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.
12. Le spese di lite, per la novità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva la parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NI IC, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.