Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 161
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese

    La Corte ritiene che le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate a mezzo PEC, in conformità con l'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, anche a voler considerare la prescrizione decennale, la notifica di altri atti interruttivi della prescrizione ha impedito il decorso della stessa.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte rileva che la notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta a mezzo PEC, ha interrotto la prescrizione. Inoltre, anche considerando una prescrizione decennale, la notifica di altri atti interruttivi ha impedito il decorso della stessa.

  • Rigettato
    Irregolarità della notifica PEC da indirizzo non inserito in pubblici registri

    La Corte rileva che tale eccezione non è pertinente, in quanto si riferisce a notifiche eseguite da avvocati, mentre nel caso di specie le notifiche sono state effettuate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 161
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 161
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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