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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE LU, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15401/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IRES-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IVA-ALIQUOTE 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21204/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ricorreva contro l'intimazione di pagamento n. 071202590184965 65/000, notificata in data 7.05.2025 a mezzo pec dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di € 24.029,47, limitatamente alle cartelle di pagamento sottese di competenza della Corte di Giustizia Tributaria come analiticamente indicate.
Eccepiva la mancata notifica da parte della stessa riscossione delle cartelle di pagamento sottese relative ad Ires, iva e diritti camerali con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi. Chiedeva
l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e ribadiva la legittimità della iscrizione a ruolo, trattandosi di imposte derivanti da liquidazione automatizzata ex art.36bis del dpr n.600/72
e 54 bis del dpr n.633/72 per importi totalmente e/o parzialmente non versati emergenti dalle dichiarazioni degli anni 2019-2020 e 2022. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e rappresentava l'infondatezza del ricorso per l'intervenuta notifica al ricorrente delle cartelle di pagamento eseguita validamente a mezzo pec, ai sensi dell'art. 26 secondo comma del D.P.R. n.602/1973, come di seguito specificato:
in data 24/05/2022 le cartelle di pagamento 07120210027602862000 e 0712021003329133000;
in data 07/03/2024 la cartella di pagamento 07120240043407349000;
in data 29/03/2024 la cartella di pagamento 07120240059094328000;
in data 23/04/2024 la cartella di pagamento 07120240073655401000;
in data 18/06/2024 la cartella di pagamento 07120240095724301000, come risulta dalla documentazione, ricevute pec di accettazione e consegna, agli atti depositata (All.1).
Per cui nessuna prescrizione poteva essere lamentata, trattandosi peraltro di imposte con termine di prescrizione decennale. Circa il rilievo sulla violazione dell'art.
3-bis della legge n. 53/94, provenendo le notifiche delle cartelle da un indirizzo Pec non inserito in pubblici registri, osservava l'agenzia che lo stesso non risultava pertinente dovendosi riferire solo alle notifiche eseguite da avvocati.
Allegava documenti a comprova della regolarità delle notifiche e chiedeva il rigetto del ricorso con addebito delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Ritiene la Corte il ricorso infondato e pertanto lo rigetta.
Da rigettare le eccezioni di nullità della procedura di riscossione avanzata dalla contribuente poiché la riscossione ha provato in atti che le cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata sono state regolarmente notificate alla società ricorrente a mezzo pec. E tale modalità di notifica risulta essere in linea con la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, che espressamente prevede la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo della posta elettronica certificata (pec), come nella specie, per cui nessuna irregolarità della notifica è ravvisabile.
Si rileva ancora che la iscrizione a ruolo derivava da controllo automatizzato ex art.36bis del dpr n.600/72
e 54 bis del dpr n.633/72 per importi totalmente e/o parzialmente non versati emergenti dalle dichiarazioni presentate e che dalla notifica delle cartelle di pagamento sottese erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione, come provato in atti, che comunque era decennale, per cui nessuna prescrizione del credito è intervenuta, diversamente da come la ricorrente lamenta.
Deve essere pertanto rigettato il ricorso, con assorbimento delle altre eccezioni sollevate, e dichiarata la legittimità della intimazione di pagamento notificata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate complessivamente in euro 1200,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE LU, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15401/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IRES-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 IVA-ALIQUOTE 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018496565000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21204/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ricorreva contro l'intimazione di pagamento n. 071202590184965 65/000, notificata in data 7.05.2025 a mezzo pec dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di € 24.029,47, limitatamente alle cartelle di pagamento sottese di competenza della Corte di Giustizia Tributaria come analiticamente indicate.
Eccepiva la mancata notifica da parte della stessa riscossione delle cartelle di pagamento sottese relative ad Ires, iva e diritti camerali con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi. Chiedeva
l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e ribadiva la legittimità della iscrizione a ruolo, trattandosi di imposte derivanti da liquidazione automatizzata ex art.36bis del dpr n.600/72
e 54 bis del dpr n.633/72 per importi totalmente e/o parzialmente non versati emergenti dalle dichiarazioni degli anni 2019-2020 e 2022. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e rappresentava l'infondatezza del ricorso per l'intervenuta notifica al ricorrente delle cartelle di pagamento eseguita validamente a mezzo pec, ai sensi dell'art. 26 secondo comma del D.P.R. n.602/1973, come di seguito specificato:
in data 24/05/2022 le cartelle di pagamento 07120210027602862000 e 0712021003329133000;
in data 07/03/2024 la cartella di pagamento 07120240043407349000;
in data 29/03/2024 la cartella di pagamento 07120240059094328000;
in data 23/04/2024 la cartella di pagamento 07120240073655401000;
in data 18/06/2024 la cartella di pagamento 07120240095724301000, come risulta dalla documentazione, ricevute pec di accettazione e consegna, agli atti depositata (All.1).
Per cui nessuna prescrizione poteva essere lamentata, trattandosi peraltro di imposte con termine di prescrizione decennale. Circa il rilievo sulla violazione dell'art.
3-bis della legge n. 53/94, provenendo le notifiche delle cartelle da un indirizzo Pec non inserito in pubblici registri, osservava l'agenzia che lo stesso non risultava pertinente dovendosi riferire solo alle notifiche eseguite da avvocati.
Allegava documenti a comprova della regolarità delle notifiche e chiedeva il rigetto del ricorso con addebito delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Ritiene la Corte il ricorso infondato e pertanto lo rigetta.
Da rigettare le eccezioni di nullità della procedura di riscossione avanzata dalla contribuente poiché la riscossione ha provato in atti che le cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata sono state regolarmente notificate alla società ricorrente a mezzo pec. E tale modalità di notifica risulta essere in linea con la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, che espressamente prevede la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo della posta elettronica certificata (pec), come nella specie, per cui nessuna irregolarità della notifica è ravvisabile.
Si rileva ancora che la iscrizione a ruolo derivava da controllo automatizzato ex art.36bis del dpr n.600/72
e 54 bis del dpr n.633/72 per importi totalmente e/o parzialmente non versati emergenti dalle dichiarazioni presentate e che dalla notifica delle cartelle di pagamento sottese erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione, come provato in atti, che comunque era decennale, per cui nessuna prescrizione del credito è intervenuta, diversamente da come la ricorrente lamenta.
Deve essere pertanto rigettato il ricorso, con assorbimento delle altre eccezioni sollevate, e dichiarata la legittimità della intimazione di pagamento notificata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate complessivamente in euro 1200,00