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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21709/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 21709/23 promosso con ricorso depositato in data 25/10/2023 da:
, nato il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), e della Parte_1
Sig.ra nata il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), residenti Parte_2
entrambi nella Contea di Cuyahoga, OH (U.S.A), il primo anche in proprio ed entrambi nella qualità di esercenti la responsabilità sui loro figli minori nato il [...] a Persona_1
Pittsburgh, Pennsylvania (U.S.A), nata il [...] a [...], Parte_3
Pennsylvania (U.S.A), nata il [...] a [...], Parte_4
Pennsylvania (U.S.A), nato il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), Parte_5
nata il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), Parte_6 [...]
nato il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), rappresentati e difesi Parte_7 dall'Avv. MARCO DE FAZI (CF. ; fax C.F._1 Email_1
06/37350372) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci De
Calboli, n. 60 – 00195, giusta procure speciali in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza
1 del 27.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di figlia di genitori italiani, nasceva in Persona_2 data il 28.07.1896 a Sessa CI, Salerno.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Sessa CI (provincia di Salerno), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di figlia di genitori italiani, nata in data il [...] a [...], Persona_2
la quale emigrava negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense (doc 5 in atti), pertanto manteneva la cittadinanza italiana per effetto dell'art. 7 della L.555/1912, trasmettendo “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla propria figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti per effetto della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che escludevano la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 prevedeva che: “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio 2 cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.”
Nel caso di specie, , divenuta maggiorenne, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Parte_8
italiana. Pertanto, gli ascendenti dei ricorrenti odierni erano cittadini italiani ab origine, nonché cittadini americani per nascita, per effetto del principio dello ius soli vigente nel territorio statunitense.
Pertanto, in forza della efficacia in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Alla luce di ciò, la domanda può essere accolta e gli odierni ricorrenti hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù del principio di jus sanguinis che ammette la trasmissione della cittadinanza attraverso il rapporto di filiazione, seguendo la linea materna. Per quanto suesposto possiamo concludere che, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere diretti discendenti di Persona_2
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Persona_1
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
sono cittadini italiani;
Parte_7
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16.3.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 21709/23 promosso con ricorso depositato in data 25/10/2023 da:
, nato il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), e della Parte_1
Sig.ra nata il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), residenti Parte_2
entrambi nella Contea di Cuyahoga, OH (U.S.A), il primo anche in proprio ed entrambi nella qualità di esercenti la responsabilità sui loro figli minori nato il [...] a Persona_1
Pittsburgh, Pennsylvania (U.S.A), nata il [...] a [...], Parte_3
Pennsylvania (U.S.A), nata il [...] a [...], Parte_4
Pennsylvania (U.S.A), nato il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), Parte_5
nata il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), Parte_6 [...]
nato il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A), rappresentati e difesi Parte_7 dall'Avv. MARCO DE FAZI (CF. ; fax C.F._1 Email_1
06/37350372) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci De
Calboli, n. 60 – 00195, giusta procure speciali in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza
1 del 27.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di figlia di genitori italiani, nasceva in Persona_2 data il 28.07.1896 a Sessa CI, Salerno.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Sessa CI (provincia di Salerno), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di figlia di genitori italiani, nata in data il [...] a [...], Persona_2
la quale emigrava negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense (doc 5 in atti), pertanto manteneva la cittadinanza italiana per effetto dell'art. 7 della L.555/1912, trasmettendo “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla propria figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti per effetto della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che escludevano la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 prevedeva che: “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio 2 cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.”
Nel caso di specie, , divenuta maggiorenne, non ha mai rinunciato alla cittadinanza Parte_8
italiana. Pertanto, gli ascendenti dei ricorrenti odierni erano cittadini italiani ab origine, nonché cittadini americani per nascita, per effetto del principio dello ius soli vigente nel territorio statunitense.
Pertanto, in forza della efficacia in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Alla luce di ciò, la domanda può essere accolta e gli odierni ricorrenti hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù del principio di jus sanguinis che ammette la trasmissione della cittadinanza attraverso il rapporto di filiazione, seguendo la linea materna. Per quanto suesposto possiamo concludere che, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere diretti discendenti di Persona_2
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Persona_1
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
sono cittadini italiani;
Parte_7
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16.3.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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