Articolo 20 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 marzo 1963
Art. 20.
La sospensione dall'impiego o dal servizio puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.
La sospensione dall'impiego o dal servizio puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.
Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego o dal servizio e' disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963