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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6296 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1157/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1157/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F.: ), quali eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3
legittimi di e rappresentati e difesi dall'Avv. Pellegrino Cavuoto (C.F.: Persona_1 Persona_2
per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._4
- APPELLANTI -
CONTRO
(P. IVA: ), già in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
atto di fusione del 10.10.2018 a rogito del Notaio rep. n. 7.660 - racc. n. Persona_3
3.703, registrato a Torino Ufficio n. 3 il 16.10.2018 al n. 1904, con sede legale in Torino alla Piazza
S. Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, in persona del procuratore speciale dott. (atto autenticato dal dott. , notaio in Milano, in data CP_3 Persona_4
14.4.2021 rep. n. 44956, racc. n. 14767, reg. presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 19.4.2021
al n. 31846, Serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Criscoli (C.F.:
) per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
(C.F.: ), in persona del liquidatore p.t. CP_4 Controparte_5 P.IVA_2
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7220/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.3.2022 ed iscritta al ruolo il 17.3.2022, , e Pt_1 Parte_2 Pt_3
, quali eredi legittimi di e di proponevano gravame avverso la
[...] Persona_1 Persona_2
sentenza n. 7220/2021, depositata il 7.9.2021, non notificata, con cui il Tribunale di Napoli,
decidendo sulla domanda proposta da . già quale CP_4 CP_5 Controparte_6
debitrice principale, e da ed quali fideiussori, aveva così deciso: “In Persona_1 Persona_2
accoglimento per quanto di ragione della domanda attrice, dichiara che alla data del 17.1.2013 il
saldo del c/c n. 1000/2996 era di euro 52.343,69 in favore del correntista;
il saldo del rapporto di
portafoglio anticipi sbf n. 63872 era di euro 201.697,00 a debito del correntista;
rigetta per il resto
la domanda attrice;
in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale
formulata da , accerta che il credito dell'istituto bancario è pari, alla data del Controparte_2
17.1.2013, ad €.149.353,31 - per l'effetto, condanna in solido la società e i CP_7
sigg.ri e , a pagare, in favore di , la somma di euro Persona_2 Persona_1 Controparte_2
149.353,31 oltre interessi al tasso legale dal 17.1.2013 al soddisfo;
- compensa per metà le spese
processuali e condanna gli attori in solido al pagamento della restante metà delle spese stesse che
in tale misura del 50% liquida in euro 6.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e
cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.”. Gli appellanti, lamentando l'erroneità della pronuncia, chiedevano, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma
dell'impugnata sentenza accogliere il proposto gravame per i motivi innanzi indicati.
In ogni caso, rigettare la domanda della banca perché infondata e non provata.
Accogliere, altresì, l'eccezione riconvenzionale di nullità totale o parziale delle fideiussioni e, in
tale ultimo caso, dichiarare decaduta la convenuta banca dal poter agire nei confronti degli odierni
appellanti nella spiegata qualità.
Rivalsa delle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Il costituendosi, eccepiva, in rito, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 Controparte_2
c.p.c. e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si costituiva per . , ritualmente citata. CP_4 Controparte_5
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 6.7.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 3.7.2024 in cui, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, era trattenuta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.
Con ordinanza depositata il 16.1.2025 la causa veniva rimessa ruolo al fine di determinare, sulla base degli estratti conto in atti, quale fosse il limite dell'affidamento dal 1992 al 18.5.2001, al fine del vaglio dell'eccezione di prescrizione, nominando quale ausiliario il dott. Persona_5
Depositata la relazione, dopo alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza del 5.11.2025
nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al 3.12.2025, con relativa comunicazione alle parti.
Persistendo a quest'ultima la mancata comparizione, la causa è stata riservata in decisione. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , regolarmente CP_4 Controparte_5
citata e non costituita in giudizio, nei cui confronti la sentenza gravata è passata in giudicato per omessa impugnazione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato con citazione notificata il 18.10.2011, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Le spese della c.t.u. restano regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di;
CP_4 Controparte_5
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite;
d) spese di c.t.u. come da separato decreto.
Napoli, 3.12.2025 Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1157/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F.: ), quali eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3
legittimi di e rappresentati e difesi dall'Avv. Pellegrino Cavuoto (C.F.: Persona_1 Persona_2
per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._4
- APPELLANTI -
CONTRO
(P. IVA: ), già in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
atto di fusione del 10.10.2018 a rogito del Notaio rep. n. 7.660 - racc. n. Persona_3
3.703, registrato a Torino Ufficio n. 3 il 16.10.2018 al n. 1904, con sede legale in Torino alla Piazza
S. Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, in persona del procuratore speciale dott. (atto autenticato dal dott. , notaio in Milano, in data CP_3 Persona_4
14.4.2021 rep. n. 44956, racc. n. 14767, reg. presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 19.4.2021
al n. 31846, Serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Criscoli (C.F.:
) per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
(C.F.: ), in persona del liquidatore p.t. CP_4 Controparte_5 P.IVA_2
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7220/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.3.2022 ed iscritta al ruolo il 17.3.2022, , e Pt_1 Parte_2 Pt_3
, quali eredi legittimi di e di proponevano gravame avverso la
[...] Persona_1 Persona_2
sentenza n. 7220/2021, depositata il 7.9.2021, non notificata, con cui il Tribunale di Napoli,
decidendo sulla domanda proposta da . già quale CP_4 CP_5 Controparte_6
debitrice principale, e da ed quali fideiussori, aveva così deciso: “In Persona_1 Persona_2
accoglimento per quanto di ragione della domanda attrice, dichiara che alla data del 17.1.2013 il
saldo del c/c n. 1000/2996 era di euro 52.343,69 in favore del correntista;
il saldo del rapporto di
portafoglio anticipi sbf n. 63872 era di euro 201.697,00 a debito del correntista;
rigetta per il resto
la domanda attrice;
in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale
formulata da , accerta che il credito dell'istituto bancario è pari, alla data del Controparte_2
17.1.2013, ad €.149.353,31 - per l'effetto, condanna in solido la società e i CP_7
sigg.ri e , a pagare, in favore di , la somma di euro Persona_2 Persona_1 Controparte_2
149.353,31 oltre interessi al tasso legale dal 17.1.2013 al soddisfo;
- compensa per metà le spese
processuali e condanna gli attori in solido al pagamento della restante metà delle spese stesse che
in tale misura del 50% liquida in euro 6.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e
cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.”. Gli appellanti, lamentando l'erroneità della pronuncia, chiedevano, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma
dell'impugnata sentenza accogliere il proposto gravame per i motivi innanzi indicati.
In ogni caso, rigettare la domanda della banca perché infondata e non provata.
Accogliere, altresì, l'eccezione riconvenzionale di nullità totale o parziale delle fideiussioni e, in
tale ultimo caso, dichiarare decaduta la convenuta banca dal poter agire nei confronti degli odierni
appellanti nella spiegata qualità.
Rivalsa delle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Il costituendosi, eccepiva, in rito, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 Controparte_2
c.p.c. e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si costituiva per . , ritualmente citata. CP_4 Controparte_5
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 6.7.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 3.7.2024 in cui, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, era trattenuta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.
Con ordinanza depositata il 16.1.2025 la causa veniva rimessa ruolo al fine di determinare, sulla base degli estratti conto in atti, quale fosse il limite dell'affidamento dal 1992 al 18.5.2001, al fine del vaglio dell'eccezione di prescrizione, nominando quale ausiliario il dott. Persona_5
Depositata la relazione, dopo alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza del 5.11.2025
nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al 3.12.2025, con relativa comunicazione alle parti.
Persistendo a quest'ultima la mancata comparizione, la causa è stata riservata in decisione. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , regolarmente CP_4 Controparte_5
citata e non costituita in giudizio, nei cui confronti la sentenza gravata è passata in giudicato per omessa impugnazione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato con citazione notificata il 18.10.2011, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Le spese della c.t.u. restano regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di;
CP_4 Controparte_5
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite;
d) spese di c.t.u. come da separato decreto.
Napoli, 3.12.2025 Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi