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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/11/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3128 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. CASTAGNARO GIOVANNI
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/06/2022, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 000048490, notificata il 25/05/2022, con la quale l'CP 1 ha intimato il pagamento di un importo complessivo di €
22.506,60, quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2013, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto e prodromico con conseguente inesistenza del titolo posto a fondamento della stessa, per difetto di elementi essenziali e per difetto di motivazione, la decadenza dall'azione impositiva per violazione del termine di cui all'art. 25 del D.L.26/02/1999, n. 46, nonché la prescrizione.
Costituitosi in giudizio l'CP 1, ha precisato di aver rettificato l'ordinanza ingiunzione opposta, in esito alla sopravvenuta disposizione legislativa di cui all'art. 23 D.L. 48/2023 e di aver chiesto a parte ricorrente di precisare se intendesse pagare la sanzione nell'importo rettificato nei tempi e modi indicati, ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito dall' CP_1 nell'adozione del provvedimento è immune da vizi, avendo l' CP_2 emesso e motivato tale atto in conformità alla disciplina legale;
ha dedotto che l'ordinanza ingiunzione
è stata notificata correttamente al ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata in atti ed ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
1. Si dà atto che l'CP 1 con riguardo all'ordinanza ingiunzione opposta, ha provveduto alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Non risulta che parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione, vi abbia aderito effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata.
2. L'art. 25 del dlgs. n. 46 del 1999 regola l'ipotesi di riscossione dei contributi previdenziali attraverso l'iscrizione a ruolo. Nel caso di specie, invece, CP_1 non sta provvedendo al recupero tramite iscrizione a ruolo, per cui l'art. 25 invocato da controparte non è applicabile.
In ogni caso, sarebbe comunque infondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 perché la notifica dell'atto di accertamento Protocollo CP_1
2501.06/04/2017.0064641 risulta avvenuta il 10/04/2017, ovvero nel rispetto del termine di 90 giorni (dal 6/02/2016, come enunciato dal principio di diritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7641 del 22 marzo 2025, "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale,
a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l'CP 1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6/02/2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_1 alcuna attività istruttoria").
3. Con riferimento all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, deve evidenziarsi che l'CP_1 ha prodotto agli atti la prova della notifica dell'atto di accertamento Protocollo CP 1
2501.06/04/2017.0064641, avvenuta il 10/04/2017, nonché la prova della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, che si è perfezionata il 25/05/2022.
Risulta, dunque, prova della correttezza del procedimento seguito dall' CP_1.
4. Quanto poi all'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione, la stessa non può trovare accoglimento. Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore, il 6/02/2016, del
D.lgs. n. 8 del 15/01/2016, che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, "degradandolo" ad illecito amministrativo. Il termine di prescrizione, pertanto, iniziato a decorrere il
6/02/2016, è stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento Protocollo
2501.06/04/2017.0064641, avvenuta il 10/04/2017. Il termine di CP 1
prescrizione è poi rimasto sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983). Infine, la prescrizione è stata nuovamente interrotta in data
25/05/2022 dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, oggi opposta. Di conseguenza, la prescrizione quinquennale del credito non è mai maturata.
5. Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione. È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass.
28 ottobre 2003, n. 16203). Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel
caso di specie, l'ordinanza risulta sufficientemente motivata mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso, con conferma della sanzione nella misura inferiore rideterminata dall'CP_1 in corso di giudizio.
7. Le spese di lite sono compensate tenuto conto dell'autodichiarazione reddituale del ricorrente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della in funzione di GIUDICE del LAVOROdott.ssa Anna CAPUTO
-
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
rigetta l'opposizione e conferma la sanzione nella misura inferiore rideterminata dall'CP_1 in corso di giudizio;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
LA UM - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 05/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. CASTAGNARO GIOVANNI
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/06/2022, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 000048490, notificata il 25/05/2022, con la quale l'CP 1 ha intimato il pagamento di un importo complessivo di €
22.506,60, quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2013, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto e prodromico con conseguente inesistenza del titolo posto a fondamento della stessa, per difetto di elementi essenziali e per difetto di motivazione, la decadenza dall'azione impositiva per violazione del termine di cui all'art. 25 del D.L.26/02/1999, n. 46, nonché la prescrizione.
Costituitosi in giudizio l'CP 1, ha precisato di aver rettificato l'ordinanza ingiunzione opposta, in esito alla sopravvenuta disposizione legislativa di cui all'art. 23 D.L. 48/2023 e di aver chiesto a parte ricorrente di precisare se intendesse pagare la sanzione nell'importo rettificato nei tempi e modi indicati, ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito dall' CP_1 nell'adozione del provvedimento è immune da vizi, avendo l' CP_2 emesso e motivato tale atto in conformità alla disciplina legale;
ha dedotto che l'ordinanza ingiunzione
è stata notificata correttamente al ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata in atti ed ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
1. Si dà atto che l'CP 1 con riguardo all'ordinanza ingiunzione opposta, ha provveduto alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Non risulta che parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione, vi abbia aderito effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata.
2. L'art. 25 del dlgs. n. 46 del 1999 regola l'ipotesi di riscossione dei contributi previdenziali attraverso l'iscrizione a ruolo. Nel caso di specie, invece, CP_1 non sta provvedendo al recupero tramite iscrizione a ruolo, per cui l'art. 25 invocato da controparte non è applicabile.
In ogni caso, sarebbe comunque infondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 perché la notifica dell'atto di accertamento Protocollo CP_1
2501.06/04/2017.0064641 risulta avvenuta il 10/04/2017, ovvero nel rispetto del termine di 90 giorni (dal 6/02/2016, come enunciato dal principio di diritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7641 del 22 marzo 2025, "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale,
a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l'CP 1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6/02/2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_1 alcuna attività istruttoria").
3. Con riferimento all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti dell'ordinanza ingiunzione, deve evidenziarsi che l'CP_1 ha prodotto agli atti la prova della notifica dell'atto di accertamento Protocollo CP 1
2501.06/04/2017.0064641, avvenuta il 10/04/2017, nonché la prova della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, che si è perfezionata il 25/05/2022.
Risulta, dunque, prova della correttezza del procedimento seguito dall' CP_1.
4. Quanto poi all'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione, la stessa non può trovare accoglimento. Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore, il 6/02/2016, del
D.lgs. n. 8 del 15/01/2016, che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, "degradandolo" ad illecito amministrativo. Il termine di prescrizione, pertanto, iniziato a decorrere il
6/02/2016, è stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento Protocollo
2501.06/04/2017.0064641, avvenuta il 10/04/2017. Il termine di CP 1
prescrizione è poi rimasto sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983). Infine, la prescrizione è stata nuovamente interrotta in data
25/05/2022 dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, oggi opposta. Di conseguenza, la prescrizione quinquennale del credito non è mai maturata.
5. Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione. È opportuno premettere che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass.
28 ottobre 2003, n. 16203). Ne consegue che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Nel
caso di specie, l'ordinanza risulta sufficientemente motivata mediante il riferimento, da un lato, all'atto di accertamento prodromico e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso, con conferma della sanzione nella misura inferiore rideterminata dall'CP_1 in corso di giudizio.
7. Le spese di lite sono compensate tenuto conto dell'autodichiarazione reddituale del ricorrente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della in funzione di GIUDICE del LAVOROdott.ssa Anna CAPUTO
-
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
rigetta l'opposizione e conferma la sanzione nella misura inferiore rideterminata dall'CP_1 in corso di giudizio;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
LA UM - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 05/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO