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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.5.2025, assunto in decisione in data 23.6.2025 e vertente
tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Antonino Lo Verde ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via B. Cellini, 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• Pronunciare lo scioglimento del matrimonio del matrimonio tra di loro contratto in Buccinasco in data 21/10/2004, trascritto nei registri dello stato civile italiano, e ordinare al comune di Buccinasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
alle seguenti condizioni
-Affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica, presso e con la mamma;
- Il padre potrà frequentare il figlio minore come nell'attualità a fine settimana alternati prelevando il minore dall'abitazione della madre il venerdì pomeriggio e riaccompagnandolo dopo cena la domenica sera tra le ore
21,00 e le ore 22,00; durante la settimana il padre prenderà e terrà con se il figlio minore un giorno da concordare con la madre;
durante le vacanze estive il padre terrà per un periodo di un mese anche non Per_1 consecutive da concordarsi con la madre del minore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni, salvo diverso accordo dalla fine della scuola al giorno 30 dicembre e dal 31/12 al 6 di gennaio;
- le vacanze pasquali il figlio le trascorrerà con la madre mentre il padre potrà tenere con se il figlio minore nelle altre festività;
-Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese della somma di €. 280,00 oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee guida del protocollo del Tribunale di Milano che si considerano integralmente ivi trascritte ed accettate.
L'importo verrà rivalutato di anno in anno secondo gli Indici Istat con prima rivalutazione a dicembre 2026.
Inoltre ad integrazione il padre verserà alla madre del minore
Eventuali spese per il box o posto per auto o motorino di da suddividere al 50%; Per_1 spese extra per consumi energetici, telefono, Wifi e telefonino: il padre verserà il 25% dei consumi annui con un versamento in una unica soluzione nel dicembre di ogni anno a partire dal dicembre 2025;
I genitori si danno già il consenso ad un affido flessibile e modificabile per il futuro in base alle esigenze del figlio;
- I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, carte d'identità e documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione del figlio minore nel passaporto di ciascuno;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico a loro favore;
- Le parti dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto ai patti che precedono, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione e rinunciano pertanto a qualsivoglia ulteriore azione, diritto e pretesa. pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 21.10.2004 a Parte_1 Parte_2
Buccinasco;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 17.9.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 30.11.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12.5.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in Buccinasco in data 21.10.2004 (Atto n. 36, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Buccinasco), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Buccinasco, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.5.2025, assunto in decisione in data 23.6.2025 e vertente
tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Antonino Lo Verde ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via B. Cellini, 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• Pronunciare lo scioglimento del matrimonio del matrimonio tra di loro contratto in Buccinasco in data 21/10/2004, trascritto nei registri dello stato civile italiano, e ordinare al comune di Buccinasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
alle seguenti condizioni
-Affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica, presso e con la mamma;
- Il padre potrà frequentare il figlio minore come nell'attualità a fine settimana alternati prelevando il minore dall'abitazione della madre il venerdì pomeriggio e riaccompagnandolo dopo cena la domenica sera tra le ore
21,00 e le ore 22,00; durante la settimana il padre prenderà e terrà con se il figlio minore un giorno da concordare con la madre;
durante le vacanze estive il padre terrà per un periodo di un mese anche non Per_1 consecutive da concordarsi con la madre del minore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni, salvo diverso accordo dalla fine della scuola al giorno 30 dicembre e dal 31/12 al 6 di gennaio;
- le vacanze pasquali il figlio le trascorrerà con la madre mentre il padre potrà tenere con se il figlio minore nelle altre festività;
-Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese della somma di €. 280,00 oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee guida del protocollo del Tribunale di Milano che si considerano integralmente ivi trascritte ed accettate.
L'importo verrà rivalutato di anno in anno secondo gli Indici Istat con prima rivalutazione a dicembre 2026.
Inoltre ad integrazione il padre verserà alla madre del minore
Eventuali spese per il box o posto per auto o motorino di da suddividere al 50%; Per_1 spese extra per consumi energetici, telefono, Wifi e telefonino: il padre verserà il 25% dei consumi annui con un versamento in una unica soluzione nel dicembre di ogni anno a partire dal dicembre 2025;
I genitori si danno già il consenso ad un affido flessibile e modificabile per il futuro in base alle esigenze del figlio;
- I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, carte d'identità e documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione del figlio minore nel passaporto di ciascuno;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico a loro favore;
- Le parti dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto ai patti che precedono, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione e rinunciano pertanto a qualsivoglia ulteriore azione, diritto e pretesa. pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 21.10.2004 a Parte_1 Parte_2
Buccinasco;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 17.9.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 30.11.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 12.5.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in Buccinasco in data 21.10.2004 (Atto n. 36, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Buccinasco), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Buccinasco, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3