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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 40060/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Elisabetta MEYER Presidente est
Dott.ssa Manuela COMODI Giudice
Dott. Alessandro PESCE Giudice ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. L.vo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. promosso da nato in [...] il [...] - C.U.I. - rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Dario DE VINCENTIS del foro di Benevento ricorrente/opponente contro
MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI convenuto/opposto con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Ricorso ex artt. 35 e segg. D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Collegio, sentito il relatore;
premesso che:
- con ricorso ex artt. 35 e segg. D.Lvo 25/2008 depositato in data 11.11.2024, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata Parte_1 in materia di im one internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Bari il 9.08.2022 e notificato il 31.01.2023;
- nessuno si è costituito per parte resistente;
- il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni;
1 - nelle more della decisione, con atto depositato il 6.05.2025 il difensore del ricorrente, munito di valida procura, ha rinunciato al ricorso;
ritenuto che
- alla dichiarazione di rinuncia consegue la dichiarazione di estinzione del processo;
- nulla va disposto sulle spese, non essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c dichiara estinto il procedimento. Nulla sulle spese.
Milano, 9.06.2025
Il Presidente est. dr.ssa Elisabetta Meyer
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TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Elisabetta MEYER Presidente est
Dott.ssa Manuela COMODI Giudice
Dott. Alessandro PESCE Giudice ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. L.vo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. promosso da nato in [...] il [...] - C.U.I. - rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Dario DE VINCENTIS del foro di Benevento ricorrente/opponente contro
MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI convenuto/opposto con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Ricorso ex artt. 35 e segg. D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Collegio, sentito il relatore;
premesso che:
- con ricorso ex artt. 35 e segg. D.Lvo 25/2008 depositato in data 11.11.2024, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata Parte_1 in materia di im one internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Bari il 9.08.2022 e notificato il 31.01.2023;
- nessuno si è costituito per parte resistente;
- il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni;
1 - nelle more della decisione, con atto depositato il 6.05.2025 il difensore del ricorrente, munito di valida procura, ha rinunciato al ricorso;
ritenuto che
- alla dichiarazione di rinuncia consegue la dichiarazione di estinzione del processo;
- nulla va disposto sulle spese, non essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c dichiara estinto il procedimento. Nulla sulle spese.
Milano, 9.06.2025
Il Presidente est. dr.ssa Elisabetta Meyer
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