Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 7849/17 R.G. iscritta a ruolo il 08.09.2017 avente ad oggetto: contratto di appalto;
risarcimento danni ex art. 1669 c.c.;
TRA
e , rappresentati e difesa dall'avv. Carmen Di Parte_1 Parte_2
Giacomo;
- ATTORI -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marotta;
CP_1
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio rappresentando che , quale CP_1 Parte_1 proprietario dell'immobile sito in Palomonte (Sa) alla loc.tà Laurito nel N.C.U.E. del predetto Comune al foglio 27, p.lla 1378, sub 3,4 e 5 e p.lla 1377, sub 2 e 3, commissionava, nell'agosto del 2006, all'impresa edile , l'esecuzione di CP_1 opere edili sul predetto immobile;
che, tali opere, così come risultanti dal computo metrico redatto dall'impresa appaltatrice, sarebbero consistite nel rifacimento della copertura di una parte di fabbricato, nella realizzazione di muri di contenimento in adiacenza al fabbricato, nella realizzazione di cordoli di fondazione e pilastri per la definizione di un porticato, nella realizzazione di una saletta in calcestruzzo armato per la
1
che, successivamente il sig.
[...]
con atto di donazione per notar del 29/12/2012, avrebbe donato al Pt_1 Per_1 figlio, sig. , l'immobile innanzi indicato, riservandosi sullo stesso diritto di Parte_2 usufrutto.
Esponevano che, malgrado l'avvenuto pagamento dei menzionati lavori, la ditta appaltatrice avrebbe convenuto in giudizio, in data 20/01/2014, il sig. , Parte_1 per ivi sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 47.316,30, oltre interessi, spese e competenze di giudizio, per i lavori effettuati;
che in tale giudizio il convenuto sarebbe rimasto contumace;
che il Tribunale adito con sentenza n. 4637/2015, ritenendo provata l'esecuzione delle opere, come da computo metrico allegato, e ritenendo non necessario svolgere un accertamento tecnico peritale in ordine ai lavori eseguiti, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il sig.
[...] al pagamento in favore del sig. della somma di euro Pt_1 CP_1
47.316,30, oltre spese di lite;
che, in forza di tale sentenza, notificata unitamente all'atto di precetto in data 01/12/2015, il sig. avrebbe intimato al sig. il CP_1 Pt_1 versamento della complessiva somma di euro 61.469,95; che, rimanendo infruttuoso tale atto di precetto, avrebbe notificato all'intimato atto di pignoramento CP_1 presso terzi;
che il sig. al sol fine di sottrarsi alla procedura di esecuzione forzata, Pt_1 con atto del 26/02/2016, conveniva con il creditore procedente, a transazione della procedura esecutiva, il versamento della complessiva somma di euro 46.000,00 mediante piano di dilazione;
che avrebbero conferito nel mese di agosto 2016, incarico all'Ing.
al fine di valutare se il computo metrico redatto dall'impresa appaltatrice, Persona_2 allegato all'atto di citazione prodotto nella controversia di cui si faceva su menzione, corrispondesse ai lavori realmente eseguiti dalla ditta appaltatrice, nonché di accertare la causa delle infiltrazioni di acqua piovana cui era soggetto il fabbricato;
che, in tale occasione, il consulente tecnico di parte avrebbe scoperto che il computo metrico redatto dall'impresa esecutrice avrebbe riportato un'errata valutazione delle quantità e qualità delle varie opere realizzate, ma soprattutto che i lavori eseguiti dall'impresa edile avrebbero presentato dei difetti talmente tanto gravi da compromettere la stabilità della costruzione, con evidente pericolo di rovina;
che, pertanto, avrebbero provveduto a denunziare sia tali gravi difetti che l'errata quantificazione metrico-estimativa, con atto di denunzia e contestuale diffida, notificato in data 30/08/2016, rimasto privo di riscontro;
che, con perizia tecnica completata in ogni sua parte, in data 16/09/2016, e giurata, in data 21/09/2016, l'Ing. avrebbe descritto analiticamente tutti i difetti riscontrati Per_2
2 nell'immobile in questione e accertato che le opere realizzate dall'impresa edile, così come quantificate nel computo metrico-estimativo redatto dall'impresa, sarebbero risultate sovrastimate di circa il 60%.
Chiedevano, pertanto, di:
“accertare e dichiarare la presenza dei gravi difetti innanzi descritti nell'immobile de quo riconducibili all'operato della ditta convenuta e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento di tutti CP_1
i danni subiti e subendi dagli attori pari al costo dei lavori da eseguire per la eliminazione di tali gravi difetti, nella misura di euro 33.096,35 (oltre i.v.a.) così come accertata dal tecnico di parte ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a mezzo c.t.u., di cui, sin d'ora, si chiede l'ammissione; accertare e dichiarare la errata quantificazione metrico-estimativa delle opere eseguite dal convenuto sul menzionato immobile e, per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione in favore del sig. CP_1
e/o del sig. dell'importo versato in eccesso dal sig. Parte_1 Parte_2 Parte_1 rispetto ai lavori effettivamente realizzati dall'impresa appaltatrice, pari ad euro 17.224,23 (oltre i.v.a.), ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a mezzo c.t.u., di cui, sin d'ora, si chiede l'ammissione; in via subordinata e sussidiaria, condannare il convenuto al versamento in favore del sig.
[...]
e/o del sig. della somma innanzi indicata in euro 17.224,23 (oltre i.v.a.), Pt_1 Parte_2 ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c., a fronte del suo ingiustificato arricchimento e conseguente depauperamento del sig. e/o del sig. Parte_1 Pt_2 derivante dalla quantificazione metrico-estimativa in eccesso delle opere da egli eseguite sul
[...] menzionato immobile;
condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, da liquidare direttamente all'avvocato antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 quale instava per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, proponeva eccezione di giudicato in ordine alla domanda relativa alla restituzione delle somme asseritamente versate in eccesso da parte attrice.
Deduceva, inoltre, che nell'effettuare le lavorazioni “a corpo” sull'immobile degli attori, la ditta avrebbe semplicemente fornito i materiali e le relative maestranze, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del committente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e la condanna degli attori al risarcimento danni per lite temeraria, con vittoria di spese di lite.
3 Con ordinanza del 10/06/2019, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata da parte attrice e da parte convenuta, il Giudice, rilevata l'opportunità di espletare una consulenza tecnica d'ufficio, nominava a tal fine l'Ing. . Persona_3
Con ordinanza del 14/10/2024, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità delle domande di restituzione somme e di arricchimento senza giusta causa spiegate da parte attrice.
Preliminarmente, appare necessario vagliare l'ammissibilità della domanda di parte attrice volta alla restituzione delle somme a sua detta indebitamente versate in favore di
[...]
e la connessa, subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento sempre CP_1 spiegata da parte attrice.
La pretesa dei sig.ri origina, invero, dal fatto che, in un precedente giudizio, in cui Pt_1 il sig. veniva convenuto in giudizio dal sig. per il Parte_1 CP_1 pagamento del prezzo dei lavori di rifacimento dell'immobile oggetto anche della presente controversia, il Tribunale di Salerno condannava il medesimo al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 47.316,30.
Ciò che, in particolare, l'odierno attore lamenta è che nel precedente suddetto giudizio, in cui, per inciso, egli rimaneva contumace, il Giudice avrebbe tenuto conto, per la quantificazione delle somme da corrispondersi in favore di di un CP_1 computo metrico rivelatosi, poi, a sua detta, non veritiero, perché non conferente con i lavori effettivamente eseguiti da parte della ditta appaltatrice, per come emerso in sede di rilievo tecnico effettuato da un suo consulente di parte nel mese di agosto 2016.
Dal canto suo, parte convenuta, eccepisce la circostanza che, sul punto, si sarebbe formato giudicato, dal momento che il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 4637/2015 (non appellata dal convenuto contumace e passata in giudicato: cfr. certificato di passaggio in giudicato prodotto dalla convenuta), nel pronunciarsi sulla quantificazione e la liquidazione delle somme da corrispondersi in favore della ditta appaltatrice, avrebbe anche preliminarmente vagliato la concreta entità dei lavori svolti dalla medesima, tenendo conto del computo metrico.
Ebbene, è da ritenersi che l'eccezione di giudicato esterno proposta da parte convenuta sia meritevole di accoglimento.
Peraltro, è bene precisare che l'eccezione di giudicato esterno prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (vedi, in tal senso, Cass., sez. VI, n. 48 del 07/01/2021). Più in particolare, l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in 4 giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass., sez. L, n. 16847 del 26/06/2018).
Inoltre, sempre in tema di giudicato, vanno richiamati gli orientamenti espressi costantemente, e anche di recente, dalla Suprema Corte di cassazione.
Un primo, secondo il quale “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti” (Cass., sez. I, n. 33021 del 09/11/2022).
Un secondo, in base al quale “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass., sez. II, n. 6091 04/03/2020).
Passando al vaglio della sentenza n. 4637 del 2015, è necessario evidenziare come il giudizio al cui esito essa veniva pronunciata aveva ad oggetto l'accertamento del mancato pagamento da parte del sig. delle somme riguardanti i lavori posti in Parte_1 essere dal sul fabbricato oggetto anche della presente controversia. CP_1
Il Giudice, in parte motiva, sulla base della prova testimoniale espletata e in ragione di un raffronto operato tra le dichiarazioni rese dai vari testi ed il computo metrico depositato dall'allora attore riteneva provato il credito vantato dall'attore. CP_1
Il Giudice, infatti, dopo aver riportato testualmente le dichiarazioni rese in giudizio dai testi, scriveva: “Le affermazioni sopra riportate trovano corrispondenza nel computo metrico depositato dall'attore dal quale risulta che l'importo dei lavori effettuati è pari a 47.316,30. Risulta, pertanto, provato il credito vantato dall'attore nei confronti del convenuto ed il mancato pagamento da parte di quest'ultimo della somma dovuta pari a euro 47.316,30”.
Pertanto, è evidente come il Giudice, in tale sede, abbia già opportunamente vagliato il valore e l'importo dei lavori effettuati e, sulla base di tale valutazione, abbia poi ritenuto di condannare il sig. al pagamento delle somme relative a detti lavori. Parte_1
Ciò posto deve ritenersi che il rilievo mosso solo nella presente sede da parte dei sig.ri
5 in ordine alla presunta discrasia fra i lavori riportati nel computo metrico e quelli Pt_1 effettivamente eseguiti da parte della ditta appaltatrice di dal quale CP_1 discenderebbe un diritto alla restituzione delle relative somme versate, costituisca un fatto “modificativo”, o, eventualmente, anche “estintivo”, che, secondo la già richiamata pronunzia della Corte di cassazione (Cass., n. 33021 del 09/11/2022), avrebbe potuto e dovuto essere dedotto nel corso del pregresso giudizio, in via di azione o eccezione.
Pertanto, la relativa domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto coperta da giudicato.
In via del tutto conseguenziale deve ritenersi inammissibile anche la domanda di arricchimento senza causa, spiegata dall'attore in via subordinata, in quanto alla prima inscindibilmente connessa e, dunque, anch'essa coperta da giudicato.
2. Risarcimento danni ex art 1669 c.c..
Venendo alla qualifica della ulteriore domanda presentata da parte attrice, relativa all'accertamento della presenza di gravi difetti sull'opera realizzata dall'odierno convenuto, è da evidenziarsi come tale pretesa vada correttamente inquadrata nell'alveo della particolare responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore.
La domanda proposta dai sig.ri è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che Pt_1 seguono.
Come noto, l'art. 1669 c.c. prescrive che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina
o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta” e che, in ogni caso, “Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Anzitutto, va preliminarmente evidenziato, in tema di legittimazione ad agire, che entrambi gli odierni attori sono titolati ad agire in giudizio per vedersi risarciti i danni prodotti dalla ditta appaltatrice.
Il sig. in qualità di committente dei lavori, è certamente legittimato ad Parte_1 agire nel presente giudizio, ma lo è anche il sig. in qualità di attuale Parte_2 proprietario dell'immobile oggetto di controversia, come risultante dall'atto di donazione, per notar , del 29/11/2012, allegato dagli attori al loro atto di Per_1 citazione.
Ed infatti, come ribadito più volte dalla Corte di legittimità, “La denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e dai suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. mira a disciplinare le 6 conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e ai suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche all'acquirente nei confronti del costruttore-venditore” (Cass., sez. II, n. 27250 del 16/11/2017).
In ordine al requisito temporale della necessaria denunzia “entro un anno dalla scoperta” dell'evidente pericolo di rovina o dei gravi difetti dell'opera, o, comunque, del vizio del suolo o del difetto della costruzione che determinino la rovina parziale o totale dell'opera, è bene precisare che “la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo comma, c.c., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi individuali e concernente diritti disponibili” (Cass., sez. II, n. 18078 del 19/10/2012).
Pertanto, in assenza – proprio come nel caso che ci occupa – di espressa eccezione formulata dalla parte interessata, il Giudice deve prescindere da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto di tale requisito temporale.
Inoltre, l'art. 1669 c.c. prescrive il rispetto anche di un ulteriore termine, richiedendo che l'“evidente pericolo di rovina” o i “gravi difetti” dell'opera si presentino “nel corso di dieci anni dal compimento dell'opera”. Nel caso di specie, tale requisito risulta rispettato, posto che circostanza ammessa e non contestata è che i lavori aventi ad oggetto l'immobile per cui è controversia siano terminati nell'agosto del 2007 e che, in data 30/08/2016, denunciavano alla ditta appaltatrice i gravi difetti rilevati dal loro consulente tecnico di parte.
Entrando nel merito della questione, può essere utile evidenziare come la previsione di cui all'art. 1669 c.c. concreti, per giurisprudenza da ritenersi oramai maggioritaria, una responsabilità di natura extracontrattuale (Cass., S.U., n. 2284 del 03/02/2014, avallata dalla recente Cass., sez. II, n. 3682 del 09/02/2024; v. anche Cass., sez. II, n. 31301 del 10/11/2023).
Come tale, incombe sull'attore che pretenda il risarcimento del danno, provare l'esistenza del danno e del fatto, imputabile al danneggiante, dal quale esso scaturisca, la sussistenza del nesso causale fra fatto ed evento dannoso e la colpa o il dolo del danneggiante medesimo.
Nel caso di specie, dunque, incombeva sui sig.ri anzitutto, l'onere di dimostrare Pt_1
l'esistenza di un grave difetto o di un evidente pericolo di rovina dell'opera realizzata dalla ditta appaltatrice di e, in secondo luogo, la colpa o il dolo della CP_1 appaltatrice nella determinazione di tale grave difetto o di tale pericolo di rovina.
7 Peraltro, la Corte di cassazione, ha recentemente statuito che “I gravi difetti che possono dar luogo all'azione di responsabilità extracontrattuale del committente, ai sensi dell'art. 1669 del Codice civile, non devono riguardare necessariamente parti essenziali dell'opera, ma possono anche consistere in elementi accessori o secondari che, se influiscono in modo significativo sul godimento dell'opera stessa, ne giustificano la contestazione. La qualificazione di un difetto come grave è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può essere sindacato in sede di legittimità se adeguatamente motivato” (Cass., sez. II, n. 5648 del 04/03/2024).
Orbene, passando al vaglio delle prove assunte in giudizio, è da evidenziarsi, anzitutto, come dalla C.T.U. – da ritenersi integralmente condivisibile perché completa, immune da vizi logici, estremamente approfondita nei suoi contenuti e nelle relative argomentazioni e responsiva nei riguardi delle osservazioni mosse dai consulenti tecnici di parte – sia emerso un difetto di costruzione esclusivamente del muro a gradoni a valle del fabbricato, il quale, in base alle verifiche strutturali espletate dal Consulente, “non è in grado di fare fronte a sollecitazioni dinamiche da sisma” (v. p. 88 della relazione peritale).
Provata l'esistenza di tale grave difetto, è necessario comprendere se esso sia stato o meno causato dall'attività imperita dell'appaltatore, come sostenuto dagli attori.
Orbene, preliminarmente è necessario evidenziare che, nell'ambito degli appalti privati, a differenza che in quello degli appalti pubblici, non sussiste, per il committente, l'obbligo di nomina del direttore dei lavori. Parimenti, non sussiste nemmeno l'obbligo di redazione di un progetto architettonico-strutturale complessivo.
Sul punto, infatti, la Corte di cassazione ha recentemente ribadito che “Nel contratto di appalto privato di un'opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile” (Cass., sez. II, n. 5734 del 27/02/2019).
Pertanto, tali due elementi – quello relativo alla nomina del direttore dei lavori e quello relativo alla redazione di un progetto architettonico – non possono essere tenuti in considerazione per la rilevazione di eventuali profili di responsabilità nella causazione dei difetti strutturali del muro a gradoni a valle del fabbricato.
Parte convenuta, dal canto suo, al fine di escludere qualsiasi sua responsabilità nella determinazione del danno, sostiene di aver eseguito i lavori sotto la direzione tecnica esclusiva del sig. , essendosi essa limitata a fornire esclusivamente i Parte_1 mezzi ed il personale necessario alle lavorazioni.
A tal riguardo, è necessario evidenziare come la Corte di cassazione abbia ritenuto che
“Nel contratto di appalto, l'appaltatore, quando non sia espressamente vincolato alla rigida osservanza delle direttive del committente, dispone di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa e, perciò, risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive del committente, essendo
8 egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a segnalare al committente gli errori delle prescrizioni da questo impartite che non si uniformino alle predette regole” (Cass., sez. II, n. 9562 del 14/11/1994; v. anche Cass., sez. III, n. 15089 del 28/11/2001).
Ne consegue che “L'appaltatore è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andar esente da responsabilità se dimostri di aver manifestato il suo dissenso e averle eseguite come nudus minister, per le insistenze del committente” (Cass., sez. II, n. 21959 del 21/09/2017).
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, deve dunque argomentarsi che l'odierna ditta convenuta era tenuta ad eseguire l'opera commissionatale a regola d'arte, anche ove essa avesse effettivamente espletato la propria attività sotto l'esclusiva direzione del committente – circostanza, quest'ultima, comunque non emersa dall'istruttoria espletata
– disponendo, in generale, la ditta appaltatrice di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa nell'esecuzione dell'opera. Unico caso in cui l'appaltatrice sarebbe potuta andare esente da responsabilità, non dovendo rispondere del risultato conseguito, sarebbe stato quello in cui essa avesse dimostrato di aver manifestato al committente il suo dissenso nell'esecuzione di direttive palesemente erronee, ma di averle dovute eseguire ugualmente come nudus minister a causa delle insistenze del committente stesso;
cosa che, tuttavia, non è avvenuta nel caso di specie o comunque che, in ogni caso, risulta indimostrata.
Ne consegue che deve ritenersi accertata la responsabilità della Controparte_2 ex art. 1669 c.c., nella misura in cui il muro a valle dalla medesima costruito non risulta in grado di resistere positivamente alle azioni sismiche – come rilevato dal C.T.U. – e presenta, pertanto, un “evidente pericolo di rovina” e, comunque, dei “gravi difetti”, che rendono l'appaltatrice responsabile nei confronti del committente per non aver ella eseguito l'opera commissionatale a regola d'arte e, dunque, con la diligenza normativamente richiestale.
Per quanto attiene all'entità del danno patito da parte attrice e alla conseguente somma liquidabile a titolo di risarcimento in suo favore, si deve fare riferimento al “CAPITOLO F” della c.t.u. relativo alla “Eliminazione dei vizi”.
Il Consulente osserva che “Per ovviare al vizio costruttivo del muro a gradoni posto a valle del fabbricato, È NECESSARIO PROCEDERE ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO
e che il costo complessivo dell'opera da realizzare sia pari ad euro CP_3
13.118,26.
A tal riguardo, la costruzione di un nuovo muro appare essere, a questo giudicante, la soluzione migliore per addivenire ad un'effettiva risoluzione del grave difetto in essere sull'opera attualmente esistente. Si condividono, infatti, in questa sede, le risposte date dal C.T.U. al C.T.P. di parte convenuta, il quale proponeva, al posto della realizzazione 9 di un nuovo muro, interventi alternativi quali “a) realizzazione di una zattera di fondazione solidale al muro di valle;
b) oppure alzare la quota del muro di valle rendendolo solidale con quello di monte, in modo da realizzare un monolite unicum mediante perforazioni ed inghisaggi di barre di armatura tramite iniezioni di resine speciali”. A tali osservazioni, il C.T.U., infatti, convincentemente rispondeva che:
“In linea generale e teorica l'osservazione potrebbe essere condivisibile, ma nel caso che ci interessa non ritengo di proporre soluzioni alternative per un duplice ordine di motivazioni:
a) Le condizioni complessive del fabbricato e muri di sostegno sono caratterizzati, per quanto abbondantemente detto, da una precarietà complessiva di ogni ordine e genere, per cui appare giudizioso proporre un intervento chiaramente e precisamente risolutivo;
b) In via secondaria gli interventi proposti dal CTP se affidati a ditte esperte e specializzate, non sono certo meno costosi dell'intervento da me proposto”.
In ordine al costo dell'intervento proposto, che veniva anch'esso contestato dal C.T.P. di parte convenuta per i prezzi unitari applicati dal C.T.U., per il calcolo relativo al materiale drenante e per l'erroneo addebitamento dei costi per le competenze tecniche alla ditta appaltatrice, il C.T.U. rispondeva testualmente:
“Non si concorda con il CTP perché se l'opera viene affidata a Ditta qualificata sotto tutti gli aspetti, così come deve essere stante la situazione dei luoghi, allora i prezzi da me indicati sono quelli correnti di mercato.
Non si concorda poi assolutamente con la questione dei costi tecnici, in quanto il costo dell'opera ed i connessi costi per le prestazioni professionali costituiscono un unicum inscindibile.
Circa il quantitativo di materiale drenante si è trattato di un mero errore materiale di trascrizione essendo effettivamente pari a mc. 5,50”.
In ragione di ciò ed in base ai calcoli effettuati dal C.T.U., che sono da ritenersi interamente condivisibili perché riferibili ai prezzi correnti di mercato, si ritiene congruo il costo complessivo dell'opera calcolato dal Consulente in euro 13.118,26.
Avendo il CTU quantificato il costo dell'opera, e quindi l'ammontare dei danni, alla data del deposito della CTU (17/07/2020) su dette somme va riconosciuta la rivalutazione monetaria a decorrere dal 17/07/2020 sino al deposito della presente sentenza, trattandosi di obbligazione risarcitoria e, dunque, di debito di valore.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi, come detto, di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra alla data di deposito della CTU (17/07/2020), sulla somma anzidetta (euro 13.118,26), devalutata dalla data deposito della CTU (17/07/2020) alla data del consolidamento dell'illecito (che si può far risalire alla data della denunzia dei vizi risalente al 30/08/2016) e rivalutata anno per anno (in
10 adesione all'orientamento della Cass. S.U. n. 1712/1995), vanno calcolati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 30/08/2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Pertanto, in totale, alla parte attrice spetta la somma di euro 13.118,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolati come appena indicato, ed iva al 10% (vedi sul punto Cass. n. 8035 del 2/4/2009, ai sensi della quale in materia di appalto “… per la demolizione e la ricostruzione di un immobile … nel ristoro a favore del danneggiato va incluso anche il pagamento dell'Iva, posto che questa, in quanto onere futuro e certo … concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito”), per un totale di euro 18.612,20 (13.118,26 + 166,35 per interessi legali dal 30/08/2016 al 17/07/2020 + 3.635,66 per rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 17/07/2020 ad oggi + 1.692,00 per iva al 10%).
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali come sopra liquidate all'attualità, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, gli ulteriori interessi al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Infine, parte attrice nella sua comparsa conclusionale lamenta la circostanza che il C.T.U. non avrebbe provveduto a rispondere al quesito relativo alle infiltrazioni meteoriche provenienti dal manto di copertura formulato dal presente giudicante.
Invero, in sede di osservazioni alla bozza di c.t.u., il C.T.P. di parte attrice con la quarta osservazione espressamente chiedeva di verificare se i colmi del tetto presentassero o meno un errato posizionamento da cui il verificarsi di infiltrazioni (p. 87 c.t.u.). A tale osservazione il C.T.U. rispondeva espressamente che “Parte attrice ha riferito che subito dopo la realizzazione della copertura a tetto provvide a sistemare alcuni coppi di colmo per cui da allora essa copertura non ha prodotto infiltrazioni”.
Pertanto, deve ritenersi che, allo stato, l'immobile per cui è causa non sia interessato da alcuna infiltrazione.
Tutto ciò considerato, accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c. della ditta appaltatrice di quest'ultimo va condannato al risarcimento dei danni in favore degli CP_1 attori e quantificati nella somma complessiva di euro Parte_1 Parte_2
18.612,20; somma riferibile al costo per la costruzione di un nuovo muro in cemento armato, secondo le caratteristiche determinate dal Consulente tecnico d'ufficio.
3. Spese di lite
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, le spese del giudizio vanno compensate in ragione della metà, con condanna della parte convenuta al pagamento della restante parte delle spese, liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore di
11 parte attrice, dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU sono regolate con lo stesso Pt_3
e, quindi, poste per ¼ a carico di parte attrice e per ¾ a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di nel giudizio n. Parte_1 Parte_2 CP_1
7849/2017 R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibili, perché coperte da giudicato, le domande di parte attrice volte ad “accertare e dichiarare la errata quantificazione metrico-estimativa delle opere eseguite dal convenuto sul menzionato immobile e, per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione in favore del CP_1 sig. e/o del sig. dell'importo versato in eccesso dal sig. Parte_1 Parte_2 Parte_1 rispetto ai lavori effettivamente realizzati dall'impresa appaltatrice, pari ad euro 17.224,23 (oltre i.v.a.), ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a mezzo c.t.u., di cui, sin d'ora, si chiede l'ammissione; in via subordinata e sussidiaria, condannare il convenuto al versamento in favore del sig.
[...]
e/o del sig. della somma innanzi indicata in euro 17.224,23 (oltre i.v.a.), Pt_1 Parte_2 ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c., a fronte del suo ingiustificato arricchimento e conseguente depauperamento del sig. e/o del sig. Parte_1 Pt_2 derivante dalla quantificazione metrico-estimativa in eccesso delle opere da egli eseguite sul
[...] menzionato immobile”
2) Accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c. di condanna quest'ultimo CP_1 al pagamento in favore di e , a titolo di risarcimento Parte_1 Parte_2 danno, della complessiva somma di euro 18.612,20 oltre i soli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) Compensa per ½ le spese processuali dell'intero giudizio e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della restante parte di tali spese, che vengono liquidate per intero in €500,00 per esborsi ed €7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmen Di Giacomo. Le spese di CTU sono poste per ¼ a carico di parte attrice e per ¾ a carico di parte convenuta.
Salerno, 31.01.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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