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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/09/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1266/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Elena Piccinni Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1266/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 30.06.2025, congiuntamente da:
nata a [...] in data [...] e Parte_1 residente in [...], CF: , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marica Bruni (CF:
ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio posto in Pistoia, Piazzetta Romana n.1, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], C.F. C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Zoppi (CF.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio posto in Pistoia, via della Vigna, n.
6. giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 30.06.2025, Pt_1
e , esponendo di aver
[...] Controparte_1 contratto matrimonio in data 03.08.2002 in Pistoia, precisavano che Per_ dalla loro unione erano nate le figlie (il 06.09.2004) ed Per_1
(il 08.08.2010).
Le parti evidenziavano peraltro che, la prosecuzione della convivenza diveniva intollerabile e dunque i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Per_
2. La figlia minore, , resta affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
ella avrà domiciliazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_ Entrambi i genitori, considerata anche l'età di , si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita della figlia e della sua educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere la minore ed a tutelare presso di lei l'immagine e la funzione genitoriale l'uno dell'altro.
3. La casa familiare sita in Pistoia, Via Cardarelli n. 11, resta assegnata alla proprietaria esclusiva, . Ivi Parte_1 rimarranno anche gli arredi, ad eccezione della cantinetta per i vini, della televisione posta nella camera matrimoniale, della
2 macchina da caffè, dello stereo (piatto ed amplificatore), del computer fisso e delle consolle PS.
Le Parti danno atto che nelle more fra la sottoscrizione del ricorso e l'udienza, il Dott. ha provveduto, come concordato con la CP_1 moglie, a trasferirsi altrove, recando con sé i propri beni. Per_ 4. I coniugi pattuiscono che la figlia minore manterrà la residenza presso l'abitazione materna e, considerata l'età e gli impegni della stessa, non intendono stabilire un calendario rigido dei tempi di frequentazione con ciascun genitore. Si garantirà comunque al Dott. di tenere con sé la figlia a fine settimana CP_1 alternati. Il criterio della flessibilità verrà adottato anche per le festività e per le vacanze estive.
5. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese a partire dal mese di Luglio 2025, a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia minore , la somma di euro 600,00=
(seicento), rivalutabile annualmente ISTAT. Inoltre, il Sig. si CP_1 impegna a partecipare alle spese per acquisto abbigliamento relativo al cambio stagione per la figlia, con un tetto massimo di euro 500,00/anno e previa esibizione degli scontrini di acquisto.
Con la precisazione che potrà valutare, a sua esclusiva discrezione, di superare tale tetto in occasioni speciali per la figlia.
I coniugi continueranno a pagare ciascuno per intero i seguenti abbonamenti, di cui fruisce tutto il nucleo familiare, come sino ad ora: Netflix e PO verranno pagati dal Sig. , mentre CP_1
e saranno pagati dalla Sig.ra CP_2 CP_3 Pt_1
6. Le spese straordinarie da sostenere per la minore, determinate secondo il Protocollo d'Intesa approvato dal Tribunale di Pistoia, conosciuto dalle parti e che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente ricorso, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. I coniugi manifestano sin da ora la propria disponibilità a sostenere, con la medesima ripartizione Per_ percentuale di cui sopra, i costi necessari ove la figlia minore decidesse di frequentare l'accademia di danza (retta annuale, convitto, eventuale canone di locazione, scuola online privata, senza pretesa di esaustività).
3 7. L'Assegno unico universale per la prole verrà percepito per intero dalla Sig.ra Poiché sinora tale assegno veniva Pt_1 versato su un conto corrente cointestato ai coniugi, tale conto verrà chiuso e l'importo ivi presente verrà utilizzato per le esigenze della minore, d'intesa fra i genitori.
8. I coniugi si prestano reciprocamente consenso al compimento delle formalità necessarie per il rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio relativo alla figlia minore.
9. Ancorché non sia oggetto del presente procedimento, i coniugi con la sottoscrizione del presente atto si impegnano altresì a sostenere in ragione del 50% ciascuno le spese universitarie che la figlia maggiorenne , pur economicamente autosufficiente, Per_1 dovesse affrontare ove intendesse coltivare il percorso di studi.
Stesso impegno viene assunto dalle parti per quanto riguarda le spese mediche straordinarie, ad eccezione di quelle aventi natura e carattere estetico.
10. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque di rinunciare a qualsivoglia pretesa l'uno verso l'altro circa il proprio mantenimento personale;
dichiarano altresì, anche in considerazione delle pattuizioni sopra esposte, di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura economico - patrimoniale e di ciò si rilasciano ampia quietanza.
11. I coniugi concordano di dare immediata esecuzione alle pattuizioni sopra descritte.
12. Spese legali compensate ed i legali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 09.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
4 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] in data [...] e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], che hanno contratto
[...] matrimonio in data 03.08.2002 in Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 154, P.
2, S. A, anno 2002);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Elena Piccinni Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1266/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 30.06.2025, congiuntamente da:
nata a [...] in data [...] e Parte_1 residente in [...], CF: , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marica Bruni (CF:
ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio posto in Pistoia, Piazzetta Romana n.1, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], C.F. C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Zoppi (CF.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio posto in Pistoia, via della Vigna, n.
6. giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 30.06.2025, Pt_1
e , esponendo di aver
[...] Controparte_1 contratto matrimonio in data 03.08.2002 in Pistoia, precisavano che Per_ dalla loro unione erano nate le figlie (il 06.09.2004) ed Per_1
(il 08.08.2010).
Le parti evidenziavano peraltro che, la prosecuzione della convivenza diveniva intollerabile e dunque i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Per_
2. La figlia minore, , resta affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
ella avrà domiciliazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_ Entrambi i genitori, considerata anche l'età di , si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita della figlia e della sua educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere la minore ed a tutelare presso di lei l'immagine e la funzione genitoriale l'uno dell'altro.
3. La casa familiare sita in Pistoia, Via Cardarelli n. 11, resta assegnata alla proprietaria esclusiva, . Ivi Parte_1 rimarranno anche gli arredi, ad eccezione della cantinetta per i vini, della televisione posta nella camera matrimoniale, della
2 macchina da caffè, dello stereo (piatto ed amplificatore), del computer fisso e delle consolle PS.
Le Parti danno atto che nelle more fra la sottoscrizione del ricorso e l'udienza, il Dott. ha provveduto, come concordato con la CP_1 moglie, a trasferirsi altrove, recando con sé i propri beni. Per_ 4. I coniugi pattuiscono che la figlia minore manterrà la residenza presso l'abitazione materna e, considerata l'età e gli impegni della stessa, non intendono stabilire un calendario rigido dei tempi di frequentazione con ciascun genitore. Si garantirà comunque al Dott. di tenere con sé la figlia a fine settimana CP_1 alternati. Il criterio della flessibilità verrà adottato anche per le festività e per le vacanze estive.
5. verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese a partire dal mese di Luglio 2025, a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia minore , la somma di euro 600,00=
(seicento), rivalutabile annualmente ISTAT. Inoltre, il Sig. si CP_1 impegna a partecipare alle spese per acquisto abbigliamento relativo al cambio stagione per la figlia, con un tetto massimo di euro 500,00/anno e previa esibizione degli scontrini di acquisto.
Con la precisazione che potrà valutare, a sua esclusiva discrezione, di superare tale tetto in occasioni speciali per la figlia.
I coniugi continueranno a pagare ciascuno per intero i seguenti abbonamenti, di cui fruisce tutto il nucleo familiare, come sino ad ora: Netflix e PO verranno pagati dal Sig. , mentre CP_1
e saranno pagati dalla Sig.ra CP_2 CP_3 Pt_1
6. Le spese straordinarie da sostenere per la minore, determinate secondo il Protocollo d'Intesa approvato dal Tribunale di Pistoia, conosciuto dalle parti e che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente ricorso, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. I coniugi manifestano sin da ora la propria disponibilità a sostenere, con la medesima ripartizione Per_ percentuale di cui sopra, i costi necessari ove la figlia minore decidesse di frequentare l'accademia di danza (retta annuale, convitto, eventuale canone di locazione, scuola online privata, senza pretesa di esaustività).
3 7. L'Assegno unico universale per la prole verrà percepito per intero dalla Sig.ra Poiché sinora tale assegno veniva Pt_1 versato su un conto corrente cointestato ai coniugi, tale conto verrà chiuso e l'importo ivi presente verrà utilizzato per le esigenze della minore, d'intesa fra i genitori.
8. I coniugi si prestano reciprocamente consenso al compimento delle formalità necessarie per il rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio relativo alla figlia minore.
9. Ancorché non sia oggetto del presente procedimento, i coniugi con la sottoscrizione del presente atto si impegnano altresì a sostenere in ragione del 50% ciascuno le spese universitarie che la figlia maggiorenne , pur economicamente autosufficiente, Per_1 dovesse affrontare ove intendesse coltivare il percorso di studi.
Stesso impegno viene assunto dalle parti per quanto riguarda le spese mediche straordinarie, ad eccezione di quelle aventi natura e carattere estetico.
10. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque di rinunciare a qualsivoglia pretesa l'uno verso l'altro circa il proprio mantenimento personale;
dichiarano altresì, anche in considerazione delle pattuizioni sopra esposte, di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura economico - patrimoniale e di ciò si rilasciano ampia quietanza.
11. I coniugi concordano di dare immediata esecuzione alle pattuizioni sopra descritte.
12. Spese legali compensate ed i legali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 09.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
4 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] in data [...] e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], che hanno contratto
[...] matrimonio in data 03.08.2002 in Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 154, P.
2, S. A, anno 2002);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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